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Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali riguarda tutte le imprese, ditte individuali e società, iscritte nel Registro delle Imprese. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l’obbligo si applichi anche alle società semplici, che pur essendo iscritte al Registro non svolgono attività d’impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle Imprese, sia tenuta a rispettare l’obbligo assicurativo.

Il termine ultimo per adempiere all’obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. 202/2024, convertito nella Legge 15/2025.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali.

  • Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofali coperti dall’assicurazione, ossia alluvioni, terremoti e frane.
  • Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
  • Articolo 6: prevede che, per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell’assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Secondo l’articolo 1, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l’attività d’impresa, come definite dall’articolo 2424 del Codice Civile, tra cui:

  1. Terreni: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
  2. Fabbricati: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.
  3. Impianti e macchinari: macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all’attività dell’impresa.
  4. Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)

Tra i dubbi ancora aperti c’è quello dell’assicurazione dei beni locati da soggetti non imprenditori (e quindi da proprietari non assoggettati all’obbligo). La norma prevede infatti l’obbligo a carico delle imprese, per tutte le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (e quindi 1) terreni e fabbricati, 2) impianti e macchinario e 3) attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. In base al tenore letterale quindi, in caso di locazione di immobile non già assicurato, il conduttore sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui.

3912-controllo-di-gestione--come-la-contabilita--industriale-semplifica-le-scelte-e-la-vita-dell-imprenditore

Controllo di gestione: come la contabilità industriale semplifica le scelte e la vita dell’imprenditore

Torniamo sul nostro imprenditore oleario e su quella che è la gestione giornaliera della propria azienda. Come ampiamente anticipato negli articoli precedenti (chi vuole può leggere gli articoli precedenti su questa rubrica) cercherò di riproporre tutto ciò che sia degno di nota in merito ad ogni scelta legata all’esempio riportato nella case history. Preferisco non tralasciare nulla, neanche i più piccoli e spesso semplici dettagli, proprio perché voglio trasferire, a chi legge, ciò che a mio avviso è la vera essenza del controllo di gestione: un nuovo modo di intendere e pensare l’azienda che trasversalmente ne attraversa tutte le aree e soprattutto le attraversa giornalmente (non solo quando a fine mese c’è da discutere un report).

Fatta questa debita premessa veniamo al dunque. L’imprenditore ha ricevuto una richiesta: dovrà valutare l’ipotesi di imbottigliamento per conto terzi di olio proprio. L’accordo (se andrà in porto) prevede la realizzazione di un alcune referenze senza etichetta che saranno consegnate al cliente il quale provvederà egli stesso a etichettarle come meglio crede. La convenienza inoltre a produrre conto terzi è indubbia in quanto, come già più volte trattato, l’impianto è fortemente sotto saturo.

La logica avrebbe voluto che l’etichetta, fornita dal cliente, fosse apposta dal nostro imprenditore. Tuttavia sembrerebbe che l’etichetta del cliente sia da applicare a caldo e non in modo adesivo (come trattato dalla nostra linea produttiva), per questo motivo il passaggio di etichettatura sarà gestito direttamente dal cliente.

Le domande alle quali oggi l’imprenditore è in grado di rispondere sono:

1)     quanto mi costa il w.i.p. (work in process= semilavorato)?

2)     Che prezzo dovrò praticare?

Le risposte per l’imprenditore sono semplici in quanto conosce perfettamente i costi di trasformazione dei suoi prodotti, grazie alla presenza delle distinte base (sistema di contabilità industriale realizzato). Questo aspetto inoltre è di fondamentale importanza perché ad oggi l’imprenditore può, con o senza l’ausilio del professionista, porre in essere importanti analisi e l’autonomia che ne deriva si trova alla base di quanto espresso in merito alla vera essenza del controllo di gestione e cioè la quotidianità!

Esplodiamo ora la distinta base del codice prodotto OE0010 dal software bussolastar (foto sotto)

Il costo di trasformazione per il codice OE0010 è di 4,91 €. Esportiamo la distinta base su di un foglio excel al fine di poterla meglio “lavorare”. Eliminiamo tra i codici materia prima l’etichetta, la controetichetta e il collarino, mentre tra i cdl (centro di lavoro) la fase legata all’etichettatura (foto sotto)

In giallo sono evidenziate le materie e la fase lavorativa che, nel caso di produzione c/terzi, cesseranno. In rosso in basso c’è il costo di trasformazione del semilavorato pari a 4,75 € a fronte dei 4,91 € del prodotto finito. L’imprenditore ha ottenuto la risposta alla sua prima domanda. La seconda risposta riguarda il prezzo da praticare.

Sempre in riferimento agli articoli precedenti, ho avuto modo di trattare come al momento i prezzi da praticare devono presentare al massimo un margine di contribuzione pari al 10%. Duplichiamo il codice OE0010 creando un codice identico di nome OE0010T e sui cui apportiamo le variazioni viste sul foglio in excel. Richiamiamo il nuovo codice prodotto (che in realtà è un wip) su di un listino creato ad hoc al fine di simulare un prezzo di vendita che garantisca il 10% di margine di contribuzione (screen shot sotto)

Il prezzo di vendita da comunicare al cliente è di 5,28 €.

