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Ammortamenti: riflessi contabili, civili e fiscali

L’ammortamento è un processo contabile fondamentale, che fa parte delle cosiddette “scritture di assestamento”, il cui fine è quello di ripartire il costo di un’immobilizzazione materiale o immateriale per la durata della sua vita utile. Questo processo ha implicazioni significative sia dal punto di vista contabile che fiscale, e la sua corretta attuazione è essenziale per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di un’azienda.

Riflessi Contabili

I principi contabili italiani (OIC) e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) forniscono le linee guida per la contabilizzazione degli ammortamenti. L’’OIC 16, in particolare, disciplina la contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali, stabilendo che l’ammortamento deve essere sistematico e basato sulla vita utile dell’asset;

i principi contabili richiedono che l’ammortamento rifletta il consumo economico dell’asset e che siano considerati fattori come l’obsolescenza e il deperimento.

Ne consegue che: 

  • l’ammortamento riduce il valore contabile dell’immobilizzazione nel bilancio;
  • la quota di ammortamento è registrata come costo nel conto economico, influenzando l’utile dell’esercizio;
  • la corretta applicazione dei principi contabili garantisce che il bilancio rifletta la reale situazione patrimoniale dell’azienda.

 

Riflessi Civilistici

L’articolo 2426 del Codice Civile stabilisce i criteri per la valutazione delle immobilizzazioni e la contabilizzazione degli ammortamenti.

Il Codice Civile richiede che gli ammortamenti siano effettuati in modo sistematico e in relazione alla vita utile dell’asset.

Ne consegue che:

  • l’ammortamento ha un impatto sulla determinazione del patrimonio netto e dell’utile distribuibile;
  • la corretta applicazione delle norme civilistiche è fondamentale per la tutela dei creditori e dei soci.

 

Riflessi Fiscali

Gli articoli del TUIR che disciplinano gli ammortamenti sono principalmente l’articolo 102 (Ammortamento dei beni materiali) e l’articolo 103 (Ammortamento dei beni immateriali).

Gli articoli del TUIR determinano i coefficienti di ammortamento, e le regole di deducibilità dei costi relativi all’ammortamento dei beni, in particolare:

  • l’articolo 102 prevede le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali all’esercizio dell’impresa, arte o professione e
  • l’articolo 103 prevede le quote di ammortamento dei beni immateriali.

Le aliquote di ammortamento fiscalmente deducibili possono differire da quelle utilizzate a fini contabili.

La deducibilità fiscale degli ammortamenti è soggetta a limiti e condizioni specifici.

In particolare, il comma 1. dell’art. 102 prevede che: “Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.”

Mentre il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Questo comma ha influenzato in modo molto rilevante il comportamento degli imprenditori, che spesso hanno adeguato i coefficienti di ammortamento ai coefficienti stabiliti dal Ministero.

Vi sono poi i comma 4 “In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione” e 5 del TUIR “Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.”, ormai di pubblico utilizzo anche nei bilanci contabili.

comma 4.

comma 5. 

Tipologie di ammortamento e i riflessi fiscali

    • Ammortamento Ordinario: rappresenta il metodo base di ammortamento, calcolato applicando i coefficienti ministeriali stabiliti per le diverse categorie di beni. il TUIR definisce le aliquote massime deducibili.
    • Ammortamento Anticipato: in alcuni casi, è possibile iniziare l’ammortamento in un periodo precedente a quello in cui il bene entra in funzione. il TUIR prevede specifiche regole per la deducibilità in questi casi.
    • Ammortamento Accelerato: consente di dedurre quote di ammortamento maggiori rispetto a quelle ordinarie, generalmente nei primi anni di vita del bene. il TUIR può prevedere specifiche agevolazioni o limitazioni per questo tipo di ammortamento.
    • Ammortamento Ridotto: in determinate situazioni (es. beni usati), può essere necessario ridurre le quote di ammortamento rispetto a quelle ordinarie. il TUIR disciplina le modalità di calcolo e deducibilità in questi casi.
    • Ammortamento Rinviato: in particolari circostanze, può essere possibile rinviare la deduzione delle quote di ammortamento a esercizi successivi. il TUIR stabilisce le condizioni e i limiti per tale rinvio.

Ne consegue che

  • le differenze tra ammortamenti contabili e fiscali possono generare imposte differite.
  • la corretta gestione degli ammortamenti fiscali è essenziale per ottimizzare il carico fiscale dell’azienda.

Anche i principi di revisione intervengono in materia di ammortamenti, in particolare: 

    • i principi di revisione forniscono le linee guida per la verifica dell’adeguatezza degli ammortamenti.
    • il revisore deve valutare la ragionevolezza delle stime della vita utile e del valore residuo degli asset.
    • il revisore deve verificare la corretta applicazione dei principi contabili e delle norme fiscali.
    • I principi di revisione più rilevanti in materia di ammortamenti sono: 
      • ISA 540 (Revisione delle stime contabili, comprese le stime sul fair value, e delle relative informazioni integrative) – questo principio è particolarmente rilevante per la revisione degli ammortamenti, in quanto la determinazione della vita utile e del valore residuo implica l’utilizzo di stime contabili; il corrispondente principio SA Italia è il SA Italia 540.
      • ISA 330 (Risposte del revisore ai rischi valutati) – questo principio guida il revisore nella progettazione e nell’esecuzione di procedure di revisione per rispondere ai rischi di errori significativi relativi agli ammortamenti; il corrispondente principio SA Italia è il SA Italia 330.

La revisione degli ammortamenti contribuisce a garantire l’affidabilità del bilancio e il revisore fornisce un’opinione indipendente sull’adeguatezza degli ammortamenti e sulla loro conformità ai principi contabili.

Effetti della Sospensione degli Ammortamenti 2020-2023 sul Bilancio 2024

Durante il periodo 2020-2023, diverse normative e provvedimenti hanno consentito alle imprese di sospendere o differire le quote di ammortamento, principalmente a causa delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia di COVID-19. Questa sospensione ha avuto impatti significativi sui bilanci di quegli anni e continua ad avere effetti anche sul bilancio 2024.

Gli effetti sul Bilancio 2024 sono :

  1. maggiori quote di ammortamento – Le quote di ammortamento sospese negli anni precedenti possono essere recuperate nel bilancio 2024, portando a un aumento dei costi di ammortamento rispetto agli esercizi precedenti.

