3908-i-termini-nel-processo-civile

I termini nel processo civile

Nel processo civile, i termini degli atti processuali, ossia i periodi di tempo entro i quali devono essere compiuti determinati atti del processo, sono disciplinati dagli articoli da 152 a 155 c.p.c..

Comprendere queste disposizioni è fondamentale per chiunque sia coinvolto in un procedimento civile, sia come parte, sia come professionista del diritto.

L’articolo 152 c.p.c. precisa innanzitutto che “I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge” (cosiddetti “termini legali”)
e
“possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.”

Pertanto l’art. 152 c.p.c. distingue tra:

  • Termini legali: stabiliti direttamente dalla legge.
  • Termini giudiziari: stabiliti dal giudice.

Chiarisce inoltre che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Il codice pertanto classifica i termini in perentori e ordinatori.

L’art. 153 c.p.c. chiarisce che “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.”

Questo articolo sancisce l’improrogabilità dei termini perentori, sottolineando che, una volta scaduti, non è più possibile compiere l’atto processuale previsto, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.

L’applicazione di questo concetto al processo, può comportare conseguenze molto gravi per chi non rispetta i termini perentori, ad esempio:

    • la decadenza dal potere di compiere l’atto processuale.
    • l’inammissibilità dell’atto compiuto tardivamente.
    • l’improcedibilità o l’estinzione del procedimento (es. mancata impugnazione nei termini).
    • la possibile perdita del diritto sostanziale collegato all’azione giudiziaria.

Un esempio di termine perentorio è il termine per proporre appello contro una sentenza (art. 325 c.p.c.), che è di 30 giorni. Se la parte non rispetta questo termine, perde il diritto di impugnare la sentenza e questa diventa definitiva. Questo perché il termine per l’appello è considerato essenziale per garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie.

Solo la legge può spostare un termine perentorio, come è ad esempio successo durante l’emergenza COVID, ove è stata eccezionalmente stabilita la sospensione del “decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.

Il codice lascia inoltre discrezionalità al giudice, al fine di valutare – caso per caso – se il termine, per quanto perentorio, non è stato da una parte rispettato per causa ad essa non imputabile, come risulta dall’ultimo periodo dell’art. 153 cpc: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.”

L’art. 154 c.p.c. dispone viceversa in tema di termine ordinatorio e chiarisce già nel titolo che il termine ordinatorio è prorogabile da parte del giudice. “Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.”

Per quanto l’art. 152 c.p.c. precisi che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, sono tanti i termini che il c.p.c. stesso indica come perentori.

Ad esempio: 

  • l’art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre impugnazione è di trenta giorni, se l’atto è notificato, e di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in caso contrario. Tali termini sono perentori.

  • l’art. 327 c.p.c. – Decadenza dall’impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione, il termine per proporre impugnazione non può superare sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine è perentorio.

  • l’art. 641 c.p.c. – Opposizione

L’ingiunto può proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto.

In realtà, i termini legali sono generalmente perentori, cioè non possono essere prorogati, mentre i termini giudiziari possono essere sia ordinatori (prorogabili), sia perentori (non prorogabili), a seconda di quanto stabilito dal giudice.

I termini perentori sono essenziali per la certezza del diritto, soprattutto riguardo all’impugnazione degli atti e alla costituzione in giudizio.

I termini ordinatori hanno una funzione di regolazione del processo e la loro inosservanza non porta necessariamente alla decadenza, ma può avere conseguenze processuali.

Infine, l’articolo 155 disciplina il computo dei termini, stabilendo le regole per il calcolo dei giorni, dei mesi e degli anni. In particolare, prevede che:

  • nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali;
  • per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune;
  • i giorni festivi si computano nel termine;
  • se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato; mentre resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
3907-controllo-di-gestione--l-avventura-del-nostro-imprenditore-oleario-continua

Controllo di Gestione: l’avventura del nostro imprenditore oleario continua…

In merito all’oleificio che stiamo seguendo, vi porto a conoscenza degli ultimi sviluppi (chi volesse può cercare gli articoli precedenti su questa rubrica). Nulla di trascendentale per carità, ma siccome ho deciso di riportare fedelmente quanto si decide in merito ad obiettivi strategici (spesso semplici ma non per questo meno interessanti) cerco di non tralasciare neanche i minimi aspetti.

