Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel trimestre precedente.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
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Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel trimestre precedente.
Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente.
N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Gli operatori finanziari devono procedere ad eseguire la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente.
Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel primo trimestre dell’anno.
N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese precedente, nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese ancora precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite invio telematico, contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla tv, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, oltre ai dati di coloro per i quali sono state effettuare le trattenute per l’intero importo del canone Rai.
Termine ultimo, per i contribuenti iva ammessi ai rimborsi infrannuali, per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. La richiesta deve essere effettuata tramite invio telematico del Modello IVA TR presente sul sito dell’AE, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della seconda rata o quota bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2025.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione.
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