Questo aumento dei costi può ridurre l’utile dell’esercizio 2024, influenzando gli indicatori di redditività.

  1. impatto sul valore contabile delle immobilizzazioni – la sospensione degli ammortamenti ha comportato un valore contabile delle immobilizzazioni più elevato nei bilanci 2020-2023.

Nel 2024, con il ripristino degli ammortamenti, il valore contabile delle immobilizzazioni diminuirà più rapidamente.

  1. effetti sulle imposte differite – le differenze tra ammortamenti contabili e fiscali, accentuate dalla sospensione, possono generare maggiori imposte differite.

La gestione delle imposte differite diventa cruciale per una corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’azienda nel 2024.

  1. considerazioni per la revisione – i revisori dovranno prestare particolare attenzione alla corretta contabilizzazione delle quote di ammortamento recuperate nel 2024.

La documentazione relativa alle sospensioni degli anni precedenti e ai piani di recupero sarà fondamentale per la revisione.

  1. pianificazione finanziaria – le aziende devono tener conto dell’aumento dei costi di ammortamento nel 2024 per la pianificazione finanziaria e la gestione della liquidità.

Potrebbe essere necessario rivedere i budget e le proiezioni finanziarie per riflettere l’impatto della ripresa degli ammortamenti.

 

Conclusioni

La gestione degli ammortamenti richiede una conoscenza approfondita dei principi contabili, delle norme civilistiche e fiscali. La corretta applicazione di queste norme è essenziale per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e per la tutela degli interessi degli stakeholder.

È fondamentale che le aziende forniscano adeguate informazioni nella nota integrativa del bilancio 2024, spiegando gli effetti della sospensione degli ammortamenti degli anni precedenti e il piano di recupero adottato.

3928-codice-disciplinare-e-contenzioso--costruire-regole-chiare-per-proteggere-l-impresa

Codice disciplinare e contenzioso: costruire regole chiare per proteggere l’impresa

In un tempo in cui l’impresa è chiamata a operare in contesti sempre più normati, competitivi e giudicabili, la gestione del contenzioso interno assume un ruolo centrale nella tenuta organizzativa. Se ogni dipendente rappresenta un investimento, ogni errore disciplinare mal gestito può trasformarsi in un costo reputazionale ed economico.

Il codice disciplinare, spesso relegato a semplice appendice burocratica, è in realtà un cardine strategico del sistema di regole aziendali, oltre che uno strumento essenziale di legalità. È qui che si gioca gran parte della qualità della leadership imprenditoriale.

La cornice giuridica: l’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori

La disciplina delle sanzioni disciplinari è regolata in Italia dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Questa disposizione stabilisce che:

  • le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione o altra forma accessibile;
  • devono essere specificati i comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni;
  • il lavoratore ha diritto a conoscere le accuse e a difendersi, con almeno cinque giorni per presentare giustificazioni;
  • ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e coerente con la gravità della violazione.

La violazione anche solo di uno di questi elementi rende il procedimento vulnerabile, e la sanzione impugnabile.


La struttura del codice disciplinare: un impianto a tre livelli

Il codice disciplinare si fonda su una triplice fonte normativa, che deve essere armonizzata in modo coerente e rigoroso:

1. Lo Statuto dei Lavoratori (art. 7)

Stabilisce le garanzie procedurali minime da rispettare, come la pubblicazione del codice, il diritto alla difesa e la necessità di motivazione. È la base giuridica irrinunciabile.

2. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato

Ogni CCNL solitamente include un articolato disciplinare con:

  • elenco delle infrazioni tipiche (es. assenza ingiustificata, insubordinazione, danni materiali, ecc.);
  • corrispondenti sanzioni (rimprovero, multa, sospensione, licenziamento);
  • indicazioni su tempi e modalità di contestazione.

Le norme aziendali devono rispettare i limiti fissati dal contratto collettivo, senza introdurre misure più gravi o meno garantiste.

3. Il Regolamento disciplinare interno

È il documento con cui l’azienda traduce e adatta il CCNL alla propria realtà, specificando:

  • comportamenti non tollerati in quel contesto organizzativo;
  • conseguenze concrete delle infrazioni;
  • procedure interne di contestazione e audizione.

Questa componente deve essere formulata con estrema precisione e coerenza, evitando espressioni vaghe, ambigue o generiche.
Una norma disciplinare mal scritta è una norma facilmente impugnabile.


Perché adottare un codice disciplinare? Non solo obbligo, ma presidio culturale

Il codice disciplinare rappresenta una dichiarazione di intenti organizzativa. Non è un elenco punitivo, ma un sistema di riferimento per stabilire cosa è accettabile e cosa no.

Serve a:

  • prevenire conflitti interpretativi;
  • legittimare l’azione disciplinare del datore di lavoro;
  • rafforzare la trasparenza nei rapporti interni;
  • tutelare l’organizzazione da contenziosi legali.

Un’azienda senza un codice disciplinare formalizzato e pubblicato si espone a vulnerabilità giuridiche, anche nei casi di comportamenti oggettivamente scorretti.


Le fasi del procedimento disciplinare: il metodo è tutto

Un procedimento disciplinare corretto si sviluppa in quattro fasi distinte e imprescindibili:

  1. Pubblicazione del codice disciplinare
    • deve riflettere quanto previsto dal contratto collettivo applicato;
    • va affisso o pubblicato in modo permanente in luogo accessibile;
    • è utile (ma opzionale) far sottoscrivere ai lavoratori una dichiarazione di presa visione.
  1. Contestazione dell’addebito
    • va fatta per iscritto, descrivendo il fatto e le norme violate;
    • il lavoratore ha diritto a un termine minimo di cinque giorni (o quanto diversamente disciplinato dal CCNL applicato in azienda) per presentare le sue giustificazioni.
  1. Valutazione delle difese
    • il datore deve valutare con imparzialità le argomentazioni fornite;
    • l’eventuale colloquio deve essere verbalizzato.
  1. Irrogazione della sanzione
    • la sanzione deve essere coerente e proporzionata;
    • deve essere formalmente notificata, indicando motivazione e decorrenza.


La forma è sostanza

Le regole contenute nel codice disciplinare devono essere chiare, specifiche, congrue. La genericità normativa è uno dei motivi principali per cui le sanzioni vengono annullate in sede contenziosa.
Espressioni come “comportamento scorretto” o “violazione delle norme interne” senza una precisa definizione, non reggono in giudizio.