L’imprenditore è proprietario di due srl, una pone in essere una semplice distribuzione, l’altra invece trasforma le olive in olio e poi imbottiglia l’olio ottenuto. Abbiamo trattato negli ultimi tempi quasi esclusivamente dell’olearia (distinte base in particolar modo); oggi torno un attimino sulla distribuzione. In merito avevamo calcolato il bep per giro e, come già ampiamente trattato, abbiamo riscontrato margini di contribuzione positivi per tutte le tratte, comprese quella montana sulla quale l’imprenditore nutriva dei dubbi. I costi naturalmente sono di due tipi (tralasciando i semi variabili), quelli variabili e strettamente legati al giro, e quelli fissi (attribuiti in percentuale calcolata sul fatturato) al fine di quantificarne il margine di contribuzione.

L’idea però del titolare rimane ancora piuttosto ancorata alla possibilità di esternalizzare la distribuzione. A tal riguardo abbiamo posto l’attenzione solo ed esclusivamente sui costi variabili, nella fattispecie: costo autisti, nafta, ammortamento mezzi (in quanto ragioniamo a direct costing evoluto), assicurazioni e bolli, manutenzione. Il totale per tutti i giri effettuati è pari a circa 92.000 €. Sono questi gli unici costi che verrebbero a cessare nel momento in cui la distribuzione viene passata all’esterno. Le conclusioni sono le seguenti:

– è da scartare l’idea di uno o più padroncini, in quanto rischierebbero di non starci dentro e nel medio periodo abbandonare il servizio;
– è da scartare l’idea di una distribuzione già organizzata in quanto quasi certamente con 92.000 euro si coprirebbero a malapena 8 mesi di trasporto sull’intero anno.

Prende invece forma l’idea di creare una sorta di piattaforma distributiva, che presterebbe servizio anche ad altre strutture quali caseifici che servono le zone di nostro interesse quotidianamente. In questo caso la nostra semplice analisi di “make or buy” avrebbe ragione di esistere, appunto perchè ci sarebbero mezzi che ogni giorno percorrono determinate tratte, garantendo una macchina che possa viaggiare sempre a pieno carico e soprattutto migliorando il servizio, in quanto ad oggi le tratte vengono servite una massimo due volte a settimana. Con 92.000 € potrebbe essere possibile, in quanto il servizio principale sarebbe portato avanti dai caseifici che necessitano di distribuire quotidianamente, mentre l’attività presa da noi in esempio richiederebbe un servizio ” a completamento” del carico principale. In più potrebbe essere possibile rivendere alla piattaforma i mezzi che attualmente sono in carico all’oleificio.

Chiaramente queste sono solo supposizioni e, seppur trattasi di un’analisi davvero molto semplice, rimane una risposta (92.000 € di cessazione costi variabili) che l’imprenditore non avrebbe saputo calcolare o, con ogni probabilità, avrebbe calcolato male. Con questo voglio sottintendere come anche piccoli passaggi matematici possano dare il giusto contributo alle aziende seguite e che non per forza di cose il Controllo di Gestione sia fatto solo di analisi complesse (anzi, il più delle volte la semplicità racchiude il vero senso della disciplina).

3906-agevolazione-prima-casa-e-riacquisto-di-terreno-edificabile-all-estero

Agevolazione prima casa e riacquisto di terreno edificabile all’estero

Risposta a interpello n.29/2025.

L’agevolazione per acquisto della prima casa è concessa se non viene alienata nei 5 anni, a meno che se ne riacquisti entro un anno un’altra da adibire a propria abitazione  principiale.
Fin qui la legge (art.1 nota II bis tariffa I TUR), che però non precisa se l’acquisto possa avvenire anche all’estero, e con quali modalità.

E su questo crinale interpretativo occorre riconoscere coraggio all’agenzia delle entrate (Circ. 7 giugno 2010 n. 31/E, paragrafo 3.2) che ha riconosciuto preclusivo della decadenza, non solo l’ipotesi di riacquisto di immobile situato in uno Stato estero “sempre che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale”; ma anche l’acquisto del terreno, purché entro l’anno dall’alienazione venga ivi edificata l’abitazione principale.  Senza nemmeno richiederne l’ultimazione, è sufficiente che “entro l’anno venga ad esistenza, cioè acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico; deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura (articolo 2645­bis, comma 6, c.c.)” (Risol.44 /2004).

