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Controllo di Gestione: lotto minimo economico, un calcolo utile al Commercialista e all’imprenditore

L’articolo di oggi verte sul calcolo di un indice davvero importante per la salute e la corretta gestione aziendale. Sappiamo bene tutti come siano oramai lontani (tanto lontani che ce ne siamo dimenticati) i tempi delle produzioni in grande serie. Riferendosi sempre alle pmi oggi le produzioni possono essere tendenzialmente (ma non esclusivamente) di due tipi: su commessa o per piccoli lotti. Prendiamo a riferimento la seconda tipologia e prendiamo a riferimento il solito imprenditore oleario (chi volesse può leggere ulteriori articoli in merito a questa case history su questa rubrica).

Inizio col parlare per esperienza diretta: uno dei problemi che si presentano in maniera più frequente all’interno di piccole realtà imprenditoriali riguarda la continua interruzione del flusso produttivo, a seguito di cambi di produzione da una tipologia di prodotto all’altra. Tanti sono i motivi legati a questa a volte estrema “varianza” produttiva; ad esempio può esserci a monte una cattiva gestione degli ordinativi, piuttosto che la tendenza a modificare/gestire il piano di produzione in maniera superficiale all’ultimo minuto, o ancora clientela abituata ad essere servita (e direi riverita) apportando personalizzazioni sempre differenti. Non scenderò nel merito delle cause, ma voglio semplicemente effettuare alcuni semplici calcoli che possono aiutare il piccolo imprenditore a capire come le continue interruzioni gravino in maniera determinante sul proprio conto economico.

La domanda che ci poniamo (e la cui risposta potrà fare felici molti imprenditori) è questa:

“Qual è la tiratura minima che giustifica un’interruzione produttiva?”

Come anticipato riprendiamo l’esempio legato al nostro imprenditore oleario. Abbiamo avuto modo di osservare come la sua linea produttiva realizzi circa 60 referenze. La produzione si svolge quindi lungo una linea che accoglie una tipologia di prodotto per volta ed ogni cambio produttivo necessita di un tempo setup da calcolare lungo tutti o quasi i macchinari coinvolti e disposti in sequenza. La prima accortezza che abbiamo avuto riguarda l’eventualità di produrre, nell’arco della giornata, prodotti fra essi affini. Risulta chiaro che la produzione veda ad esempio come prima referenza la bottiglia da 0,25 cl, a seguire quella da 0,5 ed infine il litro in vetro. I tempi di setup (attrezzaggio) dei macchinari risulteranno certamente inferiori di quelli che si registrerebbero se si passasse di colpo dalla bottiglia in vetro da 0,25 cl al contenitore pet da 5 litri.

Fatta questa semplice ma debita premessa osserviamo tempi e costi sostenuti per passare dalla produzione del prodotto “olio extravergine lt 0,5 vetro” al prodotto “olio extravergine lt 1 vetro”. Omettiamo per semplicità i costi energetici dovuti al fermo macchina in quanto irrisori. La tabella seguente riepiloga i costi:

Il totale costo legato al setup dei macchinari (e quindi all’interruzione della linea) è di 10 €.

Andiamo ora ad interrogare il margine di contribuzione del codice OE0010 “olio extravergine lt 1 vetro” sul software bussolastar:

Il margine di contribuzione, in funzione al prezzo di listino praticato è di 0,546 €.

Passiamo al calcolo del lotto minimo economico

l.m.e =  costo setup / mdc = 10/0,546 = 18

Tutto ciò più semplicemente si traduce in un margine che, sulle prime 18 bottiglie prodotte, sarà completamente assorbito dal costo del setup dei macchinari in precedenza sopportato. In parole più povere l’imprenditore non avrà convenienza a realizzare un lotto inferiore ai 18 pezzi, altrimenti ci rimetterà (ovviamente più grande è il lotto più convenienza avrà l’imprenditore a produrre, anche se in ottica lean questo modo di agire è fortemente criticato).

Per esperienza posso senza ombra di dubbio affermare come molti imprenditori, non conoscendo questo semplice indice, realizzano micro lotti (spesso per non scontentare il cliente) o addirittura replicano identiche produzioni per tipologia in momenti diversi della giornata, andandoci puntualmente a rimettere. Il professionista può, ancora una volta grazie alla contabilità industriale (presenza delle distinte base e quindi conoscenza del margine di contribuzione) definire questo semplice calcolo e mettere al corrente il proprio cliente di quale deve essere in termini numerici il lotto minimo di produzione per ogni tipologia di referenza realizzata. Sia chiaro, la lean manufacturing prevede anzi incoraggia la produzione di micro lotti anche più volte durante la stessa giornata, tuttavia sono necessari tutta una serie di presupposti tra i quali appunto tempi di setup davvero brevi, altrimenti si incappa nei problemi sopra esposti.

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PRIVACY: sanzionata per 50.000 euro una ditta di autotrasporti

Il Garante Privacy ha sanzionato per 50.000 euro una ditta di autotrasporti, con circa 50 dipendenti i cui dati sarebbero stati trattati illecitamente mediante l’installazione di un sistema Gps  sui veicoli aziendali (Way di TIM).

Il tutto è partito da un reclamo presentato da un ex dipendente che lamentava di non aver ricevuto un’adeguata informativa (ai sensi ex articolo 13 del Regolamento) e che l’installazione era avvenuta senza aver attivato la procedura di garanzia di cui all’articolo 4 della Legge 300/1970 (c.d. “statuto dei lavoratori”). 

L’azienda era stata autorizzata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano ad installare i dispositivi GPS  per la tutela dei beni aziendali, per garantire la sicurezza sul lavoro e per esigenze organizzative e produttive, ma il  Garante reputa l’informativa fornita inidonea.

Il Garante osserva che modalità di trattamento risultano eccedenti e non proporzionate rispetto agli scopi e alle finalità dichiarate, che possono essere legittimamente perseguite mediante il trattamento di informazioni più limitate; in particolare, la raccolta delle informazioni particolareggiate (tra cui la rilevazione della posizione anche durante la pausa dell’attività lavorativa) risulta idonea ad effettuare un  monitoraggio continuo sull’attività dei dipendenti in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1., lett. c) del Regolamento) che, invece, richiede che i dati raccolti siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Tra l’altro, il Garante ha spesso ribadito che la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite (v. provv. n. 396 del 28/06/2018, doc web n. 9023246).

