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Agevolazione prima casa e riacquisto di terreno edificabile all’estero

Risposta a interpello n.29/2025.

L’agevolazione per acquisto della prima casa è concessa se non viene alienata nei 5 anni, a meno che se ne riacquisti entro un anno un’altra da adibire a propria abitazione  principiale.
Fin qui la legge (art.1 nota II bis tariffa I TUR), che però non precisa se l’acquisto possa avvenire anche all’estero, e con quali modalità.

E su questo crinale interpretativo occorre riconoscere coraggio all’agenzia delle entrate (Circ. 7 giugno 2010 n. 31/E, paragrafo 3.2) che ha riconosciuto preclusivo della decadenza, non solo l’ipotesi di riacquisto di immobile situato in uno Stato estero “sempre che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale”; ma anche l’acquisto del terreno, purché entro l’anno dall’alienazione venga ivi edificata l’abitazione principale.  Senza nemmeno richiederne l’ultimazione, è sufficiente che “entro l’anno venga ad esistenza, cioè acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico; deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura (articolo 2645­bis, comma 6, c.c.)” (Risol.44 /2004).

Nella risposta ad interpello n.29/2025 l’AE conferma lo stato dell’arte interpretativo, ribadendo che entro l’anno dall’alienazione l’immobile dev’essere adibito a dimora abituale e che le condizioni devono essere dimostrate all’ufficio dell’AE “con adeguata documentazione probatoria: copia del rogito notarile di acquisto del terreno, del progetto di costruzione e relativi permessi delle autorità locali competenti, del contratto di appalto e di documentazione comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato all’estero  fatture di fornitura di luce, acqua o gas)”. Il tutto naturalmente  munito di apostille (Conv. Aja 5 ottobre 1961), che ne confermi l’attendibilità e ne consenta l’efficacia in Italia.

Per consentire i controlli il contribuente è inoltre tenuto a presentare “una certificazione, rilasciata dalle Autorità competenti estere, da cui si possa rilevare la destinazione edificatoria del terreno, secondo i piani urbanistici locali, l’eventuale presenza di vincoli (ambientalistici, archeologici)” che potrebbero intralciarne o limitarne l’edificabilità e “un documento da cui si evinca la variazione da terreno edificabile a fabbricato a uso abitativo, il tutto entro  un anno dalla data di alienazione della prima casa”.

Salva l’immancabile facoltà dell’ufficio “di procedere all’ordinaria attività di accertamento,  valutando “l’idoneità probatoria, ai fini sopra indicati, della citata documentazione”.

Difficile chiedere di più.

Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2025 (MUD)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio è stato pubblicato il DPCM 29 gennaio 2025, di approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD, che sostituirà integralmente quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024.
Attraverso il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell’anno precedente la dichiarazione. 
Il nuovo modello, che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, dovrà essere presentato entro il 28 giugno, che, cadendo di sabato, sposta la scadenza a lunedì 30 giugno 2025.
I prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2025 saranno pubblicati sul sito di Unioncamere.  

Le modifiche rispetto al precedente modello
Al fine di consentire l’adeguamento della dichiarazione alle nuove disposizioni normative e alle indicazioni derivanti dalle delibere ARERA, sono state introdotte modifiche al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2025:

  • nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) è stato introdotto il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
  • nell’allegato 1 (istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale) sono state aggiornate le seguenti parti:
    • inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
    • le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi;
  • alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione – Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati;
  • alle Istruzioni sono state apportate integrazioni riguardanti le indicazioni per la compilazione delle schede implementate, e aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.

Approvato il nuovo decreto bollette: le misure per le famiglie

Nella seduta n. 116 del 28 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, e per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.
Il decreto è stato pubblicato, nella stessa giornata, in Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore il 1° marzo.
Le nuove norme mirano a potenziare e ampliare, per il 2025, i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici.

Di seguito le misure previste in favore delle famiglie, così come riportate sul sito del Governo.

Si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:

  • aggiuntivo rispetto all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli;
  • nuovo per i clienti con ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.
A copertura dell’intervento, si prevede l’utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.

Per contenere il maggior onere causato dall’aumento del costo internazionale del gas naturale, si prevede, allo scattare di determinate soglie di prezzo, un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA derivanti da tale aumento. Risorse pari alle maggiori entrate saranno stanziate su un apposito fondo e utilizzate per il finanziamento di specifiche agevolazioni, individuate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con proprie delibere, in favore di famiglie e microimprese vulnerabili, sulla fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Si interviene poi sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili, in particolare:

  • si prevede che l’ARERA disciplini il servizio di vulnerabilità, prevedendo che tale servizio decorra da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (che si concluderà il 31.03.2027);
  • nelle more dell’aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili che non hanno scelto un fornitore continuerà a essere assicurata dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita;
  • la società Acquirente unico S.p.a. svolgerà, secondo le condizioni stabilite da ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità.

Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.

Abuso del diritto: indicazioni dal MEF

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025, con il quale vengono forniti chiarimenti in merito all’istituto dell’abuso del diritto, la cui disciplina è contenuta nell’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto con il DL n. 128/2015.
Con il citato articolo il legislatore ha introdotto una definizione dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto, predisponendo le garanzie di ordine sostanziale e procedurale necessarie ad assicurare certezza e trasparenza reciproca nel rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Il documento analizza i tre elementi costitutivi dell’abuso del diritto: il conseguimento di vantaggi fiscali indebiti, l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o della sequenza di operazioni poste in essere dal contribuente e l’essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

Versamento entro il 31 marzo 2025 per il Ravvedimento Speciale

Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).

L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del DPR 600/1973, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

L’eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive

L’adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) una scelta FACOLTATIVA. L’adesione potrebbe rivelarsi “inutile” per i contribuenti che non sarebbe comunque stati soggetti a una verifica rientrante tra quelle disattivate dall’adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile.

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