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Codice disciplinare e contenzioso: costruire regole chiare per proteggere l’impresa

In un tempo in cui l’impresa è chiamata a operare in contesti sempre più normati, competitivi e giudicabili, la gestione del contenzioso interno assume un ruolo centrale nella tenuta organizzativa. Se ogni dipendente rappresenta un investimento, ogni errore disciplinare mal gestito può trasformarsi in un costo reputazionale ed economico.

Il codice disciplinare, spesso relegato a semplice appendice burocratica, è in realtà un cardine strategico del sistema di regole aziendali, oltre che uno strumento essenziale di legalità. È qui che si gioca gran parte della qualità della leadership imprenditoriale.

La cornice giuridica: l’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori

La disciplina delle sanzioni disciplinari è regolata in Italia dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Questa disposizione stabilisce che:

  • le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione o altra forma accessibile;
  • devono essere specificati i comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni;
  • il lavoratore ha diritto a conoscere le accuse e a difendersi, con almeno cinque giorni per presentare giustificazioni;
  • ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e coerente con la gravità della violazione.

La violazione anche solo di uno di questi elementi rende il procedimento vulnerabile, e la sanzione impugnabile.


La struttura del codice disciplinare: un impianto a tre livelli

Il codice disciplinare si fonda su una triplice fonte normativa, che deve essere armonizzata in modo coerente e rigoroso:

1. Lo Statuto dei Lavoratori (art. 7)

Stabilisce le garanzie procedurali minime da rispettare, come la pubblicazione del codice, il diritto alla difesa e la necessità di motivazione. È la base giuridica irrinunciabile.

2. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato

Ogni CCNL solitamente include un articolato disciplinare con:

  • elenco delle infrazioni tipiche (es. assenza ingiustificata, insubordinazione, danni materiali, ecc.);
  • corrispondenti sanzioni (rimprovero, multa, sospensione, licenziamento);
  • indicazioni su tempi e modalità di contestazione.

Le norme aziendali devono rispettare i limiti fissati dal contratto collettivo, senza introdurre misure più gravi o meno garantiste.

3. Il Regolamento disciplinare interno

È il documento con cui l’azienda traduce e adatta il CCNL alla propria realtà, specificando:

  • comportamenti non tollerati in quel contesto organizzativo;
  • conseguenze concrete delle infrazioni;
  • procedure interne di contestazione e audizione.

Questa componente deve essere formulata con estrema precisione e coerenza, evitando espressioni vaghe, ambigue o generiche.
Una norma disciplinare mal scritta è una norma facilmente impugnabile.


Perché adottare un codice disciplinare? Non solo obbligo, ma presidio culturale

Il codice disciplinare rappresenta una dichiarazione di intenti organizzativa. Non è un elenco punitivo, ma un sistema di riferimento per stabilire cosa è accettabile e cosa no.

Serve a:

  • prevenire conflitti interpretativi;
  • legittimare l’azione disciplinare del datore di lavoro;
  • rafforzare la trasparenza nei rapporti interni;
  • tutelare l’organizzazione da contenziosi legali.

Un’azienda senza un codice disciplinare formalizzato e pubblicato si espone a vulnerabilità giuridiche, anche nei casi di comportamenti oggettivamente scorretti.


Le fasi del procedimento disciplinare: il metodo è tutto

Un procedimento disciplinare corretto si sviluppa in quattro fasi distinte e imprescindibili:

  1. Pubblicazione del codice disciplinare
    • deve riflettere quanto previsto dal contratto collettivo applicato;
    • va affisso o pubblicato in modo permanente in luogo accessibile;
    • è utile (ma opzionale) far sottoscrivere ai lavoratori una dichiarazione di presa visione.
  1. Contestazione dell’addebito
    • va fatta per iscritto, descrivendo il fatto e le norme violate;
    • il lavoratore ha diritto a un termine minimo di cinque giorni (o quanto diversamente disciplinato dal CCNL applicato in azienda) per presentare le sue giustificazioni.
  1. Valutazione delle difese
    • il datore deve valutare con imparzialità le argomentazioni fornite;
    • l’eventuale colloquio deve essere verbalizzato.
  1. Irrogazione della sanzione
    • la sanzione deve essere coerente e proporzionata;
    • deve essere formalmente notificata, indicando motivazione e decorrenza.


