Affinché una società assicurativa non debba versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni è necessario che, nell’anno di riferimento per detto acconto, si verifichi la duplice condizione della cessazione dell’attività assicurativa e della conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 84 del 31 marzo scorso, esprimendosi in merito all’obbligo per gli assicuratori, stabilito dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 1216/1961, di versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l’acconto dell’imposta sui premi ed accessori incassati dovuto per il periodo d’imposta successivo.