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Esecuzioni Immobiliari: calcolo imposte trasferimento immobili ad uso abitativo da soggetto IVA

Novità in materia di imposta di registro?

A seguito dell’aggiudicazione del bene, il professionista delegato1 deve inviare una comunicazione PEC all’aggiudicatario, con la quale indica:

  1. il prezzo di aggiudicazione
  2. la cauzione versata
  3. l’importo da versare per portare alla firma del Giudice dell’Esecuzione il decreto di trasferimento, comprensivo di
    • saldo prezzo (importo aggiudicazione meno cauzione)
    • imposte di registro, ipotecaria e catastale ed eventualmente IVA
    • le spese vive ulteriori e dettagliate, a carico dell’aggiudicatario
    • la quota di compenso a carico dell’aggiudicatario relativo alla fase di trasferimento della proprietà (ex art. 2 comma 7 D.M. n. 227/2015).
  1. il termine per il versamento (in base all’ordinanza di vendita)
  2. l’Istituto di Credito, l’intestazione del conto corrente, il numero di conto e IBAN ove effettuare il versamento.

E’ opportuno che il professionista delegato indichi all’aggiudicatario i criteri utilizzati per il calcolo delle imposte, ed eventualmente l’applicazione delle agevolazioni fiscali richieste.

Il professionista delegato avvertirà l’aggiudicatario che eventuali differenze di imposte evidenziate dall’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione, saranno a carico dell’aggiudicatario, che avrebbe dovuto provvedere prontamente al versamento sul conto della procedura.

Dopo il versamento degli importi dovuti dall’aggiudicatario, il professionista delegato redigerà al più presto la bozza del decreto di trasferimento e la sottoporrà al Giudice dell’Esecuzione per la firma.

A seguito della sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del Giudice dell’Esecuzione e della conseguente pubblicazione da parte del Cancelliere, il professionista delegato invierà il decreto di trasferimento (ossia l’atto da sottoporre a tassazione) all’Agenzia delle Entrate, la quale liquiderà l’imposta dovuta.

Se l’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate coinciderà con quanto già versato dall’aggiudicatario, il professionista delegato provvederà al versamento delle imposte dovute, tramite modello F24, in altro caso, prima di effettuare il versamento il professionista delegato chiederà all’aggiudicatario di versare la differenza tra l’importo inizialmente calcolato e quanto liquidato dall’Agenzia delle Entrate.

Affrontiamo allora il tema del calcolo delle imposte a carico dell’aggiudicatario, nel caso in cui il debitore esecutato sia un soggetto IVA e l’immobile sia ad uso abitativo.

Le imposte indirette potenzialmente a carico dell’aggiudicatario sono: 

  • IVA (se il debitore esecutato è un soggetto IVA e il bene è dell’impresa)
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria e imposta catastale

Quando si applica l’IVA?

Occorre innanzitutto verificare se il bene è di proprietà di un soggetto IVA.2 

Se il debitore esecutato non è un soggetto IVA, il decreto di trasferimento non è soggetto ad IVA. 3

Se viceversa il debitore esecutato è un soggetto IVA occorre verificare se il bene è stato acquistato nell’ambito dell’attività imprenditoriale. 4

In conclusione: se il debitore esecutato è soggetto ad IVA (società o imprenditore individuale) e il bene è stato acquistato nell’ambito dell’attività imprenditoriale, la tassazione conseguente la firma del decreto di trasferimento è assoggettata alla disciplina IVA.

Le imposte da versare

Se il debitore esecutato è un soggetto IVA, la regola generale è che il trasferimento di un immobile pignorato ad uso abitativo è esente da IVA in base all’art. 10, comma 1, n. 8-bis D.P.R. 633/72

In questo caso l’aggiudicatario dovrà pagare:

  • l’imposta di registro in misura proporzionale 9% ovvero 2% in caso l’aggiudicatario abbia i requisiti per i benefici prima casa (con un minimo di € 1.000);
  • l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • l’imposta catastale fissa di 50 euro.

