Versamenti a seguito di adesione ad atti di recupero crediti: nuovi codici tributo per l’F24

Con Risoluzione n. 14/E del 4 marzo l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del Dl n. 218/1997, che prevede, tra l’altro, che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente.

Questi i codici tributo istituiti:

  • “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”;
  • “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati negli atti di adesione;
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
    • per i codici tributo “AD26” e “AD27”, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” , pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
    • per i codici tributo “AD28” e “AD29”, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

L’Agenzia Entrate chiarisce inoltre che:

  • per alcune imposte, elencate nella tabella contenuta nella Risoluzione pubblicata, è possibile utilizzare i codici tributo già esistenti per le ipotesi di accertamento con adesione;
  • per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’articolo 17 del Dl n. 241/1997.

Alluvione Emilia Romagna: pronto il codice tributo per recupero rata finanziamento agevolato

Con Risoluzione n. 16/E del 4 marzo l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della Legge n. 213/2023, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali.

Si tratta del codice tributo “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”. 

L’Agenzia Entrate precisa che, per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, è necessario utilizzare lo stesso codice tributo, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, nel formato “AAAA”.

Tre nuove causali per il versamento contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

Con convenzioni stipulate tra l’Inps e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità (art. 2 del Dl n. 276/2003, è regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi all’Inps, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.

Con Risoluzione n. 15/E del 4 marzo l’Agenzia delle Entrate ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei suddetti contributi, che saranno operativamente efficaci a partire dal 1° aprile 2025:

  • “ESAL” denominata “FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)”;
  • “FASS” denominata “FONDO di ASSISTENZA SANITARIA (F.AS.S.)”;
  • “SAL1” denominata “FONDO SALUS (FONDO SALUS)”.

In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “causale contributo” , la causale contributo attribuita;
  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
  • nel campo “periodo di riferimento” : nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2025

Con la circolare 20 febbraio 2025, n. 38 l’INPS ha comunicato che per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.555,00.

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:

  Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/ coadiutori € 4.460,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità) € 4.549,70 (4.542,26 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

 

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

  Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori fino a € 55.448,00 24% 24,48%
superiore a € 55.448,00 25% 25,48%

 

Per l’anno 2025 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 92.413,00 euro (55.448,00 euro più 36.965,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a € 120.607,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori € 22.548,77 (€ 55.448*24% + € 36.965*25%) € 22.992,35 (€ 55.448*24,48% + € 36.965*25,48%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
  Artigiani Commercianti
Titolari e coadiuvanti/coadiutori € 29.597,27 (€ 55.448 *24% + € 65.159 *25%) € 30.176,18 (€ 55.448 *24,48% + € 65.159 *25,48%)

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