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Corrispettivi telematici: il punto dopo la Risoluzione dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, ha reso noto che, in via esclusiva, per i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, è concessa una riapertura dei termini con riferimento all’aspetto connesso alla trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al 2° semestre 2019, consentendo che la stessa avvenga in assenza di sanzioni se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente entro il 30 aprile 2020.

Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, e per la precisione il comma 6-ter, ha disposto per i contribuenti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a euro 400.000 l’obbligo alla gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, mentre l’obbligo “diffuso” a carico di tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è decorso a partire dal 1° gennaio 2020.

Tale obbligo poteva essere adempiuto tramite la dotazione di un registratore telematico oppure avvalendosi della cosiddetta procedura transitoria.

La procedura transitoria prevede che l’obbligo, nei primi 6 mesi di vigenza, risulta rispettato continuando a certificare i corrispettivi con l’utilizzo dei pregressi strumenti certificativi, ovvero emissione di scontrino fiscale oppure di ricevuta fiscale e mantenimento del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (adempimento questo “sostitutivo” degli obblighi di memorizzazione), ma trasmettendo telematicamente i corrispettivi stessi tramite un’apposita procedura transitoria presente sulla piattaforma Fattura e Corrispettivi, da effettuarsi entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione.

Ora, con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, il panorama normativo muta nuovamente, in maniera importante, per quanto la risoluzione stessa riguardi esclusivamente i contribuenti obbligati ai corrispettivi elettronici in via anticipata al 1° luglio 2019, mentre alcuna informazione o apertura viene prevista a favore dei contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020.

I contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020 potranno quindi godere della procedura transitoria fino al 30 giugno 2020:

  • certificando i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
  • inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • liquidando correttamente e tempestivamente le imposte.

Il primo termine da tenere a mente è dunque la fine di febbraio 2020 (2 marzo 2020 perché il 29 cade di sabato), data massima entro la quale dovranno essere trasmessi con procedura transitoria (o tramite RT) i corrispettivi di gennaio 2020.

Si ricorda che non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:

  • se le operazioni sono state documentate con fattura,
  • se le attività ricadono in una delle fattispecie di esonero previste

La norma, a regime, prevede che i corrispettivi debbano essere necessariamente memorizzati elettronicamente (e quindi, con utilizzo di RT o di app Documento Commerciale On Line – no scontrino/ricevuta fiscale), nonché trasmessi tassativamente entro 12 giorni.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile ai corrispettivi elettronici, la sanzione amministrativa è quella prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero il 100% dell’imposta, con un minimo di 500 euro, come previsto dal successivo comma 4.

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Tasse università private e detraibilità – Pubblicato il decreto MIUR

L’articolo 15 del DPR 917/1986 modificato dalla Legge 28.12.2015 n. 208 prevede che

“la detraibilita’ delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le universita’ non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita’ statali”.

Il decreto
Gli importi massimi delle tasse di iscrizione alle università non statali, ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020 e relativa ai redditi conseguiti nel 2019 sono stati quindi oggetto del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca datato 19 dicembre 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020.

Gli importi massimi delle tasse annuali sui quali calcolare il 19% di detrazione sono riporatti nella tabella che segue.

TASSE UNIVERSITARIE

Area disciplinare Nord Centro Sud e Isole
Medica
3.700,00
2.900,00
1.800,00
Sanitaria
2.600,00
2.200,00
1.600,00
Scientifico-Tecnologica
3.500,00
2.400,00
1.600,00
Umanistico-Sociale
2.800,00
2.300,00
1.500,00

CORSI POST-LAUREA

Corsi di dottorato, specializzazione, master universitari di primo e secondo livello
Nord
3.700,00
Centro
2.900,00
Sud e Isole
1.800,00

All’importo massimo riportato nelle tabelle di cui sopra va sommato l’importo della tassa regionale per il diritto alo studio (art. 3 Legge 28.12.1995 n. 549).