Allo stesso modo, la conservazione dei dati raccolti per un esteso periodo di tempo (pari a 180 giorni) non è conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento). Infine, deve rilevarsi che le specifiche funzionalità del sistema di geolocalizzazione sopra descritte non sono conformi alle specifiche garanzie previste dall’autorizzazione rilasciata dall’ITL di Cagliari Oristano il 19/05/2021, in particolare per ciò che concerne alla rilevazione non continuativa del veicolo geolocalizzato, all’anonimizzazione dei dati raccolti, all’adozione di soluzioni tecnologiche che impediscano “l’eventuale trattamento di dati ultronei, non pertinenti o eccedenti le finalità perseguite dal titolare”.

In particolare il Garante nel Provvedimento 370 del 4 ottobre 2011 titolato  “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro, precisa che La disciplina di protezione dei dati personali non trova invece applicazione ove le informazioni concernenti la gestione del parco automezzi (quali quelle relative al consumo di carburante e commisurazione delle distanze percorse dai singoli veicoli, utilizzate di regola al fine di programmare un´efficiente manutenzione) siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori.

Nello stesso provvedimento si ha modo di leggere, in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati Nel rispetto del principio di necessità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.

possono formare oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati (art. 3 del Codice), solo i dati pertinenti e non eccedenti: tali possono essere, oltre all´ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo (restando riservata alle competenti autorità la contestazione di eventuali violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada).

3918-credito-d-imposta-per-ricerca-e-sviluppo-2015-2019--un-altra-chance-per-chi-vuole-riversarlo

Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo 2015-2019: un’altra chance per chi vuole riversarlo

Il Decreto Legge n. 25/2025 del 14 marzo 2025 ha riaperto i termini per la procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi. La nuova scadenza è fissata al 3 giugno 2025.

La misura riguarda specificamente i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi ai periodi 2015-2019, che sono stati indebitamente utilizzati in compensazione. Il precedente termine per l’adesione alla procedura era scaduto il 31 ottobre 2024.

Le imprese che intendono aderire alla procedura hanno diverse opzioni di pagamento:

  • versamento in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025
  • rateizzazione in tre quote di pari importo con scadenze fissate al:
    • 3 giugno 2025 (prima rata)
    • 16 dicembre 2025 (seconda rata)
    • 16 dicembre 2026 (terza rata)

A partire dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi calcolati al tasso legale.

Il decreto introduce anche una modifica ai termini di accertamento fiscale. Viene stabilita un’estensione biennale del periodo entro cui l’Amministrazione finanziaria potrà emettere atti di recupero e altri provvedimenti impositivi per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Questo significa che le verifiche sui crediti considerati inesistenti potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2026 per quelli del 2016 e fino al 31 dicembre 2027 per quelli del 2017.

Questa disposizione rappresenta un elemento significativo da considerare per le imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta in quegli anni, poiché estende notevolmente il periodo durante il quale potrebbero essere soggette a controlli.

Si ricorda inoltre che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per i soggetti che aderiscono alla procedura di riversamento. Tale contributo sarà commisurato in termini percentuali all’importo riversato, nel limite complessivo di 250 milioni di euro da distribuire nel periodo 2025-2028. Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo 2025, è ora atteso dopo la nuova scadenza della sanatoria.

Per i crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi con contenzioso in corso, l’adesione alla sanatoria richiede la rinuncia al contenzioso entro il 3 giugno 2025, con compensazione delle spese legali tra le parti.

Nel caso in cui l’atto di recupero sia divenuto definitivo alla data di presentazione della richiesta di riversamento, l’importo dovrà essere restituito integralmente entro il 3 giugno 2025.

 

Il credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, nato per stimolare la spesa privata in innovazione di processi e prodotti per rinvigorire e garantire la competitività delle aziende italiane, è stato oggetto negli ultimi anni di una particolare attenzione da parte dell’Agenzia Entrate che ha contestato “a tappeto” una serie di elementi poco chiari all’inizio e sui quali la stessa Agenzia è intervenuta a posteriori con Circolari e ulteriori provvedimenti.

Poiché le conseguenze, in caso di accertamento, potrebbero essere significative, consigliamo di analizzare le pratiche a suo tempo presentate alla luce delle novità. L’articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto la possibilità di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione e proteggerle dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, sia per i prossimi anni che per gli anni passati. Dallo scorso 15 maggio 2024 è disponibile on line l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni tenuto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy).

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PEC amministratori: onori ed oneri

Novità per gli amministratori di società

La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle Imprese, affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano domanda di iscrizione dopo tale data, hanno l’obbligo di indicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha precisato che l’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese:

  • si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025;
  • riguarda tutti gli amministratori, anche quelli senza deleghe operative;
  • e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. 

Trattandosi di indirizzo “personale”, la stessa persona fisica che ricopra il ruolo di amministratore in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo per ciascuna di esse.

Cogliamo l’occasione per ricordare, o per evidenziare a chi non li conoscesse, i tratti salienti della Posta Elettronica Certificata (PEC) e del concetto di “domicilio digitale”.

 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) e il domicilio digitale

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che, a differenza della posta elettronica tradizionale, ha valore legale. 

Il sistema coinvolge diversi attori:

  • il mittente della comunicazione, il messaggio e gli allegati che si vogliono inviare in forma di posta elettronica certificata,
  • il gestore della casella PEC di cui il mittente è intestatario,
  • il destinatario di tale comunicazione e
  • il gestore della casella di posta elettronica certificata intestata al destinatario

Sia il mittente che il destinatario possono essere privati, pubbliche amministrazioni, imprese, enti, associazioni ma affinché un messaggio di PEC vada a buon fine è necessario che sia mittente che destinatario siano in possesso di una casella di PEC presso uno dei gestori autorizzati iscritti all’elenco pubblico tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Con l’invio di una PEC, si ottengono ricevute che attestano:

  • l’invio: conferma che il messaggio è stato inviato;
  • la consegna: conferma che il messaggio è stato consegnato al destinatario;
  • l’integrità del contenuto: garantisce che il messaggio non è stato modificato durante il trasporto.

Queste ricevute hanno lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.

Negli ultimi anni diverse norme hanno “obbligato” diversi operatori economici ad eleggere un domicilio digitale (PEC) e già dal 6 giugno 2023 qualsiasi cittadino maggiorenne e titolare di un indirizzo PEC può eleggere il proprio domicilio digitale sull’Indice Nazionale dei Domicili Digitali INAD.

La PEC, per i soggetti obbligati e per i cittadini che l’hanno indicata all’INAD, è dunque fondamentale per comunicazioni ufficiali e legali, come:

  • invio di documenti a o da enti pubblici (Enti Locali, Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.);
  • comunicazioni con Professionisti (avvocati, commercialisti, ecc.);
  • invio di disdette di contratti;
  • comunicazioni tra aziende;
  • con la PEC è possibile ricevere e (per un avvocato) inviare notifiche, con tutte le conseguenze legali.

