3814-assumere--a-chiamata--nei-pubblici-esercizi-e-negli-impianti-sportivi

Assumere ‘a chiamata’ nei pubblici esercizi e negli impianti sportivi

Con l’arrivo della stagione estiva i datori di lavoro che operano nella ristorazione e nel turismo, ma anche quelli che gestiscono impianti sportivi, devono fronteggiare l’aumento del volume della clientela attraverso l’assunzione di personale. Il contratto più utilizzato è quello di natura intermittente (storicamente detto “a chiamata”).

Questo contratto risulta flessibile e versatile perché permette di pagare esclusivamente le ore di lavoro effettuate, mantenendo però tutte le caratteristiche di regolarità di un rapporto di lavoro subordinato.

Le ipotesi in cui è ammesso ricorrere al lavoro intermittente sono:

  • Per necessità individuate nei contratti collettivi, compresi quelli aziendali, e con la possibilità di prestare servizio in periodi prestabiliti settimanali, mensili o annuali;
  • In mancanza di un contratto collettivo, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente facendo riferimento alle attività elencate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (tra cui rientrano i camerieri e il personale di servizio e cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in generale);
  • In tutti i casi, con soggetti di età inferiore ai 24 anni, a patto che le prestazioni lavorative siano completate entro il 25° anno, e con soggetti di età superiore ai 55 anni.

Di conseguenza, in mancanza di specifiche indicazioni nel CCNL oppure in mancanza di un contratto aziendale, i datori di lavoro che operano nei pubblici esercizi, alberghi, ristoranti ed osterie potranno sempre fare ricorso al lavoro intermittente per l’assunzione di camerieri o personale di servizio.

I datori di lavoro degli impianti sportivi dovranno invece rispettare i limiti previsti per tutti gli altri settori.

Inoltre, il limite massimo di giornate lavorative nel triennio è di 400. Questo limite non opera per datori di lavoro dei pubblici esercizi, ristorazione e turismo perché espressamente escluso dalla normativa, mentre per gli impianti sportivi bisognerà fare attenzione a non superarlo.

Infine è bene ricordare alcune regole comuni a tutti i datori di lavoro che fanno ricorso a questo tipo di contratto:

  1. Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato.
  2. Il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, salvo che non sia prevista un’indennità specifica (chiamata indennità di disponibilità).
  3. Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la chiamata al ministero del lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa, comunicando il giorno o i giorni in cui questa avverrà.

l ricorso al lavoro intermittente è vietato:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive in cui si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce tale contratto;
  • presso unità produttive nelle quali sono in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario per cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto intermittente;
  • ai datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ma quanto costa un lavoratore a chiamata?

Partiamo con il chiarire che la retribuzione oraria di un lavoratore intermittente è pari a quella di un lavoratore assunto con un contratto non intermittente (a parità di livello e mansioni). 

Rispetto a quest’ultimo però, vi sono due particolarità:

  1. il lavoratore intermittente viene pagato solo per le ore di lavoro effettivamente svolte.
  2. in busta paga gli verranno liquidati anche i ratei (rapportati alle ore di lavoro) relativi a ferie, permessi e mensilità supplementari.

Quindi ad un lavoratore intermittente apparentemente viene pagata una retribuzione più alta (in proporzione alle ore), però questo non deve trarre in inganno il datore di lavoro, perché lui non sosterrà un costo maggiore ma semplicemente anticiperà i ratei che avrebbe dovuto comunque accantonare e liquidare al lavoratore.

Un’eccezione è fatta per le qualifiche di Hostess e Steward di impianto sportivo e relativi coordinatori, per i quali le ore di lavoro intermittente devono essere maggiorate del 20% ai sensi dell’art. 21 del CCNL lavoratori dello Sport

Il lavoro intermittente è quindi molto vantaggioso per le aziende ma la gestione corretta è anche una questione delicata che deve passare dalla predisposizione di un contratto di assunzione completo e preciso, alla gestione delle chiamate e all’elaborazione della busta paga. 

Un consulente del lavoro può aiutare a gestire tutti gli aspetti di questo contratto.

