L’articolo 34 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ha modificato le disposizioni di cui all’art. 44 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nel senso che l’indennità di 600 euro da corrispondersi da parte dell’Inps su domanda presentata alle Casse di Previdenza Professionali, non spetta a coloro che sono iscritti anche in altra forma di previdenza (ad esempio un architetto che, oltre a svolgere attività professionale, ha un incarico di supplenza in un Istituto di Istruzione).
Tutte le casse professionali hanno sospeso quindi le procedure per il riconoscimento dell’indennità di cui sopra, chiedendo che i professionisti che hanno presentato domanda procedano all’integrazione della domanda stessa, dichiarando di essere esclusivamente iscritti alla Cassa di Previdenza e di non avere altra forma previdenziale in corso.
Lo studio procederà ad integrare le domande già presentate per conto di Clienti, mentre coloro che hanno personalmente presentato la domanda sono invitati a regolarizzare la domanda stessa.
Valter Franco ci tiene a precisare, a titolo del tutto personale: il 27 marzo una norma non chiara, a distanza di 10 giorni viene disposta l’integrazione della domanda, che avrà anche un costo. Non è mia abitudine utilizzare le comunicazioni ai Clienti per fare campagne elettorali o esprimere opinioni politiche, non mi hanno mai pagato per questo, ma forse è il caso di prendere una rubrica, scrivere chi e quale pasticcio ha combinato durante questa emergenza e poi ricordarsi, alle prossime elezioni, di andare a rispolverare i nomi di chi un’emergenza non sembra proprio sappia gestire e l’appartenenza politica di questi soggetti, a partire da Ministri, Vice Ministri, Presidenti dell’Inps etc.etc., perché ritengono che le emergenze non si gestiscano con norme chiare ed attuabili da subito, ma con apparizioni su facebook seguiti da norme confusionarie e contraddittorie.