3879-antiriciclaggio--segnalazione-operazioni-sospette-del-ii-semestre-2024

Antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette del II semestre 2024

Parte di quanto segue è stato tratto dal “quaderno” .

 L’UIF ha pubblicato il quaderno antiricilaggio on l’analisi delle operazioni sospette relative al secondo semestre 2024. 

Nel secondo semestre del 2024 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 75.375 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 3,5 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente; nel complesso dell’anno le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3,3 per cento rispetto al 2023.

Nel secondo semestre del 2024 è stato registrato un significativo incremento delle segnalazioni trasmesse dagli istituti di pagamento (+42,7 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente), dagli istituti di moneta elettronica (+16,9 per cento) e dai professionisti (+12,9 per cento), trainati dalla categoria dei notai che, anche per il tramite del Consiglio Nazionale del Notariato, ha aumentato il proprio flusso segnaletico del 14,1 per cento sul semestre omologo. Tra gli altri operatori non finanziari si evidenzia l’incremento dei prestatori di servizi per le cripto-attività (passati da 514 a 1.812 segnalazioni) e degli operatori del settore dell’oro (da 650 a 1.349). 

Sotto il profilo della ripartizione territoriale rileva l’aumento della quota di segnalazioni relative alla Lombardia (al 19,7 per cento); è quasi raddoppiata l’incidenza di quelle concernenti operazioni effettuate all’estero (al 2,1 per cento). A livello provinciale, Milano, Napoli, Prato, Reggio Emilia e Trieste si collocano ai primi posti per numero di segnalazioni in rapporto alla popolazione. Gli importi delle operazioni complessivamente segnalate nel semestre superano i 51 miliardi di euro (di cui 48,3 relativi a transazioni effettivamente eseguite), sostanzialmente in linea con gli importi segnalati nel secondo semestre del 2023 (51,5 miliardi di cui 46,3 relativi a operazioni eseguite). Nel secondo semestre del 2024 la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 74.017 segnalazioni, in aumento dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo così le 143.850 SOS analizzate nell’intero anno. Nel periodo di osservazione, l’Unità ha avviato 83 procedimenti amministrativi i finalizzati all’adozione di un eventuale provvedimento di sospensione di operazioni sospette e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione (13,3 per cento delle istanze analizzate) per un valore di 2,9 milioni di euro (erano 94 le istanze valutate nel secondo semestre 2023, di cui 11 con esito positivo, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro).4Nel secondo semestre 2023 i professionisti hanno inoltrato 4.962 segnalazioni, di cui 4.771 da parte di Notai e CNN  (contro le 4.182 dell’identico periodo del 2023), mentre i dottori commercialisti – esperti contabili – consulenti del lavoro hanno inoltrato 148 segnalazioni (contro le 123 del medesimo periodo del 2023).

Circa la forma tecnica dei pagamenti al primo posto i bonifici nazionali, cui seguono le operazioni con carte di pagamento, money transfer, i bonifici esteri e le operazioni in contanti.

3878-fondo-patrimoniale-impallinato-dalla-giurisprudenza---cass--12-dicembre-2024-n--32146

Fondo patrimoniale impallinato dalla giurisprudenza – Cass. 12 dicembre 2024 n. 32146

Col fondo patrimoniale i coniugi, o un terzo, destinano a far fronte ai bisogni della famiglia determinati beni immobili, titoli di credito (comprese le azioni di spa), mobili registrati (ad es. gli autoveicoli) (art. 167 c.c.). 

Il vincolo vale dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ma è anche trascritto nei pubblici registri, mobiliari e immobiliari, o annotato sul titolo, in modo che sia noto ai terzi, soprattutto ai creditori, che non possono aggredire i beni se non per crediti che conoscevano “essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.). 

Si tratta di una convenzione matrimoniale, ma il suo successo è dovuto soprattutto a questo schermo protettivo. I giudici lo sanno, e la Cassazione in commento agevola le ragioni creditorie, sia gravando i coniugi dell’onere di provare “che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia”, impresa non facile in giudizio, sia estendendo i bisogni familiari ben oltre il sostentamento familiare (cui li limitava ad es il Trib. Torino, 22.9.2016 e Milano, 5.4.2011), ed estendendoli all’ambito “dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge”. 

Quindi sono “contratti per i bisogni della famiglia” non solo i debiti per l’affitto della casa, per la scuola, per il cibo, ma anche quelli contratti nell’ambito lavorativo: dato che il lavoro serve a mantenere la famiglia, allora anche i debiti col fisco o con i fornitori sono “familiari”. I coniugi, argomenta la citata sentenza della Cassazione, “hanno infatti il “dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”

Il coniuge “aggredito” dovrebbe per i giudici esibire un “accordo familiare” che destini i frutti del suo lavoro non a mantenere la famiglia ma … l’amante, o ad attività illecita, o al pagamento di debiti di gioco, o, precisa la cassazione in altre sentenze ad “intenti meramente speculativi” (Cass. 5017/2020, 15886/2014).