3813-contanti-ed-entrata-od-uscita-dal-territorio-nazionale

Contanti ed entrata od uscita dal territorio nazionale

Circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane. 

 

L’introduzione del limite

Con D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l’estero – inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea – di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller’s cheques – assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali – bancari o circolari che rechino l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con lo scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante.

Sintesi della norma e degli adempimenti

dal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore

  • chi intende trasferire all’estero o trasferire dall’estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro (o corrispondente a tale valore se in valuta diversa) deve dichiarare preventivamente la somma all’ Agenzia delle Dogane
  • la dichiarazione – resa con il modello di cui al link che segue –  va trasmessa telematicamente all’ Agenzia delle Dogane prima dell’attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con sé copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale 

  o p p u r e

  • consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell’ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale copia. Per i trasferimenti di contante superiore alla soglia di cui sopra, effettuati a mezzo posta o con plico postale la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio postale all’atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all’ Agenzia delle Dogane entro sette giorni.

Le novità della Circolare n. 12/2024

Preliminarmente il modello con il quale dichiarare il trasferimento sopra la soglia dei 9.999,99 euro  è stato “unificato” prevedendo che abbia validità sia per i trasferimenti intra UE che per quelli Extra UE, nel modello (vedi quadro 5 D  e 5B) va indicata la provenienza economica e l’uso previsto del contante, il proprietario ed il destinatario. 

Precisa la circolare che nella nozione di valuta sono da comprendersi le banconote e monete, mentre gli strumenti negoziabili al portatore sono rappresentati dagli assegni turistici (traveller’s cheque)  e assegni e vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore  privi del nome del beneficiario; nella circolare il pragrafo 1 include nella nozione di denaro contante anche le carte prepagate, quelle non nominative, che però rimangono escluse dall’obbligo di dichiarazione.  Sono compresi invece i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ovvero le monete con un tenore in oro dil almeno il 90% ed i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%)  che vanno separatamente indicati nel modulo di dichiarazione nel punto 4 – dettaglio. 

Il paragrafo 4 della circolare tratta del trasferimento del contante per sé stessi e per conto di accompagnatori: nel caso di rinvenimento sul passeggero, nel suo bagaglio o nel suo mezzo di trasporto  di denaro contante il funzionario procede all’accertamento della violazione a prescindere dalla titolarità/riferibilità di una parte delle somme a soggetti accompagnatori, in quanto il soggetto all’obbligo dichiarativo è sempre il “portatore”; in questo senso appare opportuno che tra due viaggiatori venga suddiviso opportunamente ed inserito il denaro contante, ad esempio, nel bagaglio di ciascuno, essendo così in presenza di due “portatori”. 

Il paragrafo 5 della circolare tratta dei soggetti minorenni, nel cui caso l’obbligo dichiarativo ricade sul rappresentante legale. Nel caso in cui un portatore maggiorenne che reca con sé una somma pai o superiore a 10 mila euro affermando che una parte è riferibile ad un soggetto minore da egli accompagnato, deve compilare la dichiarazione indicando nelle caselle del modulo la somma e gli elementi identificativi del minore.

Si consiglia inoltre, di consultare la Carta del Viaggiatore (predisposta dall’ ADM) che tratta anche il presente argomento. 

Testo della Circolare  12/2024 

Modello di dichiarazione 

3812-titolare-effettivo--la-conferma-con-il-bilancio

Titolare effettivo: la conferma con il bilancio?

La prima comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese (quella che scadeva il 11 dicembre 2023, poi sospesa dal TAR del Lazio) non è l’unico adempimento da assolvere in materia, poiché, come peraltro indicato a pagina 9 del Manuale Unioncamere sul titolare effettivo, occorre annualmente procedere alla conferma dei dati, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima conferma, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 pubblicato sulla G.U. 121 del 25 maggio 2022 che testualmente recita

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita’ effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che da’ luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalita’ giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e’ rilasciata contestuale ricevuta.

Ora nel manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese – campagna bilanci 2024 predisposto da Unioncamere – versione del 18 marzo 2024 – salvo che mi sia sfuggito – nessun riferimento viene fatto alla conferma del titolare effettivo: me ne sono chiesto il perché e sono giunto alla seguente conclusione.

