Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, in quanto in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’Autorità ha infatti ritenuto che il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti. 

L’Agenzia delle entrate, dunque, potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).
L’attuale quadro normativo, in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevede invece il divieto di fatturazione elettronica per l’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti degli assistiti.

Regime speciale Iva per le agenzie di viaggio: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con Risposta n. 80 del 21 marzo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 74-ter, comma 5-bis del DPR n. 633/72, il regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio e turismo può essere applicato anche per i servizi turistici singoli, a condizione che tali servizi siano forniti da altri soggetti e acquisiti dall’agenzia prima della richiesta del cliente. 
Tuttavia, recenti pronunce della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione hanno portato ad escludere che sia necessario l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, e che sia sufficiente che l’agenzia disponga del servizio

Pagamenti con POS: dal 2026 le comunicazioni tramite il Sistema di interscambio

Con Provvedimento del 21 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate definisce termini, modalità e contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative:

  • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (Pos) messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione;
  • all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti, come previsto dall’art. 22 comma 5 del Dl n. 124/2019.

Le informazioni da trasmettere sono:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
  • il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
  • l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
  • l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data contabile delle transazioni elettroniche;
  • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
  • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

I soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al Sid (Sistema di Interscambio flussi dati dell’Agenzia delle Entrate), secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

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