Gestire correttamente i procedimenti disciplinari non significa essere punitivi. Significa adottare un modello di governance fondato sulla responsabilità, sulla chiarezza e sulla legalità.
In un’epoca in cui la reputazione aziendale passa anche dalla gestione delle persone, il codice disciplinare non è un’opzione: è un presidio etico, giuridico e organizzativo.

È importante che ciascuna impresa sia dotata di codice disciplinare, e che lo stesso sia scritto o valutato da un consulente esperto nella gestione del contenzioso per dotare l’impresa stessa della maggior tutela possibile in caso di contenzioso.

3926-autotrasportatori--riduzione-accise-i-trimestre-2025

Autotrasportatori: riduzione accise I trimestre 2025

Con nota a registro ufficiale 0195193  del 28.03.2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2025. 

L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2025.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. 

Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) ottenuto da sintesi o idroadattamento utilizzato tal quale in sostituzione del gasolio,  viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). 

La riduzione delle accise relativa al I trimestre 2025 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2025.

L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° gennaio al 31 marzo  ed i litri consumati nel medesimo periodo.

Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. 

Si rammenta inoltre che:

  • nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; 
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; 
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.04.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota);
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; 
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio – in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); 
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; 
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2026 (paragrafo VII della nota – entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2027;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. 

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. 

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

Link per il software, modello di dichiarazione etc.

3924-polizze-catastrofali--i-chiarimenti-di-ania-e-la-proroga-selettiva-al-fotofinish

Polizze catastrofali: i chiarimenti di ANIA e la proroga selettiva al fotofinish

L’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).

La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’articolo 2424 del codice civile, tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.

Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.

La proroga selettiva

Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 28 marzo 2025 ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese.

In particolare:

  • per le medie imprese il termine per la stipula è differito al primo ottobre 2025
  • per le piccole e micro imprese, al 1° gennaio 2026

Rimane fermo all’1 aprile 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia la impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.

I chiarimenti di ANIA

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali. Riportiamo solo alcuni dei punti affrontati:

D: Quali imprese rientrano nell’art. 2135 del c.c.?

R: Rientrano nell’ambito dell’art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

D: Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?

R: L’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

D: Lo studio legale in cui l’attività viene esercitata in forma individuale è soggetto all’obbligo assicurativo?

R: È dirimente l’iscrizione al Registro delle Imprese da cui deriva l’obbligo assicurativo.

ANIA esamina diversi altri casi (le associazioni sportive dilettantistiche, il giostraio, l’attività di b&b, le imprese artigiane, …) e conclude sempre – in base al dettato normativo – che se questi soggetti sono iscritti al Registro Imprese hanno l’obbligo di copertura assicurativa per i beni indicati dalla legge ed impiegati per l’attività imprenditoriale esercitata. Anche il titolare di ditta individuale iscritta al Registro Imprese, con sede legale presso il proprio indirizzo di residenza, sarebbe obbligato alla copertura in presenza di beni elencati nell’articolo 2424 del codice civile.

D: Entro quale termine le compagnie dovranno adeguare i propri prodotti assicurativi alla nuova normativa?

R: le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto entro il 31 marzo 2025; per le assicurazioni già in essere l’adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile.

D: Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?

R: Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.

D: Quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria?

R: I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

Sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:

  • la mareggiata; la marea;
  • il maremoto;
  • la penetrazione di acqua marina;
  • la variazione della falda freatica;
  • l’umidità;
  • lo stillicidio;
  • il trasudamento;
  • l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”. Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.

D: Quali beni copre la polizza obbligatoria?

R: La polizza copre: i terreni; i fabbricati; gli impianti; i macchinari; le attrezzature industriali e commerciali (articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).

Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. Le merci non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo. 

D: Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?

R:

  1. Per i fabbricatil’importo massimo assicurabile è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo,
  2. per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
  3. per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).

D: Quali danni NON sono coperti dalla polizza obbligatoria?

R:  Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Polizze catastrofali: il Governo ci ripensa e decide per una proroga selettiva

Con il comunicato stampa n. 121 del 28.03.2025 il Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Rimane fermo all’1 aprile 2025 il termine per le grandi imprese per sottoscrivere le nuove polizze, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia la impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La proroga riguarda le medie imprese, il cui termine per la stipula è differito al primo ottobre 2025
e le piccole e micro imprese, che dovranno sottoscrivere le nuove polizze entro l’1 gennaio 2026.

L’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane). (leggi anche Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025).

La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’articolo 2424 del codice civile, tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.

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Niente proroga per le polizze catastrofali. I chiarimenti di ANIA

L’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane). (leggi anche Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025).

La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’articolo 2424 del codice civile, tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.

Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.

Le imprese hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per sottoscrivere la polizza, con un’estensione al 31 dicembre 2025 per i settori della pesca e dell’acquacoltura.

Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.

Le compagnie assicurative devono adeguare i propri prodotti ai nuovi requisiti entro il 31 marzo 2025, mentre per le polizze già in vigore sono ammessi adeguamenti al momento del rinnovo o del prossimo pagamento del premio.

In prossimità della scadenza e al fine di evitare ulteriori oneri a carico delle imprese, diverse importanti organizzazioni imprenditoriali hanno chiesto chiarimenti ed una ulteriore proroga della scadenza. Al momento però, non sono previste ulteriori proroghe per le polizze assicurative contro i rischi catastrofali in scadenza il 31 marzo 2025. Questa data rappresenta già una proroga rispetto al termine iniziale del 31 dicembre 2024, stabilita dal Decreto Milleproroghe approvato il 9 dicembre 2024. Pertanto, le imprese devono stipulare le polizze entro il 31 marzo 2025 per essere in regola con l’obbligo assicurativo. Il 26 marzo 2025, la Commissione attività produttive della Camera ha dichiarato inammissibile l’emendamento proposto da Fratelli d’Italia che mirava a posticipare l’obbligo di stipulare tali polizze al 31 ottobre 2025.

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali. Riportiamo solo alcuni dei punti affrontati:

D: Quali imprese rientrano nell’art. 2135 del c.c.?

R: Rientrano nell’ambito dell’art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

 

D: Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?

R: L’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

 

D: Lo studio legale in cui l’attività viene esercitata in forma individuale è soggetto all’obbligo assicurativo?