La comunicazione del titolare effettivo, così come le variazioni, comportano il fatto che la “distinta” debba essere firmata digitalmente da un amministratore (il manuale operativo di Unioncamere relativo al titolare effettivo indica espressamente che “non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello”) mentre la domanda di deposito del bilancio può essere firmata digitalmente o da un amministratore della società o come avviene nella maggioranza dei casi da parte di un professionista incaricato; in merito alla conferma del titolare effettivo questa potrebbe a mio avviso avvenire solo se il bilancio venga depositato da un amministratore con firma digitale dell’amministratore medesimo. Per ovviare a tale limitazione potrebbe essere inserita una doppia funzionalità, cioè nel deposito del bilancio vi sarebbe un allegato (quello della conferma del titolare effettivo) che dovrebbe essere unicamente sottoscritto da un amministratore.

A questo punto sembra più che logico creare uno “scadenziario” delle pratiche del titolare effettivo ed eseguire la conferma entro i dodici mesi dalla prima comunicazione, nel caso non siano intervenute nel frattempo variazioni.

Quanto sopra ha validità unicamente per le imprese dotate di personalità giuridica, mentre i trust e le persone giuridiche private (ai sensi D.P.R. 361/2000 e gli E.T.S. con personalità giuridica ai sensi art. 22 del D.lgs. 117/2017 pur facendo riferimento il Decreto M.E.F. 55/2022 all’art. 1 lettera h alle persone giuridiche private che acquistano personalità giuridica solo ai sensi del D.P.R. 361/2000) dovranno tenere conto della scadenza entro i dodici mesi dalla prima comunicazione o dalla comunicazione di variazione. Per gli ETS che erano in precedenza già in possesso di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e che hanno ora richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. 117/2017 personalmente ritengo non si debba procedere ad alcuna variazione, mentre per gli ETS che non erano in possesso di personalità giuridica ed ora la richiedono ai soli sensi del predetto articolo 22, non avendo in precedenza inoltrato alcuna pratica relativa al titolare effettivo, il riconoscimento ora della personalità giuridica obbliga alla comunicazione entro trenta giorni dal predetto riconoscimento.

Manuale Unioncamere – paragrafo 1.3.3. Comunicazioni periodiche 
Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale. Lo stabilisce l’art. 3 comma 3 del Decreto (55/2022): “Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”.
Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. L’adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma

3810-antiriciclaggio--manuale-operativo-unioncamere-per-la-richiesta-di-accreditamento-al-registro-dei-titolari-effettivi

ANTIRICICLAGGIO: manuale operativo Unioncamere per la richiesta di accreditamento al Registro dei titolari effettivi

Unioncamere ha pubblicato il manuale operativo per la richiesta di accreditamento al registro dei titolari effettivi da parte  dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, accesso che si reputa necessario in quanto il comma  5 del D.M.55  prevede l’obbligo di segnalare eventuali difformità tra le risultanze del registro e le informazioni  acquisite dal professionista nel corso delle operazioni di adeguata verifica. 

L’accesso al Registro è al momento consentito 

  • alle Autorità (art. 5 del D.M.55/2022) – l’accesso al Registro avviene tramite stipula di apposita convenzione con Unioncamere – 
  • ai soggetti obbligati  (art. 6 del D.M. 55/2022) – l’accesso è subordinato, appunto, ad una preliminare procedura di accreditamento – 
  • ai soggetti legittimati ad un interesse giuridico rilevante per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata – 

Tra i soggetti obbligati – articolo 3 del D.lgs. 231/2007  comma 4 e punto 2.4 del manuale – rientrano i soggetti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell’Albo dei Consulenti del Lavoro, i Notai e gli Avvocati (per l’assistenza per talune operazioni) che possono utilizzare le risultanze del registro ai fini dell’adeguata verifica della clientela.

La richiesta di accreditamento va inviata alla Camera di Commercio competente in base alla sede legale del Soggetto Obbligato (SO) se persona giuridica od ente, dalla sede del SO se imprenditore persona fisica, del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica. 

