Termine ultimo, per i sostituti d’imposta, per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
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Termine ultimo, per i sostituti d’imposta, per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
Termine ultimo, per i sostituti d’imposta, per la consegna diretta o mediante invio postale:
– della Certificazione Unica (CU 2025) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024
– della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2024 (Cupe 2025).
Termine ultimo, per i sostituti d’imposta, per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel, delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2025) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024.
Termine ultimo, per le Società di capitali, per il versamento con modello f24 della tassa annuale libri sociali per la numerazione e bollatura dei libri e dei registri sociali obbligatori.
Pagamento in unica soluzione o come prima rata, da parte dei contribuenti Iva, dell’Iva relativa all’anno precedente risultante dalla dichiarazione annuale, senza maggiorazione, mediante versamento con modello F24 (modalità telematiche).
Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 febbraio 2025.
Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediari abilitati per i titolari di partita Iva.
I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
Termine ultimo, per Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 febbraio 2025 con maggiorazione interessi e sanzione ridotta a un decimo del minimo.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.
Termine ultimo, per coloro che intendano opporsi all’utilizzo dei dati riguardanti le erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, per esercitare l’opposizione utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia Entrate.
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2025 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/03/2025.
La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della cedolare secca.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Entro questa data Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva secondo il regime del “risparmio amministrato”, devono provvedere a rilasciare ai contribuenti l’attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
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