Nella risposta ad interpello n.29/2025 l’AE conferma lo stato dell’arte interpretativo, ribadendo che entro l’anno dall’alienazione l’immobile dev’essere adibito a dimora abituale e che le condizioni devono essere dimostrate all’ufficio dell’AE “con adeguata documentazione probatoria: copia del rogito notarile di acquisto del terreno, del progetto di costruzione e relativi permessi delle autorità locali competenti, del contratto di appalto e di documentazione comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato all’estero  fatture di fornitura di luce, acqua o gas)”. Il tutto naturalmente  munito di apostille (Conv. Aja 5 ottobre 1961), che ne confermi l’attendibilità e ne consenta l’efficacia in Italia.

Per consentire i controlli il contribuente è inoltre tenuto a presentare “una certificazione, rilasciata dalle Autorità competenti estere, da cui si possa rilevare la destinazione edificatoria del terreno, secondo i piani urbanistici locali, l’eventuale presenza di vincoli (ambientalistici, archeologici)” che potrebbero intralciarne o limitarne l’edificabilità e “un documento da cui si evinca la variazione da terreno edificabile a fabbricato a uso abitativo, il tutto entro  un anno dalla data di alienazione della prima casa”.

Salva l’immancabile facoltà dell’ufficio “di procedere all’ordinaria attività di accertamento,  valutando “l’idoneità probatoria, ai fini sopra indicati, della citata documentazione”.

Difficile chiedere di più.

3905-un-aiutino-dall-agenzia-delle-entrate-al-patto-di-famiglia

Un aiutino dall’Agenzia delle entrate al patto di famiglia

Circolare n.12/2025. 

L’esigenza di continuità dell’impresa, individuale o collettiva, nel passaggio generazionale riguarda quasi ottantamila imprenditori ogni anno, e con l’arrivo dei boomer al passaggio di consegne il dato aumenterà sensibilmente. Si tratta dunque di un tema rilevante, per la tenuta del sistema produttivo e occupazionale.

Per agevolarlo il legislatore è intervenuto tempo fa (la L. 14 febbraio 2006 n. 55, ha integrato il codice civile con gli articoli a 768 bis/octies) con l’introduzione del patto di famiglia, contratto con cui “l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti” (art. 768 bis c.c.).

Ci si proponeva in particolare di ridurre i vincoli all’imprenditore dovuti al necessario rispetto della quota di legittima, spettante in sede successoria principalmente ai suoi discendenti e al coniuge (art. 536 c.c.), che non possono rinunciarvi (art. 557 c. 2 c.c.) né disporne finché l’imprenditore è in vita, perché si tratterebbe di un patto successorio, vietato dall’458 c.c.

In deroga a questo divieto, col patto di famiglia (l’art. 458 espressamente oggi lo “fa salvo”) agli assegnatari è consentito ed imposto di liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; ” che può essere pattuita anche in natura, ma soprattutto, “quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione” e quindi non può essere contestato in sede successoria.

In pratica il figlio che riceve l’azienda dal padre paga con i suoi soldi i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge dell’imprenditore, e li tacita da subito, prima della morte del padre, così non potranno un domani impugnarne la successione e mettere in discussione la titolarità dell’azienda o della quota sociale ricevuta in eredità.

Nella prassi l’istituto non ha avuto il successo sperato, sia perché il discendente di solito non ha le risorse per soddisfare i legittimari, sia perché il fisco (Circ. n.3/2008 e n.18/2013) applicava a questo trasferimento le aliquote previste per la donazione tra fratelli o sorelle, con franchigia fino a 100. 000 euro e aliquota del 6 per cento (art. 56 D.lgs 346/1990, TUS).

Con la circolare n.12E 2025 l’agenzia si allinea invece alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 29506/2020, 19561/2022, 19627/2024) e passa ad una tassazione decisamente più favorevole, applicando aliquote e franchigie previste tra genitori e discendenti: rispettivamente 4% e 1.000.000.

