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Controllo di Gestione: lotto minimo economico, un calcolo utile al Commercialista e all’imprenditore

L’articolo di oggi verte sul calcolo di un indice davvero importante per la salute e la corretta gestione aziendale. Sappiamo bene tutti come siano oramai lontani (tanto lontani che ce ne siamo dimenticati) i tempi delle produzioni in grande serie. Riferendosi sempre alle pmi oggi le produzioni possono essere tendenzialmente (ma non esclusivamente) di due tipi: su commessa o per piccoli lotti. Prendiamo a riferimento la seconda tipologia e prendiamo a riferimento il solito imprenditore oleario (chi volesse può leggere ulteriori articoli in merito a questa case history su questa rubrica).

Inizio col parlare per esperienza diretta: uno dei problemi che si presentano in maniera più frequente all’interno di piccole realtà imprenditoriali riguarda la continua interruzione del flusso produttivo, a seguito di cambi di produzione da una tipologia di prodotto all’altra. Tanti sono i motivi legati a questa a volte estrema “varianza” produttiva; ad esempio può esserci a monte una cattiva gestione degli ordinativi, piuttosto che la tendenza a modificare/gestire il piano di produzione in maniera superficiale all’ultimo minuto, o ancora clientela abituata ad essere servita (e direi riverita) apportando personalizzazioni sempre differenti. Non scenderò nel merito delle cause, ma voglio semplicemente effettuare alcuni semplici calcoli che possono aiutare il piccolo imprenditore a capire come le continue interruzioni gravino in maniera determinante sul proprio conto economico.

La domanda che ci poniamo (e la cui risposta potrà fare felici molti imprenditori) è questa:

“Qual è la tiratura minima che giustifica un’interruzione produttiva?”

Come anticipato riprendiamo l’esempio legato al nostro imprenditore oleario. Abbiamo avuto modo di osservare come la sua linea produttiva realizzi circa 60 referenze. La produzione si svolge quindi lungo una linea che accoglie una tipologia di prodotto per volta ed ogni cambio produttivo necessita di un tempo setup da calcolare lungo tutti o quasi i macchinari coinvolti e disposti in sequenza. La prima accortezza che abbiamo avuto riguarda l’eventualità di produrre, nell’arco della giornata, prodotti fra essi affini. Risulta chiaro che la produzione veda ad esempio come prima referenza la bottiglia da 0,25 cl, a seguire quella da 0,5 ed infine il litro in vetro. I tempi di setup (attrezzaggio) dei macchinari risulteranno certamente inferiori di quelli che si registrerebbero se si passasse di colpo dalla bottiglia in vetro da 0,25 cl al contenitore pet da 5 litri.

Fatta questa semplice ma debita premessa osserviamo tempi e costi sostenuti per passare dalla produzione del prodotto “olio extravergine lt 0,5 vetro” al prodotto “olio extravergine lt 1 vetro”. Omettiamo per semplicità i costi energetici dovuti al fermo macchina in quanto irrisori. La tabella seguente riepiloga i costi:

Il totale costo legato al setup dei macchinari (e quindi all’interruzione della linea) è di 10 €.

Andiamo ora ad interrogare il margine di contribuzione del codice OE0010 “olio extravergine lt 1 vetro” sul software bussolastar:

Il margine di contribuzione, in funzione al prezzo di listino praticato è di 0,546 €.

Passiamo al calcolo del lotto minimo economico

l.m.e =  costo setup / mdc = 10/0,546 = 18

Tutto ciò più semplicemente si traduce in un margine che, sulle prime 18 bottiglie prodotte, sarà completamente assorbito dal costo del setup dei macchinari in precedenza sopportato. In parole più povere l’imprenditore non avrà convenienza a realizzare un lotto inferiore ai 18 pezzi, altrimenti ci rimetterà (ovviamente più grande è il lotto più convenienza avrà l’imprenditore a produrre, anche se in ottica lean questo modo di agire è fortemente criticato).

