Fuori campo Iva le somme scambiate nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria

Con il Principio di diritto n. 3 del 19 marzo l’Agenzia delle Entrate risponde in merito al trattamento, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria (art. 2, comma 3, lettera a, DPR n. 633/1972 – Decreto Iva) e chiarisce che, le somme attribuite o ricevute nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, devono qualificarsi come semplici trasferimenti monetari e non come corrispettivi, non essendo ravvisabile una diretta correlazione tra prestazioni reciproche, tipica dei contratti sinallagmatici. 

Pertanto, le somme scambiate tra due operatori nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni “fuori campo”.

Richiedere il duplicato della tessera sanitaria: video tutorial delle Entrate

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, oppure nel caso in cui non sia stata recapitata, il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, disponibile tramite accesso all’area riservata, permette di chiedere il duplicato della tessera sanitaria.
Il servizio permette non solo visualizzare e stampare la copia dell’ultima tessera valida, ma anche chiederne la riemissione su supporto plastificato, verificando (ed eventualmente modificando) l’indirizzo di recapito.

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di una identità SPID, CIE o CNS.

È necessario indicare la motivazione della richiesta:

  • furto/smarrimento
  • sostituzione tecnica
  • mancato recapito al domicilio.

Una volta trasmessa la richiesta, la Tessera sarà inviata al domicilio fiscale, presente in Anagrafe Tributaria, che coincide con la residenza anagrafica del cittadino.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un videotutorial che spiega, passo passo, come richiedere il duplicato della Tessera.

Sulle operazioni societarie elusive risponde l’amministratore di fatto

L’Amministrazione finanziaria può notificare l’atto impositivo direttamente a colui che in concreto dirige la compagine e continua a essere considerato reale gestore della stessa ai fini fiscali.

La cessione fittizia della società a soggetti stranieri e il trasferimento della sede, compresa la nomina di nuovo amministratore, sono da ritenersi operazioni finalizzate all’elusione degli obblighi tributari. In tal caso, l’amministratore di fatto, che si è spogliato in modo fraudolento della carica sociale, non può invocare vizi nella notifica dell’accertamento.
Sono inopponibili al Fisco i mutamenti simulati della compagine sociale, compresa la nomina dell’amministratore. La prova della simulazione è a carico dell’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi anche di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3610 del 12 febbraio 2025.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.