Ripercorrendo le argomentazioni della giurisprudenza la circolare rammenta che l’obbligo di liquidazione dell’assegnatario, non ha infatti “fonte negoziale ma legale”, si tratta di un “elemento necessario, imposto dalla legge”, e, come avviene per l’onere gravante la donazione (che se benefica terzi determinati “si considera donazione” a loro favore ex art. 58 TUS), si considera “donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario”.

Non viene estesa dalla Circolare (ma nemmeno dalla Cassazione) a questa “attribuzione compensativa” l’esenzione totale da imposta prevista dall’art. 3 c. 4 ter TUS per l’attribuzione al beneficiario dell’azienda o della partecipazione, quando ne sussistono i presupposti.

A maggior ragione la tassazione agevolata, ma non l’esenzione, varrà per il caso, frequente, in cui sia l’imprenditore a liquidare i legittimari, adempiendo (ex art. 1180 c.c.)  all’obbligo spettante al beneficiario.

3903-bilanci-2024-delle-s-r-l----termini-e-scadenze

Bilanci 2024 delle Srl: termini e scadenze

E’ ormai partita la campagna per la redazione, approvazione e deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 per i soggetti che hanno esercizio coincidente con l’anno solare.

Ripercorriamo gli articoli del codice civile e cerchiamo di comprendere termini e scadenze.

In base all’art. 2423 Codice Civile 

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

In base all’art. 2428 Codice Civile 

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

In base all’art. 2429 Codice Civile 

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall’articolo 2409-ter.

Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Queste sono le regole per le società di maggiori dimensioni. Ci sono facilitazioni relative alla redazione del bilancio d’esercizio, per le società che restano all’interno di parametri fissati.

In base all’art. 2435 bis Codice Civile

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata

– lo stato patrimoniale comprende solo alcune voci
– nel conto economico alcune voci possono essere tra loro raggruppate
– le informazione riportate nella nota integrativa sono inferiori rispetto al bilancio ordinario
– se le società forniscono nella nota integrativa alcune informazioni richieste dall’articolo 2428 c.c., sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

In base all’art. 2435 ter Codice Civile

Sono previste ulteriori agevolazione nella redazione del bilancio di esercizio per le micro-imprese.

Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  1. del rendiconto finanziario
  2. della nota integrativa
  3. della relazione sulla gestione

con la necessità di integrare alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale.

 

Passiamo quindi alle norme specifiche per le società a responsabilità limitata

In base all’art. 2478 bis Codice Civile il bilancio delle società a responsabilità limitata 

  1. deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le società per azioni (di cui alla sezione IX, del capo V articoli dal 2423 al 2435 ter C.C.)
  2. è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale
  3. esiste la possibilità di un maggior termine di presentazione ai soci nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364(1) 
  4. entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato

In base all’art. 2479 bis Codice Civile 

L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Dalla lettura di queste norme, si evince che il bilancio di esercizio è il risultato di un processo a cui partecipano i diversi organi dell’impresa:

– gli amministratori che lo redigono (se vi è un Consiglio di Amministrazione lo stesso deve approvare il progetto di bilancio, con tutti i relativi documenti, da presentare all’assemblea dei soci)
– il collegio sindacale o il sindaco unico e/o il collegio dei revisori legali o il revisore unico che lo controllano e redigono la propria relazione
– l’assemblea dei soci che lo approva, con apposito verbale

La formazione del bilancio di esercizio avviene attraverso le seguenti fasi:

  1. redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se richiesta) da parte dell’organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione)
  2. convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (o entro 180 giorni se previsto dallo statuto, per esigenze particolari)
  3. trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale (se esistenti) – almeno 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione
  4. redazione della relazione al bilancio da parte del collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente) e invio all’organo amministrativo – almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci
  5. deposito di tutti i documenti presso la sede sociale affinché i soci possano prendere visione della documentazione depositata, durante i 15 giorni che precedono l’assemblea
  6. approvazione del progetto di bilancio da parte dell’assemblea dei soci 
  7. deposito del bilancio approvato, con tutti i documenti a corredoentro 30 giorni dall’approvazione -presso il Registro Imprese:
    • verbale di approvazione dell’assemblea dei soci
    • relazione degli amministratori
    • relazione degli organi di controllo (sindaci e/o revisori)
  1. se la delibera di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci stabilisce la distribuzione degli utili ai soci, deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di approvazione.

