3892-il-mutuo-piu--alto-della-vendita-porta-all-accertamento-di-maggior-reddito

Il mutuo più alto della vendita porta all’accertamento di maggior reddito

Cass. 27 settembre 2024 n. 25854.
La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate (che deduce violazione degli artt. 39 e 41-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e 54 D.P.R. 26/10/1972 n. 633), e cassa con rinvio la sentenza della CTR dell’Emilia – Romagna n. 3580/14/2016, ribadendo un principio di diritto già espresso (Cass. 18/02/2020, n. 4076, 09/06/2017, n. 14388, 28/02/2017, n. 5190):
“In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova”.

Si trattava di cessioni immobiliari soggette ad IVA, tra società, non protette pertanto dall’ombrello del prezzo-valore, per cui la base imponibile è necessariamente costituita dalla rendita catastale, che vale solo per l’imposta di registro ove acquisti persona fisica. L’Agenzia accerta in tal caso il reddito percepito dalla società, e, a seguito di indagini bancarie, rileva prezzi inferiori all’importo dei mutui concessi agli acquirenti e alle perizie redatte per ottenerli.

La Cassazione contesta inoltre, mi pare doverosamente, la tesi difensiva per cui sarebbe “dato di comune esperienza che vengano effettuate perizie che sovrastimano l’immobile per consentire la stipulazione di contratti di mutuo di maggior importo”. Non si tratta infatti di “atto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”.
Per fortuna…

3890-l-importo-della-mediazione-puo--non-risultare-dal-rogito

L’importo della mediazione può non risultare dal rogito

Da quasi vent’anni – la c.d. Legge Bersani risale al 4 agosto 2006 – l’atto notarile di acquisto immobiliare deve tra l’altro riportare, per dichiarazione giurata delle parti, l’eventuale assistenza del mediatore, con i relativi dati identificativi e l’ammontare della spesa sostenuta dalle parti per tale attività.

Evidentemente non era molto gradita l’emersione della frequente differenza tra quanto richiesto all’acquirente e al venditore. Quest’ultimo finisce infatti spesso per essere il “cliente privilegiato”, di cui occorre conquistarsi la fiducia per acquisire il mandato, anche se poi l’attività di mediazione è ovviamente svolta nell’interesse di entrambe le parti.

Per agevolare questa esigenza di “privacy” si consente ora (l’art. 22 L. 13 dicembre 2024 n. 203 che ha integrato l’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, è entrato in vigore il 12 gennaio) di indicare nel rogito, in alternativa alla spesa sostenuta, “il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’imposto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”: descrizione dell’assegno o del bonifico effettuato.

Non vi è dubbio che anche tali modalità consentono di conseguire la ratio della norma, volta a ridurre l’evasione fiscale, seppure con strumenti che eccedono il fine, coinvolgendo le parti in responsabilità, penali ove le dichiarazioni non risultassero veritiere, fiscali (disconoscendo ad esempio la tassazione sul valore catastale) ove risultassero anche solo erronee.

3890-l-importo-della-mediazione-puo--non-risultare-dal-rogito

L’importo della mediazione può non risultare dal rogito

Da quasi vent’anni – la c.d. Legge Bersani risale al 4 agosto 2006 – l’atto notarile di acquisto immobiliare deve tra l’altro riportare, per dichiarazione giurata delle parti, l’eventuale assistenza del mediatore, con i relativi dati identificativi e l’ammontare della spesa sostenuta dalle parti per tale attività.

Evidentemente non era molto gradita l’emersione della frequente differenza tra quanto richiesto all’acquirente e al venditore. Quest’ultimo finisce infatti spesso per essere il “cliente privilegiato”, di cui occorre conquistarsi la fiducia per acquisire il mandato, anche se poi l’attività di mediazione è ovviamente svolta nell’interesse di entrambe le parti.

Per agevolare questa esigenza di “privacy” si consente ora (l’art. 22 L. 13 dicembre 2024 n. 203 che ha integrato l’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, è entrato in vigore il 12 gennaio) di indicare nel rogito, in alternativa alla spesa sostenuta, “il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’imposto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”: descrizione dell’assegno o del bonifico effettuato.

Non vi è dubbio che anche tali modalità consentono di conseguire la ratio della norma, volta a ridurre l’evasione fiscale, seppure con strumenti che eccedono il fine, coinvolgendo le parti in responsabilità, penali ove le dichiarazioni non risultassero veritiere, fiscali (disconoscendo ad esempio la tassazione sul valore catastale) ove risultassero anche solo erronee.

