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Controllo di Gestione: l’avventura del nostro imprenditore oleario continua…

In merito all’oleificio che stiamo seguendo, vi porto a conoscenza degli ultimi sviluppi (chi volesse può cercare gli articoli precedenti su questa rubrica). Nulla di trascendentale per carità, ma siccome ho deciso di riportare fedelmente quanto si decide in merito ad obiettivi strategici (spesso semplici ma non per questo meno interessanti) cerco di non tralasciare neanche i minimi aspetti.

L’imprenditore è proprietario di due srl, una pone in essere una semplice distribuzione, l’altra invece trasforma le olive in olio e poi imbottiglia l’olio ottenuto. Abbiamo trattato negli ultimi tempi quasi esclusivamente dell’olearia (distinte base in particolar modo); oggi torno un attimino sulla distribuzione. In merito avevamo calcolato il bep per giro e, come già ampiamente trattato, abbiamo riscontrato margini di contribuzione positivi per tutte le tratte, comprese quella montana sulla quale l’imprenditore nutriva dei dubbi. I costi naturalmente sono di due tipi (tralasciando i semi variabili), quelli variabili e strettamente legati al giro, e quelli fissi (attribuiti in percentuale calcolata sul fatturato) al fine di quantificarne il margine di contribuzione.

L’idea però del titolare rimane ancora piuttosto ancorata alla possibilità di esternalizzare la distribuzione. A tal riguardo abbiamo posto l’attenzione solo ed esclusivamente sui costi variabili, nella fattispecie: costo autisti, nafta, ammortamento mezzi (in quanto ragioniamo a direct costing evoluto), assicurazioni e bolli, manutenzione. Il totale per tutti i giri effettuati è pari a circa 92.000 €. Sono questi gli unici costi che verrebbero a cessare nel momento in cui la distribuzione viene passata all’esterno. Le conclusioni sono le seguenti:

– è da scartare l’idea di uno o più padroncini, in quanto rischierebbero di non starci dentro e nel medio periodo abbandonare il servizio;
– è da scartare l’idea di una distribuzione già organizzata in quanto quasi certamente con 92.000 euro si coprirebbero a malapena 8 mesi di trasporto sull’intero anno.

Prende invece forma l’idea di creare una sorta di piattaforma distributiva, che presterebbe servizio anche ad altre strutture quali caseifici che servono le zone di nostro interesse quotidianamente. In questo caso la nostra semplice analisi di “make or buy” avrebbe ragione di esistere, appunto perchè ci sarebbero mezzi che ogni giorno percorrono determinate tratte, garantendo una macchina che possa viaggiare sempre a pieno carico e soprattutto migliorando il servizio, in quanto ad oggi le tratte vengono servite una massimo due volte a settimana. Con 92.000 € potrebbe essere possibile, in quanto il servizio principale sarebbe portato avanti dai caseifici che necessitano di distribuire quotidianamente, mentre l’attività presa da noi in esempio richiederebbe un servizio ” a completamento” del carico principale. In più potrebbe essere possibile rivendere alla piattaforma i mezzi che attualmente sono in carico all’oleificio.

Chiaramente queste sono solo supposizioni e, seppur trattasi di un’analisi davvero molto semplice, rimane una risposta (92.000 € di cessazione costi variabili) che l’imprenditore non avrebbe saputo calcolare o, con ogni probabilità, avrebbe calcolato male. Con questo voglio sottintendere come anche piccoli passaggi matematici possano dare il giusto contributo alle aziende seguite e che non per forza di cose il Controllo di Gestione sia fatto solo di analisi complesse (anzi, il più delle volte la semplicità racchiude il vero senso della disciplina).

Interessi da ravvedimento speciale non deducibili: la distinzione tra natura risarcitoria e compensativa

Con Risposta n. 56 del 3 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Un professionista, avvalendosi dell’istituto del cd. Ravvedimento speciale, ha presentato nel 2024 delle dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione di un maggiore debito d’imposta (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP). Successivamente, ha versato in un’unica soluzione nel 2024 le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

Nella risposta fornita l’Agenzia Entrate chiarisce che i predetti interessi da ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Tuir. 
Sono, invece, deducibili gli interessi passivi versati in esecuzione di atti di conciliazione e di accertamento con adesione, in quanto aventi una funzione “compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi differente rispetto a quella “risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

Entro il 17 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo cade di domenica), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Decreto bollette: le misure per PMI e imprese energivore

Nel Decreto bollette, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio ed in vigore dal 1° marzo, oltre alle norme che potenziano e ampliano i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito in relazione ai costi per i consumi energetici, anche misure in favore delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese energivore.

In particolare, per il 2025:

  • è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024;
  • ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Vengono introdotte anche misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, in modo da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). 
In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 155 milioni di euro.

Infine, in casi di particolare urgenza, ARERA potrà deliberare l’adozione di misure cautelari, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, assicurando il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati e, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, potrà sospendere l’attività di impresa fino a 6 mesi o proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

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