3908-i-termini-nel-processo-civile

I termini nel processo civile

Nel processo civile, i termini degli atti processuali, ossia i periodi di tempo entro i quali devono essere compiuti determinati atti del processo, sono disciplinati dagli articoli da 152 a 155 c.p.c..

Comprendere queste disposizioni è fondamentale per chiunque sia coinvolto in un procedimento civile, sia come parte, sia come professionista del diritto.

L’articolo 152 c.p.c. precisa innanzitutto che “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge” (cosiddetti “termini legali”)
e
“possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.”

Pertanto l’art. 152 c.p.c. distingue tra:

  • Termini legali: stabiliti direttamente dalla legge.
  • Termini giudiziari: stabiliti dal giudice.

Chiarisce inoltre che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Il codice pertanto classifica i termini in perentori e ordinatori.

L’art. 153 c.p.c. chiarisce che “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.”

Questo articolo sancisce l’improrogabilità dei termini perentori, sottolineando che, una volta scaduti, non è più possibile compiere l’atto processuale previsto, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.

L’applicazione di questo concetto al processo, può comportare conseguenze molto gravi per chi non rispetta i termini perentori, ad esempio:

    • la decadenza dal potere di compiere l’atto processuale.
    • l’inammissibilità dell’atto compiuto tardivamente.
    • l’improcedibilità o l’estinzione del procedimento (es. mancata impugnazione nei termini).
    • la possibile perdita del diritto sostanziale collegato all’azione giudiziaria.

Un esempio di termine perentorio è il termine per proporre appello contro una sentenza (art. 325 c.p.c.), che è di 30 giorni. Se la parte non rispetta questo termine, perde il diritto di impugnare la sentenza e questa diventa definitiva. Questo perché il termine per l’appello è considerato essenziale per garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie.

Solo la legge può spostare un termine perentorio, come è ad esempio successo durante l’emergenza COVID, ove è stata eccezionalmente stabilita la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.

Il codice lascia inoltre discrezionalità al giudice, al fine di valutare – caso per caso – se il termine, per quanto perentorio, non è stato da una parte rispettato per causa ad essa non imputabile, come risulta dall’ultimo periodo dell’art. 153 cpc: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.”

L’art. 154 c.p.c. dispone viceversa in tema di termine ordinatorio e chiarisce già nel titolo che il termine ordinatorio è prorogabile da parte del giudice. “Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.”

Per quanto l’art. 152 c.p.c. precisi che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, sono tanti i termini che il c.p.c. stesso indica come perentori.

Ad esempio: 

  • l’art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni, se l’atto è notificato, e di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in caso contrario. Tali termini sono perentori.

  • l’art. 327 c.p.c. – Decadenza dall’impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione, il termine per proporre impugnazione non può superare sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine è perentorio.

  • l’art. 641 c.p.c. – Opposizione

L’ingiunto può proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto.

In realtà, i termini legali sono generalmente perentori, cioè non possono essere prorogati, mentre i termini giudiziari possono essere sia ordinatori (prorogabili), sia perentori (non prorogabili), a seconda di quanto stabilito dal giudice.

I termini perentori sono essenziali per la certezza del diritto, soprattutto riguardo all’impugnazione degli atti e alla costituzione in giudizio.

I termini ordinatori hanno una funzione di regolazione del processo e la loro inosservanza non porta necessariamente alla decadenza, ma può avere conseguenze processuali.

Infine, l’articolo 155 disciplina il computo dei termini, stabilendo le regole per il calcolo dei giorni, dei mesi e degli anni. In particolare, prevede che:

  • nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali;
  • per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune;
  • i giorni festivi si computano nel termine;
  • se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato; mentre resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

False raccomandate per notifiche di atti amministrativi: nuovi tentativi di phishing

Nuova campagna di phishing ai danni dai contribuenti, ma con contenuti ormai ben noti all’Amministrazione finanziaria: le false notifiche amministrative.
Ritorna, infatti, una campagna di phishing già individuata più volte a partire dal febbraio 2024 e che riguarda false raccomandate riguardanti presunte notifiche di atti amministrativi.

Le email, in particolare, sono caratterizzate:

  • da un mittente indicato come “AgenziaEntrateRiscossione” ma con dominio “agenziaentrate.it”.
  • dall’oggetto “Avviso raccomandata #ARXXXXXXXAR” (il numero potrebbe variare);
  • dalla presenza di un link (contraffatto) per consultare la presunta notifica amministrativa
    “Oggetto” indicato come “Soggetto” nei dettagli della comunicazione.

