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Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo 2015-2019: un’altra chance per chi vuole riversarlo

Il Decreto Legge n. 25/2025 del 14 marzo 2025 ha riaperto i termini per la procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi. La nuova scadenza è fissata al 3 giugno 2025.

La misura riguarda specificamente i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi ai periodi 2015-2019, che sono stati indebitamente utilizzati in compensazione. Il precedente termine per l’adesione alla procedura era scaduto il 31 ottobre 2024.

Le imprese che intendono aderire alla procedura hanno diverse opzioni di pagamento:

  • versamento in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025
  • rateizzazione in tre quote di pari importo con scadenze fissate al:
    • 3 giugno 2025 (prima rata)
    • 16 dicembre 2025 (seconda rata)
    • 16 dicembre 2026 (terza rata)

A partire dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi calcolati al tasso legale.

Il decreto introduce anche una modifica ai termini di accertamento fiscale. Viene stabilita un’estensione biennale del periodo entro cui l’Amministrazione finanziaria potrà emettere atti di recupero e altri provvedimenti impositivi per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Questo significa che le verifiche sui crediti considerati inesistenti potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2026 per quelli del 2016 e fino al 31 dicembre 2027 per quelli del 2017.

Questa disposizione rappresenta un elemento significativo da considerare per le imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta in quegli anni, poiché estende notevolmente il periodo durante il quale potrebbero essere soggette a controlli.

Si ricorda inoltre che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per i soggetti che aderiscono alla procedura di riversamento. Tale contributo sarà commisurato in termini percentuali all’importo riversato, nel limite complessivo di 250 milioni di euro da distribuire nel periodo 2025-2028. Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo 2025, è ora atteso dopo la nuova scadenza della sanatoria.

Per i crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi con contenzioso in corso, l’adesione alla sanatoria richiede la rinuncia al contenzioso entro il 3 giugno 2025, con compensazione delle spese legali tra le parti.

Nel caso in cui l’atto di recupero sia divenuto definitivo alla data di presentazione della richiesta di riversamento, l’importo dovrà essere restituito integralmente entro il 3 giugno 2025.

 

Il credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, nato per stimolare la spesa privata in innovazione di processi e prodotti per rinvigorire e garantire la competitività delle aziende italiane, è stato oggetto negli ultimi anni di una particolare attenzione da parte dell’Agenzia Entrate che ha contestato “a tappeto” una serie di elementi poco chiari all’inizio e sui quali la stessa Agenzia è intervenuta a posteriori con Circolari e ulteriori provvedimenti.

Poiché le conseguenze, in caso di accertamento, potrebbero essere significative, consigliamo di analizzare le pratiche a suo tempo presentate alla luce delle novità. L’articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto la possibilità di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione e proteggerle dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, sia per i prossimi anni che per gli anni passati. Dallo scorso 15 maggio 2024 è disponibile on line l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni tenuto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy).

Pronte le versioni definitive dei modelli Irap e Cnm

Con due distinti Provvedimenti datati 14 marzo l’Agenzia delle Entrate ha approvato:

  • il modello di dichiarazione “Irap 2025”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
  • il modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025” (Cnm), con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Per entrambi, sono state inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei rispettivi modelli, da presentare:

  • per il modello Irap 2025 da parte dei soggetti passivi ai fini Irap che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;
  • per il Modello Cnm 2025, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti che provvedono direttamente all’invio ovvero avvalendosi degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Le scadenze
La trasmissione del modello Irap dovrà essere effettuata, dalle società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice e le società ed associazioni ad esse equiparate, tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I soggetti Ires e le amministrazioni pubbliche dovranno presentare la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il modello di dichiarazione CNM, invece, dovrà essere presentato dalla società o ente controllante all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Errata aliquota Iva in fattura: detrazione solo entro i limiti dell’imposta effettivamente dovuta

Con sentenza n. 4101 del 17 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha ribadito un importante principio in tema di detrazione Iva. 
In caso di indebita detrazione per erronea aliquota Iva applicata, la detrazione sarà riconosciuta al cessionario o al committente unicamente entro i limiti del dovuto e non sull’intero importo indicato in fattura.
Inoltre, relativamente all’Iva indebitamente fatturata e pagata, per la richiesta di rimborso al Fisco da parte del cessionario non è sufficiente la dichiarazione del fallimento del cedente.

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