In sintesi, la PEC permette di inviare e ricevere comunicazioni con la certezza legale che siano state consegnate e che il contenuto non sia stato alterato.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata possono essere attivati rivolgendosi ai diversi gestori dei servizi PEC. Il servizio è offerto a fronte di un compenso annuale che varia da pochi euro a qualche decina di euro, in base ai servizi offerti a supporto. Generalmente, una volta pagato il canone, la ricezione o l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata è gratuito.

 

Le notifiche a mezzo PEC e l’importanza del monitoraggio

E’ fondamentale sottolineare che la Posta Elettronica Certificata non è solo un vantaggio, ma anche un obbligo legale e un onere significativo, con gravi conseguenze in caso di negligenza. 

Ignorare una PEC equivale a ignorare una notifica ufficiale o una raccomandata con ricevuta di ritorno; questo può comportare la perdita di diritti, termini e opportunità legali.

Si ricordano, a titolo di esempio, alcune conseguenze:

  • la mancata lettura di una PEC può far decorrere termini di prescrizione o decadenza, impedendo di far valere i propri diritti;
  • le comunicazioni di accertamenti fiscali, comunicazioni di rimborso e altri atti amministrativi avvengono tramite PEC; ignorarle può portare a sanzioni e alla perdita di benefici;
  • le notifiche di atti giudiziari, come citazioni e sentenze, avvengono tramite PEC; ignorarle può portare alla perdita di cause legali;
  • le notifiche di decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti e altre procedure esecutive possono avvenire tramite PEC; ignorarle può portare alla perdita di beni, inclusa la casa;
  • la mancata conoscenza di atti giudiziari notificati tramite PEC può portare a condanne e sanzioni, senza possibilità di invocare l’ignoranza;
  • in caso di provvedimenti sanzionatori o “bonari”, si potrebbero perdere benefici legati al tempestivo versamento o alla possibilità di fornire chiarimenti in autotutela.

Più nel dettaglio, in relazione alle notifiche tramite PEC, l’art. 147 codice di procedura civile (c.p.c.) dispone che le notificazioni si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Riguardo la notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.), la Corte di Cassazione con la sentenza emessa dalle Sezioni Unite 5.11.2024, n. 28452, ha affrontato il problema dell’impossibilità di eseguire la notifica di un atto se la casella PEC del destinatario è “piena”, o se la causa è imputabile al destinatario per incuria. Come regola generale, se il recapito non è andato a buon fine, la notificazione non è stata perfezionata validamente, a prescindere dai motivi che lo hanno impedito. Questo comporta la necessità di provvedere alla notifica con le modalità ordinarie, con norme particolari che riguardano i termini di decadenza, non dovendo essere penalizzato chi notifica per l’incuria di chi deve ricevere l’atto.

E’ dunque fondamentale controllare la PEC regolarmente e controllare che sia funzionante e non sia piena.

I diversi gestori dei servizi PEC offrono generalmente servizi digitali che facilitano l’attività quotidiana di monitoraggio, quali per esempio:

  • app per smartphone con sistema di notifica; 
  • reindirizzamento automatico dei messaggi ricevuti ad altri indirizzi di posta elettronica non certificati.

 

Gestione della PEC

Per molti soggetti obbligati ad attivare un indirizzo PEC ma poco avvezzi alle tecnologie digitali potrebbe sembrare una buona idea quella di affidarne la gestione ad altri (familiari, collaboratori, dipendenti o consulenti). 

Affidare il monitoraggio della PEC a un collaboratore o consulente è possibile, ma richiede attenzione, fiducia e il rispetto delle normative sulla privacy.

È essenziale formalizzare l’incarico con un contratto di nomina a responsabile del trattamento e adottare adeguate misure di sicurezza.

 

Come controllare l’esistenza di un indirizzo PEC

E’ possibile consultare due siti, di pubblico e gratuito utilizzo, che raccolgono gli indirizzi PEC delle persone fisiche o giuridiche.

  • INI-PEC, acronimo di Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, è un registro pubblico che raccoglie gli indirizzi PEC di imprese e professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali. L’obiettivo principale di INI-PEC è quello di facilitare le comunicazioni ufficiali e legali tramite PEC, rendendo più semplice la ricerca degli indirizzi. Rappresenta uno strumento fondamentale per la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi amministrativi e legali. Il servizio è pubblico e accessibile gratuitamente tramite il sito web https://inipec.gov.it. La ricerca può essere effettuata inserendo il nome dell’impresa o del professionista, o altri dati identificativi.
  • INAD è l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. Raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche ed è il luogo dove registrare il proprio domicilio digitale personale per ricevere comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione. Questo l’indirizzo: https://domiciliodigitale.gov.it/digit

 

Conservazione dei messaggi PEC

L’obbligo di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata trova fondamento negli articoli 2214 e 2220 del Codice Civile. Questi articoli stabiliscono che:

  • articolo 2214: impone all’imprenditore di “…conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite”;
  • articolo 2220: dispone la conservazione decennale per “…le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti”.

Poiché la PEC ha valore legale equiparabile alla raccomandata con ricevuta di ritorno, i messaggi PEC rientrano a pieno titolo negli obblighi di conservazione previsti dal Codice Civile. 

Questo significa che:

  • i messaggi PEC che contengono documenti rilevanti (fatture, contratti, comunicazioni ufficiali) devono essere conservati per il periodo previsto dalla legge (generalmente 10 anni);
  • la conservazione deve garantire l’integrità, l’autenticità e la leggibilità dei messaggi nel tempo.

Una corretta conservazione dei messaggi PEC è fondamentale per:

  • Tutela legale: in caso di controversie, i messaggi PEC conservati correttamente possono essere utilizzati come prova;
  • Adempimenti fiscali: la conservazione delle fatture elettroniche inviate e ricevute tramite PEC è obbligatoria per fini fiscali;
  • Gestione aziendale: la conservazione dei messaggi PEC consente di mantenere traccia delle comunicazioni e delle transazioni aziendali.

Esistono diverse modalità per conservare i messaggi PEC:

  • Conservazione sostitutiva: è la modalità più sicura e raccomandata. Prevede l’utilizzo di sistemi di conservazione accreditati che garantiscono la validità legale dei documenti nel tempo.
  • Archiviazione autonoma: è possibile archiviare i messaggi PEC in locale (su computer, hard disk, ecc.). Tuttavia, questa modalità presenta maggiori rischi (perdita dei dati, alterazione dei messaggi) e potrebbe non garantire la validità legale in caso di contestazioni.
3915-esecuzioni-immobiliari--calcolo-imposte-trasferimento-immobili-ad-uso-abitativo-da-soggetto-iva

Esecuzioni Immobiliari: calcolo imposte trasferimento immobili ad uso abitativo da soggetto IVA

Novità in materia di imposta di registro?