La domanda di accreditamento – soggetta ad imposta di bollo di 16,00 euro (gli estremi identificativi della marca da bollo e la data vanno indicati in sede di compilazione della domanda)  viene compilata e presentata tramite accesso al sito e la domanda di accreditamento deve contenere:

a) l’appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall’articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 

b) i propri dati identificativi, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; 

c) l’indicazione dell’autorità di vigilanza competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell’organismo di autoregolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 

d) la finalità dell’utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

La domanda di accreditamento (così come anche, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di obbligato, l’indicazione di delegati all’accesso, le segnalazioni di difformità) sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’art. 46 riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni mentre l’art. 47 riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rammentando che l’articolo 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, all’articolo 76 prevede espressamente che Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”.

Una volta generata dal portale dedicato l’autodichiarazione, questa viene inviata via pec dal portale in modo che il SO abbia piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare.

In pratica ed in sintesi, per registrarsi collegarsi al sito ed entrare con CIE oppure SPID oppure CNS. 

Nel caso di persona fisica la procedura richiede i dati anagrafici, la PEC, la categoria di appartenenza (commercialisti ed esperti contabili), l’Autorità di Vigilanza o Organismo di Autoregolamentazione (la procedura propone Consiglio Nazionale Commercialisti e degli Esperti Contabili), mentre il  campo “Amministrazioni e organismi interessati” non va compilato; inserire l’eventuale delega a terzi per consultazione (ipotesi delega a collaboratori di studio); inserire gli estremi identificativi della marca da  bollo e la data della medesima.

A questo punto la procedura avvisa che all’indirizzo PEC indicato nella domanda viene inviata una comunicazione che riporta tutti i dati inseriti nella domanda (indirizzata nel mio caso alla Camera di Commercio di Cuneo); nella PEC ricevuta  è riportato il campo “invia la richiesta” e la richiesta dovrà essere inviata entro 72 ore, previa verifica dei dati.  Dopo aver inviato la richiesta si apre nuovamente la procedura del titolare effettivo che riporta il seguente messaggio “La richiesta è stata inoltrata – Riceverai l’esito via mail”.

3809-gruppo-iva--nessuna-riduzione-dei-termini-di-accertamento

GRUPPO IVA: nessuna riduzione dei termini di accertamento

L’articolo 3 – Incentivi per la tracciabilita’ dei pagamenti – del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, stabilisce che: “Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilita’ dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. […]”.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69 pubblicata in data 12 marzo 2024, specifica che la riduzione dei termini di accertamento, riconosciuta ai soggetti che “tracciano” tutti gli incassi e i pagamenti superiori all’importo di cinquecento euro, non si applica ai Gruppi IVA (costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972).

Il D.M. 04 agosto 2016, su tale punto, specifica che, qualora ricorrano i presupposti legati alla tracciabilità dei pagamenti, è necessario che il possesso di tali requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si intende usufruire del beneficio.

Al fine di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, occorre, inoltre, che le operazioni siano documentate mediante emissione di fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio o memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Nella suddetta Risposta all’Istanza di interpello, più precisamente, una società aderente al Gruppo IVA chiedeva di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento previsti dall’articolo 3 del DLgs. 127/2015, avendo utilizzato nel corso del periodo d’imposta 2022 solo mezzi tracciabili relativamente ai pagamenti e agli incassi di importo superiore ad euro cinquecento e avendo documentato le operazioni mediante fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio.

Dalla stessa Istanza a interpello, però, emerge che generalmente il beneficio in esame è escluso per tutte le società partecipanti al Gruppo IVA.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il Gruppo IVA è individuato come un soggetto passivo unico, nonostante sia costituito da più soggetti passivi IVA, inteso quali società partecipanti allo stesso. In particolare, le stesse società partecipanti, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo e, peraltro, le operazioni infragruppo non assumono rilevanza ai fini IVA.

La mancanza della qualifica di soggetti passivi d’imposta da parte delle società aderenti al Gruppo IVA, quindi, è una motivazione che giustifica la posizione dell’Agenzia delle Entrate, in quanto si tratta di una condizione essenziale per l’agevolazione. 