 

ll decreto Milleproroghe(2)  ha esteso l’applicabilità delle norme sullo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti alle assemblee sociali che verranno tenute entro il 31 dicembre 2025, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Questo a condizioni che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

 

Riepiloghiamo pertanto i termini di approvazione e deposito del bilancio chiuso al 31.12.2024

Soggetto

Adempimento

Termine stabilito

Termine 2025

Organo amministrativo

Predisposizione progetto di bilancio 

Almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci

30 marzo 2025

(30/05/2025 se in deroga)

Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legale 

Ricezione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione

Almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci

30 marzo 2025

(30/05/2025 se in deroga)

Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legale 

Relazione sul bilancio

Almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci

15 aprile 2025

(14/06/2025 se in deroga)

Organo amministrativo

Deposito presso la sede della società del bilancio e allegati

Almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci

15 aprile 2025

(14/06/2025 se in deroga)

Organo amministrativo

Convocazione per l’approvazione del bilancio d’esercizio tramite raccomandata o con mezzi che consentano di avere la prova di ricevimento

Almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea

22 aprile 2025 

(21/06/2025  se in deroga)

Assemblea dei soci

Approvazione del bilancio 

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (entro 180 giorni se deroga)

30 aprile 2025 

(29 giugno 2025 se in deroga)

Organo amministrativo

Deposito bilancio e allegati

Entro 30 giorni dalla approvazione

30 maggio 2025

(29/07/2025 se in deroga) se approvati l’ultimo giorno

Organo amministrativo

Registrazione delibera di distribuzione degli utili

Entro 30 giorni dalla approvazione

30 maggio 2025

(29/07/2025 se in deroga) se approvati l’ultimo giorno

Occorrerà quindi che siano aggiornati i libri sociali:

  • Libro delle decisioni dei soci 
  • Libro delle decisioni degli amministratori 
  • Libro delle decisioni del collegio sindacale
  • Libro inventari 


Note:
(1)
Art. 2364 co. 2 c.c. – L’assemblea ordinaria deve essere convocata, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.
(2) Legge 21 febbraio 2025, n.15 di conversione del Decreto-Legge 202/2024 in G.U. n. 45 del 24.02.2025.


Tra i tools in tema di bilancio pubblicati sul nostro sito internet vi segnaliamo:

 

3901-conversione-in-legge-del-decreto-milleproroghe-2025

Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (24 febbraio 2025, n. 45) la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2025).
Tra i principali provvedimenti in ambito fiscale segnaliamo:

  • l’estensione a tutto il 2025 del divieto di emissione fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio al Sistema tessera sanitaria;
  • la proroga al 1° gennaio 2026 dell’operatività del nuovo regime di esenzione IVA previsto per gli enti associativi;
  • la proroga dal 31.12.2024 al 31.03.2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all’art. 1, c. 101 L. 213/2023, a danno dei beni materiali da queste detenuti;
  • la riammissione alla “rottamazione quater” per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024. Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30.04.2025, l’apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito Internet. Nella medesima dichiarazione, il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 10.
  • il rinvio del termine (in favore dell’Agenzia Entrate), dal 28 febbraio al 17 marzo 2025, entro cui è prevista l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli dichiarativi 2025 e delle relative istruzioni e specifiche tecniche e conseguentemente della data a partire dalla quale sarà possibile presentare detti modelli, che slitta dal 15 al 30 aprile 2025;
  • l’estensione del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un limite di spesa di 80 milioni di euro;
  • il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 anche per gli investimenti sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di accesso, a condizione che siano effettuati dal 1° gennaio 2024;
  • l’estensione al 2025 degli incentivi fiscali per contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti;
  • la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine previsto per l’accesso al 5 per mille da parte delle ONLUS;
  • L’applicazione fino al 21/12/2025 delle norme disposte dall’art. 106 D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni. Ciò consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie è consentito prevedere che:
    • – il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
    • – l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
    • – l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle Srl, l’art. 106, c. 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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PEC anche per gli amministratori di società o forse no