A seguito dell’aggiudicazione del bene, il professionista delegato1 deve inviare una comunicazione PEC all’aggiudicatario, con la quale indica:

  1. il prezzo di aggiudicazione
  2. la cauzione versata
  3. l’importo da versare per portare alla firma del Giudice dell’Esecuzione il decreto di trasferimento, comprensivo di
    • saldo prezzo (importo aggiudicazione meno cauzione)
    • imposte di registro, ipotecaria e catastale ed eventualmente IVA
    • le spese vive ulteriori e dettagliate, a carico dell’aggiudicatario
    • la quota di compenso a carico dell’aggiudicatario relativo alla fase di trasferimento della proprietà (ex art. 2 comma 7 D.M. n. 227/2015).
  1. il termine per il versamento (in base all’ordinanza di vendita)
  2. l’Istituto di Credito, l’intestazione del conto corrente, il numero di conto e IBAN ove effettuare il versamento.

E’ opportuno che il professionista delegato indichi all’aggiudicatario i criteri utilizzati per il calcolo delle imposte, ed eventualmente l’applicazione delle agevolazioni fiscali richieste.

Il professionista delegato avvertirà l’aggiudicatario che eventuali differenze di imposte evidenziate dall’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione, saranno a carico dell’aggiudicatario, che avrebbe dovuto provvedere prontamente al versamento sul conto della procedura.

Dopo il versamento degli importi dovuti dall’aggiudicatario, il professionista delegato redigerà al più presto la bozza del decreto di trasferimento e la sottoporrà al Giudice dell’Esecuzione per la firma.

A seguito della sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del Giudice dell’Esecuzione e della conseguente pubblicazione da parte del Cancelliere, il professionista delegato invierà il decreto di trasferimento (ossia l’atto da sottoporre a tassazione) all’Agenzia delle Entrate, la quale liquiderà l’imposta dovuta.

Se l’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate coinciderà con quanto già versato dall’aggiudicatario, il professionista delegato provvederà al versamento delle imposte dovute, tramite modello F24, in altro caso, prima di effettuare il versamento il professionista delegato chiederà all’aggiudicatario di versare la differenza tra l’importo inizialmente calcolato e quanto liquidato dall’Agenzia delle Entrate.

Affrontiamo allora il tema del calcolo delle imposte a carico dell’aggiudicatario, nel caso in cui il debitore esecutato sia un soggetto IVA e l’immobile sia ad uso abitativo.

Le imposte indirette potenzialmente a carico dell’aggiudicatario sono: 

  • IVA (se il debitore esecutato è un soggetto IVA e il bene è dell’impresa)
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria e imposta catastale

Quando si applica l’IVA?

Occorre innanzitutto verificare se il bene è di proprietà di un soggetto IVA.2 

Se il debitore esecutato non è un soggetto IVA, il decreto di trasferimento non è soggetto ad IVA. 3

Se viceversa il debitore esecutato è un soggetto IVA occorre verificare se il bene è stato acquistato nell’ambito dell’attività imprenditoriale. 4

In conclusione: se il debitore esecutato è soggetto ad IVA (società o imprenditore individuale) e il bene è stato acquistato nell’ambito dell’attività imprenditoriale, la tassazione conseguente la firma del decreto di trasferimento è assoggettata alla disciplina IVA.

Le imposte da versare

Se il debitore esecutato è un soggetto IVA, la regola generale è che il trasferimento di un immobile pignorato ad uso abitativo è esente da IVA in base all’art. 10, comma 1, n. 8-bis D.P.R. 633/72

In questo caso l’aggiudicatario dovrà pagare:

  • l’imposta di registro in misura proporzionale 9% ovvero 2% in caso l’aggiudicatario abbia i requisiti per i benefici prima casa (con un minimo di € 1.000);
  • l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • l’imposta catastale fissa di 50 euro.

La regola generale ha queste eccezioni, che comportano l’applicazione dell’IVA (in via obbligatoria o in via opzionale):

  1. il debitore esecutato, soggetto IVA, è l’impresa costruttrice o di ristrutturazione che ha effettuato l’intervento e il decreto di trasferimento è depositato presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
    • entro 5 anni dall’ultimazione 5 della costruzione o ristrutturazione -> il bene deve essere obbligatoriamente assoggettato ad IVA 
    • oltre 5 anni dall’ultimazione della costruzione o ristrutturazione -> il bene viene fatturato in regime di esenzione, come disposto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis D.P.R. 633/72, con possibilità di opzione per l’imponibilità IVA, che il debitore esecutato deve dichiarare per iscritto. 6
  1. il bene pignorato al debitore esecutato, soggetto IVA, è un fabbricato abitativo destinato ad alloggio sociale, per il quali il debitore esecutato sceglie di sottoporre l’operazione a IVA (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).

Le imposte che l’aggiudicatario deve pagare in caso di applicazione di IVA obbligatoria o opzionale sono:

  • aliquota IVA al 4% – qualora l’aggiudicatario abbia i requisiti per i benefici prima casa – per i beni classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, 7
  • aliquota IVA al 10% per i beni classificati nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, 8
  • oppure aliquota IVA al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9
  • l’imposta di registro fissa di 200 euro
  • l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro
  • l’imposta catastale fissa di 200 euro.

Agevolazioni

L’aggiudicatario può attualmente beneficiare, anche cumulativamente, di queste agevolazioni fiscali:

  1. Agevolazione prezzo/valore
  2. Agevolazione prima casa

 

  1. Agevolazione prezzo/valore

Le persone fisiche private 9, nel caso in cui il trasferimento dell’immobile non comporti l’applicazione dell’IVA (per esenzione o perché operazione fuori campo IVA), in sede di acquisizione di un immobile residenziale, possono richiedere l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro sul cosiddetto “prezzo – valore”.

In pratica, l’aggiudicatario chiede di prendere a base, per la tassazione il valore catastale moltiplicato per il coefficiente 126 (ovvero 115,50 in caso di benefici prima casa) 10 e non il prezzo di aggiudicazione.

La scelta di avvalersi di questa agevolazione necessita di un confronto tra il prezzo di aggiudicazione dell’immobile (ossia il valore normalmente applicabile) e il valore automatico catastale rivalutato (cosiddetto prezzo/valore).

Se il valore automatico catastale rivalutato è inferiore al prezzo di aggiudicazione dell’immobile all’aggiudicatario conviene chiedere questa specifica agevolazione fiscale.

