Trattamento integrativo lavoratori dipendenti e assimilati: ai sostituti i codici per l’utilizzo del credito maturato

Data di pubblicazione: 01 Luglio 2020

Con la Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, che prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.

I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In proposito, il comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, prevede che i sostituti d’imposta compensino il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo.

Di conseguenza, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione tale credito, sono istituiti i seguenti codici tributo:

Per il modello F24:

  • “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3“.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

  • “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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