Per determinare l’importo massimo detraibile occorre pertanto avere riguardo alla zona geografica, nonché all’area disciplinare individuabile attraverso le tabelle sotto riporatate, allegate al D.MIUR 19/12/2019.

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Il riscatto laurea agevolato

Il decreto legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019) ha introdotto la possibilità di un riscatto agevolato della laurea, rendendo meno costoso il recupero ai fini contributivi degli anni universitari.

E’ possibile riscattare anche per periodi parziali, più brevi rispetto alla durata legale del proprio corso di studio gli anni dedicati ai seguenti titoli: diploma universitario (2-3 anni di durata), laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico, diploma di specializzazione post-laurea, nonché il dottorato di ricerca (se si sono versati i contributi alla gestione separata Inps).
Non si possono riscattare gli anni fuori corso.

Per poter beneficiare del riscatto agevolato è necessario rispettare queste condizioni:

  • il lavoratore deve essere iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps:?il riscatto agevolato non è accessibile a chi risulta iscritto unicamente a una cassa professionale;
  • la gestione INPS in cui viene richiesto il riscatto deve risultare già esistente nel periodo del corso legale di studi;
  • il riscatto non potrà coprire periodi già sottoposti a contribuzione; è il caso, per esempio, dello studente lavoratore;
  • il periodo di studi deve collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo, cioè dal 1° gennaio 1996. Con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 l’Inps ha tuttavia precisato che una persona con meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995, ha la possibilità di esercitare l’opzione per il metodo contributivo (articolo 1, comma 23, legge 335/1995) e applicarlo alla sua intera carriera lavorativa; questa opzione renderebbe possibile il riscatto agevolato, se conveniente, anche per gli anni di studio precedenti al 1996.

Il riscatto costa 5.260 euro all’anno (se la richiesta viene presentata nel 2020). La somma è rateizzabile senza interessi fino a 120 rate mensili (10 anni) e risulta completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile IRPEF.

assirevi-pubblica-le-liste-di-controllo-dei-principi-di-redazione-dei-bilanci-2019

ASSIREVI pubblica le liste di controllo dei principi di redazione dei bilanci 2019

L’Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) ha pubblicato sul suo sito internet la

e la

Le check-list di Assirevi vanno intese come linee guida da adattare alle particolarità dell’impresa (per esempio dimensioni aziendali, natura dell’attività, particolarità normative e regolamentari). I documenti rappresenta un importante supporto non solo per l’attività di revisione, ma anche per i redattori dei bilanci.

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Nel 2019 sempre più startup innovative, ma tra le nuove imprese restano meno di tre su cento

Nel quarto trimestre 2019 è aumentato il numero delle startup innovative.
A dirlo è il report stilato da Unioncamere, Infocamere e Ministero dello Sviluppo economico che raccoglie le rilevazioni aggiornate al primo gennaio 2020. Alla fine del quarto trimestre 2019, infatti, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 10.882. Un aumento di 272 unità (+2,6%) rispetto al 30 settembre 2019. Per poter rientrare nella definizione di startup innovativa la società deve rispettare determinati criteri: deve essere stata costituita da meno di cinque anni, deve avere un fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non deve essere quotata e deve rientrare in specifici indicatori relativi all’innovazione tecnologica secondo la normativa nazionale. Negli ultimi cinque anni sono state costituite circa 365mila società di capitali (che risultano ancora attive) e di queste solo il 2,98% risulta essere “startup innovativa”.

Il capitale sociale sottoscritto complessivamente da queste startup risulta in crescita nell’ultimo trimestre 2019 rispetto al periodo precedente: +37,6 milioni di euro, pari al 6,89% di aumento, raggiungendo così quota 583,2 milioni di euro. Il capitale medio sottoscritto per impresa si attesta a 53.594 euro, media che si è alzata sensibilmente in termini congiunturali del 4,2%.
La stragrande maggioranza delle startup innovative si colloca nel settore dei servizi alle imprese (ben il 73,7%): la fanno da padrona la produzione di software e consulenza informatica (35,6%), attività di ricerca e sviluppo (13,9%) e attività di servizi d’informazione (9,2%). Il 17,6% delle startup opera nel settore manifatturiero, principalmente la fabbricazione di macchinari (3,1% del totale) e fabbricazione di computer e prodotti elettronici (2,8%). Il 3,4% delle startup opera nel commercio.

