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Bilanci 2024 delle Srl: termini e scadenze

E’ ormai partita la campagna per la redazione, approvazione e deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l’anno solare.

Ripercorriamo gli articoli del codice civile e cerchiamo di comprendere termini e scadenze.

In base all’art. 2423 Codice Civile 

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

In base all’art. 2428 Codice Civile 

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

In base all’art. 2429 Codice Civile 

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall’articolo 2409-ter.

Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Queste sono le regole per le società di maggiori dimensioni. Ci sono facilitazioni relative alla redazione del bilancio d’esercizio, per le società che restano all’interno di parametri fissati.

In base all’art. 2435 bis Codice Civile

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata

– lo stato patrimoniale comprende solo alcune voci
– nel conto economico alcune voci possono essere tra loro raggruppate
– le informazione riportate nella nota integrativa sono inferiori rispetto al bilancio ordinario
– se le società forniscono nella nota integrativa alcune informazioni richieste dall’articolo 2428 c.c., sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

In base all’art. 2435 ter Codice Civile

Sono previste ulteriori agevolazione nella redazione del bilancio di esercizio per le micro-imprese.

Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  1. del rendiconto finanziario
  2. della nota integrativa
  3. della relazione sulla gestione

con la necessità di integrare alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale.

 

Passiamo quindi alle norme specifiche per le società a responsabilità limitata

In base all’art. 2478 bis Codice Civile il bilancio delle società a responsabilità limitata 

  1. deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le società per azioni (di cui alla sezione IX, del capo V articoli dal 2423 al 2435 ter C.C.)
  2. è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
  3. esiste la possibilità di un maggior termine di presentazione ai soci nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364(1) 
  4. entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato

In base all’art. 2479 bis Codice Civile 

L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Dalla lettura di queste norme, si evince che il bilancio di esercizio è il risultato di un processo a cui partecipano i diversi organi dell’impresa:

– gli amministratori che lo redigono (se vi è un Consiglio di Amministrazione lo stesso deve approvare il progetto di bilancio, con tutti i relativi documenti, da presentare all’assemblea dei soci)
– il collegio sindacale o il sindaco unico e/o il collegio dei revisori legali o il revisore unico che lo controllano e redigono la propria relazione
– l’assemblea dei soci che lo approva, con apposito verbale

La formazione del bilancio di esercizio avviene attraverso le seguenti fasi:

  1. redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se richiesta) da parte dell’organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione)
  2. convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (o entro 180 giorni se previsto dallo statuto, per esigenze particolari)
  3. trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale (se esistenti) – almeno 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione
  4. redazione della relazione al bilancio da parte del collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente) e invio all’organo amministrativo – almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci
  5. deposito di tutti i documenti presso la sede sociale affinché i soci possano prendere visione della documentazione depositata, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea
  6. approvazione del progetto di bilancio da parte dell’assemblea dei soci 
  7. deposito del bilancio approvato, con tutti i documenti a corredoentro 30 giorni dall’approvazione -presso il Registro Imprese:
    • verbale di approvazione dell’assemblea dei soci
    • relazione degli amministratori
    • relazione degli organi di controllo (sindaci e/o revisori)
  1. se la delibera di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci stabilisce la distribuzione degli utili ai soci, deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di approvazione.

 

ll decreto Milleproroghe(2)  ha esteso l’applicabilità delle norme sullo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali che verranno tenute entro il 31 dicembre 2025, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Questo a condizioni che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

 

Riepiloghiamo pertanto i termini di approvazione e deposito del bilancio chiuso al 31.12.2024

Soggetto

Adempimento

Termine stabilito

Termine 2025

Organo amministrativo

Predisposizione progetto di bilancio 

Almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci

30 marzo 2025

(30/05/2025 se in deroga)

Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legale 

Ricezione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci

30 marzo 2025

(30/05/2025 se in deroga)

Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legale 

Relazione sul bilancio

Almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci

15 aprile 2025

(14/06/2025 se in deroga)

Organo amministrativo

Deposito presso la sede della società del bilancio e allegati

Almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci

15 aprile 2025

(14/06/2025 se in deroga)

Organo amministrativo

Convocazione per l’approvazione del bilancio d’esercizio tramite raccomandata o con mezzi che consentano di avere la prova di ricevimento

Almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea

22 aprile 2025 

(21/06/2025  se in deroga)

Assemblea dei soci

Approvazione del bilancio 

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (entro 180 giorni se deroga)

30 aprile 2025 

(29 giugno 2025 se in deroga)

Organo amministrativo

Deposito bilancio e allegati

Entro 30 giorni dalla approvazione

30 maggio 2025

(29/07/2025 se in deroga) se approvati l’ultimo giorno

Organo amministrativo

Registrazione delibera di distribuzione degli utili

Entro 30 giorni dalla approvazione

30 maggio 2025

(29/07/2025 se in deroga) se approvati l’ultimo giorno

Occorrerà quindi che siano aggiornati i libri sociali:

  • Libro delle decisioni dei soci 
  • Libro delle decisioni degli amministratori 
  • Libro delle decisioni del collegio sindacale
  • Libro inventari 


Note:
(1)
Art. 2364 co. 2 c.c. – L’assemblea ordinaria deve essere convocata, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.
(2) Legge 21 febbraio 2025, n.15 di conversione del Decreto-Legge 202/2024 in G.U. n. 45 del 24.02.2025.


Tra i tools in tema di bilancio pubblicati sul nostro sito internet vi segnaliamo:

 

Deducibili per intero i rimborsi chilometrici agli associati

Con l’Ordinanza 4226 del 18 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, 
ha chiarito che i rimborsi chilometrici agli associati per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto sono interamente deducibili per l’associazione professionale ex art. 54 del TUIR.

In particolare, ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale.

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: nuove indicazioni Inps

La legge di bilancio 2025, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia.
Con Messaggio n. 698 del 26 febbraio l’Inps illustra le modifiche normative relative alle detrazioni fiscali riconosciute per ciascun figlio e per gli ascendenti conviventi con il contribuente, e specifica i requisiti di cittadinanza necessari ad accedere alle detrazioni.

In particolare, con riferimento ai figli a carico, la detrazione per carichi di famiglia spettante è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
La detrazione fiscale è riconosciuta, nella misura e nei limiti reddituali ivi previsti, nell’importo massimo di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che vi hanno diritto, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente;
Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

L’Istituto ricorda infine che è onere del contribuente dichiarare al sostituto di imposta il diritto alle detrazioni previste e di comunicare tempestivamente ogni variazione.

Milleproroghe: la proroga delle scadenze fiscali per il 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto “Milleproroghe”, che contiene diverse novità, tra cui la riapertura della rottamazione quater per chi è decaduto, le polizze catastrofali e i contratti a termine, oltre ad alcune proroghe reelative ai termini dichiarativi.

In particolare, l’articolo 3-bis, commi 3-5 prevede la proroga, dal 28 febbraio al 17 marzo 2025, dei termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarativi 2025, relativi alle imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche.
Sono inoltre rinviate, dal 15 al 30 aprile 2025:

  • la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
  • la data entro la quale devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, ai sensi del Dlgs. n. 13/2024.

Piano Transizione 5.0: nuovi chiarimenti del MIMIT

Sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è disponibile la versione aggiornata in data 24 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

In particolare l’ultimo aggiornamento riguarda la modifica della FAQ n. 4.19 e, in particolare, chiarisce che, ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Altri chiarimenti sono stati recentemente pubblicati nella versione del 21 febbraio 2025 e riguardano:

  • l’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
  • la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
  • la pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
  • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
  • la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

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