Libri sociali tenuti in modalità digitale: chiarimenti su imposta bollo e tassa di concessione governativa

La diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri sociali, ed in particolare il ricorso a tecnologie digitali, non fa venir meno gli obblighi, da parte delle imprese, di numerazione progressiva, bollatura e assolvimento delle imposte previste. 
Dunque, sia l’imposta di bollo che la Tassa di concessione governativa (Tgc), devono essere assolte indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 42 del 20 febbraio.

Ai fini del calcolo dei tributi, è necessario fare riferimento al conteggio delle righe/pagine presenti sul supporto informatico, così come avviene per le pagine fisiche dei libri tenuti con modalità tradizionale.

Nel caso dei libri e registri sociali tenuti in modalità digitale:

  • l’imposta di bollo sarà dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni);
  • la Tassa di concessione governativa (Tgc) sarà dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

5 per mille 2025: pubblicato l’elenco delle Onlus accreditate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.
Anche per l’anno finanziario 2025, infatti, le suddette ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal Dpcm 23 luglio 2020.
Rimane quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la verifica, ai fini dell’accreditamento, dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

L’elenco permanente pubblicato, in formato pdf e csv, comprende le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2024 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2024. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2025, ricordano le Entrate, non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Domicilio digitale: nuovo servizio per indicare la Pec dove ricevere atti e comunicazioni delle Entrate

Al via il nuovo servizio online che permette ai cittadini di scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il nuovo servizio, disponibile in area riservata con accesso tramite SPID, CIE e CNS, permette di eleggere un “domicilio digitale speciale”, ossia un indirizzo Pec o altro servizio di recapito certificato qualificato, per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza, ed è valido anche per la comunicazione e la notifica degli atti destinati al contribuente in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

La novità, introdotta dal Dlgs n. 13/2024, è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito ed è rivolta esclusivamente alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi, o registri professionali.

Versamento entro il 31 marzo 2025 per il Ravvedimento Speciale

Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).

L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del DPR 600/1973, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

L’eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive

L’adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) una scelta FACOLTATIVA. L’adesione potrebbe rivelarsi “inutile” per i contribuenti che non sarebbe comunque stati soggetti a una verifica rientrante tra quelle disattivate dall’adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile.

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