Sebbene la quota di startup innovative sul totale delle società sia decisamente marginale, vi sono settori in cui l’incidenza sale vertiginosamente. Appartiene a questa categoria, infatti, ben l’8,3% di tutte le nuove società che operano nel comparto dei servizi alle imprese, quota che scende ma resta quasi il doppio della media al 5,1% nel settore della manifattura. In alcune classificazioni specifiche Ateco 2007 le startup innovative si avvicinano e superano la maggioranza assoluta: 35,8% delle C-26 (fabbricazione di computer), 37,9% delle J-62 (produzione di software) e il 68,9% delle M-72 (ricerca e sviluppo).

Le startup innovative sono particolarmente amate dagli under 35, fascia nel quale si colloca il 19,8% del totale delle società (nelle non innovative la percentuale scende al 16,6%). Nel 44,4% delle startup è presente almeno un giovane nella compagine sociale, contro il 34,9% per le altre categorie di imprese.

Il nord è il più rappresentato per quanto riguarda la distribuzione geografica. La Lombardia, da sola, conta 2.928 startup innovative alla fine del quarto trimestre 2019, ben il 26,91% del totale. Al secondo posto il Lazio con 1.227, l’11,28% del totale, quindi al terzo l’Emilia-Romagna con 931, l’8,56% del totale. Sommando Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte si arriva a circa la metà delle startup innovative presenti in Italia. È la Campania la regione del sud con più realtà: 896, l’8,23% del totale. Il Trentino-Alto Adige, che in termini assoluti si classifica 11esimo, è la regione a più alta densità di startup innovative sul totale delle società, il 5,25%.

A fine settembre 2019, ultimo periodo coperto dalla rilevazioni, risultavano occupate nelle società innovative 13.803 persone, 781 in meno rispetto al secondo trimestre. In 4.372 startup è presente almeno un dipendente (41,2% del totale), in una categoria di imprese dove è la presenza dei soci ad essere determinante. A fine 2019 questi ultimi risultavano essere 50.816, 2.799 in più rispetto al trimestre precedente. È da segnalare inoltre la dimensione della compagine societaria, che per la realtà in oggetto è apri in media a 4,7 soci contro i 2,1 soci riscontrati nelle nuove imprese non innovative.

Per quanto riguarda gli indicatori economici e finanziari (prendendo in considerazione i bilanci di 6.657 società sulle 10.882 iscritte) il valore della produzione medio per impresa nel 2018 risultava pari a oltre 175mila euro (12mila euro in meno rispetto all’anno precedente). L’attivo medio si attestava a circa 311mila euro per startup (19mila euro in meno rispetto al 2017). Il reddito operativo complessivo registrato nel 2018 è negativo per 85,6 milioni di euro, in peggioramento di oltre 2 milioni rispetto al periodo precedente. Nel 2018 risultavano infatti in perdita il 52,1% delle startup innovative. Il dato è in parte giustificato dalla natura stessa di queste società, che presentano un tasso di imprese in perdita ben superiore a quello delle nuove società di capitali non innovative (31,9%).