Si precisa, a tal riguardo, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2018 ha affermato quanto segue: “a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES”.

Infine, considerando che il Gruppo IVA non presenta la dichiarazione dei redditi (in cui riportare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza), è escluso a monte quanto previsto dall’articolo 3 del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, in quanto risulterebbe in contrasto con quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo. 

 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

3808-dal-30-aprile-consultazione-della-dichiarazione-precompilata

Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata

Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici.

Da quest’anno, in via sperimentale, troveranno il modello precompilato dall’Agenzia anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Un provvedimento, firmato il 29 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia Entrate, ha definito le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata, individuato i soggetti abilitati, le modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell’Amministrazione e le istruzioni per la presentazione del modello.

Dal 30 aprile 2024 il contribuente direttamente, oppure il suo rappresentante e gli altri soggetti delegati o autorizzati, possono accedere alla dichiarazione precompilata dal Fisco con riferimento ai redditi 2023. È possibile accedere anche all’elenco delle informazioni utilizzate dall’Agenzia, distinte per dati inseriti e non inseriti.

Quanto agli oneri detraibili e deducibili, nel modello 2024 arrivano per la prima volta le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai relativi rimborsi, il cui invio era previsto per quest’anno solo in via facoltativa, i rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (“bonus vista”). Inoltre, la precompilata 2024 tiene conto delle informazioni comunicate dall’Inps relative ai familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale.

Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali eccetera.

Il contribuente può accedere alla propria precompilata e ai documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria dall’area riservata del sito delle Entrate tramite Cns (Carta nazionale dei Servizi) o Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o, per i soggetti titolati a utilizzarle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline). Effettuato l’accesso, l’utente può visionare e stampare il modello, mentre dal prossimo 20 maggio potrà modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l’imposta se dovuta. Sempre nell’area riservata, è possibile indicare i recapiti per le eventuali comunicazioni, consultare le ricevute, inserire i riferimenti bancari o postali per l’accredito dei rimborsi, verificare l’elenco dei delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

Anche quest’anno per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia, o in alternativa inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.  L’Amministrazione ha introdotto modalità più snelle per richiedere, tra l’altro, l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento descrive, inoltre, i requisiti e le modalità di accesso alla precompilata e ai documenti da parte dei sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, e fissa i limiti e le modalità di conferimento delle abilitazioni.

Quest’anno fa il suo esordio, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata di dipendenti e pensionati, una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato alternativa a quella ordinaria. Una volta autenticato, il contribuente, se ha le caratteristiche per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Con la modalità semplificata, potrà visualizzare i dati utilizzati (e non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi mutuo ecc) sono per esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate (dal 20 maggio), il sistema le riporterà in automatico nel modello.

Alla modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato dedicata a lavoratori dipendenti e pensionati, quest’anno si sommano altre novità specificamente dedicate al 730, come da input fornito dal Dlgs n. 1/2024 (Decreto “Adempimenti”). In particolare, si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti che possono utilizzare il modello 730, che potrà infatti accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per Redditi, per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe. Inoltre, da quest’anno chi presenta il modello 730 potrà selezionare la voce “nessun sostituto” prima di inviare la dichiarazione per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche se ha un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie e, quindi, entro il 30 giugno-

Una delle novità più rilevanti del 2024 è inoltre l’elaborazione del modello predisposto dall’Agenzia anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, che troveranno i dati precompilati dei redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro dipendente e autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche), dei redditi dei fabbricati e dei terreni, delle spese detraibili e deducibili e dei familiari. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito anche tramite intermediari delegati.

I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata possono completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e possono aderire, a partire dal 15 giugno, al Concordato Preventivo.