Per esperienza posso senza ombra di dubbio affermare come molti imprenditori, non conoscendo questo semplice indice, realizzano micro lotti (spesso per non scontentare il cliente) o addirittura replicano identiche produzioni per tipologia in momenti diversi della giornata, andandoci puntualmente a rimettere. Il professionista può, ancora una volta grazie alla contabilità industriale (presenza delle distinte base e quindi conoscenza del margine di contribuzione) definire questo semplice calcolo e mettere al corrente il proprio cliente di quale deve essere in termini numerici il lotto minimo di produzione per ogni tipologia di referenza realizzata. Sia chiaro, la lean manufacturing prevede anzi incoraggia la produzione di micro lotti anche più volte durante la stessa giornata, tuttavia sono necessari tutta una serie di presupposti tra i quali appunto tempi di setup davvero brevi, altrimenti si incappa nei problemi sopra esposti.

3921-le-garanzie-del-credito

Le garanzie del credito

Nel mondo finanziario, le garanzie del credito rappresentano strumenti essenziali per mitigare il rischio legato alla concessione di prestiti e finanziamenti. 

Nel sistema giuridico italiano, le garanzie del credito rivestono un ruolo fondamentale per la tutela del creditore e per garantire l’adempimento delle obbligazioni da parte del debitore: senza adeguate garanzie, le persone fisiche o giuridiche non riescono ad ottenere i finanziamenti a loro necessari.

Il Codice Civile disciplina diverse tipologie di garanzie, che possono essere suddivise in due macro-categorie: garanzie reali e garanzie personali.

  1. Garanzie reali che attribuiscono al creditore un diritto su determinati beni del debitore o di un terzo, permettendogli di soddisfare il proprio credito attraverso l’espropriazione del bene garantito. 

Le principali forme di garanzie reali previste dal Codice Civile sono:

    • Pegno (artt. 2784-2807 c.c.): consiste nel vincolo su beni mobili, titoli di credito o altri diritti patrimoniali, conferito dal debitore o da un terzo a favore del creditore e permette al creditore di vendere il bene in caso di mancato pagamento.
    • Ipoteca (artt. 2808-2899 c.c.): è un diritto reale di garanzia che grava su beni immobili o su beni mobili registrati. Conferisce al creditore il diritto di espropriare il bene in caso di inadempienza e il diritto di prelazione per il recupero del proprio credito.
  1. Garanzie personali: si basano sull’impegno di un terzo soggetto che garantisce l’adempimento dell’obbligo da parte del debitore. Tra queste rientrano:
    • Fideiussione (artt. 1936-1957 c.c.): un terzo soggetto (fideiussore) si obbliga a pagare il debito in caso di inadempienza del debitore principale.
    • Avallo (art. 43 R.D. 1736/1933 – Legge Cambiaria): utilizzato in ambito cambiario, è una garanzia fornita da un terzo per il pagamento di una cambiale.

 

Dopo questa premessa generale, verranno di seguito riprese le diverse forme di garanzia, proposti brevi approfondimenti e ripresi gli orientamenti della Corte di Cassazione, con citazione delle sentenze.

Ogni parte interessata coinvolta, partendo dai principi generali stabiliti dal codice civile, come è naturale, a seconda della forza contrattuale, cerca di allargare o restringere la norma a proprio favore, al fine di ottenere maggiori garanzie o cercare di sfuggire – in tutto o in parte – dalle garanzie rilasciate (salvando il proprio patrimonio). 

Il compito dei consulenti è verificare come i principi generali sono stati trasfusi nei contratti sottoscritti e come gli stessi sono stati materialmente applicati, cercando di comprendere gli effetti reali che implicano per le parti.

Riprendiamo pertanto i punti di cui sopra.

A. Garanzie reali – brevi approfondimenti e sentenze sul pegno

Il pegno viene costituito mediante un accordo tra il debitore e il creditore e la consegna materiale del bene (traditio, art. 2786 c.c.) o, in caso di pegno su crediti, attraverso la notificazione al debitore ceduto (art. 2800 c.c.).

Elementi del pegno

  1. Bene oggetto del pegno: può trattarsi di beni mobili materiali, crediti o diritti (art. 2784 c.c.).
  2. Costituzione del pegno: si perfeziona con il contratto e con la consegna effettiva del bene al creditore pignoratizio (art. 2786 c.c.).
  3. Diritto di prelazione: il creditore pignoratizio ha la priorità nel soddisfacimento del proprio credito rispetto agli altri creditori sul bene dato in pegno (art. 2787 c.c.).
  4. Diritto di ritenzione: il creditore può trattenere il bene fino all’estinzione del debito (art. 2790 c.c.).
  5. Escussione del pegno: in caso di inadempimento, il creditore può vendere il bene pignorato secondo le modalità stabilite dalla legge, previa autorizzazione giudiziale o secondo gli accordi pattuiti tra le parti (art. 2796 c.c.).