3889-credito-d-imposta-per-beni-strumentali-4-0--cosa-succede-in-caso-di-distruzione-perdita-involontaria-del-bene

Credito d’imposta per beni strumentali 4.0. Cosa succede in caso di distruzione/perdita involontaria del bene?

L’interconnessione è un requisito fondamentale per poter beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare quelli rientranti nel piano “Industria 4.0”. Questo significa che il bene deve essere collegato al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, scambiando informazioni con altri sistemi interni o esterni tramite protocolli di comunicazione standard.

L’interconnessione non è un requisito da soddisfare una tantum, ma deve essere mantenuta per tutto il periodo in cui si usufruisce del credito d’imposta (che per i soggetti “capienti” coincide generalmente con i tre anni in cui il credito viene utilizzato in compensazione). 

Il venir meno dell’interconnessione può quindi portare alla perdita del beneficio. È responsabilità dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata reportistica, il mantenimento delle caratteristiche tecniche e dell’interconnessione.

Il perimento di un bene, sia esso dovuto a furto, incendio o altre cause, può avere un impatto sul credito d’imposta, soprattutto in relazione al mantenimento dell’interconnessione. 

Tuttavia, è fondamentale distinguere tra perimento volontario e involontario:

  • perimento involontario (furto, incendio, ecc.): In questi casi, la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa avviene per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. Di conseguenza, non si verifica la rideterminazione del credito d’imposta. Questo significa che l’azienda non perde il diritto a usufruire delle quote residue del credito, purché l’evento sia debitamente documentato con la denuncia alle autorità competenti.
  • perimento volontario (distruzione): La distruzione volontaria del bene, invece, è equiparata a una dismissione anticipata e, di norma, comporta la perdita del diritto a usufruire delle quote residue del credito d’imposta.

Cosa fare in caso di perimento involontario per conservare il diritto al credito residuo? 

Per rispondere sono d‘aiuto la circolare dell’Agenzia Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021 e la Risposta Agenzia Entrate n. 317 del 31.05.2022 dalle quali possiamo sintetizzare questi passaggi:

  1. ottenimento/predisposizione della documentazione necessaria in caso di perimento: per conservare il diritto al credito residuo è fondamentale documentare l’accaduto.  È possibile farlo presentando immediatamente una denuncia alle autorità competenti (es. Carabinieri, Polizia) che comprovi l’avvenuto furto, incendio o altro evento involontario. In alternativa, è possibile redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro trenta giorni dall’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, indicando il valore complessivo dei beni mancanti. Questa dichiarazione, contenente il valore contabile dei beni perduti e con data certa, va esibita su richiesta degli organi di controllo e deve essere corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore e da documentazione integrativa che attesti i criteri di determinazione del valore dei beni e, ove disponibili, eventuali verbali di pubbliche autorità che certifichino l’evento.
  2. documentazione del bene: conservare la documentazione relativa all’acquisto del bene, alla sua interconnessione, alla perizia tecnica asseverata o all’attestato di conformità che ne certifichi le caratteristiche tecniche. Questa documentazione è cruciale per dimostrare che il bene era conforme ai requisiti previsti dalla normativa 4.0.
  3. sostituzione non obbligatoria: in caso di perimento involontario, non è necessario sostituire il bene per non perdere il diritto al credito d’imposta residuo. L’azienda ha la facoltà di decidere se effettuare un nuovo investimento. L’eventuale acquisto di un nuovo bene, peraltro, può beneficiare delle agevolazioni previste per i beni 4.0.
  4. mantenimento dei requisiti: anche se il bene è perito, è necessario dimostrare che fino al momento del perimento sono stati mantenuti i requisiti dell’interconnessione e delle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa 4.0. La documentazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti 4.0 prima dell’evento che ne ha causato la perdita o la distruzione.

È importante ricordare che l’interconnessione può avvenire anche in un momento successivo all’entrata in funzione del bene. In questi casi, si può usufruire di un credito d’imposta ridotto fino all’interconnessione, e poi di quello pieno una volta soddisfatto questo requisito. Se il perimento involontario avviene dopo l’entrata in funzione ma prima dell’interconnessione, l’azienda avrà diritto al credito ridotto, mentre una volta effettuata l’interconnessione avrà diritto al credito pieno.

In conclusione, il perimento di un bene “Industria 4.0” non comporta necessariamente la perdita del diritto al credito d’imposta, purché l’evento sia involontario e debitamente documentato. È fondamentale che le aziende mantengano la documentazione relativa all’acquisto, all’interconnessione e alle caratteristiche tecniche dei beni, e che seguano le procedure corrette in caso di perimento per non perdere il diritto alle quote residue del credito.