Il contribuente può presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal 20 maggio 2024. C’è tempo fino al 30 settembre per inviare il 730 e fino al 15 ottobre per il modello Redditi. Entro cinque giorni dall’invio il sistema fornisce una ricevuta con lo stesso numero di protocollo assegnato al file di presentazione. La ricevuta riporta la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

L’Amministrazione finanziaria trasmette i dati contabili del 730 al sostituto d’imposta del contribuente. Se ciò non fosse possibile o se il sostituto che riceve i dati non è tenuto a effettuare il conguaglio, l’Agenzia mette al corrente del fatto il contribuente con un avviso recapitato nell’area riservata del sito dell’Agenzia e tramite una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’interessato stesso. In entrambe le ipotesi, l’interessato può presentare un 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicare l’assenza del sostituto oppure potrà rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

In assenza del sostituto d’imposta che opera il conguaglio, è direttamente l’Agenzia Entrate a erogare i rimborsi emersi ai contribuenti che presentano i modelli Redditi Pf o 730. In caso di debito con il Fisco, il pagamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

3806-conferimento-di-ditta-individuale-in-societa--sembra-semplice

Conferimento di ditta individuale in società: sembra semplice

Passare dalla teoria del conferimento di una ditta individuale con contestuale costituzione di una società non è così semplice dal punto di vista pratico, poiché si innestano adempimenti burocratici impossibili da rispettare.  

Con l’operazione del conferimento di una ditta individuale e contestuale costituzione di società si realizza, molto sinteticamente, la seguente operazione: 

  • si costituisce una società nella quale uno dei soci apporta la propria ditta individuale (cioè le attività della ditta individuale quali attrezzature, autoveicoli, crediti, saldo attivo di conti correnti bancari etc. e passività della ditta individuale quali debiti verso fornitori, finanziamenti etc.) 
  • l’altro socio apporta del denaro.

Il caso che intendo affrontare, di seguito esposto, è stato opportunamente “semplificato”. 

Il mio cliente intende apportare in una costituenda società di persone –  una s.a.s.- la propria ditta individuale che ha ad oggetto il commercio al dettaglio di generi non alimentari, non ha personale alle dipendenze, mentre un altro socio intende apportare una somma di denaro. 

Il primo passo da fare è redigere una situazione patrimoniale (dato il conferimento in società di persone è una “semplice”  situazione patrimoniale), risalente al massimo a 120 giorni antecedenti la data fissata per l’atto notarile di costituzione della s.a.s., che evidenzi le attività e le passività della ditta individuale da conferire: e sino a qui non vi sono difficoltà.

Il conferimento ha effetto dalla data di deposito dell’atto notarile nel Registro delle Imprese, cioè da quando il notaio effettua tale deposito, allegando il file relativo al modello AA7 dell’Agenzia delle Entrate con il quale si chiede l’attribuzione della partita iva e del codice fiscale della s.a.s., il conferimento con contestuale costituzione della società comporta il fatto che l’attività non subisce interruzione e che gli effetti del conferimento non possano essere posticipati (esempio nell’atto di conferimento non si può andare a scrivere che gli effetti dell’operazione decorreranno, poniamo, ad una data corrispondente a 15 giorni successivi quelli dell’atto): e qui nascono i problemi. 

Il mio cliente – ditta individuale senza dipendenti – non era assicurato all’INAI, mentre la s.a.s. dovrebbe quantomeno assicurare il socio accomandatario che presta la propria opera nella società ma come faccio ad assicurarlo dal giorno dell’atto di conferimento o del deposito se non ho il codice fiscale della società?  In aggiunta: intendono assumere un dipendente. 

Per ottenere l’indirizzo PEC della società mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società che non ho, ma l’indirizzo PEC va indicato nel deposito che effettua il Notaio al Registro Imprese. 

Per inoltrare la SCIA per l’attività di commercio al dettaglio mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società: stessa domanda di cui al punto precedente. . 

Per fatturazione elettronica, attivazione del misuratore fiscale etc. stessa domanda. 

L’unica via di uscita che abbiamo ritenuto di percorrere è la seguente: 

  • costituire tra il mio cliente e l’altro socio una s.a.s. senza alcun conferimento “immediato”, al di fuori di denaro contante;
  • iscrivere la s.a.s. nel Registro Imprese come società inattiva, ottenendo così il numero di codice fiscale e partita i.v.a.;
  • quando in possesso di tutti gli “ingredienti” necessari, stipulare un atto di aumento di capitale della s.a.s. con conferimento della ditta individuale. 

