Proroga del divieto di fatturazione elettronica per operatori sanitari: estensione fino al 31 dicembre 2025

Il Decreto Milleproroghe, con la legge di conversione (Legge 21 febbraio 2025 n. 15) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2025. Nella sua versione originaria (Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202), il decreto aveva previsto una proroga più breve, fissando il termine al 31 marzo 2025.

Si ricorda che il divieto di emissione di fattura elettronica riguarda specificamente:

  • Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • Farmacie pubbliche e private
  • Aziende sanitarie locali
  • Aziende ospedaliere
  • Policlinici universitari
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
  • Presidi di specialistica ambulatoriale
  • Strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica e integrativa
  • Altri soggetti identificati da appositi decreti ministeriali (biologi, dietisti, fisioterapisti, logopedisti, podologi ecc..)

Il divieto si applica sia ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia a coloro che, pur non essendo obbligati all’invio, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

È importante sottolineare che questo divieto vale esclusivamente per le prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche (consumatori finali). Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta (aziende, professionisti, ecc.) devono invece essere documentate mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

I soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica devono certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche mediante:

  • fatture in formato cartaceo, 

oppure

  • fatture in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) come canale di invio

Con F24 il pagamento della tassa automobilistica erariale

Anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale, dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, si applicano le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, prevista all’art. 17 del Dl n. 241/1997.
Il chiarimento arriva a seguito della pubblicazione del Decreto MEF 13 febbraio 2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio.
La novità riguarda, in particolare, i proprietari di veicoli con residenza anagrafica nelle Regioni della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, per le quali la tassa automobilistica non è gestita dalla Regione, come normalmente avviene, ma dall’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definiti i termini e le modalità operative per l’attuazione delle suddette disposizioni.

Tassazione beni sequestrati: adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario

Nella Risposta n. 46 del 25 febbraio l’Agenzia delle Entrate illustra gli adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario in relazione al reddito derivante dall’incasso dei canoni di locazione di un bene oggetto di sequestro preventivo ex articolo 321 del codice di procedura penale e chiarisce che, in applicazione dell’articolo 51 del Dl n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR, con le medesime modalità applicate prima del sequestro, con l’eccezione dei soli beni immobili “patrimonio”.

Inoltre, in pendenza di sequestro, l’amministratore è tenuto:

  • a presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni;
  • a determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, del TUIR;
  • a presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d’imposta in cui la stessa cessa) e versare le relative imposte.

Poichè in pendenza di sequestro opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, l’amministratore giudiziario deve utilizzare il codice fiscale del titolare dei beni, senza necessità di chiedere un nuovo codice fiscale intestato alla procedura.

Maggiori dettagli nella risposta delle Entrate.

Rottamazione cartelle: online il servizio per chiedere la domiciliazione bancaria delle rate

Nel 2025 sono previsti quattro nuovi appuntamenti per i pagamenti della cosiddetta Rottamazione-quater delle cartelle, a partire dal mese di febbraio.

Tra le modalità disponibili per effettuare i versamenti derivanti dalla cosiddetta Rottamazione-quater delle cartelle, i contribuenti possono scegliere di attivare il servizio di addebito diretto sul conto corrente, che consente di evitare “dimenticanze”. Ricordiamo che il mancato versamento di una rata, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata.

L’attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) delle rate della Definizione agevolata può essere richiesta utilizzando il servizio disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia Entrate-Riscossione: dalla sezione “Definizione agevolata” si entra nel servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” dove il contribuente può visualizzare il riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati e per ciascuno compilare la richiesta.

Inviata la richiesta, il sistema genera una e-mail di presa in carico che arriva all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda. Successivamente, una seconda e-mail comunicherà l’esito della richiesta e la rata che sarà pagata con l’addebito sul conto corrente. Affinché la domiciliazione sia valida per la prima rata in scadenza, il contribuente deve ricevere la conferma dell’attivazione del servizio non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti il temine della rata stessa.

Versamento saldo imposta sostitutiva su TFR

Termine ultimo, per i sostituti d’imposta, per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell’anno 2024.

Soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui: comunicazioni bimestrali

Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite invio telematico, contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla tv, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, oltre ai dati di coloro per i quali sono state effettuare le trattenute per l’intero importo del canone Rai.

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