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Deloitte pubblica il report con i risultati dei più grandi retailer del mondo: solo 4 italiane nella Top250

Deloitte ha pubblicato la 23° edizione dello studio Global Powers of Retailing in cui vengono analizzati i risultati dell’esercizio annuale al 30 giugno 2019 resi pubblici dai più grandi retailer del mondo.
Una sintesi dei risultati:

  • 4740 miliardi $ di fatturato totale per i 250 top retailer globali, +4,1% rispetto all’anno precedente
  • Amazon continua la sua scalata in classifica, confermando una crescita a doppia cifra, la maggiore tra le aziende presenti nella Top 10 dei retailer mondiali
  • Il podio si conferma interamente statunitense: guida la classifica Wal-Mart, da oltre 20 anni leader globale; seguono Costco al secondo posto e Amazon al terzo
  • Tre le aziende europee in Top 10: Schwarz Group (Germania), seguito da Aldi Einkauf (Germania) e Tesco PLC (UK)
  • L’Europa traina per numero di aziende presenti nella Top 250: sono 88
  • I retailer europei rappresentano il 35,2% delle aziende in classifica
  • Le aziende europee sono le più globalizzate, con il 40,7% delle vendite provenienti da operazioni straniere
  • Conad al 69° posto si attesta la prima società italiana in classifica, seguita da Coop Italia (71° posto), Esselunga (117°) ed Eurospin (158°), che avanza di ben 10 posizioni

La Top 10, che continua ad essere dominata da player statunitensi, registra complessivamente un ritmo di crescita più elevato rispetto al resto della classifica (rispettivamente del 6,3% contro il 4,1% complessivo).
La marginalità delle prime dieci aziende è cresciuta di 0,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente, un risultato positivo nonostante la pressione esercitata sui rivenditori dall’intensa concorrenza, dall’aumento dei costi del lavoro, dagli effetti delle politiche protezioniste e dagli investimenti per migliorare l’ecommerce.

L’Europa è invece ancora l’area geografica meglio rappresentata nella Top 250: sono 88 (quattro in più rispetto al Nord America) le aziende che hanno sede nella regione e tre di esse rientrano anche nella Top 10 (Schwarz, Aldi Einkauf, Tesco PLC).
Le aziende europee contribuiscono al 34,4% delle revenue complessive della top 250, e i paesi più rappresentati sono Germania (19 aziende), Regno Unito (14) e Francia (12).

“Anche per i retailer italiani si registra, nel FY18, un andamento positivo,” spiega Claudio Bertone, Senior Partner Deloitte e Responsabile Settore Retail, Wholesale & Distibution “i quattro player del nostro paese presenti nella Top 250 dei big della distribuzione mondiale mostrano un avanzamento in classifica. Conad scavalca Coop, attestandosi il primo colosso italiano, collocandosi al 69esimo posto (+4 posizioni rispetto al FY17); seguono Coop stabile in 71° posizione ed Esselunga al 117° (+4 posizioni rispetto al FY2017); chiude Eurospin che avanza di ben 10 posizioni collocandosi al 158° posto della Top 250”.

Italia: performance in miglioramento per le aziende italiane nella Top 250

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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

L’articolo 4 del D.L. 124/2019 ha modificato il D.Lgs. 241/1997 inserendo l’art. 17-bis denominato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, in vigore dal 1° gennaio 2020.

In particolare il comma 1 dell’art. 4 del D.L. 124/2019 prevede che i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato [….] che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione“.

Il tutto è riassumibile nel modo seguente:

  • il committente che affida (principalmente mediante contratti di appalto e subappalto) il compimento di un’opera o di un servizio (o più) è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali se:
    • l’importo annuo delle opere e/o servizi appaltati è superiore ad euro 200.000 (si precisa che si tratta di un limite annuo riferito ad ogni singola impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria – quindi nel caso in cui un committente avesse in corso 10 appalti da 100.000 euro ciascuno, non sarebbe soggetto all’applicazione di queste nuove disposizioni);
    • vi è prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
    • vi è utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o ad esso riconducibili).