La norma che ha introdotto il prezzo valore, a partire dal 1° gennaio 2006, è l’art. 1, comma 497 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), che consente alle parti, negli atti traslativi a titolo oneroso, di dichiarare il prezzo integrale del trasferimento, ma di pagare le imposte sul valore catastale rivalutato. 11

Vediamo quali sono le condizioni che danno diritto ad usufruire del prezzo/valore.

a) La cessione deve essere fatta a favore di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ossia l’acquisto deve essere effettuato da un soggetto che lo acquista come privato e non per la propria attività.

b) La cessione deve essere onerosa, poiché la norma non si applica ai trasferimenti gratuiti (ad esempio la donazione). 

c) L’agevolazione è concessa per l’acquisto di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. Non esiste distinzione tra abitazioni di lusso e non di lusso, ma sono agevolabili tutte le case di abitazione, classificate nelle categorie catastale da A/1 ad A/9, ed escluse le unità accatastate A/10 (uffici). Sono inoltre agevolabili le pertinenze, di qualsiasi categoria catastale (in genere rientranti nella categoria catastale C). Inoltre, l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, non pone alcuna restrizione in ordine al numero delle pertinenze che rilevano per poter avvalersi del regime del c.d. ‘prezzo valore’.

d) L’immobile deve essere fornito di rendita catastale, che può essere definitiva o anche solo presunta o proposta in sede di accatastamento.

e) L’aggiudicatario che vuole l’applicazione del prezzo valore deve presentare apposita richiesta, che dovrà essere recepita nel decreto di trasferimento. Il decreto di trasferimento riporterà il prezzo di aggiudicazione e il valore automatico catastale (prezzo valore).

Si riporta un fac-simile di formula, relativa al decreto:

“Con riferimento al disposto dell’articolo 1, comma 497 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parte aggiudicataria richiede che la base imponibile del presente atto ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali sia costituita dal valore determinato ai sensi dell’art. 52 commi 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n 131, indipendentemente dal prezzo di aggiudicazione quale sopra riportato e pertanto sia pari al valore automatico catastale di euro 35.110,45 (trentacinquemilacentodieci/45) trattandosi di cessione d’immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, a persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali”.

Per determinare il prezzo-valore, e cioè la base imponibile non accertabile ai fini dell’imposta di registro, si deve moltiplicare la rendita catastale dell’immobile per un coefficiente che varia in funzione del possesso o della mancanza dei requisiti prima casa da parte dell’aggiudicatario.

  1. Agevolazione prima casa

L’aggiudicatario può inoltre beneficiare, oltre che della agevolazione “prezzo/valore” anche dell’agevolazione “prima casa”, se dichiara di acquistare la prima casa, da adibire ad abitazione principale.

Le condizioni per l’esercizio di questa agevolazioni vanno verificate in capo all’aggiudicatario, il quale può chiedere il beneficio prima casa per l’acquisto di un’abitazione da adibire ad abitazione principale 

  • che si trova nel comune in cui ha (o intende stabilire) la residenza o lavora 12
  • ed è classificata in una di queste categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – A/11 – C/2 – C/6 – C/7.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

  • nel territorio del comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
  • nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
  • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.

La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Le agevolazioni per gli immobili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria, spettano unicamente se sono di pertinenza e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.

Il beneficio fiscale prima casa è usufruibile anche se l’aggiudicatario è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro due anni dal nuovo acquisto. 13

Quando al trasferimento del bene è applicabile l’IVA (obbligatoria o per opzione), l’agevolazione prima casa comporta la riduzione dell’aliquota IVA applicabile dal 10 al 4%.

Quanto il trasferimento del bene non è assoggettabile ad IVA (esenzione o fuori campo IVA) l’agevolazione consiste nell’applicazione delle seguenti imposte:

  • Imposta di registro -> 2% (minimo € 1.000,00)
  • Imposta ipotecaria -> €  50,00
  • Imposta catastale -> €  50,00

Ai soli fini dell’imposta di registro, è inoltre possibile cumulare l’agevolazione prima casa e l’agevolazione prezzo/valore e pertanto chiedere di applicare l’aliquota ridotta 2% (al posto del 9%) sul valore automatico catastale rivalutato (cosiddetto prezzo/valore) al posto del prezzo di aggiudicazione.

L’agevolazione prima casa comporta inoltre una riduzione del valore automatico catastale rivalutato, che viene ottenuto moltiplicando il valore catastale, per il coefficiente 115,5 (al posto del coefficiente 126).

In pratica, per valutare l’opportunità di richiedere le agevolazioni l’aggiudicatario dovrà 

  1. leggere sulla perizia dell’immobile gli importi della rendita catastale dell’unità ad uso abitativo e delle relative pertinenze (ad es. box) e sommarle
  2. determinare il valore automatico ai fini della tassazione, ottenuto moltiplicando la somma delle rendite catastali per 115,5 nel caso in cui l’acquirente dichiari l’intenzione di adibirla a propria prima casa di abitazione

oppure moltiplicando la somma delle rendite catastali per 126 negli altri casi 

  1. confrontare il valore così ottenuto con il prezzo di aggiudicazione. 

Se il prezzo di aggiudicazione è superiore al valore automatico, l’aggiudicatario chiederà di sottoscrivere il modulo per la richiesta dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in base al prezzo- valore; in altro caso la tassazione avverrà sul prezzo di aggiudicazione.

Se l’aggiudicatario possiede inoltre i requisiti per l’agevolazione prima casa dovrà compilare anche l’apposito modulo per la richiesta dell’agevolazione.

 

Novità in materia di imposta di registro?

Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, entrato in vigore il 03/10/2024, ha emanato disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro e di altre imposte.

La novità più rilevante riguarda l’autoliquidazione dell’imposta di registro.

Il nuovo articolo 41 del Testo Unico Registro comma 1 è il seguente:  «L’imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all’articolo 37 nonché da quelli per i quali opera l’istituto della registrazione a debito di cui all’articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»

Cambia qualcosa per il professionista delegato?

No, la procedura è esattamente la precedente in quanto l’autoliquidazione dell’imposta di registro si applica soltanto agli atti diversi da quelli giudiziari ed il decreto di trasferimento firmato dal Giudice dell’Esecuzione rientra tra tali atti.

Buon lavoro!