L’orientamento giurisprudenziale, volto a favorire il recupero del credito, scardina così un istituto posto a presidio di valori presidiati dalla costituzione (art.29 cost), spingendo i coniugi ad approdare ad istituti disciplinati dal diritto straniero, non sempre conformi alla nostra tradizione giuridica e valoriale.

3877-controllo-di-gestione--l-approccio-lean--la-riduzione-degli-sprechi-e-il-miglioramento-aziendale

Controllo di gestione: l’approccio lean, la riduzione degli sprechi e il miglioramento aziendale

Tempo fa ho pubblicato due articoli che trattavano della logica lean e di quanto importante potesse essere il suo contributo in termini di ottimizzazione del costo di trasformazione. In dettaglio i semplici articoli hanno preso a riferimento, nel primo caso, la velocizzazione del processo produttivo (l’esempio riguardava un impianto di imbottigliamento che da 300 pezzi passava a 1.800), nel secondo caso la riduzione dei tempi di trasferimento dei semilavorati da un reparto ad un altro.

Con questo terzo (e davvero semplicissimo) articolo, porto a riferimento il caso di una piccola officina metalmeccanica e del miglioramento che è stato ottenuto intervenendo sugli sprechi di materia prima. L’azienda in questione realizza martinetti (pistoni idraulici). Acquista cilindri d’acciaio di diversi diametri e realizza il tubolare del martinetto stesso.

Semplificando, il tubolare del martinetto è di due lunghezze: uno di 1,2 metri e l’altro di 1,3 metri. Il fornitore fornisce il cilindro d’acciaio di una lunghezza fissa pari a 3 metri per quel particolare diametro. È abbastanza chiaro che, con 3 metri di tubolare fornito, l’aziendina presa in questione può sviluppare uno scarto, a seconda dei pezzi da tagliare, pari a:

  • 0,5 metri (nel caso in cui tagli un cilindro da 1,2 e uno da 1,3 metri)
  • 0,6 metri (nel caso in cui tagli due cilindri da 1,2 metri)
  • 0,4 metri (nel caso in cui tagli due cilindri da 1,3 metri)

Che fine fa lo spezzone che rimane? Fino a non molto tempo fa veniva stoccato in un piccolo magazzino posto alle spalle del capannone e poi smaltito. Si è deciso di intervenire per evitare che fosse generato quello scarto. Inizialmente le strade da battere sono state le seguenti:

  1. Chiedere al fornitore un cilindro di dimensioni più piccole;
  2. Rivedere il progetto del martinetto, cercando di creare misure sottomultiple del cilindro originariamente fornito.

Nel primo caso si sarebbero ridotti gli scarti (magari ottenendo una fornitura pari ad un cilindro non più lungo di 2,6 metri), tuttavia questa opzione è risultata non praticabile vista l’indisponibilità del fornitore di dotarsi di tagli personalizzati. Il secondo punto invece ha trovato non poche difficoltà progettuali nell’allungamento dei martinetti, visto che sono quest’ultimi componenti di altre attrezzature in alcuni casi realizzate internamente, in altri venduti a clienti che realizzano i propri prodotti finiti in funzione delle misure progettuali originarie dei pistoni idraulici in oggetto.

La soluzione è venuta da sé e, a dire il vero, anche un bel po’ banale. Ci si è dotati di una sega aggiuntiva e gli spezzoni un tempo materiale di scarto, sono diventati boccole con lunghezze variabili dai 6 agli 8 centimetri e che fino a quel momento venivano (a fronte di una piccola modifica progettuale) acquistate all’esterno. Il costo d’acquisto medio di una singola boccola era di € 17,89. Il costo della realizzazione della stessa in house è di 13,57 € come si evince dallo screen shot del software bussolastar utilizzato.

Sicuramente è stato da preferire il “make” al “buy”.

Ora, la domanda che sorge spontanea è: quante volte c’ha “guadagnato” l’officina con questo piccolo accorgimento? Proviamo a contarle:

  1. Ha evitato di continuare a perdere migliaia di euro di materiale acquistato e poi buttato via. Difatti posto uno scarto medio di 0,5 mt su 3 mt acquistati, il 17% del cilindro era appunto smaltito come rifiuto. Su circa 120.000 euro di acquisti in tubolari d’acciaio, si sono recuperati oltre 20.000 €;
  2. Ha evitato il costo dello smaltimento di materiale ferroso con tutte le dispersioni di tempo annesse alla sua gestione. Il costo dello smaltimento è stimabile in circa 1.500 euro l’anno;
  3. Ha recuperato 4,32 € di costo in distinta base. Considerato l’acquisto precedente di circa 2.500 boccole, si è avuto un risparmio pari a 10.000 €.