Occorre precisare che quindi i committenti possono essere S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., enti pubblici e privati – commerciali e non -, s.n.c., s.a.s., associazioni professionali, società semplici, persone fisiche che esercitano imprese commerciali o arti e professioni, imprese agricole, curatore fallimentare, etc; occorre che detti soggetti siano considerati, ai fini delle imposte dirette, residenti nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui sia necessario applicare quanto previsto appunto dal nuovo art. 17-bis, per ciò che concerne il versamento delle ritenute fiscali in questione, dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, queste dovranno essere versate:

  • direttamente dall’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria;
  • con distinte deleghe per ciascun committente (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019, nel modello F24 occorrerà quindi riportare nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto committente e il codice identificativo “09”);
  • senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire al committente un riscontro sulle ritenute versate, l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria deve trasmettere al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, una copia delle deleghe di pagamento, unitamente ad un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente presso il committente, il dettaglio delle ore lavorate e l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata al lavoro svolto presso il committente con il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei confronti del dipendente.

Nel caso in cui non vi sia detta consegna di documentazione oppure le ritenute non vengano versate:

  • l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria è sanzionata con la sospensione del pagamento da parte del committente (la sospensione può essere fino ad un massimo del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio oppure per un importo pari a quello delle ritenute non versate);
  • nel caso in cui il committente non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento nei casi di cui sopra, è sanzionato con la stessa sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria.

Dette nuove disposizioni non vengono applicate nel caso in cui, in luogo delle deleghe di versamento e delle indicazioni relative ai lavoratori impiegati direttamente nell’appalto/subappalto/affidamento, venga consegnata al committente una “certificazione di affidabilità fiscale”, rilasciata su richiesta dall’Agenzia delle Entrate (con validità pari a quattro mesi) per le società che:

  • risultino in attività da almeno tre anni, che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta alle quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all’IRPEF, all’IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non vi siano provvedimenti di sospensione (risultano escluse le somme oggetto di piani di rateazione non scaduti).
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Sistema tessera sanitaria e opposizione: chiarimenti del garante

Con un articolo del 9 dicembre 2019 venivano illustrate le disposizioni del decreto del Mef dl 22.11.2019 pubblicato sulla GU del 4.12.2019 che introduceva nuove categorie di soggetti obbligati a trasmettere i dati al sistema tessera sanitaria per le prestazioni rese nel 2019 (logopedisti, fisioterapisti, audiometristi, igienisti dentali, podologi etc.).

Lo stesso 9 dicembre 2019 inviavo al Garante per la Protezione dei Dati Personali un reclamo ex art. 77 del R.E. 2016/679 e artt. da 140 bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, evidenziando che il paziente, per le prestazioni rese da tali professionisti nel periodo tra il primo gennaio 2019 ed il 04.12.2019 (data di pubblicazione del decreto del MEF) non avevano potuto manifestare l’opposizione al trattamento e chiedendo quindi che fosse vietato all’Agenzia delle Entrate il trattamento dei dati in questione, per il periodo 1 gennaio – 3 dicembre 2019, con acquisizione unicamente dei dati dal 4 dicembre 2019.

Il Garante con protocollo U.0004518 del 03.02.2020 ha riscontrato il reclamo di cui sopra fornendo le seguenti precisazioni:

  • per il 2019 l’opposizione può essere manifestata dal 9 febbraio all’ 8 marzo 2020 accedendo all’area autenticata del sito web Sistema Tessera Sanitaria e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata

oppure

fino al 31 gennaio 2020 (la nota del Garante è però del 03.02.2020 e quindi si poteva) effettuando una comunicazione alla casella di posta elettronica dell’agenzia delle entrate, oppure telefonando al centro di assistenza multicanale dell’agenzia delle entrate, oppure ancora consegnando ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate il modello di richiesta di opposizione.