Note:
1.Ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. Il giudice dell’esecuzione delega ad un notaio … o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter disp. attuazione c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita.
2. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 art. 1 “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell’esercizio di arti e professioni.”
3. L’operazione è definita “fuori campo IVA” per mancanza del requisito soggettivo.
4. il debitore che viene espropriato di un immobile acquistato personalmente e non nell’ambito dell’attività imprenditoriale viene considerato un soggetto privato, ossia non IVA.
5. il periodo di 5 anni è la differenza tra la data del deposito del decreto di trasferimento firmato dal Giudice presso la Cancelleria delle esecuzioni e la data di deposito in Comune della comunicazione di fine lavori.
6. Documento da allegare al decreto di trasferimento 
7. qualora l’aggiudicatario non possiedano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”.
8. qualora l’aggiudicatario non possiedano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”.
9. che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
10. Tale valutazione automatica del bene impedisce all’Agenzia delle Entrate di procedere all’accertamento e rettifica di valore qualora il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dichiarato in misura non inferiore alla rendita risultante in catasto, rivalutata con gli appositi coefficienti (art. 52 comma 4 D.P.R. 26 aprile 1986, n 131 – Testo Unico Registro).
11. La sentenza n. 6 della Corte Costituzionale depositata il 23/01/2014 ha riconosciuto la possibilità di usufruire del “prezzo-valore” anche agli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
12. Se residente in altro comune, l’aggiudicatario deve trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nel decreto di trasferimento. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.
13. La Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (art. 1 comma 116) ha ampliato le possibilità per accedere alle agevolazioni prima casa riconoscendo all’acquirente, ancora titolare di casa di abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, più tempo (due anni anziché un solo anno dalla data dell’atto) per vendere l’abitazione già posseduta.

3914-pec-anche-per-gli-amminstratori--per-il-ministero-non-basta-quella-della-societa

PEC anche per gli amminstratori, per il Ministero non basta quella della società

Come si è già visto dal primo gennaio la legge estende agli amministratori l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 1, comma 860 L. 207/2024), già prevista per tutte le imprese (art. 37 D.L n. 76/2020).

In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si erano mosse in ordine sparso, consentendo prevalentemente agli amministratori di indicare quale indirizzo digitale lo stesso della società amministrata, ivi eleggendo domicilio digitale, come avviene per quello fisico.

Con la nota n. 43836 il Ministero delle imprese e del made in Italy, pur riconoscendone l’“ottica di semplificazione”, ha invece ritenuto inammissibile questa coincidenza, perché deve essere garantita “la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale”; ad ogni amministratore è richiesta la sua PEC, ma se gestisce più società potrà usare la stessa.

Confermata l’estensione della disposizione normativa a “tutte le forme societarie”, ad eccezione della società semplice (eccezione dell’eccezione quelle agricole e di mutuo soccorso) ed alle reti di impresa dotate di un fondo comune che svolgono “attività commerciale rivolta ai terzi”, esclusi invece consorzi e società consortili e tutti gli altri enti non societari. Non si citano le cooperative ma sembrano da ritenersi comprese.

Esteso l’obbligo a tutte le ”persone fisiche o giuridiche cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione”, ivi compresi, quindi, i liquidatori, esclusi invece, parrebbe, i direttori generali.

Non solo, il ministero ha fissato il termine del 30 giugno 2025 per regolarizzare tutte le società già esistenti, anche a prescindere da un’eventuale nuova nomina o rinnovo. E se le nuove società non provvedono si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (ex art. 2630 c.c.), ma non a quelle già costituite, perché “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati» (art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Per chi fa impresa “mai una gioia”, a parte l’esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria, prevista per le società e (doverosamente) estesa dalla Nota ministeriale alla pratica presentata dagli amministratori. Tocca accontentarsi …

3913-obbligo-di-polizza-contro-gli-eventi-catastrofali-entro-il-31-marzo-2025

Obbligo di polizza contro gli eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali riguarda tutte le imprese, ditte individuali e società, iscritte nel Registro delle Imprese. Sono esclusi i professionisti, sia quelli che operano in forma singola sia quelli appartenenti a studi associati. Rimane invece incerto se l’obbligo si applichi anche alle società semplici, che pur essendo iscritte al Registro non svolgono attività d’impresa. È certo, invece, che una società che gestisce, ad esempio, un poliambulatorio medico, essendo iscritta al Registro delle Imprese, sia tenuta a rispettare l’obbligo assicurativo.

Il termine ultimo per adempiere all’obbligo è il 31 marzo 2025, come stabilito dal D.L. 202/2024, convertito nella Legge 15/2025.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, disciplina le polizze assicurative contro i rischi catastrofali.

  • Articolo 3: definisce gli eventi calamitosi e catastrofali coperti dall’assicurazione, ossia alluvioni, terremoti e frane.
  • Articolo 4: stabilisce che i premi assicurativi saranno soggetti ad aggiornamenti periodici.
  • Articolo 6: prevede che, per polizze fino a 30 milioni di euro, lo scoperto a carico dell’assicurato non possa superare il 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori a 30 milioni, le condizioni dello scoperto sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti.

Secondo l’articolo 1, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l’attività d’impresa, come definite dall’articolo 2424 del Codice Civile, tra cui:

  1. Terreni: fondi o loro porzioni con caratteristiche geografiche variabili in base alla posizione e conformazione.
  2. Fabbricati: edifici e opere murarie, compresi fissi e infissi, fondamenta, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, recinzioni e altre strutture pertinenti.
  3. Impianti e macchinari: macchine di vario tipo, comprese quelle elettroniche e a controllo numerico, nonché impianti funzionali all’attività dell’impresa.
  4. Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto, purché non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)

Tra i dubbi ancora aperti c’è quello dell’assicurazione dei beni locati da soggetti non imprenditori (e quindi da proprietari non assoggettati all’obbligo). La norma prevede infatti l’obbligo a carico delle imprese, per tutte le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (e quindi 1) terreni e fabbricati, 2) impianti e macchinario e 3) attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. In base al tenore letterale quindi, in caso di locazione di immobile non già assicurato, il conduttore sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui.

3912-controllo-di-gestione--come-la-contabilita--industriale-semplifica-le-scelte-e-la-vita-dell-imprenditore

Controllo di gestione: come la contabilità industriale semplifica le scelte e la vita dell’imprenditore

Torniamo sul nostro imprenditore oleario e su quella che è la gestione giornaliera della propria azienda. Come ampiamente anticipato negli articoli precedenti (chi vuole può leggere gli articoli precedenti su questa rubrica) cercherò di riproporre tutto ciò che sia degno di nota in merito ad ogni scelta legata all’esempio riportato nella case history. Preferisco non tralasciare nulla, neanche i più piccoli e spesso semplici dettagli, proprio perché voglio trasferire, a chi legge, ciò che a mio avviso è la vera essenza del controllo di gestione: un nuovo modo di intendere e pensare l’azienda che trasversalmente ne attraversa tutte le aree e soprattutto le attraversa giornalmente (non solo quando a fine mese c’è da discutere un report).