Pegno irregolare

Esiste anche una forma di pegno chiamata pegno irregolare, in cui l’oggetto del pegno è costituito da denaro o strumenti finanziari. In questo caso, il creditore ne acquisisce la proprietà con l’obbligo di restituire un equivalente alla scadenza del debito (art. 1851 c.c.).

Pegno su crediti

Il pegno può essere costituito anche su crediti, con la notifica al debitore ceduto o con l’annotazione nei registri contabili del creditore pignoratizio. Il creditore può riscuotere il credito pignorato in caso di inadempienza del debitore principale (art. 2800 c.c.)

Di seguito alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di pegno:

  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 12007 del 2024: la Corte ha affrontato l’inefficacia esecutiva del mutuo notarile con deposito cauzionale o pegno delle somme mutuate, evidenziando le implicazioni giuridiche di tali operazioni
  • Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 16112 del 19 maggio 2022: la Corte ha stabilito che la costituzione di un pegno sulle partecipazioni di una controllata residente in un paese a fiscalità privilegiata non esclude il requisito del controllo da parte della controllante residente in Italia, se tale operazione è stata preordinata con finalità elusive per evitare l’imposizione per trasparenza
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 2151 del 29 gennaio 2021: la Corte ha affrontato la questione dell’inammissibilità del pegno su crediti derivanti da stipendio e trattamento di fine rapporto (TFR), accogliendo la linea difensiva secondo cui tali crediti non possono essere oggetto di pegno. 
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 31051 del 27 novembre 2019: la Corte ha stabilito che la costituzione di un pegno su una quota di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata ha efficacia dal momento dell’iscrizione dell’atto costitutivo del pegno nel registro delle imprese, e non dal momento del deposito dell’atto ai fini della sua iscrizione
  • Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 24137 del 3 ottobre 2018: la Corte ha chiarito che il pegno irregolare si configura quando il debitore costituisce in pegno una cosa fungibile, trasferendo la proprietà al creditore, il quale è tenuto a restituire, una volta estinto il debito, una cosa dello stesso genere e quantità. 
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 5136 del 25 novembre 1977: la Corte ha trattato la responsabilità patrimoniale e le cause di prelazione relative al pegno di titoli di credito, fornendo chiarimenti sulla disciplina applicabile in tali situazioni. 

 

A. Garanzie reali – brevi approfondimenti e sentenze sull’ipoteca

L’ipoteca è una garanzia reale che si costituisce su beni immobili o beni mobili registrati (ad esempio, automobili o navi) per assicurare l’adempimento di un’obbligazione. A differenza del pegno, il debitore mantiene il possesso del bene ipotecato, ma il creditore può espropriarlo in caso di mancato pagamento.

Caratteristiche dell’Ipoteca

    1. Accessorietà: l’ipoteca esiste solo in relazione a un credito specifico (art. 2808 c.c.).
    2. Indivisibilità: l’ipoteca grava interamente sul bene anche se il debito si riduce parzialmente (art. 2809 c.c.).
    3. Pubblicità: deve essere iscritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi (art. 2826 c.c.).

Tipologie di ipoteca

  • Ipoteca legale: prevista dalla legge in favore di specifici creditori, come il venditore di un immobile per il pagamento del prezzo (art. 2817 c.c.).
  • Ipoteca giudiziale: deriva da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro (art. 2818 c.c.).
  • Ipoteca volontaria: costituita per accordo tra debitore e creditore, generalmente a garanzia di mutui bancari (art. 2821 c.c.).

L’iscrizione nei registri immobiliari è essenziale per la validità dell’ipoteca e deve contenere l’indicazione del bene ipotecato, il debitore, il creditore e l’importo garantito (art. 2839 c.c.). L’ipoteca si estingue con l’estinzione del debito, la cancellazione nei registri su richiesta del creditore o la prescrizione ventennale in assenza di rinnovo (art. 2878 c.c.).