Come dire  “dalla pratica alla grammatica” le cose cambiano e non poco, e poi sono due atti notarili. 

annotazione sul trasferimento del credito/debito IVA – Precisazioni sul conferimento: La circolare 188/E del 16 luglio 1998 consente di non trasferire il credito/debito Iva in capo alla conferitaria; nel caso di cui sopra –ditta individuale conferente – può essere indicato nell’atto notarile di conferimento una clausola del seguente tenore: “Ai fini di quanto indicato nella Circolare 188/E del 16 luglio 1998 del Ministero delle Finanze, precisa il signor …… titolare della ditta individuale conferente che non viene trasferito in capo alla società conferitaria il credito o debito relativo all’imposta sul valore aggiunto in capo al conferente, cosicché detto credito o debito si intende permanere in capo allo stesso con l’assolvimento da parte di questi dei conseguenti obblighi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, inclusi  quelli inerenti l’obbligo di presentazione delle  dichiarazioni. L’estromissione del credito iva dal conferimento è stato confermato dall’ordinanza 5 luglio 2019 n. 18143.

3805-il-mantenimento-dei-requisiti-4-0

Il mantenimento dei requisiti 4.0

Nella circolare 9/E 2021, l’Agenzia Entrate richiamando la risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021, specificava, anche sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. che: “il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti
richiesti”.

In occasione dei controlli, anche dopo il termine di fruizione del beneficio quindi, l’Agenzia Entrate potrebbe richiedere una dimostrazione, “attraverso un’adeguata e sistematica reportistica”, che la macchina, l’impianto o il software abbiano mantenuto ininterrottamente i requisiti 4.0 per tutta la durata del periodo di godimento del beneficio.

Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, affinché un bene possa essere definito “interconnesso” , è necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

La prova del mantenimento dei requisiti potrà quindi avvenire documentando gli avvenuti scambi di informazioni (con tabulati e report identificabili per data) o, nei casi opportuni, da un vero e proprio audit tecnico svolto da un certificatore esterno.

Si ritiene infine che, a prescindere dal tempo utilizzato per compensare il credito d’imposta o per terminare l’ammortamento del bene, l’intero periodo di godimento del beneficio sia da intendersi di 5 o 3 anni, a seconda che si tratti di iperammortamento o credito d’imposta.

3804-antiriciclaggio--i-dati-dell-uif-sul-secondo-semestre-2023

Antiriciclaggio: i dati dell’UIF sul secondo semestre 2023

La UIF ha pubblicato il quaderno dati statistici del II semestre 2023 nel quale sono riportati, appunto,  i dati statistici relativi alle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività della stessa UIF, per il secondo semestre 2023, chiaramente in materia di antiriciclaggio (79 pagine).

Nel  secondo semestre 2023 sono pervenute alla UIF 72.811  segnalazioni di operazioni sospette, con un decremento del 10,4%  rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;  delle segnalazioni:

  • 72.650 sono legate a fenomeni di riciclaggio 
  •     156  sono legate al finanziamento del terrorismo 
  •         5 sono legate al finanziamento di programmi di armi di distruzione di massa 

Le segnalazioni sono pervenute per il 55% da Banche e Poste, per il 28 % da altri intermediari e operatori finanziari e per il 16% da soggetti non finanziari;  su 4.395 segnalazioni pervenute da professionisti 4.182 sono pervenute da parte di Notai e C.N.N.,  123 da commercialisti e consulenti del lavoro, 26 da studi associati interprofessionali e tra avvocati, 15 da avvocati, 38 da società di revisione e revisori legali, 11 da altri soggetti esercenti attività professionale. Si nota una variazione rilevante nell’origine del sospetto, in particolare quella effettuata con sistemi automatici (oltre il 32%), mentre per i professionisti si conferma la preponderanza dell’elemento  comportamento sospetto”. 

Rispetto al primo semestre in Basilicata si è passati da 392 a 601 segnalazioni, in Campania da 7.442 a 8.461, mentre nelle altre Regioni il dato è pressoché costante. 