La regola generale ha queste eccezioni, che comportano l’applicazione dell’IVA (in via obbligatoria o in via opzionale):

  1. il debitore esecutato, soggetto IVA, è l’impresa costruttrice o di ristrutturazione che ha effettuato l’intervento e il decreto di trasferimento è depositato presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
    • entro 5 anni dall’ultimazione 5 della costruzione o ristrutturazione -> il bene deve essere obbligatoriamente assoggettato ad IVA 
    • oltre 5 anni dall’ultimazione della costruzione o ristrutturazione -> il bene viene fatturato in regime di esenzione, come disposto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis D.P.R. 633/72, con possibilità di opzione per l’imponibilità IVA, che il debitore esecutato deve dichiarare per iscritto. 6
  1. il bene pignorato al debitore esecutato, soggetto IVA, è un fabbricato abitativo destinato ad alloggio sociale, per il quali il debitore esecutato sceglie di sottoporre l’operazione a IVA (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).

Le imposte che l’aggiudicatario deve pagare in caso di applicazione di IVA obbligatoria o opzionale sono:

  • aliquota IVA al 4% – qualora l’aggiudicatario abbia i requisiti per i benefici prima casa – per i beni classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, 7
  • aliquota IVA al 10% per i beni classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, 8
  • oppure aliquota IVA al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9
  • l’imposta di registro fissa di 200 euro
  • l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro
  • l’imposta catastale fissa di 200 euro.

Agevolazioni

L’aggiudicatario può attualmente beneficiare, anche cumulativamente, di queste agevolazioni fiscali:

  1. Agevolazione prezzo/valore
  2. Agevolazione prima casa

 

  1. Agevolazione prezzo/valore

Le persone fisiche private 9, nel caso in cui il trasferimento dell’immobile non comporti l’applicazione dell’IVA (per esenzione o perché operazione fuori campo IVA), in sede di acquisizione di un immobile residenziale, possono richiedere l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro sul cosiddetto “prezzo – valore”.

In pratica, l’aggiudicatario chiede di prendere a base, per la tassazione il valore catastale moltiplicato per il coefficiente 126 (ovvero 115,50 in caso di benefici prima casa) 10 e non il prezzo di aggiudicazione.

La scelta di avvalersi di questa agevolazione necessita di un confronto tra il prezzo di aggiudicazione dell’immobile (ossia il valore normalmente applicabile) e il valore automatico catastale rivalutato (cosiddetto prezzo/valore).

Se il valore automatico catastale rivalutato è inferiore al prezzo di aggiudicazione dell’immobile all’aggiudicatario conviene chiedere questa specifica agevolazione fiscale.

La norma che ha introdotto il prezzo valore, a partire dal 1° gennaio 2006, è l’art. 1, comma 497 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), che consente alle parti, negli atti traslativi a titolo oneroso, di dichiarare il prezzo integrale del trasferimento, ma di pagare le imposte sul valore catastale rivalutato. 11

Vediamo quali sono le condizioni che danno diritto ad usufruire del prezzo/valore.

a) La cessione deve essere fatta a favore di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ossia l’acquisto deve essere effettuato da un soggetto che lo acquista come privato e non per la propria attività.

b) La cessione deve essere onerosa, poiché la norma non si applica ai trasferimenti gratuiti (ad esempio la donazione). 

c) L’agevolazione è concessa per l’acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. Non esiste distinzione tra abitazioni di lusso e non di lusso, ma sono agevolabili tutte le case di abitazione, classificate nelle categorie catastale da A/1 ad A/9, ed escluse le unità accatastate A/10 (uffici). Sono inoltre agevolabili le pertinenze, di qualsiasi categoria catastale (in genere rientranti nella categoria catastale C). Inoltre, l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, non pone alcuna restrizione in ordine al numero delle pertinenze che rilevano per poter avvalersi del regime del c.d. ‘prezzo valore’.

d) L’immobile deve essere fornito di rendita catastale, che può essere definitiva o anche solo presunta o proposta in sede di accatastamento.

e) L’aggiudicatario che vuole l’applicazione del prezzo valore deve presentare apposita richiesta, che dovrà essere recepita nel decreto di trasferimento. Il decreto di trasferimento riporterà il prezzo di aggiudicazione e il valore automatico catastale (prezzo valore).

