Agevolazioni ‘prima casa’, incompatibili con le abitazioni di lusso

Secondo la Cassazione nel computo dei metri quadri, rilevante in passato per la fruizione della misura di favore, doveva essere incluso anche il piano interrato, costituendo una porzione dell’immobile.

È considerata abitazione di lusso e deve essere esclusa dai benefici “prima casa”, secondo la disciplina in vigore fino al 2014, l’abitazione che, con il piano interrato raggiungibile da una scala interna, in cui si trovano un guardaroba e una lavanderia, totalizza più di 240 metri quadri. Tali ambienti, infatti, costituiscono parte dell’immobile contribuendo alla sua valorizzazione complessiva. È la conclusione a cui è giunta la Cassazione nell’ordinanza n. 2503/2025. La nozione di abitazione di lusso si rinviene nell’articolo 6 del decreto ministeriale dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, secondo cui rientrano in tale classificazione anche le singole unità immobiliari che hanno superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina). Con la suddetta ordinanza, la Corte di cassazione, applicando la disciplina vigente “ratione temporis”, ha escluso le agevolazioni prima casa per le abitazioni di lusso, chiarendo la superficie dell’immobile che va ricompresa nel computo ai fini fiscali.

CU 2025: entro il 17 marzo la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate

Entro lunedì 17 marzo (il 16 cade di domenica) i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2025 (periodo d’imposta 2024) per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si tratta, in particolare, del modello “ordinario”, deve essere presentato, per via telematica,  all’Amministrazione finanziaria, e del modello “sintetico”, che deve essere consegnato direttamente o per posta a chi ha percepito i redditi “certificati”.

Da segnalare, per quest’anno, due importanti novità:

  • a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “Adempimenti” i sostituti d’imposta, non dovranno più inviare le Cu relative ai forfetari e ai contribuenti in regime fiscale di vantaggio.
  • dal 2025 il termine per la trasmissione dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, slitta fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Le Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata quest’anno, come di consueto, potranno invece essere presentate entro il 31 ottobre, in concomitanza con la scadenza prevista per il 770.

Approvato il modello 730/2025

Con Provvedimento del 10 marzo l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Tra le principali novità del modello, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Adempimenti:

  • introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria;
  • introdotto il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli;
  • inserite novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca al 26%, che scende al 21% per un immobile scelto dal contribuente;
  • inserito il “bonus tredicesima”, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari;
  • aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

Con il Provvedimento pubblicato viene inoltre approvata la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del Modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.
Vengono infine definite la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

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