Le principali forme tecniche ad origine delle operazioni sospette sono rappresentate da bonifici nazionali,  da operazioni di money transfer, da carte di pagamento, moneta elettronica e da operazioni in contanti. Le forme tecniche segnalate da professionisti sono in prevalenza operazioni societarie, cui seguono le operazioni immobiliari. 

Per i trasferimenti attraverso  Money Transfer i maggiori paesi destinatari sono: Pakistan,  Marocco, Romania, Albania, Senegal, Tunisia, Bangladesh, seguono altri paesi con percentuali inferiori al 4%.

Le comunicazioni oggettive relative ad operazioni in contanti, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, hanno registrato un incremento da 126,4 Mld. di euro a 127,1 Mld. di euro; in percentuale le maggiori operazioni consistono in prelevamento di contante, versamenti tramite sportello automatico o cassa continua, versamento di contanti; dal Quaderno si può constatare come nel 2023  le operazioni in contanti sono quantificate in 251 Mld., mentre nel 2022 ammontavano a circa 243 mld. e nel 2021 a 225,5 Mld.  Per le operazioni in contanti la Regione con maggior numero di operazioni è la Lombardia, cui seguono Veneto e Lazio, mentre il Veneto rappresenta il valore maggiore medio delle operazioni in contanti. 

Nel secondo semestre 2023 le richieste di informazioni da parte dell’Autorità giudiziaria e le risposte fornite dall’Unità di Informazione Finanziaria sono pari a 221 (contro le 190 del primo semestre). 

Nel periodo considerato l’Unità di Informazione Finanziaria ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 73.359 segnalazioni e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, mentre gli accertamenti ispettivi avviati dall’Unità sono stati sei,  coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco ed un operatore in oro.  Continuano ad aumentare gli scambi con le FIU estere: la UIF ha inoltrato oltre 300 richieste. 

Rammenta inoltre il Quaderno che il GAFI nell’ottobre 2023 ha pubblicato un rapporto sui rischi a fini illeciti del crowdfunding, cioè della raccolta fondi realizzati prevalentemente da soggetti no profit (anzi, da soggetti che si spacciano per tali) il cui ricavato viene poi utilizzato ai fini di finanziamento del terrorismo; in tale rapporto vengono individuati indicatori di rischio e buone prassi da seguire in materia. Sempre il GAFI nel novembre 2023 in collaborazione anche con l’Interpol ha svolto un’analisi sull’evoluzione delle frodi informatiche e su come le vulnerabilità delle nuove tecnologie possano essere sfruttate a fini illeciti. 

Rammenta inoltre che il 18 dicembre 2023 sono stati adottati Regolamenti UE che rientrano nel “dodicesimo pacchetto” di sanzioni finalizzato ad inasprire il regime di restrizioni nei confronti della Russia. 

3802-senza-esplicita-adesione-consultazione-e-fatture-piu--agevole

Senza esplicita adesione consultazione e-fatture più agevole

Il provvedimento firmato l’8 marzo 2024 dal direttore dell’Agenzia Entrate ha reso più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche tramite la funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali, infatti, a partire dal 20 marzo, non dovranno più aderire espressamente al servizio.

L’aggiornamento della procedura deriva dall’allineamento con l’evoluzione normativa.

La necessità dell’adesione espressa era prevista, infatti, dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di quest’ultimi. Ma l’articolo 4-quinquies, comma 4, del Dl n. 145/2023, ha rivisto la norma ed eliminato la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del consumatore finale.

Tolto il vincolo dell’adesione specifica per i contribuenti, e fermo restando che l’Agenzia Entrate può memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, (articolo 1, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015, introdotto dall’articolo 14 del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019), il provvedimento dell’8 marzo 2024 estende a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita Iva, la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agilmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. I documenti elettronici rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di interscambio. Grazie a questa semplificazione, quindi, sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione.

Un’ulteriore novità introdotta dal provvedimento è l’estensione agli enti non commerciali del servizio, già attivo per i titolari di partita Iva, di registrazione dell’indirizzo telematico, che consente di indicare l’indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.

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