Clicca qui per vedere un esempio.

L’Agenzia Entrate, totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni, raccomanda di prestare massima attenzione qualora si ricevessero questo tipo di email, di non cliccare sui link presenti al loro interno e di cestinarle immediatamente. E’ inoltre attiva sul sito dell’Agenzia la sezione “Focus sul phishing”, da consultare per verifiche preliminari o in caso di dubbi sull’attendibilità di una comunicazione ricevuta.

Entrate tributarie 2024: +6,2% rispetto al 2023

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati i dati delle entrate tributarie relative al 2024 e al mese di gennaio 2025, entrambi corredati dalle rispettive appendici statistiche e note tecniche.

Nel periodo gennaio-dicembre 2024 le entrate tributarie erariali ammontano a 603.830 milioni di euro, registrando una crescita rispetto allo stesso periodo del 2023, del 6,2% (+35.175  milioni di euro).
In particolare, per le Imposte dirette, che si attestano a 345.211 milioni di euro, si registra un aumento di 27.340 milioni di euro, mentre, per le Imposte indirette, risultano pari a 258.619 milioni di euro, la crescita è di 7.835 milioni di euro.

Prendendo in considerazione, invece, il mese di gennaio 2025, le entrate tributarie erariali ammontano a 49.483  milioni di euro, con un aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+2.209  milioni di euro).
In dettaglio, per le Imposte dirette si registra un aumento di 1.862 milioni di euro, mentre per le Imposte indirette si evidenzia un incremento di 347 milioni di euro.

Consulenze per immobili in Italia: l’Iva si applica nel territorio nazionale

Nella Risposta n. 65 del 4 marzo l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della territorialità Iva delle prestazioni consulenziali relative ad un immobile situato in Italia, a seguito della richiesta presentata da una contribuente, nata e residente in Argentina, che intende procedere alla vendita dell’immobile di proprietà situato in Italia, che ha incaricato un’agenzia di intermediazione immobiliare per la vendita del cespite e si è rivolta ad un professionista per curare una trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un debito ipotecario gravante sullo stesso immobile. 
La contribuente, precisando che i suddetti consulenti sono fiscalmente residenti Italia, chiede si sapere, in quanto iscritta all’AIRE, se è tenuta al pagamento pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) relativamente alle prestazioni di servizi erogate da questi nei suoi confronti.

L’Agenzia Entrate, in via preliminare, ricorda che in materia di territorialità Iva la regola generale contenuta nell’articolo 7­-ter del Decreto Iva prevede che l’imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente (rapporti B2B) ovvero il prestatore (rapporti B2C).
Tuttavia, il legislatore ha stabilito delle deroghe a questa normativa, in particolare per determinate tipologie di prestazioni di servizi, in relazione alle quali il legislatore, al fine di stabilire il luogo in cui si applica l’imposta, valorizza ulteriori elementi come, ad esempio, la natura del servizio e/o la modalità ed il luogo di esecuzione dello stesso.

Con riferimento al caso specifico oggetto dell’interpello, l’Agenzia ha chiarito che
le prestazioni di servizi legati a beni immobili, come le attività di intermediazione nella vendita e la consulenza legale per la cancellazione di un’ipoteca, devono essere tassate nel Paese in cui è ubicato l’immobile.

Dipendente con carica di amministratore: quando è incompatibile

La legge non vieta espressamente il cumulo, in carico a una stessa persona, della carica di amministratore e della posizione di lavoratore dipendente di una stessa società di capitali. Le due qualifiche possono infatti coesistere, ma a condizione che non venga meno la soggezione del dipendente al potere direttivo, di controllo e disciplinare di un datore di lavoro terzo e che si accerti l’attribuzione di mansioni al dipendente diverse da quelle proprie della carica sociale dell’amministratore.

Per per la carica di amministratore unico di società è evidente l’incompatibilità con la qualità di lavoratore subordinato della stessa, per i casi in cui la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il tema è controverso ed ha generato molto contenzioso con i conseguenti orientamenti giurisprudenziali.

Recentemente, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria (ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025) , ha enunciato questo principio “In tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita”

Il tema è delicato e richiede estrema cautela poiché potrebbe avere conseguenze negative anche sulla gestione previdenziale e sulla maturazione del diritto alla pensione.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.