Tutto ciò interpreta il miglioramento nell’ottimizzazione di costi che ogni struttura imprenditoriale dovrebbe inseguire. Mi azzarderei a dire: giornalmente! Nella semplicità poi risiede l’occasione di mettere un freno agli sprechi e contestualmente di migliorare i margini.

Il commercialista che vuole davvero implementare un corretto sistema di controllo di gestione in un’azienda, non può prescindere da questo genere di osservazioni al fine di ottenere il massimo risultato rispetto gli obiettivi prefissi. L’art. 2086 c.c. prevede, oltre che la possibilità di intercettare i primi segnali di crisi, anche la capacità di garantire la continuità aziendale. Tutto ciò non può prescindere dal sapere intervenire sotto i capannoni produttivi così da migliorare la redditività delle produzioni realizzate.

3875-il-preliminare-di-impianti-rinnovabili-dura-6-anni--la-trascrizione-solo-tre

Il preliminare di impianti rinnovabili dura 6 anni, la trascrizione solo tre…

L’art. 5, comma 2-bis1, D.L. 15 maggio 2024, n. 63 conv. con L. 12 luglio 2024, n. 101, ha previsto che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti rinnovabili, anche se già stipulati, non può essere inferiore a sei anni, con rinnovazione automatica, alla scadenza, per un ulteriore sessennio.

Ci si è chiesti che cosa succede al contratto preliminare trascritto, dato che l’art. 2645 bis c.c. prevede un termine di tre anni per la “protezione” del promissario acquirente da eventuali pregiudizievoli. 

Si può ritenere che l’effetto della trascrizione permanga fino alla scadenza del contratto e che quindi l’articolo 2645 bis, comma 3, c.c., debba intendersi implicitamente modificato in questi casi?
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 4 del 13 gennaio 2025 risponde no, perché la norma “non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale, ora richiamata, della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile.”

Per i contratti in essere prorogati ex lege sarà possibile annotare la circostanza a margine della trascrizione del contratto preliminare, purché risulti da un atto notarile (art. 2657c.c.), ma non servirà molto, perché la trascrizione esaurirà comunque i suoi effetti decorso il triennio.

La risposta era prevedibile, forse anche condivisibile. C’è comunque da chiedersi se una risposta positiva avrebbe tenuto alla verifica giudiziale, dato che la Risoluzione non risulta ancora annoverata tra le fonti del diritto. Non è l’Agenzia entrate che decide gli effetti della trascrizione: al massimo fornisce indicazioni sulla la possibilità e modalità di presentazione della formalità, comunque soggetta al vaglio giudiziale.

Certo un intervento legislativo sarebbe auspicabile, perché non serve la protezione triennale se poi il rogito si fa dopo che il termine è ampiamente scaduto, e risultano quindi opponibili al promissario acquirente tutti i pregiudizi.
Sarebbe utile un’estensione del termine triennale anche al di fuori di questa specifica fattispecie, come quello, decennale, previsto per il rent to buy (art. 23, comma3, D.L. 12 settembre 2014 n.133 con. L. 11 novembre 2014 n. 164).
Gli operatori lo apprezzerebbero, e la contrattazione immobiliare ne trarrebbe giovamento.

Chissà che qualcuno in parlamento…

3873-per-gennaio-si-torna-alla-successione--cartacea

Per gennaio si torna alla successione ‘cartacea’

Se il termine per la presentazione della dichiarazione di successione scade nel gennaio 2025 “è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto”. Più che “possibile” sembrerebbe necessario, dato che non sono previste proroghe, per non pagare la sanzione.

L’agenzia delle entrate non è infatti riuscita ad approntare in tempo “la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)”.

Il nuovo modello, ci informa il warning on line, “sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione”.

Dato che le tempistiche non consentono la fissazione di appuntamenti si conta sulla “benevolenza” del funzionario di turno, che dovrà tra l’altro verificare la correttezza dei pagamenti, considerato che la procedura on line prevede importi lievemente diversi, oltre alla voltura automatica delle intestazioni immobiliari, che andrà presumibilmente presentata separatamente.

Tutti in coda agli uffici dunque, possibilmente prima dell’apertura, tanto il clima è mite 😉

3872-3-semplici-consigli--piu--1--per-chi-vuole-aprire-la-partita-iva

3 semplici consigli (più 1) per chi vuole aprire la Partita IVA

3 semplici consigli per chi vuole aprire la Partita IVA in Italia; per evitare sorprese e partire con il piede giusto! 

