3900-pec-anche-per-gli-amministratori-di-societa--o-forse-no

PEC anche per gli amministratori di società o forse no

Da quest’anno agli amministratori di società, di qualsiasi tipo, viene esteso l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo si desume “agevolmente” dalla legge di bilancio 2025, che attiva il consueto slalom nel labirinto di rinvii normativi: l’art. 1, comma 860 L. 207/2024 modifica l’art. 5, comma 1 D.L. n. 179/2012, conv. da L. 221/2012, per cui l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, DL 29 novembre 2008, n. 185, conv. da  L. 2/2009, mod. dall’art. 37 DL 5/2012, conv. da L. 4 aprile 2012, n. 35, è esteso [… ] agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Non è una novità assoluta, già dal 1 ottobre 2020 tutte le imprese avevano l’obbligo della PEC, lo prevedeva il decreto “semplificazioni” (al legislatore non manca l’ironia): art. 37 D.L n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020.

La norma mira a garantire un canale sicuro e tracciabile tra imprese e pubblica amministrazione. Non si vede però che cosa aggiungerebbe a tale esigenza l’indirizzo dell’amministratore, dato che la società ne è già in possesso: lo si costringerebbe invece a duplicare il monitoraggio, e se straniero, anche a comprenderne l’utilizzo, non migliorandosi così l’appeal del nostro ordinamento per gli investitori esteri, né la posizione italiana nella classifica Business Ready (B- Ready), (già Doing Business), i cui indici sono in verità piuttosto discutibili.

In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si sono mosse in ordine sparso: quella di Bergamo ad esempio ha anticipato pilatescamente che “non effettuerà controlli in merito alle pratiche che comportino la sospensione” in sostanza lasciando passare le pratiche per ora anche senza la pec, quella di Milano, dopo una prima netta chiusura con comunicazione del 15 gennaio 2025, dopo aver precisato il campo della modulistica ove riportare il domicilio digitale degli amministratori (mod. Int. P, riquadro 2/Domicilio della persona), si è invece sbilanciata, ritenendo “plausibile, così come già avviene per l’elezione del domicilio fisico, la possibilità per gli amministratori di indicare quale indirizzo digitale quello della società in cui si riveste la carica”. Così gli amministratori che hanno già una pec o vogliono aprirla indicheranno quella, gli altri potranno fare riferimento a quella già aperta dalla società presso cui quindi si “domicilieranno digitalmente”.

Speriamo che la strada tracciata dal Conservatore del registro imprese di Milano, e di quelli che si sono nel frattempo mossi in tal senso, sia seguita a livello “centrale”. Dovrebbe essere il contrario, ma non di formalizziamo…

Bonus Zes per l’assunzione di over 35 nel Mezzogiorno: pubblicato il Decreto attuativo

Al via il Bonus Zes per le aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo.
Il 21 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto attuativo della misura (DL 7 gennaio 2025), che stabilisce criteri e modalità di accesso alla misura, che prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che, nel periodo sopra indicato, assumono personale non dirigenziale da impiegare in una delle 8 Regioni ZES. Per ottenere il Bonus, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
Le imprese interessate devono inoltrare richiesta telematica all’Inps, indicando i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista.

A questo indirizzo le slide dedicate.

Ristrutturazioni condominiali: nuove indicazioni per gli amministratori

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in materia di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali, con nuove indicazioni relative ad adempimenti e oneri di comunicazione a carico degli amministratori.

L’articolo 2 Decreto MEF 1/12/2016 ha previsto, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini con le modalità previste con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Nella nuova risposta fornita l’Agenzia Entrate chiarisce innanzitutto che non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
In via eccezionale, è stato previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Via libera definitivo al Milleproroghe 2025

Giovedì 20 febbraio la Camera dei deputati ha dato il via libera al Ddl di conversione del Dl n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe) nel testo che era stato precedentemente approvato con modifiche al Senato.
Il provvedimento, approvato con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti, contiene diverse novità, tra cui la riapertura della rottamazione quater per chi è decaduto, le polizze catastrofali e i contratti a termine.

Relativamente alla riammissione alla rottamazione quater (articolo 3-bis, commi 1 e 2) il nuovo testo prevede che i soggetti che, al 31 dicembre 2024, nell’ambito della definizione agevolata delle cartelle, sono decaduti dal beneficio per mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata, potranno essere riammessi inviando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025, con modalità telematiche che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro 20 giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione.
In tale dichiarazione in debitore sceglierà il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.