Da quest’anno agli amministratori di società, di qualsiasi tipo, viene esteso l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo si desume “agevolmente” dalla legge di bilancio 2025, che attiva il consueto slalom nel labirinto di rinvii normativi: l’art. 1, comma 860 L. 207/2024 modifica l’art. 5, comma 1 D.L. n. 179/2012, conv. da L. 221/2012, per cui l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, DL 29 novembre 2008, n. 185, conv. da  L. 2/2009, mod. dall’art. 37 DL 5/2012, conv. da L. 4 aprile 2012, n. 35, è esteso [… ] agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Non è una novità assoluta, già dal 1 ottobre 2020 tutte le imprese avevano l’obbligo della PEC, lo prevedeva il decreto “semplificazioni” (al legislatore non manca l’ironia): art. 37 D.L n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020.

La norma mira a garantire un canale sicuro e tracciabile tra imprese e pubblica amministrazione. Non si vede però che cosa aggiungerebbe a tale esigenza l’indirizzo dell’amministratore, dato che la società ne è già in possesso: lo si costringerebbe invece a duplicare il monitoraggio, e se straniero, anche a comprenderne l’utilizzo, non migliorandosi così l’appeal del nostro ordinamento per gli investitori esteri, né la posizione italiana nella classifica Business Ready (B- Ready), (già Doing Business), i cui indici sono in verità piuttosto discutibili.

In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si sono mosse in ordine sparso: quella di Bergamo ad esempio ha anticipato pilatescamente che “non effettuerà controlli in merito alle pratiche che comportino la sospensione” in sostanza lasciando passare le pratiche per ora anche senza la pec, quella di Milano, dopo una prima netta chiusura con comunicazione del 15 gennaio 2025, dopo aver precisato il campo della modulistica ove riportare il domicilio digitale degli amministratori (mod. Int. P, riquadro 2/Domicilio della persona), si è invece sbilanciata, ritenendo “plausibile, così come già avviene per l’elezione del domicilio fisico, la possibilità per gli amministratori di indicare quale indirizzo digitale quello della società in cui si riveste la carica”. Così gli amministratori che hanno già una pec o vogliono aprirla indicheranno quella, gli altri potranno fare riferimento a quella già aperta dalla società presso cui quindi si “domicilieranno digitalmente”.

Speriamo che la strada tracciata dal Conservatore del registro imprese di Milano, e di quelli che si sono nel frattempo mossi in tal senso, sia seguita a livello “centrale”. Dovrebbe essere il contrario, ma non di formalizziamo…

3897-la-donazione-con-patto-riversibilita--per-premorienza-non-preclude-l-agevolazione-prima-casa

La donazione con patto riversibilità per premorienza non preclude l’agevolazione prima casa

Risposta a interpello AE n. 27/2025.

Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa è ovviamente necessario non averne altre, o impegnarsi a cederle: occorre quindi “liberarsi” della proprietà di quella precedente.

Se si vuole che la casa precedente resti nella propria disponibilità, o, comunque, in famiglia, la più fidata resta … la mamma, disponibile alla restituzione, ove occorra. In caso di sua premorienza, però, l’immobile finirebbe in eredità anche agli altri suoi figli. Per evitarlo si può ricorrere in tal caso alla condizione di riversibilità (art. 791 c.c.) che, risolvendo gli effetti della donazione, fa tornare al donante la proprietà del bene, che non entra quindi nell’asse ereditario, avendo cura di precisare che la riversibilità opera solo per la premorienza della donataria, la mamma, e non anche dei suoi discendenti.

Non ce n’era bisogno, ma qualcuno ha pensato di chiedere all’agenzia delle entrate se anche questo trasferimento, considerato “instabile” in quanto condizionato risolutivamente, potesse consentire al donante di chiedere l’agevolazione per la nuova prima casa; se cioè dopo la donazione potesse dovesse ritersi ugualmente soddisfatto “il requisito di non possidenza di altro immobile acquistato con l’agevolazione in parola, di cui alla citata lettera c) della Nota Il bis” del TUR.

L’agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 27/2025, l’ha confermato senza esitazioni, perché la donazione “è immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto”.

Questa volta è andata bene, la roulette russa dell’interpello andrebbe però maneggiata con maggior prudenza…

3896-imposta-proporzionale-per-la-conferma-dell-atto-nullo-un-altro-interpello-da-evitare

Imposta proporzionale per la conferma dell’atto nullo un altro interpello da evitare

Risposta AE n. 214/2024.