 

Segnaliamo, su questo sito internet Credito Imposta Beni Strumentali 2025.

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Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
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3888-definizione-di-micro--piccola-e-media-impresa

Definizione di Micro, Piccola e Media Impresa

In Italia, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea, che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.

Le imprese si suddividono in tre categorie:

  • Microimpresa:
    • Meno di 10 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • Piccola impresa:
    • Meno di 50 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  • Media impresa:
    • Meno di 250 occupati
    • Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Terminologia:

  • Occupati: include dipendenti a tempo pieno, parziale o stagionale, proprietari-gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Non sono inclusi apprendisti, persone con contratto di formazione o di inserimento e occupati in congedo di maternità o paternità.
  • Fatturato annuo: Importo netto del volume d’affari, al netto di sconti, abbuoni, IVA e altre imposte.
  • Totale di bilancio: Totale dell’attivo patrimoniale.

Un’impresa è considerata “indipendente” se il suo capitale o diritti di voto non sono detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Esistono eccezioni a questa regola per alcune categorie di investitori, come società pubbliche di partecipazione, università, centri di ricerca, ecc.

La normativa definisce anche le imprese “associate” e “collegate“, che possono influenzare la classificazione di un’impresa come PMI. In questi casi, è necessario considerare anche i dati delle imprese associate o collegate per determinare la dimensione dell’impresa.

In particolare:

  • se un’impresa è indipendente, utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate.
  • per quanto riguarda le imprese associate, l’impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell’impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale maggiore tra quote o di diritti di voto detenuta.
  • per quanto riguarda le imprese collegate, occorre aggiungere ai dati dell’impresa oggetto di valutazione PMI il 100 % dei dati dell’impresa collegata per determinare se essa rispetta le soglie di effettivi e le soglie stabilite. Quando un’impresa non redige i conti consolidati e l’impresa alla quale è collegata si relaziona a sua volta con altre imprese (associata di collegata), l’impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere il 100% dei dati di tutte le imprese collegate e la percentuale pro rata delle imprese associate.

La definizione di PMI (Piccola e Media Impresa) è fondamentale per accedere a bandi e agevolazioni pubbliche.

La corretta classificazione come micro, piccola o media impresa è cruciale per le aziende che desiderano accedere a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. È importante conoscere i criteri di classificazione e le normative europee e nazionali in materia.

Consulta anche la Guida dell’utente alla definizione di PMI dell’Unione Europea.

3887-sulla-tassazione-del-preliminare-un-piccolo-passo-verso-il-contribuente--un-grande-passo-per-il-fisco

Sulla tassazione del preliminare un piccolo passo verso il contribuente, un grande passo per il fisco

Registrare il contratto preliminare immobiliare da quest’anno è più vantaggioso.
Sconta infatti in sede di registrazione, un’imposta fissa di 200 euro e una proporzionale pari all’ 0,5% su quanto si prevede sia versato prima del rogito.

Prima l’imposta era differenziata 0,5 % sulla caparra cofirmataria, 3 % sugli acconti 
Al rogito l’imposta si recupera, scontandola da quella prevista per il contratto definitivo, ma se gli acconti erano rilevanti e la tassazione avveniva sul valore catastale si andava spesso in passivo. Vero che entro 3 anni si può chiedere il rimborso della differenza, ma si tratta di un procedimento lungo e laborioso. Si ricorreva così spesso a caparre sproporzionate per ridurre l’imposta, sbilanciando pesantemente l’assetto contrattuale, perché, come sappiamo, se poi il promissario acquirente non compra deve lasciare la caparra al venditore e nel caso inverso il promittente venditore deve restituire il doppio (art. 1385 c.c.).

Dal primo gennaio di quest’anno “se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto […] si applica l’aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo” (art.2 c., 1 D. Lgs. 18 settembre 2024 , n. 139, ha modificato il citato art. 10 TUR a decorrere dal primo gennaio 2025).

Si riduce così l’ingerenza del fisco nella contrattazione, consentendo una più serena valutazione degli interessi in gioco.? Un piccolo grande passo…

3884-la--postuma-decennale--puo--essere-attivata-dall-acquirente---cass--27-gennaio-2025--n--1909

La ‘postuma decennale’ può essere attivata dall’acquirente – Cass. 27 gennaio 2025, n. 1909

Il costruttore che vende un immobile da costruire a persona fisica deve rilasciare, al rogito, una polizza assicurativa decennale postuma, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile venduto, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione (art. 1669 c.c.), manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione (art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005).