R: È dirimente l’iscrizione al Registro delle Imprese da cui deriva l’obbligo assicurativo.

ANIA esamina diversi altri casi (le associazioni sportive dilettantistiche, il giostraio, l’attività di b&b, le imprese artigiane, …) e conclude sempre – in base al dettato normativo – che se questi soggetti sono iscritti al Registro Imprese hanno l’obbligo di copertura assicurativa per i beni indicati dalla legge ed impiegati per l’attività imprenditoriale esercitata. Anche il titolare di ditta individuale iscritta al Registro Imprese, con sede legale presso il proprio indirizzo di residenza, sarebbe obbligato alla copertura in presenza di beni elencati nell’articolo 2424 del codice civile.

 

D: Entro quale termine le compagnie dovranno adeguare i propri prodotti assicurativi alla nuova normativa?

R: le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto entro il 31 marzo 2025; per le assicurazioni già in essere l’adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile.

 

D: Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?

R: Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.

 

D: Quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria?

R: I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

Sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:

  • la mareggiata; la marea;
  • il maremoto;
  • la penetrazione di acqua marina;
  • la variazione della falda freatica;
  • l’umidità;
  • lo stillicidio;
  • il trasudamento;
  • l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.

SONO SEMPRE ESCLUSE NELLA POLIZZA OBBLIGATORIA LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO.

 

D: Quali beni copre la polizza obbligatoria?

R: La polizza copre: i terreni; i fabbricati; gli impianti; i macchinari; le attrezzature industriali e commerciali (articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).

Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO. 

 

D: Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?

R:

  1. Per i fabbricati, l’importo massimo assicurabile è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo,
  2. per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
  3. per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).

 

D: Quali danni NON sono coperti dalla polizza obbligatoria?

R:  Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
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Controllo di Gestione: lotto minimo economico, un calcolo utile al Commercialista e all’imprenditore

L’articolo di oggi verte sul calcolo di un indice davvero importante per la salute e la corretta gestione aziendale. Sappiamo bene tutti come siano oramai lontani (tanto lontani che ce ne siamo dimenticati) i tempi delle produzioni in grande serie. Riferendosi sempre alle pmi oggi le produzioni possono essere tendenzialmente (ma non esclusivamente) di due tipi: su commessa o per piccoli lotti. Prendiamo a riferimento la seconda tipologia e prendiamo a riferimento il solito imprenditore oleario (chi volesse può leggere ulteriori articoli in merito a questa case history su questa rubrica).

Inizio col parlare per esperienza diretta: uno dei problemi che si presentano in maniera più frequente all’interno di piccole realtà imprenditoriali riguarda la continua interruzione del flusso produttivo, a seguito di cambi di produzione da una tipologia di prodotto all’altra. Tanti sono i motivi legati a questa a volte estrema “varianza” produttiva; ad esempio può esserci a monte una cattiva gestione degli ordinativi, piuttosto che la tendenza a modificare/gestire il piano di produzione in maniera superficiale all’ultimo minuto, o ancora clientela abituata ad essere servita (e direi riverita) apportando personalizzazioni sempre differenti. Non scenderò nel merito delle cause, ma voglio semplicemente effettuare alcuni semplici calcoli che possono aiutare il piccolo imprenditore a capire come le continue interruzioni gravino in maniera determinante sul proprio conto economico.

La domanda che ci poniamo (e la cui risposta potrà fare felici molti imprenditori) è questa:

“Qual è la tiratura minima che giustifica un’interruzione produttiva?”

Come anticipato riprendiamo l’esempio legato al nostro imprenditore oleario. Abbiamo avuto modo di osservare come la sua linea produttiva realizzi circa 60 referenze. La produzione si svolge quindi lungo una linea che accoglie una tipologia di prodotto per volta ed ogni cambio produttivo necessita di un tempo setup da calcolare lungo tutti o quasi i macchinari coinvolti e disposti in sequenza. La prima accortezza che abbiamo avuto riguarda l’eventualità di produrre, nell’arco della giornata, prodotti fra essi affini. Risulta chiaro che la produzione veda ad esempio come prima referenza la bottiglia da 0,25 cl, a seguire quella da 0,5 ed infine il litro in vetro. I tempi di setup (attrezzaggio) dei macchinari risulteranno certamente inferiori di quelli che si registrerebbero se si passasse di colpo dalla bottiglia in vetro da 0,25 cl al contenitore pet da 5 litri.

Fatta questa semplice ma debita premessa osserviamo tempi e costi sostenuti per passare dalla produzione del prodotto “olio extravergine lt 0,5 vetro” al prodotto “olio extravergine lt 1 vetro”. Omettiamo per semplicità i costi energetici dovuti al fermo macchina in quanto irrisori. La tabella seguente riepiloga i costi:

Il totale costo legato al setup dei macchinari (e quindi all’interruzione della linea) è di 10 €.

Andiamo ora ad interrogare il margine di contribuzione del codice OE0010 “olio extravergine lt 1 vetro” sul software bussolastar:

Il margine di contribuzione, in funzione al prezzo di listino praticato è di 0,546 €.

Passiamo al calcolo del lotto minimo economico

l.m.e =  costo setup / mdc = 10/0,546 = 18

Tutto ciò più semplicemente si traduce in un margine che, sulle prime 18 bottiglie prodotte, sarà completamente assorbito dal costo del setup dei macchinari in precedenza sopportato. In parole più povere l’imprenditore non avrà convenienza a realizzare un lotto inferiore ai 18 pezzi, altrimenti ci rimetterà (ovviamente più grande è il lotto più convenienza avrà l’imprenditore a produrre, anche se in ottica lean questo modo di agire è fortemente criticato).

Per esperienza posso senza ombra di dubbio affermare come molti imprenditori, non conoscendo questo semplice indice, realizzano micro lotti (spesso per non scontentare il cliente) o addirittura replicano identiche produzioni per tipologia in momenti diversi della giornata, andandoci puntualmente a rimettere. Il professionista può, ancora una volta grazie alla contabilità industriale (presenza delle distinte base e quindi conoscenza del margine di contribuzione) definire questo semplice calcolo e mettere al corrente il proprio cliente di quale deve essere in termini numerici il lotto minimo di produzione per ogni tipologia di referenza realizzata. Sia chiaro, la lean manufacturing prevede anzi incoraggia la produzione di micro lotti anche più volte durante la stessa giornata, tuttavia sono necessari tutta una serie di presupposti tra i quali appunto tempi di setup davvero brevi, altrimenti si incappa nei problemi sopra esposti.