Si riportano alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, in tema di mutuo ipotecario:

  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 486 del 9 gennaio 2025: in questa sentenza, la Corte ha discusso le formalità necessarie per l’iscrizione e l’annotazione degli atti di disposizione del credito garantito da ipoteca, evidenziando l’importanza dell’annotazione nei registri immobiliari per la validità e l’opponibilità delle modifiche relative al vincolo ipotecario
  • con la sentenza n. 19 del 2 gennaio 2025, la Corte ha affrontato la possibilità di convertire un mutuo fondiario dichiarato nullo, per superamento del limite di finanziabilità, in un mutuo ipotecario, fornendo chiarimenti sulla validità e gli effetti di tale operazione
  • Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 37108 del 7 ottobre 2024: La Corte ha stabilito che, in caso di confisca allargata, l’ipoteca iscritta su un immobile a garanzia di un credito ceduto a un terzo, ritenuto parte di un accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa, non è opponibile allo Stato
  • Cassazione Civile, Sez. Un., Sentenza n. 7337 del 19 marzo 2024: le Sezioni Unite hanno chiarito l’esercizio del potere purgativo del giudice delegato ex art. 108 L.F., relativo alla cancellazione dei gravami insistenti su beni venduti nell’ambito di procedure concorsuali, delineando i limiti e le condizioni di tale potere 
  • Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 7165 del 18 marzo 2024: la Corte si è pronunciata sulle condizioni per l’esperibilità del rimedio della riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2872 c.c., fornendo chiarimenti sui presupposti necessari per richiedere tale riduzione
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20434 del 24 giugno 2022: la Corte ha affrontato la questione dell’estinzione del mutuo bancario e della conseguente cancellazione dell’ipoteca, stabilendo che l’estinzione dell’obbligazione principale comporta l’estinzione dell’ipoteca correlata 
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 39441 del 13 dicembre 2021: La Corte ha affrontato il tema dell’iscrizione di un’ipoteca giudiziale per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, sottolineando la responsabilità per abuso della garanzia da parte del creditore che effettua tale iscrizione 
  • Cassazione Civile, Sez. VI, Sentenza n. 24161 dell’8 settembre 2021: la Corte ha esaminato la struttura del “diritto al frazionamento” dell’ipoteca fondiaria, analizzando i termini e le modalità del frazionamento dell’ipoteca concessa a garanzia di un mutuo fondiario, anche in caso di mancata cooperazione da parte della banca.

     


B. Garanzie Personali – brevi approfondimenti e sentenze sulla fideiussione

La fideiussione è un contratto con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore garantendo l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore principale (art. 1936 c.c.). È un istituto di garanzia personale in quanto il fideiussore non offre un bene in garanzia, ma il proprio patrimonio.

Caratteristiche della fideiussione

    1. Accessorietà: la fideiussione è subordinata all’esistenza dell’obbligazione principale e non può eccedere l’importo dovuto dal debitore (art. 1941 c.c.).
    2. Solidarietà: salvo patto contrario, il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza dover prima escutere il debitore principale (art. 1944 c.c.).
    3. Beneficio di escussione: se previsto nel contratto, il fideiussore può richiedere che il creditore esaurisca prima tutte le azioni nei confronti del debitore prima di rivalersi su di lui (art. 1944 c.c.).
    4. Beneficio di divisione: se vi sono più fideiussori, ciascuno risponde solo per la propria quota, salvo diversa pattuizione (art. 1945 c.c.).
    5. Regresso: se il fideiussore paga il debito del debitore principale, ha diritto di rivalersi su quest’ultimo per la somma versata (art. 1950 c.c.).
    6. Estinzione: la fideiussione si estingue con l’estinzione dell’obbligazione principale o con la liberazione espressa da parte del creditore (art. 1955 c.c.).

La Corte di Cassazione ha affrontato diverse questioni in materia di fideiussioni e le sentenze sotto citate ne evidenziano l’evoluzione giurisprudenziale, soprattutto riguardo alla nullità di clausole ritenute anticoncorrenziali e alla distinzione tra fideiussioni specifiche e omnibus.

