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Agevolazioni prima casa anche per i ruderi (le ‘unità collabenti’) Cass. 16 febbraio 2025, n.3913

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), devono essere riconosciute anche alle unità immobiliari “collabenti”, censite in catasto con la categoria F2, senza rendita catastale a causa del loro livello di degrado.
La Cassazione, come per le unità in corso di costruzione o definizione (F3 e F4), conferma che per fruire dei benefici fiscali basta che l’immobile sia suscettibile di essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo” e che nel rogito l’acquirente si impegni a destinarlo a propria abitazione, realizzandola poi entro tre anni dalla registrazione dell’atto.

Le unità immobiliari vengono censite in catasto, che ne costituisce un’anagrafe essenzialmente fiscale, in funzione della loro potenziale “autonomia funzionale e reddituale”, e distinte in categorie e classi proprio in funzione di quanto rendono, e possono quindi essere tassate.
Mentre per le unità immobiliari “dotate di autonomia funzionale e reddituale” (art. 2 DM2 gennaio 1998 n.28) sussiste l’obbligo di accatastamento, per quelle che non hanno queste caratteristiche l’accatastamento è facoltativo, e può essere effettuato senza rendita catastale ma “con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso” nelle categorie fittizie “F”, necessarie ove si intenda procedere, ad esempio, alla loro alienazione.
Sono le aree urbane (F1), i fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione (F3) o di definizione (F4), i lastrici solari (F5) e le “costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado”, le cosiddette “unità collabenti”, dall’etimo latino collabi, collapsus, come ci ricorda la Cassazione, censiti alla categoria F2 (categorie istituite con DM 2 gennaio 1998 n.28, cui si aggiungono le categorie F6 e F7 istituite con le Circolari 1/2009 e 18/2017).
Sulle unità collabenti si era già concentrata l’attenzione dell’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n.357 del 30 agosto 2019, negando le agevolazioni, sia perché si tratta di immobili stabilmente inidonei a soddisfare esigenze abitative e “il legislatore intende agevolare non già progetti futuri bensì l’attuale e concreta utilizzazione dell’immobile come propria abitazione”, sia perché non sono tassabili, nemmeno ai fini IMU, né come fabbricati né come aree edificabili (Cass n.23081/2017). Si tratta infatti di ruderi, immobili pericolanti, privi di allacci ai servizi tecnologici (acqua, energia elettrica, gas).
Le agevolazioni venivano invece riconosciute alle unità in corso di costruzione o di definizione, perché iscritte in categorie necessariamente provvisorie (dai 6 ai 12 mesi, Circ. A.T. n.15232-2002-e n. 4 2009), poi sostituite con le categorie definitive A, che ne prevedono l’abitabilità.
Con la sentenza n. 3913 del 16 febbraio 2025, la Suprema Corte, ha invece esteso alle unità collabenti le agevolazioni, poiché non si “esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto” ma la “suscettibilità dell’immobile acquistato ad esservi destinato, con i dovuti interventi edilizi”.
Non sono oggetto di tassazione ai fini IMU solo perché manca la rendita catastale che ne costituisce la base imponibile, che sarebbe dunque zero, ma restano fabbricati, anch’essi “suscettibili di concreta finalizzazione abitativa”.
La ratio dell’agevolazione, del resto, non viene meno se i fabbricati non sono “ultimati o in corso di ultimazione”, se ne favorisce, anzi, il recupero e si incoraggia “lo sviluppo dell’edilizia abitativa mediante l’incremento quantitativo delle costruzioni”.
Resta ovviamente necessario che dal rogito emerga l’impegno dell’acquirente di adibire il fabbricato o una sua porzione “a propria abitazione” e “che risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza stabilito dall’art. 76 comma 2 D.P.R. n.131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio”.
In attesa che la decisione della Suprema Corte venga confermata dalla prassi dell’agenzia, viste le profonde e convincenti motivazioni, potrà essere seguita dalla prassi contrattuale e notarile. E non si tratterà di casi isolati, perché, come rilevato dall’OMI (l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) gli immobili censiti nella categoria catastale F/2 sono più di mezzo milione, e sono in aumento, specie nel Centro-Sud e nelle aree montane.

