La mancata sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione

Data di pubblicazione: 04 Settembre 2020

Con l’Ordinanza n. 17373 del 19.08.2020 la Corte di Cassazione ribadisce (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146) in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art.149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.
Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale.
Nella vicenda in discussione, infatti, avendo il giudice di merito accertato che l’avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall’agente postale, non resta consentito attribuire la paternità dell’atto ad un "soggetto qualificato" e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell’alveo della mera nullità.

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