I premi per ritrovamento di beni culturali soggetti a ritenuta

E’ soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25% il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali, in quanto rientra nella categoria dei redditi diversi previsti dall’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir.
Non si tratta, infatti, di un indennizzo, ma di una remunerazione dell’attività collaborativa del proprietario al perseguimento di pubblici interessi a incentivazione della messa a disposizione dell’autorità preposta alla tutela e alla valorizzazione dei beni.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 58 del 3 marzo, relativa al corretto trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi diritto a titolo di premi per i ritrovamenti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Dl n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV , del 30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che “i premi per i ritrovamenti non rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi dall’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista”.

Detrazione Iva e reverse charge: obbligo di dettaglio in fattura

Ai fini della detrazione dell’Iva, ovvero dell’applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza delle prestazioni alla propria attività d’impresa, ed ove l’Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, nella Sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025.

Scadenza al 17 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2025)

Entro il 17 marzo 2025 (il 16 cade di domenica), i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2025 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2025.

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