Per l’esenzione Iva il chiropratico deve avere una formazione adeguata

Data di pubblicazione: 13 Novembre 2020

"In tema di iva, il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633/72, al chiropratico che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale".

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it

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