  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 1170 del 17 gennaio 2025: la Corte ha circoscritto la nullità parziale alle fideiussioni omnibus, dettando i limiti applicativi in relazione alla violazione della normativa antitrust 
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 30383 del 25 novembre 2024: L’ordinanza ha fornito indicazioni sulla nullità delle fideiussioni omnibus e sulla disciplina processuale relativa al potere di rilevazione officiosa della nullità da parte del giudice, in riferimento alla normativa antitrust
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 31105 del 17 novembre 2024: la Corte ha chiarito che la presenza di una clausola di “pagamento a semplice richiesta scritta” non implica automaticamente la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia e non costituisce una deroga implicita all’art. 1957 c.c. Inoltre, ha affrontato la questione della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, evidenziando che alcune clausole standardizzate possono essere considerate anticoncorrenziali e quindi nulle ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287/1990
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024: questa sentenza ha esteso alle fideiussioni specifiche i principi sulla nullità parziale delle fideiussioni, precedentemente applicati alle fideiussioni omnibus, in relazione a clausole conformi allo schema ABI ritenute anticoncorrenziali. 
  • Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanze nn. 26380 e 26382 del 10 ottobre 2024: queste ordinanze hanno ribadito l’applicabilità dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 in materia di nullità parziale delle fideiussioni, confermando la possibilità di dichiarare nulle le clausole conformi allo schema ABI ritenute anticoncorrenziali
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20648 del 24 luglio 2024: La Corte si è pronunciata sulla nullità parziale di una fideiussione in riferimento a una clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarando nulla una clausola dal contenuto corrispondente all’art. 6 del modulo ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia
  • Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017: Questa ordinanza ha dichiarato nulle le fideiussioni bancarie rilasciate mediante sottoscrizione di contratti i cui contenuti si pongono in contrasto con la normativa antitrust (L. 287/1990), in particolare quelle conformi allo schema ABI.

 

B. Garanzie Personali – brevi approfondimenti e sentenze sull’avallo

L’avallo è una forma di garanzia personale specificamente prevista per i titoli di credito, in particolare per le cambiali e gli assegni. L’avallante garantisce l’adempimento dell’obbligazione cambiaria da parte dell’obbligato principale, assumendone la responsabilità in caso di mancato pagamento.

Caratteristiche dell’avallo

  1. Autonomia: l’obbligazione dell’avallante è autonoma rispetto a quella dell’obbligato principale, il che significa che l’avallo rimane valido anche in caso di nullità dell’obbligazione garantita, salvo per vizi formali del titolo (art. 37 R.D. 1736/1933).
  2. Solidarietà: l’avallante risponde in solido con l’obbligato principale e può essere escusso direttamente dal creditore senza necessità di preventiva escussione del debitore principale.
  3. Forma: l’avallo deve essere apposto sul titolo di credito o su un foglio annesso (allonge) e deve contenere l’indicazione esplicita dell’avallante, che si obbliga con una semplice firma accompagnata dalla menzione “per avallo”.
  4. Effetti: il creditore può agire direttamente contro l’avallante per ottenere il pagamento del titolo di credito in caso di inadempimento dell’obbligato principale.
  5. Regresso: se l’avallante paga l’importo dovuto, acquisisce il diritto di regresso contro l’obbligato principale e gli altri eventuali obbligati cambiari.

 

Si riportano alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, in materia di avallo, sottolineando la distinzione tra l’obbligazione cambiaria dell’avallante e eventuali obbligazioni fideiussorie, nonché la necessità di una chiara manifestazione di volontà per l’estensione della garanzia al rapporto causale sottostante

  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 469 dell’11 gennaio 2023: la Corte ha affrontato la questione dell’avallo di una cambiale agraria, evidenziando che l’avallo costituisce una garanzia autonoma e indipendente rispetto all’obbligazione principale. In questo caso, l’avallo era stato apposto su una cambiale agraria a garanzia di un prestito, e la Corte ha sottolineato l’importanza della forma e delle condizioni dell’avallo nel determinare la responsabilità dell’avallante
  • Cassazione Civile, Ordinanza del 3 aprile 2018: In questa ordinanza, la Corte ha esaminato un caso relativo a un prestito agrario garantito da una cambiale agraria sottoscritta per avallo. La decisione ha ribadito che l’avallo, pur essendo una garanzia personale, mantiene una sua autonomia rispetto all’obbligazione principale, e l’avallante è tenuto a rispondere in solido con l’obbligato principale. 
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 5086 del 3 marzo 2010: In questa sentenza, la Corte ha ribadito che la sottoscrizione di un assegno bancario per avallo comporta che la garanzia prestata non si estende automaticamente al rapporto causale sottostante. Inoltre, ha precisato che la garanzia cessa in caso di prescrizione dell’azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l’azione causale
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 23922 del 19 novembre 2007: la Corte ha affermato che la prestazione di un avallo non implica automaticamente l’assunzione di una fideiussione. Perché sussista una fideiussione, è necessaria una manifestazione di volontà espressa ai sensi dell’art. 1937 c.c., che può essere dimostrata con ogni mezzo, incluse le presunzioni
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 8990 dell’11 settembre 1997: la Corte ha stabilito che la sottoscrizione per avallo implica che la garanzia prestata dall’avallante non si estende, salvo diversa volontà espressa, al rapporto causale tra creditore e debitore principale. Inoltre, ha chiarito che la garanzia cessa se il titolo su cui è apposta perde il suo valore di cambiale.

