26.3.2020 FV – In vigore il DL 19 del 25.3.2020 – sintesi

Data di pubblicazione: 26 Marzo 2020

DECRETO LEGGE n. 19 del 25 marzo 2020 Pubblicato sulla GU 25.3.2020 – in vigore dal 26.3.2020

Il D.L. si compone essenzialmente di 4 articoli

L’ articolo 1 prevede la possibilità di adottare misure ai fini di contenere e contrastare i rischi sanitari (limitazione alla circolazione delle persone, chiusure di attività economiche, manifestazioni, congressi, fiere e mercati  etc.) in pratica le misure adottate sino ad ora.

L’articolo 2 prevede che le misure di cui all’articolo 1 vengano adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, così’ come è avvenuto sinora (con emanazione, appunto, di DPCM), in caso di necessità ed urgenza tali misure vengono adottate dal Ministro della Salute.

L’articolo 3 prevede che le Regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento di rischio, possano introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle adottate con DPCM, senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale  I Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto  di cui all’art. 1

L’articolo 4 prevede che in caso di inosservanza delle misure adottate con DPCM  (es. limitazione alla circolazione) NON si applica l’articolo 650 del Codice Penale ma si applica la sanzione amministrativa  irrogata dal Prefetto da 400 a 3.000 euro, e se la contravvenzione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo  (es.: esco di casa senza giustificato motivo sanzione da 400 a 3.000 euro; esco di casa senza giustificato motivo: sanzione da 533 a 3.900 euro); per le violazioni commesse prima del 26 marzo si applica la sanzione di 200 euro (sanzione minima ridotta alla metà).
Nel caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività economiche (es.: apertura di piscina, negozio, studio, cinema – esercizi per i quali viene disposta la chiusura) si applica inoltre la sanzione amministrativa della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni; all’atto della contestazione della violazione può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività (in pratica  la Polizia Locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, nel caso in cui accertino la violazione alle norme sull’apertura dell’esercizio, possono disporre la chiusura immediata dell’esercizio). La sanzione prevista dall’articolo 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 viene modificata come segue:
chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500  ad euro 5.000

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