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Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2025).
Tra i principali provvedimenti in ambito fiscale segnaliamo:

  • l’estensione a tutto il 2025 del divieto di emissione fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio al Sistema tessera sanitaria;
  • la proroga al 1° gennaio 2026 dell’operatività del nuovo regime di esenzione IVA previsto per gli enti associativi;
  • la proroga dal 31.12.2024 al 31.03.2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all’art. 1, c. 101 L. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti;
  • la riammissione alla “rottamazione quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30.04.2025, l’apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10.
  • il rinvio del termine (in favore dell’Agenzia Entrate), dal 28 febbraio al 17 marzo 2025, entro cui è prevista l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli dichiarativi 2025 e delle relative istruzioni e specifiche tecniche e conseguentemente della data a partire dalla quale sarà possibile presentare detti modelli, che slitta dal 15 al 30 aprile 2025;
  • l’estensione del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un limite di spesa di 80 milioni di euro;
  • il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 anche per gli investimenti sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di accesso, a condizione che siano effettuati dal 1° gennaio 2024;
  • l’estensione al 2025 degli incentivi fiscali per contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l’accesso al 5 per mille da parte delle ONLUS;
  • L’applicazione fino al 21/12/2025 delle norme disposte dall’art. 106 D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni. Ciò consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie è consentito prevedere che:
    • – il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
    • – l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
    • – l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle Srl, l’art. 106, c. 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Conto Termico: aggiornate le regole applicative e il nuovo catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati

GSE ha pubblicato le nuove Regole Applicative del Conto Termico per l’incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Le principali novità riguardano:

  • l’aggiornamento delle modalità operative riguardanti l’attivazione delle condizioni contrattuali;
  • la stima degli incentivi per interventi realizzati su strutture sanitarie pubbliche, ricomprese tra le residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale;
  • l’inclusione tra i soggetti beneficiari / Pubbliche Amministrazione anche delle società in house, laddove realizzino gli interventi del Conto Termico sugli immobili dell’Amministrazione o delle Amministrazioni controllanti;
  • la gestione delle richieste per gli interventi realizzati tramite gli Uffici speciali per la ricostruzione nei Comuni del Cratere Sisma 2016;
  • il recepimento dei nuovi obblighi di integrazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per interventi realizzati su nuovi edifici o ristrutturazione rilevanti;
  • chiarimenti sui requisiti di ammissibilità per la sostituzione di chiusure trasparenti in policarbonato e l’introduzione dell’incentivazione delle pellicole solari basso emissive.

È stato inoltre pubblicato il nuovo Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati incentivabili. Il Catalogo è disponibile anche direttamente dal Portaltermico consentendo agli utenti di richiedere l’incentivo con una procedura semplificata che non necessita dell’invio dei documenti tecnici e delle certificazioni dell’apparecchio scelto per il proprio intervento di efficienza energetica.

Adesione al CPB: agevolazioni Iva già nella dichiarazione annuale 2025

I contribuenti che hanno aderito al concordato presentivo biennale per il biennio 2024-2025 possono usufruire delle agevolazioni previste ai fini Iva  dall’art. 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017 già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato. Dunque, questi soggetti potranno far valere tali benefici già nella dichiarazione Iva 2025, relativa all’anno di imposta 2024, da presentare entro il prossimo 30 aprile.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, in una FAQ pubblicata lo scorso 24 febbraio.

In particolare il citato articolo riconosce, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70.000 euro;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui. 

L’art. 19, comma 3, del DL n. 13 /2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale siano riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dal citato art. 9-bis, comma 11. 
Ebbene le Entrate chiariscono che i soggetti interessati possono avvalersi di tali benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, in quanto l’adesione al CPB è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA. 
In definitiva, non si verifica in questo caso quel “gap” temporale tra presentazione della dichiarazione IVA e modelli ISA che giustifica l’applicazione differita delle predette agevolazioni ai fini IVA per chi ottiene determinati punteggi ISA.

Nel caso di specie, quindi, in cui l’adesione al concordato preventivo biennale è effettuata nel 2024, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno di imposta 2024. Inoltre, il beneficio in parola, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al CPB, può essere inteso con il limite più elevato di 70.000 euro.

770/2025 in versione definitiva: pronto modello e specifiche tecniche

Con Provvedimento del 20 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche, che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare:

  • per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta;
  • per l’indicazione delle compensazioni operate e per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Nella versione definitiva del modello sono state confermate le novità già anticipate nella bozza, e quindi:

  • la rimodulazione delle note nei quadri ST e SV (Ritenute operate, Trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive);
  • la gestione, nel quadro SX (Riepilogo delle compensazioni), del credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

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