  1. Valuta se la Partita IVA è davvero necessaria e, nel caso, individua con scrupolo e attenzione il codice Ateco più adatto

Prima di aprire una Partita IVA, verifica se è davvero indispensabile per la tua attività. In alcuni casi, soprattutto nelle fasi iniziali (o di test), si possono effettuare prestazioni saltuarie, senza abitualità, che non richiedono l’apertura di una Partita IVA.

Se è necessario aprirla, individua con attenzione il codice Ateco che più si addice alla tua attività; il codice Ateco influenzerà anche il tuo carico fiscale e previdenziale.

  1. Scegli il Regime Fiscale più conveniente per il tuo caso specifico. Non fidarti di regole precostituite

Anche la scelta del regime fiscale influisce significativamente sul calcolo delle imposte dirette sul reddito,  e sull’applicazione dell’IVA ai corrispettivi.

Per chi inizia una nuova attività individuale, spesso il Regime Forfettario si rivela la scelta più conveniente. Ma non è sempre così: l’effettiva convenienza va verificata e misurata per ciascun caso specifico, così come va esaminata con attenzione  competenza e l’eventuale presenza di cause ostative.

  1. Non sottovalutare l’aspetto previdenziale se non vuoi sorprese, né oggi né tra quarant’anni

L’apertura di una Partita IVA e la precisa selezione del codice Ateco comporta anche un corretto inquadramento previdenziale, presso l’INPS o presso le eventuali Casse previdenziali di categoria.

E’ un tema importante perché l’ammontare degli oneri contributivi, nelle fasi iniziali di una attività individuale, potrebbe anche superare quello degli oneri fiscali; è inoltre fondamentale pianificare fin dagli inizi dell’attività il proprio percorso previdenziale.

Come avrai già intuito, per aprire una Partita IVA non basta un clic! Non farti ingannare dagli slogan o dalle soluzioni troppo semplici.

Con questi 3 brevi consigli non abbiamo certamente esaurito tutte le variabili da prendere in considerazione per valutare l’avvio di un progetto imprenditoriale, nemmeno nei casi di micro imprese.

Affidati quindi a un Commercialista prima di aprire la Partita IVA o avviare un’attività: è fondamentale per evitare errori ed altri inconvenienti e per ottimizzare le tue potenzialità e i tuoi guadagni.

3871-la-compensazione-del-credito-iva-dal-1--gennaio-2025

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2023, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2024 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.

Per il periodo d’imposta 2024 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2025 fino al 30 aprile 2025.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2023 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2024, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2023) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2024, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2024.

Ricordiamo che:

  • è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.

3870-fringe-benefit-auto-aziendali--novita--2025

Fringe benefit auto aziendali: novità 2025

La Legge di bilancio 2025 prevede novità anche nella determinazione del “fringe benefit” sulle auto aziendali. 

Nel 2024 (vedi Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024 per approfondire il confronto), per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti “fringe benefit” si applicavano ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico Aci e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le seguenti percentuali:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

Con le nuove regole il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025) sarà invece determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali:

  • 20% per le ibride plug-in;
  • 10% per le elettriche;
  • 50% per le altre auto.

Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche nel 2025, la vecchia normativa.

Il Comunicato dell’Agenzia  Entrate riportante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304.

3869-cripto-attivita--novita--alla-disciplina-fiscale-2025

Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025

Significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività sono state previste dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207), all’art. 1 commi da 24 a 29. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente; la definizione include cripto-valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come i utility token e gli asset tokenizzati.

La modifica più rilevante riguarda l’eliminazione della soglia minima di 2.000 euro, finora prevista come franchigia per la tassazione delle plusvalenze. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare.

Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l’attuale aliquota del 26%, mentre dal 1° gennaio 2026 l’imposizione aumenterà al 33%. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da cripto-attività.

La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell’articolo 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025.

Per agevolare il versamento dell’imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della compensazione prevista dall’articolo 68 del TUIR.

Il nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato per le cripto-attività, caratterizzato dall’eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026. La possibilità di rideterminare il valore delle posizioni esistenti al 1° gennaio 2025 rappresenta un’opportunità di regolarizzazione, che andrà valutata considerando attentamente il rapporto tra il costo dell’imposta sostitutiva e i potenziali benefici fiscali futuri.

3868-autotrasportatori--riduzione-accise--iv-trimestre-2024

Autotrasportatori: riduzione accise IV trimestre 2024

Con nota 787558/RU del 19.12.2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IV trimestre 2024. 

L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2025.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. 

Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). 

La riduzione delle accise relativa al IV trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo   ottobre  al 31 dicembre  ed i litri consumati nel medesimo periodo.

 

Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. 

Si rammenta inoltre che:

  • nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; 
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; 
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.01.2025 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota);
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; 
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio – in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); 
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007; 
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del terzo trimestre scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota – entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. 

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. 

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

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