Seconda risposta fornita all’imprenditore. Questo è un esempio di quanto semplice possa essere un sistema di controllo, ma al tempo stesso quanto efficace sia riuscire a padroneggiare questi aspetti. Nel momento in cui non vi sia traccia in azienda di contabilità industriale, in una situazione del genere i rischi che si corrono sono:

1) Nell’assoluta ignoranza di determinate grandezze, l’imprenditore pratica un prezzo di vendita ad esempio “pari a quello della concorrenza”, con il rischio di risultare troppo alto e perdere la commessa.

2) Pur di non lasciarsi sfuggire l’opportunità, l’imprenditore pratica un prezzo troppo basso e, in alcuni casi, addirittura con margine di contribuzione negativo (costo di trasformazione superiore al prezzo di vendita), Tutto ciò si traduce in un semplice assunto: “più produce, più vende e più perde!“.

Tra le due condizioni la seconda con mdc negativo è certamente la peggiore. Ad ogni modo condizioni del genere sono frequentissime presso gli imprenditori e solo un controllo di gestione fatto con strumenti adeguati che tenga in debita considerazione le dinamiche produttive, può scongiurare crisi di tipo economico prima (continue perdite d’esercizio) e di tipo finanziario poi, salvaguardando la sopravvivenza dell’azienda.

Pec non non valida o inattiva: non necessario un secondo invio

In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, qualora  l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni.
Tale formalità, infatti, è riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025.

Domanda di riammissione alla Rottamazione-quater entro il 30 aprile

La Legge n. 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), ha previsto la riammissione alla Rottamazione-quater per i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata.
La domanda di riammissione deve essere presentata, esclusivamente online sul sito dell’Agenzia Entrate-riscossione, entro il 30 aprile 2025, utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, sia in area riservata che in area pubblica.

Come presentare la domanda
Due sono le modalità per presentare la domanda di riammissione:

  • online direttamente dall’area riservata, accessibile con credenziali SPID, CIE e CNS, compilando il form e selezionando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di riammissione. Questa modalità non prevede di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • online in area pubblica, compilando il form, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria ed allegando la documentazione di riconoscimento, specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione.

In caso di presentazione della domanda tramite l’area riservata si riceverà via e-mail la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
In caso, invece, di presentazione tramite area pubblica:

  • si riceverà una prima email all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, si riceverà una seconda email di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, sarà recapitata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Nella domanda sarà necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere – in base alla legge – la riammissione, anche il numero di rate con le quali intendi effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025;
    oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

A questo indirizzo le FAQ dedicate alla riammissione alla Definizione agevolata
(“Rottamazione-quater”).

Registrazione via WEB delle delibere di distribuzione di utili

Con il Provvedimento del 10 marzo 2025, il direttore dell’Agenzia Entrate ha approvato un nuovo modulo aggiuntivo al modello “Rap – Registrazione di atto privato”. Questo strumento, corredato dalle relative istruzioni, consente ai rappresentanti legali delle società, ai loro incaricati e agli intermediari autorizzati di richiedere la registrazione telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari.

Dopo l’introduzione della registrazione online per i contratti di comodato d’uso e i contratti preliminari di compravendita, si amplia ulteriormente la gamma di atti privati che possono essere gestiti direttamente in modalità digitale.

L’integrazione del modulo per i verbali di distribuzione degli utili nel modello Rap è in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 139/2024, che prevede la progressiva digitalizzazione delle richieste di registrazione degli atti privati e l’autoliquidazione delle imposte dovute.

La registrazione telematica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione degli utili e comporta il pagamento di un’imposta di registro fissa di 200 euro. Il nuovo modulo permette anche di versare le imposte di registro e di bollo in autoliquidazione, eliminando la necessità di una liquidazione da parte dell’Agenzia Entrate.

A breve, sul sito dell’Agenzia sarà disponibile una procedura web aggiornata per la compilazione e l’invio del modello Rap, insieme al software di controllo necessario.

Oltre all’introduzione del nuovo modulo, il provvedimento ha apportato alcune modifiche alle specifiche tecniche, tra cui:

– L’aliquota relativa alla caparra confirmatoria e agli acconti di prezzo non soggetti a IVA, che passa dallo 0,5% al 3%, in conformità con il Dlgs n. 139/2024.
– La tassazione della clausola penale nei contratti soggetti all’imposta di registro: non è più prevista un’imposta separata, ma viene applicata la tassazione più onerosa dell’atto principale.
– Il calcolo delle sanzioni per il ritardato pagamento delle imposte autoliquidate, come stabilito dal Dlgs n. 87/2024.

Queste modifiche riguardano esclusivamente le specifiche tecniche del modello Rap, mentre gli strumenti informatici per la compilazione e il controllo del modello sono già stati aggiornati.

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