 

La Commissione Ue da l’ok alla riforma fiscale del Terzo Settore

E’ finalmente arrivato il via libera della Commissione Europea alla norme fiscali in favore del Terzo Settore.
Dal primo gennaio 2026 entrerà in vigore un regime fiscale ad hoc che prevede, tra le altre cose, la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e l’introduzione di specifici incentivi per gli investitori, ampliando le opportunità di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore. 
Da segnalare, tra le novità più significative, l’introduzione di nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che garantiranno agli investitori il medesimo trattamento fiscale riservato ai titoli di Stato, con l’applicazione dell’aliquota del 12,5%.

“Questo risultato rappresenta una svolta decisiva, ci permette finalmente di dare certezze e stabilità agli ETS e piena attuazione al Codice del Terzo Settore e per questo motivo ci tengo a ringraziare il Viceministro Bellucci”, ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.
“La Commissione Europea”, ha spiegato il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo Settore, Maria Teresa Bellucci, “stante le caratteristiche e unicità del Terzo Settore italiano e quanto rappresentato ampiamente dal nostro Governo, constata che le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato, poiché  perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità. Questo non solo rafforza il ruolo del Terzo Settore, ma è anche un chiaro riconoscimento dell’inestimabile valore del lavoro di questi enti, milioni di donne e uomini che animano il mondo della solidarietà sociale in Italia”.

Crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: chiarimenti sugli obblighi comunicativi

L’articolo 6 del Dl n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/2024 ed entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Il citato articolo prevede che le imprese interessate, al fine di usufruire di tali crediti d’imposta, debbano seguire una serie di obblighi comunicativi, tra cui la presentazione, in modalità telematica, della comunicazione preventiva con l’ammontare degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Nella Risposta n. 69 del 7 marzo l’Agenzia Entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia completato l’investimento dopo il 30 marzo 2024, dovrà inviare una comunicazione preventiva (compilando ed inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici – GSE) e, successivamente, una comunicazione, sempre al GSE, di completamento dell’investimento per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva, anche se l’ordine relativo all’operazione è stato effettuato prima dell’entrata in vigore del decreto.

Come richiedere online il duplicato della tessera sanitaria

Nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, disponibile tramite accesso all’area riservata, che permette di chiedere il duplicato della tessera sanitaria, a prescindere dalla tipologia, ossia con o senza microchip.
Da oggi è infatti possibile non solo visualizzare e stampare la copia dell’ultima tessera valida, ma anche chiederne la riemissione su supporto plastificato, verificando – ed eventualmente modificando – l’indirizzo di recapito, in modo da essere sicuri di riceverla.

A questo indirizzo la nuova guida dell’Agenzia Entrate sulla tessera sanitaria, aggiornata a marzo 2025.

Agenzia Entrate: nuovo servizio online per richiedere il codice fiscale per i neonati

Nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate per i neogenitori che rende più facile ottenere il codice fiscale per i neonati nel caso in cui il Comune di residenza non lo abbia comunicato.
Attraverso il servizio, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, è possibile richiedere il codice fiscale per il neonato, utile anche per effettuare la scelta del pediatra, inserendo i dati della bambina o del bambino, senza doversi recare agli sportelli di un ufficio delle Entrate.

Per accedere al servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato” è necessario avere Spid o le credenziali Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
La richiesta può essere fatta da uno dei due genitori, così come da un rappresentante legale del genitore (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore). Una volta avuto accesso al servizio ed inseriti i dati anagrafici della bambina o del bambino è necessario allegare la copia dei documenti di nascita (certificato di nascita o dichiarazione di nascita resa presso l’ospedale). 
Non appena l’ufficio ha lavorato la richiesta, il sistema invia una email per avvisare che il certificato è disponibile online.

Tutti i dettagli nel Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 5 marzo 2025.

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