Atto di rinuncia all’assegnazione della casa coniugale: nessuna esenzione dalle imposte

Data di pubblicazione: 18 Febbraio 2020

Con la Risposta n. 39 del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’atto di rinuncia ed i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possono fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (esenzione da imposte di bollo, registro, ed altre).

L’articolo 19, chiariscono le Entrate, è infatti una norma speciale agevolativa di natura oggettiva che investe le convenzioni patrimoniali che hanno origine unicamente nella separazione e nel divorzio, ed opera esclusivamente in relazione alle attribuzioni patrimoniali funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, che rappresenta il loro elemento qualificante.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.