Fatta questa debita premessa veniamo al dunque. L’imprenditore ha ricevuto una richiesta: dovrà valutare l’ipotesi di imbottigliamento per conto terzi di olio proprio. L’accordo (se andrà in porto) prevede la realizzazione di un alcune referenze senza etichetta che saranno consegnate al cliente il quale provvederà egli stesso a etichettarle come meglio crede. La convenienza inoltre a produrre conto terzi è indubbia in quanto, come già più volte trattato, l’impianto è fortemente sotto saturo.

La logica avrebbe voluto che l’etichetta, fornita dal cliente, fosse apposta dal nostro imprenditore. Tuttavia sembrerebbe che l’etichetta del cliente sia da applicare a caldo e non in modo adesivo (come trattato dalla nostra linea produttiva), per questo motivo il passaggio di etichettatura sarà gestito direttamente dal cliente.

Le domande alle quali oggi l’imprenditore è in grado di rispondere sono:

1)     quanto mi costa il w.i.p. (work in process= semilavorato)?

2)     Che prezzo dovrò praticare?

Le risposte per l’imprenditore sono semplici in quanto conosce perfettamente i costi di trasformazione dei suoi prodotti, grazie alla presenza delle distinte base (sistema di contabilità industriale realizzato). Questo aspetto inoltre è di fondamentale importanza perché ad oggi l’imprenditore può, con o senza l’ausilio del professionista, porre in essere importanti analisi e l’autonomia che ne deriva si trova alla base di quanto espresso in merito alla vera essenza del controllo di gestione e cioè la quotidianità!

Esplodiamo ora la distinta base del codice prodotto OE0010 dal software bussolastar (foto sotto)

Il costo di trasformazione per il codice OE0010 è di 4,91 €. Esportiamo la distinta base su di un foglio excel al fine di poterla meglio “lavorare”. Eliminiamo tra i codici materia prima l’etichetta, la controetichetta e il collarino, mentre tra i cdl (centro di lavoro) la fase legata all’etichettatura (foto sotto)

In giallo sono evidenziate le materie e la fase lavorativa che, nel caso di produzione c/terzi, cesseranno. In rosso in basso c’è il costo di trasformazione del semilavorato pari a 4,75 € a fronte dei 4,91 € del prodotto finito. L’imprenditore ha ottenuto la risposta alla sua prima domanda. La seconda risposta riguarda il prezzo da praticare.

Sempre in riferimento agli articoli precedenti, ho avuto modo di trattare come al momento i prezzi da praticare devono presentare al massimo un margine di contribuzione pari al 10%. Duplichiamo il codice OE0010 creando un codice identico di nome OE0010T e sui cui apportiamo le variazioni viste sul foglio in excel. Richiamiamo il nuovo codice prodotto (che in realtà è un wip) su di un listino creato ad hoc al fine di simulare un prezzo di vendita che garantisca il 10% di margine di contribuzione (screen shot sotto)

Il prezzo di vendita da comunicare al cliente è di 5,28 €.

Seconda risposta fornita all’imprenditore. Questo è un esempio di quanto semplice possa essere un sistema di controllo, ma al tempo stesso quanto efficace sia riuscire a padroneggiare questi aspetti. Nel momento in cui non vi sia traccia in azienda di contabilità industriale, in una situazione del genere i rischi che si corrono sono:

1) Nell’assoluta ignoranza di determinate grandezze, l’imprenditore pratica un prezzo di vendita ad esempio “pari a quello della concorrenza”, con il rischio di risultare troppo alto e perdere la commessa.

2) Pur di non lasciarsi sfuggire l’opportunità, l’imprenditore pratica un prezzo troppo basso e, in alcuni casi, addirittura con margine di contribuzione negativo (costo di trasformazione superiore al prezzo di vendita), Tutto ciò si traduce in un semplice assunto: “più produce, più vende e più perde!“.

Tra le due condizioni la seconda con mdc negativo è certamente la peggiore. Ad ogni modo condizioni del genere sono frequentissime presso gli imprenditori e solo un controllo di gestione fatto con strumenti adeguati che tenga in debita considerazione le dinamiche produttive, può scongiurare crisi di tipo economico prima (continue perdite d’esercizio) e di tipo finanziario poi, salvaguardando la sopravvivenza dell’azienda.

3910-agevolazioni-prima-casa-anche-per-i-ruderi--le--unita--collabenti--cass--16-febbraio-2025--n-3913

Agevolazioni prima casa anche per i ruderi (le ‘unità collabenti’) Cass. 16 febbraio 2025, n.3913

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), devono essere riconosciute anche alle unità immobiliari “collabenti”, censite in catasto con la categoria F2, senza rendita catastale a causa del loro livello di degrado.
La Cassazione, come per le unità in corso di costruzione o definizione (F3 e F4), conferma che per fruire dei benefici fiscali basta che l’immobile sia suscettibile di essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo” e che nel rogito l’acquirente si impegni a destinarlo a propria abitazione, realizzandola poi entro tre anni dalla registrazione dell’atto.