Si riporta un fac-simile di formula, relativa al decreto:

“Con riferimento al disposto dell’articolo 1, comma 497 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parte aggiudicataria richiede che la base imponibile del presente atto ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali sia costituita dal valore determinato ai sensi dell’art. 52 commi 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n 131, indipendentemente dal prezzo di aggiudicazione quale sopra riportato e pertanto sia pari al valore automatico catastale di euro 35.110,45 (trentacinquemilacentodieci/45) trattandosi di cessione d’immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, a persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali”.

Per determinare il prezzo-valore, e cioè la base imponibile non accertabile ai fini dell’imposta di registro, si deve moltiplicare la rendita catastale dell’immobile per un coefficiente che varia in funzione del possesso o della mancanza dei requisiti prima casa da parte dell’aggiudicatario.

  1. Agevolazione prima casa

L’aggiudicatario può inoltre beneficiare, oltre che della agevolazione “prezzo/valore” anche dell’agevolazione “prima casa”, se dichiara di acquistare la prima casa, da adibire ad abitazione principale.

Le condizioni per l’esercizio di questa agevolazioni vanno verificate in capo all’aggiudicatario, il quale può chiedere il beneficio prima casa per l’acquisto di un’abitazione da adibire ad abitazione principale 

  • che si trova nel comune in cui ha (o intende stabilire) la residenza o lavora 12
  • ed è classificata in una di queste categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – A/11 – C/2 – C/6 – C/7.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

  • nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
  • nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
  • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.

La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Le agevolazioni per gli immobili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria, spettano unicamente se sono di pertinenza e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.

Il beneficio fiscale prima casa è usufruibile anche se l’aggiudicatario è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro due anni dal nuovo acquisto. 13

Quando al trasferimento del bene è applicabile l’IVA (obbligatoria o per opzione), l’agevolazione prima casa comporta la riduzione dell’aliquota IVA applicabile dal 10 al 4%.

Quanto il trasferimento del bene non è assoggettabile ad IVA (esenzione o fuori campo IVA) l’agevolazione consiste nell’applicazione delle seguenti imposte:

  • Imposta di registro -> 2% (minimo € 1.000,00)
  • Imposta ipotecaria -> €  50,00
  • Imposta catastale -> €  50,00

Ai soli fini dell’imposta di registro, è inoltre possibile cumulare l’agevolazione prima casa e l’agevolazione prezzo/valore e pertanto chiedere di applicare l’aliquota ridotta 2% (al posto del 9%) sul valore automatico catastale rivalutato (cosiddetto prezzo/valore) al posto del prezzo di aggiudicazione.

L’agevolazione prima casa comporta inoltre una riduzione del valore automatico catastale rivalutato, che viene ottenuto moltiplicando il valore catastale, per il coefficiente 115,5 (al posto del coefficiente 126).

In pratica, per valutare l’opportunità di richiedere le agevolazioni l’aggiudicatario dovrà 

  1. leggere sulla perizia dell’immobile gli importi della rendita catastale dell’unità ad uso abitativo e delle relative pertinenze (ad es. box) e sommarle
  2. determinare il valore automatico ai fini della tassazione, ottenuto moltiplicando la somma delle rendite catastali per 115,5 nel caso in cui l’acquirente dichiari l’intenzione di adibirla a propria prima casa di abitazione

oppure moltiplicando la somma delle rendite catastali per 126 negli altri casi 

  1. confrontare il valore così ottenuto con il prezzo di aggiudicazione. 

Se il prezzo di aggiudicazione è superiore al valore automatico, l’aggiudicatario chiederà di sottoscrivere il modulo per la richiesta dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in base al prezzo- valore; in altro caso la tassazione avverrà sul prezzo di aggiudicazione.

Se l’aggiudicatario possiede inoltre i requisiti per l’agevolazione prima casa dovrà compilare anche l’apposito modulo per la richiesta dell’agevolazione.

 

Novità in materia di imposta di registro?

Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, entrato in vigore il 03/10/2024, ha emanato disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro e di altre imposte.

La novità più rilevante riguarda l’autoliquidazione dell’imposta di registro.

Il nuovo articolo 41 del Testo Unico Registro comma 1 è il seguente:  «L’imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all’articolo 37 nonché da quelli per i quali opera l’istituto della registrazione a debito di cui all’articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»

Cambia qualcosa per il professionista delegato?