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Le garanzie del credito

Nel mondo finanziario, le garanzie del credito rappresentano strumenti essenziali per mitigare il rischio legato alla concessione di prestiti e finanziamenti. 

Nel sistema giuridico italiano, le garanzie del credito rivestono un ruolo fondamentale per la tutela del creditore e per garantire l’adempimento delle obbligazioni da parte del debitore: senza adeguate garanzie, le persone fisiche o giuridiche non riescono ad ottenere i finanziamenti a loro necessari.

Il Codice Civile disciplina diverse tipologie di garanzie, che possono essere suddivise in due macro-categorie: garanzie reali e garanzie personali.

  1. Garanzie reali che attribuiscono al creditore un diritto su determinati beni del debitore o di un terzo, permettendogli di soddisfare il proprio credito attraverso l’espropriazione del bene garantito. 

Le principali forme di garanzie reali previste dal Codice Civile sono:

    • Pegno (artt. 2784-2807 c.c.): consiste nel vincolo su beni mobili, titoli di credito o altri diritti patrimoniali, conferito dal debitore o da un terzo a favore del creditore e permette al creditore di vendere il bene in caso di mancato pagamento.
    • Ipoteca (artt. 2808-2899 c.c.): è un diritto reale di garanzia che grava su beni immobili o su beni mobili registrati. Conferisce al creditore il diritto di espropriare il bene in caso di inadempienza e il diritto di prelazione per il recupero del proprio credito.
  1. Garanzie personali: si basano sull’impegno di un terzo soggetto che garantisce l’adempimento dell’obbligo da parte del debitore. Tra queste rientrano:
    • Fideiussione (artt. 1936-1957 c.c.): un terzo soggetto (fideiussore) si obbliga a pagare il debito in caso di inadempienza del debitore principale.
    • Avallo (art. 43 R.D. 1736/1933 – Legge Cambiaria): utilizzato in ambito cambiario, è una garanzia fornita da un terzo per il pagamento di una cambiale.

 

Dopo questa premessa generale, verranno di seguito riprese le diverse forme di garanzia, proposti brevi approfondimenti e ripresi gli orientamenti della Corte di Cassazione, con citazione delle sentenze.

Ogni parte interessata coinvolta, partendo dai principi generali stabiliti dal codice civile, come è naturale, a seconda della forza contrattuale, cerca di allargare o restringere la norma a proprio favore, al fine di ottenere maggiori garanzie o cercare di sfuggire – in tutto o in parte – dalle garanzie rilasciate (salvando il proprio patrimonio). 

Il compito dei consulenti è verificare come i principi generali sono stati trasfusi nei contratti sottoscritti e come gli stessi sono stati materialmente applicati, cercando di comprendere gli effetti reali che implicano per le parti.

Riprendiamo pertanto i punti di cui sopra.

A. Garanzie reali – brevi approfondimenti e sentenze sul pegno

Il pegno viene costituito mediante un accordo tra il debitore e il creditore e la consegna materiale del bene (traditio, art. 2786 c.c.) o, in caso di pegno su crediti, attraverso la notificazione al debitore ceduto (art. 2800 c.c.).

Elementi del pegno

  1. Bene oggetto del pegno: può trattarsi di beni mobili materiali, crediti o diritti (art. 2784 c.c.).
  2. Costituzione del pegno: si perfeziona con il contratto e con la consegna effettiva del bene al creditore pignoratizio (art. 2786 c.c.).
  3. Diritto di prelazione: il creditore pignoratizio ha la priorità nel soddisfacimento del proprio credito rispetto agli altri creditori sul bene dato in pegno (art. 2787 c.c.).
  4. Diritto di ritenzione: il creditore può trattenere il bene fino all’estinzione del debito (art. 2790 c.c.).
  5. Escussione del pegno: in caso di inadempimento, il creditore può vendere il bene pignorato secondo le modalità stabilite dalla legge, previa autorizzazione giudiziale o secondo gli accordi pattuiti tra le parti (art. 2796 c.c.).

Pegno irregolare

Esiste anche una forma di pegno chiamata pegno irregolare, in cui l’oggetto del pegno è costituito da denaro o strumenti finanziari. In questo caso, il creditore ne acquisisce la proprietà con l’obbligo di restituire un equivalente alla scadenza del debito (art. 1851 c.c.).

Pegno su crediti

Il pegno può essere costituito anche su crediti, con la notifica al debitore ceduto o con l’annotazione nei registri contabili del creditore pignoratizio. Il creditore può riscuotere il credito pignorato in caso di inadempienza del debitore principale (art. 2800 c.c.)

Di seguito alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di pegno:

  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 12007 del 2024: la Corte ha affrontato l’inefficacia esecutiva del mutuo notarile con deposito cauzionale o pegno delle somme mutuate, evidenziando le implicazioni giuridiche di tali operazioni
  • Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 16112 del 19 maggio 2022: la Corte ha stabilito che la costituzione di un pegno sulle partecipazioni di una controllata residente in un paese a fiscalità privilegiata non esclude il requisito del controllo da parte della controllante residente in Italia, se tale operazione è stata preordinata con finalità elusive per evitare l’imposizione per trasparenza
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 2151 del 29 gennaio 2021: la Corte ha affrontato la questione dell’inammissibilità del pegno su crediti derivanti da stipendio e trattamento di fine rapporto (TFR), accogliendo la linea difensiva secondo cui tali crediti non possono essere oggetto di pegno. 
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 31051 del 27 novembre 2019: la Corte ha stabilito che la costituzione di un pegno su una quota di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata ha efficacia dal momento dell’iscrizione dell’atto costitutivo del pegno nel registro delle imprese, e non dal momento del deposito dell’atto ai fini della sua iscrizione
  • Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 24137 del 3 ottobre 2018: la Corte ha chiarito che il pegno irregolare si configura quando il debitore costituisce in pegno una cosa fungibile, trasferendo la proprietà al creditore, il quale è tenuto a restituire, una volta estinto il debito, una cosa dello stesso genere e quantità. 
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 5136 del 25 novembre 1977: la Corte ha trattato la responsabilità patrimoniale e le cause di prelazione relative al pegno di titoli di credito, fornendo chiarimenti sulla disciplina applicabile in tali situazioni. 