Buon lavoro!

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Controllo di Gestione: lotto minimo economico, un calcolo utile al Commercialista e all’imprenditore

L’articolo di oggi verte sul calcolo di un indice davvero importante per la salute e la corretta gestione aziendale. Sappiamo bene tutti come siano oramai lontani (tanto lontani che ce ne siamo dimenticati) i tempi delle produzioni in grande serie. Riferendosi sempre alle pmi oggi le produzioni possono essere tendenzialmente (ma non esclusivamente) di due tipi: su commessa o per piccoli lotti. Prendiamo a riferimento la seconda tipologia e prendiamo a riferimento il solito imprenditore oleario (chi volesse può leggere ulteriori articoli in merito a questa case history su questa rubrica).

Inizio col parlare per esperienza diretta: uno dei problemi che si presentano in maniera più frequente all’interno di piccole realtà imprenditoriali riguarda la continua interruzione del flusso produttivo, a seguito di cambi di produzione da una tipologia di prodotto all’altra. Tanti sono i motivi legati a questa a volte estrema “varianza” produttiva; ad esempio può esserci a monte una cattiva gestione degli ordinativi, piuttosto che la tendenza a modificare/gestire il piano di produzione in maniera superficiale all’ultimo minuto, o ancora clientela abituata ad essere servita (e direi riverita) apportando personalizzazioni sempre differenti. Non scenderò nel merito delle cause, ma voglio semplicemente effettuare alcuni semplici calcoli che possono aiutare il piccolo imprenditore a capire come le continue interruzioni gravino in maniera determinante sul proprio conto economico.

La domanda che ci poniamo (e la cui risposta potrà fare felici molti imprenditori) è questa:

“Qual è la tiratura minima che giustifica un’interruzione produttiva?”

Come anticipato riprendiamo l’esempio legato al nostro imprenditore oleario. Abbiamo avuto modo di osservare come la sua linea produttiva realizzi circa 60 referenze. La produzione si svolge quindi lungo una linea che accoglie una tipologia di prodotto per volta ed ogni cambio produttivo necessita di un tempo setup da calcolare lungo tutti o quasi i macchinari coinvolti e disposti in sequenza. La prima accortezza che abbiamo avuto riguarda l’eventualità di produrre, nell’arco della giornata, prodotti fra essi affini. Risulta chiaro che la produzione veda ad esempio come prima referenza la bottiglia da 0,25 cl, a seguire quella da 0,5 ed infine il litro in vetro. I tempi di setup (attrezzaggio) dei macchinari risulteranno certamente inferiori di quelli che si registrerebbero se si passasse di colpo dalla bottiglia in vetro da 0,25 cl al contenitore pet da 5 litri.

Fatta questa semplice ma debita premessa osserviamo tempi e costi sostenuti per passare dalla produzione del prodotto “olio extravergine lt 0,5 vetro” al prodotto “olio extravergine lt 1 vetro”. Omettiamo per semplicità i costi energetici dovuti al fermo macchina in quanto irrisori. La tabella seguente riepiloga i costi:

Il totale costo legato al setup dei macchinari (e quindi all’interruzione della linea) è di 10 €.

Andiamo ora ad interrogare il margine di contribuzione del codice OE0010 “olio extravergine lt 1 vetro” sul software bussolastar:

Il margine di contribuzione, in funzione al prezzo di listino praticato è di 0,546 €.