No, la procedura è esattamente la precedente in quanto l’autoliquidazione dell’imposta di registro si applica soltanto agli atti diversi da quelli giudiziari ed il decreto di trasferimento firmato dal Giudice dell’Esecuzione rientra tra tali atti.

Buon lavoro!

Note:
1.Ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. Il giudice dell’esecuzione delega ad un notaio … o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter disp. attuazione c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita.
2. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 art. 1 “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell’esercizio di arti e professioni.”
3. L’operazione è definita “fuori campo IVA” per mancanza del requisito soggettivo.
4. il debitore che viene espropriato di un immobile acquistato personalmente e non nell’ambito dell’attività imprenditoriale viene considerato un soggetto privato, ossia non IVA.
5. il periodo di 5 anni è la differenza tra la data del deposito del decreto di trasferimento firmato dal Giudice presso la Cancelleria delle esecuzioni e la data di deposito in Comune della comunicazione di fine lavori.
6. Documento da allegare al decreto di trasferimento 
7. qualora l’aggiudicatario non possiedano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”.
8. qualora l’aggiudicatario non possiedano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”.
9. che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
10. Tale valutazione automatica del bene impedisce all’Agenzia delle Entrate di procedere all’accertamento e rettifica di valore qualora il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dichiarato in misura non inferiore alla rendita risultante in catasto, rivalutata con gli appositi coefficienti (art. 52 comma 4 D.P.R. 26 aprile 1986, n 131 – Testo Unico Registro).
11. La sentenza n. 6 della Corte Costituzionale depositata il 23/01/2014 ha riconosciuto la possibilità di usufruire del “prezzo-valore” anche agli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
12. Se residente in altro comune, l’aggiudicatario deve trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nel decreto di trasferimento. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.
13. La Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (art. 1 comma 116) ha ampliato le possibilità per accedere alle agevolazioni prima casa riconoscendo all’acquirente, ancora titolare di casa di abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, più tempo (due anni anziché un solo anno dalla data dell’atto) per vendere l’abitazione già posseduta.

3914-pec-anche-per-gli-amminstratori--per-il-ministero-non-basta-quella-della-societa

PEC anche per gli amminstratori, per il Ministero non basta quella della società

Come si è già visto dal primo gennaio la legge estende agli amministratori l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 1, comma 860 L. 207/2024), già prevista per tutte le imprese (art. 37 D.L n. 76/2020).

In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si erano mosse in ordine sparso, consentendo prevalentemente agli amministratori di indicare quale indirizzo digitale lo stesso della società amministrata, ivi eleggendo domicilio digitale, come avviene per quello fisico.

Con la nota n. 43836 il Ministero delle imprese e del made in Italy, pur riconoscendone l’“ottica di semplificazione”, ha invece ritenuto inammissibile questa coincidenza, perché deve essere garantita “la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale”; ad ogni amministratore è richiesta la sua PEC, ma se gestisce più società potrà usare la stessa.

Confermata l’estensione della disposizione normativa a “tutte le forme societarie”, ad eccezione della società semplice (eccezione dell’eccezione quelle agricole e di mutuo soccorso) ed alle reti di impresa dotate di un fondo comune che svolgono “attività commerciale rivolta ai terzi”, esclusi invece consorzi e società consortili e tutti gli altri enti non societari. Non si citano le cooperative ma sembrano da ritenersi comprese.

Esteso l’obbligo a tutte le ”persone fisiche o giuridiche cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione”, ivi compresi, quindi, i liquidatori, esclusi invece, parrebbe, i direttori generali.

Non solo, il ministero ha fissato il termine del 30 giugno 2025 per regolarizzare tutte le società già esistenti, anche a prescindere da un’eventuale nuova nomina o rinnovo. E se le nuove società non provvedono si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (ex art. 2630 c.c.), ma non a quelle già costituite, perché “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati» (art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Per chi fa impresa “mai una gioia”, a parte l’esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria, prevista per le società e (doverosamente) estesa dalla Nota ministeriale alla pratica presentata dagli amministratori. Tocca accontentarsi …

Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 4765 del 24 febbraio 2025.

Ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, spiega la Cassazione, gli stessi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo sul contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

Onlus e Asd: al via le iscrizioni per il 5 per mille 2025

Si è aperta lo scorso 13 marzo, e si chiuderà il prossimo 10 aprile, la finestra temporale per presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025 da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa Anagrafe e non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, e delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), sia di nuova costituzione sia che quelle che non sono già inserite nel relativo elenco permanente. 

Non dovranno fare nulla, invece, le Onlus già presenti nell’elenco permanente per il 2025, pubblicato in data 12 marzo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e le Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

Come presentare la domanda
Le Onlus potranno presentare la domanda attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, mentre le Asd potranno utilizzare il software disponibile sul sito del Coni o sul sito della stessa Agenzia Entrate.
Onlue e Asd che intendono iscriversi al 5 per mille 2025 potranno farlo anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025, inviando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

Le successive scadenze
Entro il 20 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche.
Entro il 30 aprile si potranno richiedere le correzioni di eventuali errori (da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega) alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. 
Entro il 10 maggio 2025 saranno pubblicati gli elenchi definitivi.

Sostenibilità: il Decreto Omnibus e il suo percorso per l’entrata in vigore

Il pacchetto Omnibus, recentemente annunciato dalla Commissione Europea, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori. L’iniziativa mira a ridurre il carico burocratico per le imprese, semplificando alcune delle normative esistenti in materia di sostenibilità, tra cui il Regolamento sulla Tassonomia dell’UE, la Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità (CSRD) e la Direttiva sulla Due Diligence della Sostenibilità (CSDDD); il percorso che porterà alla sua effettiva entrata in vigore si preannuncia però lungo e complesso.

La proposta della Commissione introduce modifiche sostanziali, tra cui la riduzione delle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione. Il nuovo criterio prevede che solo le aziende con più di 1000 dipendenti siano tenute a rispettare tali obblighi, riducendo così di circa l’80% il numero delle imprese coinvolte rispetto alla normativa precedente. Inoltre, il pacchetto Omnibus posticipa di due anni l’entrata in vigore dei requisiti di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora implementato la CSRD e per le PMI quotate, con l’obiettivo di concedere più tempo ai co-legislatori per perfezionare le modifiche proposte.

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l’introduzione di uno standard di rendicontazione volontario per le imprese escluse dall’ambito della CSRD, che si baserà sullo standard per le PMI sviluppato da EFRAG. Questo dovrebbe limitare le informazioni che le grandi aziende e le banche potranno richiedere alle imprese di minori dimensioni, riducendo così il carico amministrativo.

Il percorso legislativo del pacchetto Omnibus, però, è ancora lungo. Dopo la pubblicazione della proposta da parte della Commissione il 26 febbraio 2025, seguiranno le fasi di revisione e negoziazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE. Il processo prevede più letture e possibilità di emendamenti, con eventuali negoziazioni per armonizzare le posizioni tra le istituzioni europee. Se tutto procederà senza intoppi, la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri, che avranno un periodo stabilito – solitamente due anni – per adattare la normativa alle proprie legislazioni nazionali. Tuttavia, considerando la complessità delle norme sulla sostenibilità e le diverse esigenze degli Stati membri, potrebbero passare anni prima che il pacchetto venga effettivamente implementato.

La Commissione Europea ha chiarito che l’obiettivo del pacchetto Omnibus non è quello di stravolgere l’architettura normativa sulla sostenibilità, ma di ottimizzarla, semplificando il quadro regolatorio senza compromettere gli impegni già assunti dalle imprese. Resta ora da vedere quale sarà l’esito delle negoziazioni e se l’Unione Europea riuscirà a trovare un equilibrio tra la necessità di semplificare le norme e l’urgenza di mantenere saldi gli obiettivi di sostenibilità.

Modelli 730/2025: specifiche tecniche per i sostituti d’imposta

Dopo l’approvazione dei Modelli 730/2025 arrivano anche le indicazioni che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2025 devono osservare per trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle entrate, i dati contenuti nelle dichiarazioni da loro elaborate.

Con Provvedimento del 12 marzo l’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
Nel medesimo provvedimento sono state approvate anche le istruzioni, per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale.

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