 

A. Garanzie reali – brevi approfondimenti e sentenze sull’ipoteca

L’ipoteca è una garanzia reale che si costituisce su beni immobili o beni mobili registrati (ad esempio, automobili o navi) per assicurare l’adempimento di un’obbligazione. A differenza del pegno, il debitore mantiene il possesso del bene ipotecato, ma il creditore può espropriarlo in caso di mancato pagamento.

Caratteristiche dell’Ipoteca

    1. Accessorietà: l’ipoteca esiste solo in relazione a un credito specifico (art. 2808 c.c.).
    2. Indivisibilità: l’ipoteca grava interamente sul bene anche se il debito si riduce parzialmente (art. 2809 c.c.).
    3. Pubblicità: deve essere iscritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi (art. 2826 c.c.).

Tipologie di ipoteca

  • Ipoteca legale: prevista dalla legge in favore di specifici creditori, come il venditore di un immobile per il pagamento del prezzo (art. 2817 c.c.).
  • Ipoteca giudiziale: deriva da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro (art. 2818 c.c.).
  • Ipoteca volontaria: costituita per accordo tra debitore e creditore, generalmente a garanzia di mutui bancari (art. 2821 c.c.).

L’iscrizione nei registri immobiliari è essenziale per la validità dell’ipoteca e deve contenere l’indicazione del bene ipotecato, il debitore, il creditore e l’importo garantito (art. 2839 c.c.). L’ipoteca si estingue con l’estinzione del debito, la cancellazione nei registri su richiesta del creditore o la prescrizione ventennale in assenza di rinnovo (art. 2878 c.c.).

Si riportano alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, in tema di mutuo ipotecario:

  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 486 del 9 gennaio 2025: in questa sentenza, la Corte ha discusso le formalità necessarie per l’iscrizione e l’annotazione degli atti di disposizione del credito garantito da ipoteca, evidenziando l’importanza dell’annotazione nei registri immobiliari per la validità e l’opponibilità delle modifiche relative al vincolo ipotecario
  • con la sentenza n. 19 del 2 gennaio 2025, la Corte ha affrontato la possibilità di convertire un mutuo fondiario dichiarato nullo, per superamento del limite di finanziabilità, in un mutuo ipotecario, fornendo chiarimenti sulla validità e gli effetti di tale operazione
  • Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 37108 del 7 ottobre 2024: La Corte ha stabilito che, in caso di confisca allargata, l’ipoteca iscritta su un immobile a garanzia di un credito ceduto a un terzo, ritenuto parte di un accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa, non è opponibile allo Stato
  • Cassazione Civile, Sez. Un., Sentenza n. 7337 del 19 marzo 2024: le Sezioni Unite hanno chiarito l’esercizio del potere purgativo del giudice delegato ex art. 108 L.F., relativo alla cancellazione dei gravami insistenti su beni venduti nell’ambito di procedure concorsuali, delineando i limiti e le condizioni di tale potere 
  • Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 7165 del 18 marzo 2024: la Corte si è pronunciata sulle condizioni per l’esperibilità del rimedio della riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2872 c.c., fornendo chiarimenti sui presupposti necessari per richiedere tale riduzione
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20434 del 24 giugno 2022: la Corte ha affrontato la questione dell’estinzione del mutuo bancario e della conseguente cancellazione dell’ipoteca, stabilendo che l’estinzione dell’obbligazione principale comporta l’estinzione dell’ipoteca correlata 
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 39441 del 13 dicembre 2021: La Corte ha affrontato il tema dell’iscrizione di un’ipoteca giudiziale per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, sottolineando la responsabilità per abuso della garanzia da parte del creditore che effettua tale iscrizione 
  • Cassazione Civile, Sez. VI, Sentenza n. 24161 dell’8 settembre 2021: la Corte ha esaminato la struttura del “diritto al frazionamento” dell’ipoteca fondiaria, analizzando i termini e le modalità del frazionamento dell’ipoteca concessa a garanzia di un mutuo fondiario, anche in caso di mancata cooperazione da parte della banca.

     


B. Garanzie Personali – brevi approfondimenti e sentenze sulla fideiussione

La fideiussione è un contratto con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore garantendo l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore principale (art. 1936 c.c.). È un istituto di garanzia personale in quanto il fideiussore non offre un bene in garanzia, ma il proprio patrimonio.

Caratteristiche della fideiussione

    1. Accessorietà: la fideiussione è subordinata all’esistenza dell’obbligazione principale e non può eccedere l’importo dovuto dal debitore (art. 1941 c.c.).
    2. Solidarietà: salvo patto contrario, il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza dover prima escutere il debitore principale (art. 1944 c.c.).
    3. Beneficio di escussione: se previsto nel contratto, il fideiussore può richiedere che il creditore esaurisca prima tutte le azioni nei confronti del debitore prima di rivalersi su di lui (art. 1944 c.c.).
    4. Beneficio di divisione: se vi sono più fideiussori, ciascuno risponde solo per la propria quota, salvo diversa pattuizione (art. 1945 c.c.).
    5. Regresso: se il fideiussore paga il debito del debitore principale, ha diritto di rivalersi su quest’ultimo per la somma versata (art. 1950 c.c.).
    6. Estinzione: la fideiussione si estingue con l’estinzione dell’obbligazione principale o con la liberazione espressa da parte del creditore (art. 1955 c.c.).

La Corte di Cassazione ha affrontato diverse questioni in materia di fideiussioni e le sentenze sotto citate ne evidenziano l’evoluzione giurisprudenziale, soprattutto riguardo alla nullità di clausole ritenute anticoncorrenziali e alla distinzione tra fideiussioni specifiche e omnibus.