Passiamo al calcolo del lotto minimo economico

l.m.e =  costo setup / mdc = 10/0,546 = 18

Tutto ciò più semplicemente si traduce in un margine che, sulle prime 18 bottiglie prodotte, sarà completamente assorbito dal costo del setup dei macchinari in precedenza sopportato. In parole più povere l’imprenditore non avrà convenienza a realizzare un lotto inferiore ai 18 pezzi, altrimenti ci rimetterà (ovviamente più grande è il lotto più convenienza avrà l’imprenditore a produrre, anche se in ottica lean questo modo di agire è fortemente criticato).

Per esperienza posso senza ombra di dubbio affermare come molti imprenditori, non conoscendo questo semplice indice, realizzano micro lotti (spesso per non scontentare il cliente) o addirittura replicano identiche produzioni per tipologia in momenti diversi della giornata, andandoci puntualmente a rimettere. Il professionista può, ancora una volta grazie alla contabilità industriale (presenza delle distinte base e quindi conoscenza del margine di contribuzione) definire questo semplice calcolo e mettere al corrente il proprio cliente di quale deve essere in termini numerici il lotto minimo di produzione per ogni tipologia di referenza realizzata. Sia chiaro, la lean manufacturing prevede anzi incoraggia la produzione di micro lotti anche più volte durante la stessa giornata, tuttavia sono necessari tutta una serie di presupposti tra i quali appunto tempi di setup davvero brevi, altrimenti si incappa nei problemi sopra esposti.

Obbligo polizze per rischi catastrofali entro il 31 marzo: guida e FAQ di ANIA

Come noto la legge di Bilancio 2024 (L.123/2023) ha introdotto l’obbligo, entro il 31 marzo 2025, per tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, di dotarsi di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.
Entro questa data le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025. 

Sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa.

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) ha pubblicato una guida sintetica e delle FAQ relativamente al nuovo obbligo per le imprese, fornendo chiarimenti sugli aspetti tecnici della normativa.

Truffa via sms ai danni di contribuenti: furto credito telefonico tramite numeri da ‘richiamare’ che iniziano con 893

L’Agenzia delle Entrate, tramite un avviso pubblicato sul proprio portale, informa di una nuova truffa, in atto nelle ultime settimane, veicolata tramite sms o messaggi WhatsApp, che prevede di richiamare dei numeri che iniziano per 893, con il fine di svuotare il credito telefonico della vittima. 
In occasione di queste telefonate si potrebbe far riferimento a servizi dell’Agenzia delle entrate, possibili rimborsi o alla tessera sanitaria.

Clicca qui per vedere un esempio di sms.

Cosa accade se si ricontatta il numero indicato?
Nell’ipotesi in cui si provasse a contattare il numero, spiegano le Entrate, si rischierebbe di vedere sul proprio conto telefonico un addebito consistente in quanto si tratta di un numero che corrisponde alle “chiamate a sovrapprezzo”. L’operatore del numero 893 risponde da un centralino e intrattiene la vittima il più a lungo possibile per poterle spillare quanto più denaro possibile. Inoltre, in occasione di queste telefonate si potrebbe far riferimento a servizi dell’Agenzia delle entrate, fantomatici rimborsi o alla tessera sanitaria.

Come di consueto l’Agenzia Entrate raccomanda, qualora si ricevessero questo tipo di sms, di non non ricontattare assolutamente il mittente, di non cliccare sui link in esse presenti, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie durante eventuali telefonate legate a questi messaggi.

Bonus pubblicità 2025: in scadenza il termine per ‘prenotare’ il credito

Ricordiamo che, fino al 31 marzo, sarà possibile prenotare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2025 su quotidiani e periodici anche online (c.d. Bonus pubblicità), presentando la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” tramite il servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi” – “Comunicare”).

L’incentivo, destinato ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati
Per beneficiare dell’incentivo, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Sul sito internet delle Entrate è pubblicato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta e le relative istruzioni di compilazione.
Il modello ha una doppia funzione:

  • presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, al fine di beneficiare dell’agevolazione;
  • presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, utile per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti richiesti.

Maggiori informazioni.

Contratti di affitto fondi rustici: denuncia annuale

Entro questo termine i titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno precedente. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l’attestazione di pagamento dell’imposta di registro.

Documenti fiscali: comunicazione annuale

Termine ultimo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, per la comunicazione annuale telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti nell’anno precedente.

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