Ci si è chiesti se il contratto deve essere qualificato come assicurazione della responsabilità civile o contro i danni per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.).

La qualificazione non è accademica, perché la polizza RC potrebbe essere fatta valere solo dal costruttore, salvo diversa pattuizione, quella per conto di chi spetta consentirebbe invece all’acquirente di azionare direttamente nei confronti dell’assicuratore i diritti derivanti dal contratto, pur non essendone parte (Cass. 20/12/2017, n. 30653; Cass. 9/12/2024, n. 31686).

Ed è quest’ultima l’opzione interpretativa preferita dalla Cassazione con la decisione del 25 gennaio, perché la norma “trova fondamento nella realizzazione dell’ “equa” ed “adeguata” tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, e “correlandosi all’esigenza di tutela della parte debole dell’atto di trasferimento dell’immobile costruendo, evidenzia la sussistenza di un cospirante interesse lato sensu sociale – o comunque superindividuale – alla stipulazione, che permea di sé la causa del contratto”.

La norma tutela cioè interessi generali incidenti sulla libera contrattazione delle parti, che al massimo potrebbero “prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza ma mai spingersi ad escludere la legittimazione, piena e primaria, dell’acquirente-assicurato.”

L’acquirente potrà quindi attivare direttamente l’assicurazione e chiederle il pagamento, evitando così di vedersi eccepire la prescrizione, come nel caso all’esame della cassazione, o veder evaporare la somma se, transitando sul conto del costruttore, sia poi aggredita dai suoi creditori.

3883-l-applicazione-della-marca-da-bollo-in-fattura

L’applicazione della marca da bollo in fattura

L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).

Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta ed è stata disposta modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Split payment   Art. 17-ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfettario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:

  • la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72;
  • il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:

  • N1 (operazioni escluse da Iva)
  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
  • N4 (operazioni esenti Iva)
3882-l-acquisto-immobiliare-si-trascrive-a-favore-del-trustee--cass--23-dicembre-2024--n--34075

L’acquisto immobiliare si trascrive a favore del Trustee. Cass. 23 dicembre 2024, n. 34075

Il Trust designa un rapporto fiduciario con cui il Settlor trasferisce la proprietà dei suoi beni al Trustee, che deve gestirli e amministrarli nell’interesse di un terzo beneficiario designato o per uno scopo determinato.

E’ un istituto trapiantato nel nostro ordinamento dal diritto anglosassone, in forza dell’art. 2 Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, esecutiva in Italia con L.364/1989, non senza qualche criticità, restando disciplinato da regole estranee al nostro sistema giuridico.

Si pensi alla trascrizione nei registri immobiliari.
E’ vero, ricorda la Cassazione con la sentenza del 23 dicembre 2024, n. 34075, che Il Trust è considerato soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società dall’art. 1 della l. n. 296/2006, ma non può “essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica” […] ”l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi […] è solo il Trustee”.
Quindi è a favore del Trustee che va trascritto l’acquisto immobiliare, o, come nel caso analizzato, il pignoramento, e non del Trust che “non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto)”

La decisione riprende una recente decisione (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043), ma la porta alle estreme conseguenze, dichiarando “la nota di trascrizione affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell’assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce”. Conseguenza formalmente ineccepibile, ma con risvolti pratici preoccupanti.

La prassi aveva infatti consentito la trascrizione al Trust con indicazione “nel quadro D” del Trustee, così si evitavano formalità in caso di mutamento del Trustee, specie se composto da più soggetti, ed era più facilmente riconoscibile, dato che spesso il trustee, specie se società, gestisce molti trust.

Ebbene, se le trascrizioni già eseguite sono nulle, non solo vanno rinnovate, ma non sono nel frattempo opponibili agli eventuali acquirenti e, soprattutto, ai creditori del disponente, che potrebbero aggredire il bene. Lo schermo, creato spesso proprio con finalità difensive, sarebbe facile da perforare, con buona pace dell’esigenza, oggi di gran moda, di “protezione patrimoniale”…

3881-novita--2025-per-il-credito-d-imposta-beni-4-0

Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.

Abrogazione del credito d’imposta sui beni IMMATERIALI – viene abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni IMMATERIALI di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31/12/2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30/06/2025.

Credito d’imposta per i beni MATERIALI – è confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

Limite massimo di spesa – Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all’esaurimento dei fondi.

In particolare è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni MATERIALI di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 o “prenotati” entro il 31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30.6.2026.

Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Il predetto limite di spesa NON opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31.12.2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Studio Franco

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