Nell’atto di trasferimento di un fabbricato, è noto, occorre indicare i relativi titoli edilizi abilitativi, se no è nullo (art 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 TUE; e art.40, l. 47/85, ancora vigente i per fabbricati più risalenti).
Si può però confermare, se i titoli esistevano ed erano regolari, con apposito atto notarile che lo “riporta in vita” (art 46, c. 4, TUE).

Nel caso sollevato dal richiedente l’atto aveva ad oggetto la vendita di un terreno, su cui insisteva già un fabbricato, che veniva però ignorato, anche se già di proprietà del cedente per accessione (le eccezioni cui si riferisce l’art. 934 c.c. qui non venivano in considerazione).
Si trattava dunque di regolarizzare un atto già tassato, posto che il prezzo comprendeva già il fabbricato. Ma il richiedente instilla «”il dubbio” che “in sede di rettifica e conferma di tale atto nullo debba procedersi alla tassazione dei fabbricati medesimi ed in che misura».
E l’Agenzia scioglie il dubbio volentieri, ritendo che in tal caso non si opera una “mera rettifica […], ma viene modificata una parte essenziale del contratto, ovvero l’immobile oggetto del negozio precedente che, conseguentemente, acquisisce un valore economico differente”.

Pur riconoscendo che l’atto non produce effetti traslativi, l’AE sostiene che ridefinisce “l’oggetto del precedente atto di trasferimento e assume una portata innovatrice dell’assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all’atto rettificato, rilevante ai fini della tassazione indiretta”.

“Ciò posto” assesta il suo colpo e ”in ossequio all’articolo 20 del TUR” che prevede la tassazione “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto” ritiene applicabile l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3 %, prevista quale aliquota residuale per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (art. 9 Tar., I, TUR), da applicare al ”valore del bene o del diritto oggetto dell’atto che, trattandosi di beni immobili, si intende ”il valore venale in comune commercio ” (art. 51 del TUR).

“Resta impregiudicato”, conclude l’agenzia, “ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria”. Che, magari, opterà invece per il 9 % (art. 1 tariffa tur), chi può dirlo?
Forse il prossimo interpello…

3895-quell-attrazione--fatale--per-l-interpello

Quell’attrazione (fatale) per l’interpello

L’irrefrenabile desiderio di consultare l’Agenzia anche su questioni pacifiche ha prodotto una sorprendente risposta:
“RIACQUISTARE L’USUFRUTTO NON BASTA AD EVITARE LA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA”.

E’ noto: chi acquista la prima casa, non solo in proprietà, ma anche in usufrutto, abitazione, nuda proprietà, e poi la rivende entro i cinque anni, deve comprarne un’altra entro un anno e andarci a vivere, se no decade dalle agevolazioni e paga una sanzione del 30% (art. 1, nota II bis, c. 4, Tar. A, DPR 26 aprile 1986 n.131 – TUR).

Ebbene, il riacquisito, secondo questa originale interpretazione dell’Agenzia, deve riguardare esclusivamente la piena proprietà.
Lo desume da una bizantina lettura delle due norme di legge: una (nota II bis c. 1) riferisce l’agevolazione ad atti “traslativi o costitutivi” di proprietà o altri diritti reali, l’altra (nota II bis c.4) correla la mancata decadenza all’“acquisto di altro immobile da adibire a residenza principale”. Richiama anche decisioni della Corte costituzionale e della Cassazione, che a suo dire, avallerebbero questa interpretazione.

Quindi: chi acquista l’usufrutto potrebbe godere delle agevolazioni, ma poi se lo cede nei cinque anni e riacquista la casa sempre in usufrutto e proprio in forza di quel diritto ci va a vivere, gode di nuovo delle agevolazioni (questo, bontà sua, l’agenzia non può che confermarlo), ma decadrebbe da quelle richieste precedentemente.

La risposta, che non riveste forma di circolare o risoluzione, vincola, “con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”, solo l’amministrazione, non il contribuente istante, che “resta libero di disattenderlo” (Corte cost. Sent n. 191/2007). Facoltà che spetta, a maggior ragione, a tutti gli altri contribuenti…

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