La forma è sostanza

Le regole contenute nel codice disciplinare devono essere chiare, specifiche, congrue. La genericità normativa è uno dei motivi principali per cui le sanzioni vengono annullate in sede contenziosa.
Espressioni come “comportamento scorretto” o “violazione delle norme interne” senza una precisa definizione, non reggono in giudizio.

Gestire correttamente i procedimenti disciplinari non significa essere punitivi. Significa adottare un modello di governance fondato sulla responsabilità, sulla chiarezza e sulla legalità.
In un’epoca in cui la reputazione aziendale passa anche dalla gestione delle persone, il codice disciplinare non è un’opzione: è un presidio etico, giuridico e organizzativo.

È importante che ciascuna impresa sia dotata di codice disciplinare, e che lo stesso sia scritto o valutato da un consulente esperto nella gestione del contenzioso per dotare l’impresa stessa della maggior tutela possibile in caso di contenzioso.

3926-autotrasportatori--riduzione-accise-i-trimestre-2025

Autotrasportatori: riduzione accise I trimestre 2025

Con nota a registro ufficiale 0195193  del 28.03.2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2025. 

L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2025.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. 

Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio,  viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). 

La riduzione delle accise relativa al I trimestre 2025 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2025.

L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° gennaio al 31 marzo  ed i litri consumati nel medesimo periodo.

Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. 

Si rammenta inoltre che:

  • nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; 
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; 
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.04.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota);
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; 
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio – in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); 
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; 
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota – entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. 

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. 

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

Link per il software, modello di dichiarazione etc.

Fatturazione elettronica: da domani le nuove specifiche tecniche

Ricordiamo che domani, 1° aprile 2025, entreranno in vigore le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (in versione 1.9), aggiornate lo scorso 31 gennaio.

I principali aggiornamenti delle nuove specifiche riguardano:

  • l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
  • l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
  • l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
  • l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

Art Bonus 2025: fino al 14 aprile per votare i progetti più belli

Fino al prossimo 14 aprile, sul sito internet www.artbonus.gov.it sarà possibile esprimere la propria preferenza relativa al Concorso Art Bonus 2025, organizzato dal Ministero della cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC allo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art Bonus (legge n. 106/2014), la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%.
Entro il suddetto termine sarà possibile votare per uno o più progetti di recupero o sviluppo culturale in gara.

Ogni anno, infatti, sul portale governativo vengono selezionati i progetti che nell’ultimo anno hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi Art Bonus, e questi progetti vengono inseriti nella pagina del sito dedicata al concorso dove avvengono le votazioni nella prima fase, cui segue una finale che si tiene solo sui canali social di Art Bonus.
La seconda fase, invece, si svolgerà sui social in un’unica giornata, martedì 15 aprile 2025, dalle 8.00 alle 20.00, e sarà un Click Day per votare i 30 progetti finalisti e determinare i vincitori della IX edizione. 

Maggiori informazioni.

Si’ al rimborso Iva per lavori effettuati su beni di terzi

L’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali ha disponibilità, purché sia in possesso di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
E’ possibile, pertanto, chiedere il rimborso non solo per il bene derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato, ferma restando la “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali “investimenti” che richiedono cioè un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 20 del 26 marzo 2025.

In considerazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024 e della successiva pronuncia della Sezione tributaria, n. 32345 del 2024, chiarisono infine le Entrate, le indicazioni fornite al paragrafo 3 della risoluzione n. 179/E/ del 2005, sono da ritenersi non più attuali.

La nuova classificazione ATECO 2025

La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.
Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.

La nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.
Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.

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