  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 1170 del 17 gennaio 2025: la Corte ha circoscritto la nullità parziale alle fideiussioni omnibus, dettando i limiti applicativi in relazione alla violazione della normativa antitrust 
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 30383 del 25 novembre 2024: L’ordinanza ha fornito indicazioni sulla nullità delle fideiussioni omnibus e sulla disciplina processuale relativa al potere di rilevazione officiosa della nullità da parte del giudice, in riferimento alla normativa antitrust
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 31105 del 17 novembre 2024: la Corte ha chiarito che la presenza di una clausola di “pagamento a semplice richiesta scritta” non implica automaticamente la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia e non costituisce una deroga implicita all’art. 1957 c.c. Inoltre, ha affrontato la questione della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, evidenziando che alcune clausole standardizzate possono essere considerate anticoncorrenziali e quindi nulle ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287/1990
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024: questa sentenza ha esteso alle fideiussioni specifiche i principi sulla nullità parziale delle fideiussioni, precedentemente applicati alle fideiussioni omnibus, in relazione a clausole conformi allo schema ABI ritenute anticoncorrenziali. 
  • Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanze nn. 26380 e 26382 del 10 ottobre 2024: queste ordinanze hanno ribadito l’applicabilità dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021 in materia di nullità parziale delle fideiussioni, confermando la possibilità di dichiarare nulle le clausole conformi allo schema ABI ritenute anticoncorrenziali
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 20648 del 24 luglio 2024: La Corte si è pronunciata sulla nullità parziale di una fideiussione in riferimento a una clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarando nulla una clausola dal contenuto corrispondente all’art. 6 del modulo ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia
  • Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017: Questa ordinanza ha dichiarato nulle le fideiussioni bancarie rilasciate mediante sottoscrizione di contratti i cui contenuti si pongono in contrasto con la normativa antitrust (L. 287/1990), in particolare quelle conformi allo schema ABI.

 

B. Garanzie Personali – brevi approfondimenti e sentenze sull’avallo

L’avallo è una forma di garanzia personale specificamente prevista per i titoli di credito, in particolare per le cambiali e gli assegni. L’avallante garantisce l’adempimento dell’obbligazione cambiaria da parte dell’obbligato principale, assumendone la responsabilità in caso di mancato pagamento.

Caratteristiche dell’avallo

  1. Autonomia: l’obbligazione dell’avallante è autonoma rispetto a quella dell’obbligato principale, il che significa che l’avallo rimane valido anche in caso di nullità dell’obbligazione garantita, salvo per vizi formali del titolo (art. 37 R.D. 1736/1933).
  2. Solidarietà: l’avallante risponde in solido con l’obbligato principale e può essere escusso direttamente dal creditore senza necessità di preventiva escussione del debitore principale.
  3. Forma: l’avallo deve essere apposto sul titolo di credito o su un foglio annesso (allonge) e deve contenere l’indicazione esplicita dell’avallante, che si obbliga con una semplice firma accompagnata dalla menzione “per avallo”.
  4. Effetti: il creditore può agire direttamente contro l’avallante per ottenere il pagamento del titolo di credito in caso di inadempimento dell’obbligato principale.
  5. Regresso: se l’avallante paga l’importo dovuto, acquisisce il diritto di regresso contro l’obbligato principale e gli altri eventuali obbligati cambiari.

 

Si riportano alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione, in materia di avallo, sottolineando la distinzione tra l’obbligazione cambiaria dell’avallante e eventuali obbligazioni fideiussorie, nonché la necessità di una chiara manifestazione di volontà per l’estensione della garanzia al rapporto causale sottostante

  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 469 dell’11 gennaio 2023: la Corte ha affrontato la questione dell’avallo di una cambiale agraria, evidenziando che l’avallo costituisce una garanzia autonoma e indipendente rispetto all’obbligazione principale. In questo caso, l’avallo era stato apposto su una cambiale agraria a garanzia di un prestito, e la Corte ha sottolineato l’importanza della forma e delle condizioni dell’avallo nel determinare la responsabilità dell’avallante
  • Cassazione Civile, Ordinanza del 3 aprile 2018: In questa ordinanza, la Corte ha esaminato un caso relativo a un prestito agrario garantito da una cambiale agraria sottoscritta per avallo. La decisione ha ribadito che l’avallo, pur essendo una garanzia personale, mantiene una sua autonomia rispetto all’obbligazione principale, e l’avallante è tenuto a rispondere in solido con l’obbligato principale. 
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 5086 del 3 marzo 2010: In questa sentenza, la Corte ha ribadito che la sottoscrizione di un assegno bancario per avallo comporta che la garanzia prestata non si estende automaticamente al rapporto causale sottostante. Inoltre, ha precisato che la garanzia cessa in caso di prescrizione dell’azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l’azione causale
  • Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 23922 del 19 novembre 2007: la Corte ha affermato che la prestazione di un avallo non implica automaticamente l’assunzione di una fideiussione. Perché sussista una fideiussione, è necessaria una manifestazione di volontà espressa ai sensi dell’art. 1937 c.c., che può essere dimostrata con ogni mezzo, incluse le presunzioni
  • Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 8990 dell’11 settembre 1997: la Corte ha stabilito che la sottoscrizione per avallo implica che la garanzia prestata dall’avallante non si estende, salvo diversa volontà espressa, al rapporto causale tra creditore e debitore principale. Inoltre, ha chiarito che la garanzia cessa se il titolo su cui è apposta perde il suo valore di cambiale.

Buon lavoro!

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Controllo di Gestione: lotto minimo economico, un calcolo utile al Commercialista e all’imprenditore

L’articolo di oggi verte sul calcolo di un indice davvero importante per la salute e la corretta gestione aziendale. Sappiamo bene tutti come siano oramai lontani (tanto lontani che ce ne siamo dimenticati) i tempi delle produzioni in grande serie. Riferendosi sempre alle pmi oggi le produzioni possono essere tendenzialmente (ma non esclusivamente) di due tipi: su commessa o per piccoli lotti. Prendiamo a riferimento la seconda tipologia e prendiamo a riferimento il solito imprenditore oleario (chi volesse può leggere ulteriori articoli in merito a questa case history su questa rubrica).

Inizio col parlare per esperienza diretta: uno dei problemi che si presentano in maniera più frequente all’interno di piccole realtà imprenditoriali riguarda la continua interruzione del flusso produttivo, a seguito di cambi di produzione da una tipologia di prodotto all’altra. Tanti sono i motivi legati a questa a volte estrema “varianza” produttiva; ad esempio può esserci a monte una cattiva gestione degli ordinativi, piuttosto che la tendenza a modificare/gestire il piano di produzione in maniera superficiale all’ultimo minuto, o ancora clientela abituata ad essere servita (e direi riverita) apportando personalizzazioni sempre differenti. Non scenderò nel merito delle cause, ma voglio semplicemente effettuare alcuni semplici calcoli che possono aiutare il piccolo imprenditore a capire come le continue interruzioni gravino in maniera determinante sul proprio conto economico.

