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PRIVACY: sanzionata per 50.000 euro una ditta di autotrasporti

Il Garante Privacy ha sanzionato per 50.000 euro una ditta di autotrasporti, con circa 50 dipendenti i cui dati sarebbero stati trattati illecitamente mediante l’installazione di un sistema Gps  sui veicoli aziendali (Way di TIM).

Il tutto è partito da un reclamo presentato da un ex dipendente che lamentava di non aver ricevuto un’adeguata informativa (ai sensi ex articolo 13 del Regolamento) e che l’installazione era avvenuta senza aver attivato la procedura di garanzia di cui all’articolo 4 della Legge 300/1970 (c.d. “statuto dei lavoratori”). 

L’azienda era stata autorizzata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano ad installare i dispositivi GPS  per la tutela dei beni aziendali, per garantire la sicurezza sul lavoro e per esigenze organizzative e produttive, ma il  Garante reputa l’informativa fornita inidonea.

Il Garante osserva che modalità di trattamento risultano eccedenti e non proporzionate rispetto agli scopi e alle finalità dichiarate, che possono essere legittimamente perseguite mediante il trattamento di informazioni più limitate; in particolare, la raccolta delle informazioni particolareggiate (tra cui la rilevazione della posizione anche durante la pausa dell’attività lavorativa) risulta idonea ad effettuare un  monitoraggio continuo sull’attività dei dipendenti in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1., lett. c) del Regolamento) che, invece, richiede che i dati raccolti siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Tra l’altro, il Garante ha spesso ribadito che la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite (v. provv. n. 396 del 28/06/2018, doc web n. 9023246).

Allo stesso modo, la conservazione dei dati raccolti per un esteso periodo di tempo (pari a 180 giorni) non è conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento). Infine, deve rilevarsi che le specifiche funzionalità del sistema di geolocalizzazione sopra descritte non sono conformi alle specifiche garanzie previste dall’autorizzazione rilasciata dall’ITL di Cagliari Oristano il 19/05/2021, in particolare per ciò che concerne alla rilevazione non continuativa del veicolo geolocalizzato, all’anonimizzazione dei dati raccolti, all’adozione di soluzioni tecnologiche che impediscano “l’eventuale trattamento di dati ultronei, non pertinenti o eccedenti le finalità perseguite dal titolare”.

In particolare il Garante nel Provvedimento 370 del 4 ottobre 2011 titolato  “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro, precisa che La disciplina di protezione dei dati personali non trova invece applicazione ove le informazioni concernenti la gestione del parco automezzi (quali quelle relative al consumo di carburante e commisurazione delle distanze percorse dai singoli veicoli, utilizzate di regola al fine di programmare un´efficiente manutenzione) siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori.

Nello stesso provvedimento si ha modo di leggere, in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati Nel rispetto del principio di necessità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.

possono formare oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati (art. 3 del Codice), solo i dati pertinenti e non eccedenti: tali possono essere, oltre all´ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo (restando riservata alle competenti autorità la contestazione di eventuali violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada).

Riammissione alla Rottamazione-quater: stop a nuove azioni esecutive, ma restano fermi e ipoteche

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater” non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Resteranno invece in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il chiarimento è contenuto in una delle FAQ pubblicate in materia di “Rottamazione-quater” pubblicate sul sito dell’l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Cripto-attività: irrilevanza fiscale delle valutazioni di fine esercizio

Non sono rilevanti fiscalmente e non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto­attività alla data di chiusura dell’esercizio.
Conseguentemente, a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente la Società dovrà operare delle variazioni (in aumento o in diminuzione) nella propria dichiarazione dei redditi ai fini di neutralizzarne gli effetti sul reddito di esercizio. 

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 78 del 20 marzo.

La disposizione, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, vuole evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto­attività influenzino il reddito delle imprese.

Contratti di affitto fondi rustici: denuncia annuale

Entro questo termine i titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno precedente. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l’attestazione di pagamento dell’imposta di registro.

Documenti fiscali: comunicazione annuale

Termine ultimo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, per la comunicazione annuale telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente.

Sostituti d’imposta: consegna CU 2025 e Cupe 2025

Termine ultimo, per i sostituti d’imposta, per la consegna diretta o mediante invio postale:
– della Certificazione Unica (CU 2025) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024
– della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2024 (Cupe 2025).

Sostituti d’imposta: trasmissione all’Agenzia Entrate delle Certificazioni Uniche 2025

Termine ultimo, per i sostituti d’imposta, per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel, delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2025) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024.

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