Le unità immobiliari vengono censite in catasto, che ne costituisce un’anagrafe essenzialmente fiscale, in funzione della loro potenziale “autonomia funzionale e reddituale”, e distinte in categorie e classi proprio in funzione di quanto rendono, e possono quindi essere tassate.
Mentre per le unità immobiliari “dotate di autonomia funzionale e reddituale” (art. 2 DM2 gennaio 1998 n.28) sussiste l’obbligo di accatastamento, per quelle che non hanno queste caratteristiche l’accatastamento è facoltativo, e può essere effettuato senza rendita catastale ma “con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso” nelle categorie fittizie “F”, necessarie ove si intenda procedere, ad esempio, alla loro alienazione.
Sono le aree urbane (F1), i fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione (F3) o di definizione (F4), i lastrici solari (F5) e le “costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado”, le cosiddette “unità collabenti”, dall’etimo latino collabi, collapsus, come ci ricorda la Cassazione, censiti alla categoria F2 (categorie istituite con DM 2 gennaio 1998 n.28, cui si aggiungono le categorie F6 e F7 istituite con le Circolari 1/2009 e 18/2017).
Sulle unità collabenti si era già concentrata l’attenzione dell’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n.357 del 30 agosto 2019, negando le agevolazioni, sia perché si tratta di immobili stabilmente inidonei a soddisfare esigenze abitative e “il legislatore intende agevolare non già progetti futuri bensì l’attuale e concreta utilizzazione dell’immobile come propria abitazione”, sia perché non sono tassabili, nemmeno ai fini IMU, né come fabbricati né come aree edificabili (Cass n.23081/2017). Si tratta infatti di ruderi, immobili pericolanti, privi di allacci ai servizi tecnologici (acqua, energia elettrica, gas).
Le agevolazioni venivano invece riconosciute alle unità in corso di costruzione o di definizione, perché iscritte in categorie necessariamente provvisorie (dai 6 ai 12 mesi, Circ. A.T. n.15232-2002-e n. 4 2009), poi sostituite con le categorie definitive A, che ne prevedono l’abitabilità.
Con la sentenza n. 3913 del 16 febbraio 2025, la Suprema Corte, ha invece esteso alle unità collabenti le agevolazioni, poiché non si “esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto” ma la “suscettibilità dell’immobile acquistato ad esservi destinato, con i dovuti interventi edilizi”.
Non sono oggetto di tassazione ai fini IMU solo perché manca la rendita catastale che ne costituisce la base imponibile, che sarebbe dunque zero, ma restano fabbricati, anch’essi “suscettibili di concreta finalizzazione abitativa”.
La ratio dell’agevolazione, del resto, non viene meno se i fabbricati non sono “ultimati o in corso di ultimazione”, se ne favorisce, anzi, il recupero e si incoraggia “lo sviluppo dell’edilizia abitativa mediante l’incremento quantitativo delle costruzioni”.
Resta ovviamente necessario che dal rogito emerga l’impegno dell’acquirente di adibire il fabbricato o una sua porzione “a propria abitazione” e “che risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza stabilito dall’art. 76 comma 2 D.P.R. n.131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio”.
In attesa che la decisione della Suprema Corte venga confermata dalla prassi dell’agenzia, viste le profonde e convincenti motivazioni, potrà essere seguita dalla prassi contrattuale e notarile. E non si tratterà di casi isolati, perché, come rilevato dall’OMI (l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) gli immobili censiti nella categoria catastale F/2 sono più di mezzo milione, e sono in aumento, specie nel Centro-Sud e nelle aree montane.

 

3909-assemblee-telematiche--fino-a-fine-anno-anche-se-non-previste-nello-statuto

Assemblee telematiche, fino a fine anno anche se non previste nello statuto

Sino al 31 dicembre 2025 le riunioni assembleari di società o altri enti si possono tenere con mezzi di telecomunicazione, anche se lo statuto non lo prevede.
Iniziativa apprezzabile per snellire le procedure, ridurre gli spostamenti, consentire a chi è lontano di intervenire senza conferire necessariamente una delega.
Si ignora però l’eventuale esigenza dei soci di trovarsi personalmente: a volte uno sguardo, un sorriso, un caffè insieme, possono influire su decisioni importanti.
Meglio siano i soci a deciderlo.
 
Dal 25 febbraio e fino al 31 dicembre 2025 le assemblee delle società e degli altri enti si potranno tenere in totale audio-videoconferenza anche se non previsto dallo statuto.
E’ stata infatti nuovamente prorogata la disciplina prevista in epoca Covid, come si deduce dal consueto slalom normativo: la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in GU 24 febbraio 2025, n. 45 ed in vigore dal 25 febbraio 2025) ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Decreto Milleproroghe) ed introdotto il comma 14-sexies all’art.3 del decreto convertito, che dispone: «Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025». E l’art. 106, comma 2, DL 18/2020, prevede, tra l’altro, che le società di capitali, le cooperative ed anche le associazioni e fondazioni (art. 106 comma 8 DL 18/2020) “possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono “prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto … senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Si conferma dunque la possibilità di tenere l’assemblea senza incontrare “fisicamente” non solo i soci, gli amministratori e i sindaci, ma anche il segretario, di solito il commercialista, e il notaio, se ne  è richiesta la presenza, come in caso di modifiche statutarie; in tal caso il notaio identifica il presidente dell’assemblea (che identifica poi gli altri intervenuti), firma il verbale e lo invia al registro imprese, previa omologa del contenuto, il tutto sotto la sua responsabilità, anche disciplinare (l’art 138 bis della legge notarile prevede oltre a sanzioni pecuniarie fino a 15.493 euro, la sospensione sino a 6 mesi).

In realtà la maggior parte degli statuti sociali prevedono ormai la possibilità che l’assemblea si tenga con modalità telematiche, anche se spesso le clausole richiedono la presenza nel medesimo luogo del presidente dell’assemblea e del segretario o del notaio, ricalcando le previsioni giurisprudenziali, che, già prima che la legge (almeno per le spa, art. 2370, comma 4, c.c.) le prevedesse espressamente, avevano ammesso le assemblee telematiche, indicandone modalità e limiti, poi ripresi ed approfonditi dalle massime notarili.

La prima massima post riforma (D.lgs 6/2003), la n.1 del Consiglio Notarile di Milano (CNM), ne confermava l’ammissibilità a condizione che fosse consentito: al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Si richiedeva inoltre nell’avviso di convocazione (per l’assemblea non totalitaria) l’indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potessero affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui fossero presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Quest’ultima previsione, la compresenza di presidente e segretario, è stata poi ritenuta non necessaria dalla massima 187 CNM, che ha quindi ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione per tutti i partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione avrebbe dovuto trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio; ed anche quest’ultima previsione è saltata con la massima 200, emessa agli esordi della pandemia, con cui si è consentito all’organo amministrativo di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, anche se la clausola statutaria consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Riunione quindi totalmente telematica: basta indicare il link di accesso nell’avviso di convocazione.

Ma devono essere i soci a prevederlo nello statuto, non è infatti ammessa, ad esempio, dove lo statuto non c’è, come nelle srls (che di “semplificato” conservano solo il nome). Anche l’ufficio studi del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 41-2023/I, La riunione assembleare a distanza) ha confermato questa necessità e ritenuto “eccessivamente liberale, e priva di fondamento normativo l’orientamento notarile del triveneto (H.B.39) che per le spa chiuse si era spinto un po’ oltre, ritenendo non necessaria una previsione statutaria.

E’ infatti possibile, e comprensibile, che i soci ritengano imprescindibile incontrarsi fisicamente anche per l’approvazione del bilancio o per nominare gli amministratori, e che considerino importante in queste circostanze uno sguardo, una stretta di mano, condividere un caffè.
Il legislatore, spinto indubbiamente da meritevoli intenti semplificatori, almeno temporaneamente, ha disatteso questa esigenza, senza che ne sussistessero più i presupposti emergenziali.

E sempre nello stesso spirito di sburocratizzazione delle decisioni sociali (art. 106 comma 3 DL DL 18/2020) consente alle s.r.l. di ricorrere alle decisioni dei soci in forma non assembleare (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) anche in assenza della relativa previsione statutaria, che dovrebbe però dettagliarne le modalità (art. 2479, comma  c.c.).
Il tutto sempre entro fine anno, poi si vedrà.

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