La domanda che ci poniamo (e la cui risposta potrà fare felici molti imprenditori) è questa:

“Qual è la tiratura minima che giustifica un’interruzione produttiva?”

Come anticipato riprendiamo l’esempio legato al nostro imprenditore oleario. Abbiamo avuto modo di osservare come la sua linea produttiva realizzi circa 60 referenze. La produzione si svolge quindi lungo una linea che accoglie una tipologia di prodotto per volta ed ogni cambio produttivo necessita di un tempo setup da calcolare lungo tutti o quasi i macchinari coinvolti e disposti in sequenza. La prima accortezza che abbiamo avuto riguarda l’eventualità di produrre, nell’arco della giornata, prodotti fra essi affini. Risulta chiaro che la produzione veda ad esempio come prima referenza la bottiglia da 0,25 cl, a seguire quella da 0,5 ed infine il litro in vetro. I tempi di setup (attrezzaggio) dei macchinari risulteranno certamente inferiori di quelli che si registrerebbero se si passasse di colpo dalla bottiglia in vetro da 0,25 cl al contenitore pet da 5 litri.

Fatta questa semplice ma debita premessa osserviamo tempi e costi sostenuti per passare dalla produzione del prodotto “olio extravergine lt 0,5 vetro” al prodotto “olio extravergine lt 1 vetro”. Omettiamo per semplicità i costi energetici dovuti al fermo macchina in quanto irrisori. La tabella seguente riepiloga i costi:

Il totale costo legato al setup dei macchinari (e quindi all’interruzione della linea) è di 10 €.

Andiamo ora ad interrogare il margine di contribuzione del codice OE0010 “olio extravergine lt 1 vetro” sul software bussolastar:

Il margine di contribuzione, in funzione al prezzo di listino praticato è di 0,546 €.

Passiamo al calcolo del lotto minimo economico

l.m.e =  costo setup / mdc = 10/0,546 = 18

Tutto ciò più semplicemente si traduce in un margine che, sulle prime 18 bottiglie prodotte, sarà completamente assorbito dal costo del setup dei macchinari in precedenza sopportato. In parole più povere l’imprenditore non avrà convenienza a realizzare un lotto inferiore ai 18 pezzi, altrimenti ci rimetterà (ovviamente più grande è il lotto più convenienza avrà l’imprenditore a produrre, anche se in ottica lean questo modo di agire è fortemente criticato).

Per esperienza posso senza ombra di dubbio affermare come molti imprenditori, non conoscendo questo semplice indice, realizzano micro lotti (spesso per non scontentare il cliente) o addirittura replicano identiche produzioni per tipologia in momenti diversi della giornata, andandoci puntualmente a rimettere. Il professionista può, ancora una volta grazie alla contabilità industriale (presenza delle distinte base e quindi conoscenza del margine di contribuzione) definire questo semplice calcolo e mettere al corrente il proprio cliente di quale deve essere in termini numerici il lotto minimo di produzione per ogni tipologia di referenza realizzata. Sia chiaro, la lean manufacturing prevede anzi incoraggia la produzione di micro lotti anche più volte durante la stessa giornata, tuttavia sono necessari tutta una serie di presupposti tra i quali appunto tempi di setup davvero brevi, altrimenti si incappa nei problemi sopra esposti.

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PRIVACY: sanzionata per 50.000 euro una ditta di autotrasporti

Il Garante Privacy ha sanzionato per 50.000 euro una ditta di autotrasporti, con circa 50 dipendenti i cui dati sarebbero stati trattati illecitamente mediante l’installazione di un sistema Gps  sui veicoli aziendali (Way di TIM).

Il tutto è partito da un reclamo presentato da un ex dipendente che lamentava di non aver ricevuto un’adeguata informativa (ai sensi ex articolo 13 del Regolamento) e che l’installazione era avvenuta senza aver attivato la procedura di garanzia di cui all’articolo 4 della Legge 300/1970 (c.d. “statuto dei lavoratori”). 

L’azienda era stata autorizzata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano ad installare i dispositivi GPS  per la tutela dei beni aziendali, per garantire la sicurezza sul lavoro e per esigenze organizzative e produttive, ma il  Garante reputa l’informativa fornita inidonea.

Il Garante osserva che modalità di trattamento risultano eccedenti e non proporzionate rispetto agli scopi e alle finalità dichiarate, che possono essere legittimamente perseguite mediante il trattamento di informazioni più limitate; in particolare, la raccolta delle informazioni particolareggiate (tra cui la rilevazione della posizione anche durante la pausa dell’attività lavorativa) risulta idonea ad effettuare un  monitoraggio continuo sull’attività dei dipendenti in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1., lett. c) del Regolamento) che, invece, richiede che i dati raccolti siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Tra l’altro, il Garante ha spesso ribadito che la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite (v. provv. n. 396 del 28/06/2018, doc web n. 9023246).

Allo stesso modo, la conservazione dei dati raccolti per un esteso periodo di tempo (pari a 180 giorni) non è conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento). Infine, deve rilevarsi che le specifiche funzionalità del sistema di geolocalizzazione sopra descritte non sono conformi alle specifiche garanzie previste dall’autorizzazione rilasciata dall’ITL di Cagliari Oristano il 19/05/2021, in particolare per ciò che concerne alla rilevazione non continuativa del veicolo geolocalizzato, all’anonimizzazione dei dati raccolti, all’adozione di soluzioni tecnologiche che impediscano “l’eventuale trattamento di dati ultronei, non pertinenti o eccedenti le finalità perseguite dal titolare”.

In particolare il Garante nel Provvedimento 370 del 4 ottobre 2011 titolato  “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro, precisa che La disciplina di protezione dei dati personali non trova invece applicazione ove le informazioni concernenti la gestione del parco automezzi (quali quelle relative al consumo di carburante e commisurazione delle distanze percorse dai singoli veicoli, utilizzate di regola al fine di programmare un´efficiente manutenzione) siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori.

Nello stesso provvedimento si ha modo di leggere, in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati Nel rispetto del principio di necessità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.

possono formare oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati (art. 3 del Codice), solo i dati pertinenti e non eccedenti: tali possono essere, oltre all´ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo (restando riservata alle competenti autorità la contestazione di eventuali violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada).

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