25.03.2020 – FV -studi professionali in Piemonte: chiusi o a porte chiuse?

Data di pubblicazione: 25 Marzo 2020

Integrazione del 26 marzo 2020

La GU di ieri pubblica il D.L. n. 19 in vigore da oggi, e la stessa G.U. pubblica il Decreto del MISE nel quale vengono elencate le attività che “possono proseguire”; il Decreto del MISE  autorizza la prosecuzione delle attività degli studi legali, tecnici etc. come indicato nell’originario articolo del 25.3.2020 (sotto riportato).

Il D.L. n. 19 – articolo 3 – dispone che le regioni in relazione a specifiche situazioni di sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario, possono introdurre ulteriori misure restrittive …….. e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale: quindi, a nostro modesto avviso:

  • Il MISE autorizza l’esercizio delle attività professionali sopra indicate senza alcuna limitazione, cioè “saltano i paletti” indicati nel Decreto 34 della Regione  Piemonte e cioè NON occorre che per l’esercizio di tali professioni vi siano  “attività indifferibili ed urgenti sottoposte a termini perentori di scadenza”, poiché, come prima indicato, la Regione non può introdurre misure restrittive che riguardino le attività individuate come strategiche per l’economica nazionale e ciò in forza di una legge dello stato.

Questa almeno la nostra interpretazione e quanto sopra, chiaramente è un nostro parere, gli Ordini professionali potranno fornire agli interessati maggiori delucidazioni in merito.

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testo originario dell’articolo del 25 marzo 2020 

Il DPCM 22 marzo 2020 ed il relativo allegato indicano tra le attività professionali che possono proseguire l’attività quelle ricomprese nei seguenti codici ATECO
Categoria 69 – attività “legali e contabilità” degli studi di commercialisti, consulenti del lavoro, notarili, legali, revisione contabile, centri di assistenza fiscale
Categoria 70 – attività di direzione aziendale e consulenza gestionale (pubbliche relazioni, consulenza imprenditoriale, pianificazione aziendale, consulenza per la gestione della logistica aziendale incluso quella per la distribuzione, il trasporto, gestione delle scorte e magazzino)
Categoria 71 – attività degli studi di architettura, ingegneria, geometri, geologi
Categoria 74 – attività di design, riprese fotografiche e laboratori di sviluppo e stampa (disegnatori grafici, disegnatori tecnici etc.), traduttori, interpretariato, consulenza agraria, agronomi, agrotecnici, periti industriali, archeologi, consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, previsioni metereologiche, periti calligrafici
Categoria 75 – attività dei veterinari
Categoria 86 – in particolare 86.2 studi medici ed odontoiatrici – poliambulatori, laboratori di analisi cliniche, fisioterapia, infermieri, ostetriche, logopedisti, chiroterapeuti, igienisti dentali, psicologi, servizi di ambulanza
Il Decreto n. 34 del Presidente della Regione Piemonte dispone la chiusura degli studi professionali con l’esclusione delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza …. sono esclusi dalla chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia.
L’orientamento corretto pare sia quello di applicare in primis le disposizioni del Governo (il DPCM) e secondariamente quelle Regionali e Comunali qualora siano più restrittive di quelle governative (in parole semplici il Sindaco non può autorizzare l’apertura di bar poiché sospesa dalla normativa governativa, mentre può, ad esempio, disporre la chiusura dei negozi di ferramenta che sono invece autorizzati all’apertura da normativa governativa).
Il decreto regionale n. 34 detta disposizioni proprio più restrittive rispetto al DPCM 22.3.2020
Per le attività professionali “Sanitarie” di cui alla categoria 86 non vi sono discrasie tra quanto disposto dal Governo e quanto disposto dalla Regione, nel senso che non viene disposta alcuna chiusura agli studi medici.
Ragionando con buon senso anche le attività dei veterinari, pur non essendo espressamente menzionate dal Decreto Regionale (ma che potrebbero essere ricomprese sotto il termine studi “sanitari”), sono dirette, ad esempio, a garantire il funzionamento della filiera agro-alimentare, sicché l’intervento del veterinario presso l’azienda di allevamento di bestiame è un servizio che si reputa possa e debba essere garantito.
Per la categoria 69 (legali e contabilità) e 71 (architettura-ingegneria- geometri) il Decreto Regionale imporrebbe la chiusura, salvo che per le attività indifferibili ed urgenti sottoposte a termini perentori di scadenza:
– per quanto riguarda le attività (cat. 69) degli studi di commercialisti e dei consulenti del lavoro le attività indifferibili sono facilmente riscontrabili (scadenza della Certificazione Unica del prossimo 31 marzo, non prorogata, liquidazione dell’iva del mese di marzo in scadenza il 16 aprile, versamento di ritenute di acconto del 16 aprile, elaborazione delle buste paga di marzo, versamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali del 16 aprile etc.)
– per quanto riguarda gli studi legali (cat. 69) non siamo in grado di determinare eventuali attività indifferibili, alla luce di provvedimenti adottati di rinvio di udienze etc., facendo notare che alcuni studi legali si occupano anche di tenuta di contabilità (ed in questo caso si applicherebbe quanto sopra indicato per la cat. 69)
La Regione Piemonte, nelle risposte a domande e quesiti formulati, ha avuto modo di precisare che:
i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
– le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
– il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.
Agli Amministratori di Condominio, oltre a quanto sopra, è consentito svolgere le attività indifferibili ed urgenti ai fini della gestione e del controllo del patrimonio immobiliare amministrato.
Il tutto comunque nel rispetto dell’ordinanza del Ministero Interno – Salute del 22 marzo 2020, e cioè il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Da quanto sopra si possono trarre le seguenti

conclusioni

Categoria 69 commercialisti – consulenti del lavoro – Chiusura al pubblico – non contatto diretto con clienti se non per assoluta necessità – Svolgimento di attività indifferibili rispetto comunque delle norme di sicurezza (distanza di 1 mt. posto di lavoro) – Accesso all’ufficio postale per ritiro corrispondenza (specie per studi di commercialisti che effettuano il servizio di domiciliatura per società)

Categoria 71 – architetti – ingegneri – geometri – Analisi di attività indifferibili, ve ne sono? se sì vedi il caso della categoria 69 – per quello che riguarda l’assistenza a cantieri di strutture sanitarie, di protezione civile, di manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria e trasporto pubblico locale il Decreto Regionale le esclude dalle attività sospese al punto 20

Categoria 69 e 71 – che si occupa di amministrazione di condomini oltre a quanto sopra è consentito lo svolgimento di attività indifferibili ed urgenti ai fini della gestione e del controllo del patrimonio immobiliare amministrato.

a cura Valter FRANCO e Valentina SERRA – STUDIO FRANCO

                                                      “Rendiamo un servizio essenziale al Paese, i nostri studi restino aperti”

afferma il presidente dei commercialisti italiani Massimo Miani

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