Nel prendere atto della risposta del Garante mi sorgono ancora dei dubbi anche in relazione alla risposta medesima, dubbi che provo a sollevare con l’esempio che segue:

  • il 30 giugno (ante emanazione del Decreto MEF) il sig. ROSSI si è recato per la prima volta dal fisioterapista VERDI, per un trattamento fisioterapico;
  • Verdi ha acquisito i dati personali di Rossi (anche dati “particolari” sullo stato di salute del paziente);
  • come di dovere il fisioterapista VERDI ha reso al sig. ROSSI l’informativa sul trattamento dei dati personali ed acquisito il consenso scritto al trattamento dei dati, nell’informativa veniva indicato che i dati erano trattati da Verdi, che potevano essere portati a conoscenza di soggetti terzi quali il consulente che redige la contabilità del sig. VERDI etc.etc. e nulla era indicato circa la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria;
  • non essendo stato ancora stato emanato il Decreto del MEF ovviamente nulla è stato indicato nella fattura del trattamento fisioterapico di “opposizione alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria”;
  • viene emanato il decreto del MEF – pubblicato a dicembre — e quindi in pratica si dice al sig. ROSSI, cioè a qualsiasi cittadino, di non tenere conto dei soggetti indicati nell’informativa (ma allora a che serve?) , poiché con un Decreto la platea di tali soggetti può essere ampliata, ponendo a carico del cittadino il compito di tenersi costantemente informato per poter esercitare un proprio diritto – quello all’opposizione al trattamento, opposizione quindi che diviene “postuma”, a meno che non si voglia porre a carico di VERDI – e speriamo proprio di no – di informare il paziente delle intervenute modifiche;
  • si pone quindi a carico del cittadino di opporsi, mediante le forme indicate dal Garante, al trattamento dei dati, ma non mi risultano altri casi in cui l’interessato debba attivarsi ed adempiere formalità affinchè i propri dati personali vengano tutelati, obblighi che vengono assolti, di norma, dal titolare – responsabile – incaricato del trattamento dei dati.
ammesse-le-clausole-statutarie-antidiluizione

Ammesse le clausole statutarie antidiluizione

Con la recente Massima n. 186 del 3 dicembre 2019 il Consiglio Notarile di Milano ha definito legittime le clausole statutarie di s.p.a. o di s.r.l. che prevedono l’obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o quote (o a favore di uno o più singoli soci di s.r.l.), allorché detti aumenti di capitale siano deliberati a un prezzo inferiore all’importo stabilito dalla clausola stessa, al fine di evitare la diluizione del valore delle azioni o quote della categoria protetta anche qualora i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti.

Resta ferma la necessità, come in ogni caso di assegnazione non proporzionale delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, c.c., che l’ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta sia almeno pari all’ammontare dell’aumento di capitale effettivamente sottoscritto.

Secondo i Notai milanesi il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l’effetto anti-diluitivo, può costituire un “diritto diverso” che connota una categoria di azioni o di quote ai sensi degli artt. 2348 c.c. o 26, comma 2, d.l. 179/2012 (o che si aggiunge ad altri diritti diversi della categoria “protetta”) oppure un “diritto particolare” ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c.

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Autotrasportatori, e non solo, distributore ad uso privato: novità

Premessa

di seguito i termini utilizzati hanno il significato infra indicato:

TUA (Testo Unico sulle Accise – Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504)

D.L. (Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157 – in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera c)

Distributore di carburanti: impianto privato (di solito cisterna, interrata o meno, dotata di erogatore – colonnina – ed utilizzata di norma per il rifornimento di autoveicoli)

DAS: documento di accompagnamento semplificato (utilizzato per il trasporto di prodotti soggetti ad accisa, quali il carburante)

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Una moltitudine di imprese di autotrasporto e di imprese (es. imprese edili, imprese con numerosi autoveicoli) per il rifornimento di carburante si avvale di un proprio distributore “privato”, un po’ per comodità ed un po’ per ottenere un prezzo di fornitura minore rispetto ai distributori stradali di carburante.

L’impresa, quindi:

  • acquista una certa quantità di carburante che viene consegnato da un “grossista” con un mezzo dotato di “botticella” e con consegna del DAS;
  • il carburante viene immesso in una cisterna dell’impresa (interrata o meno);
  • gli autoveicoli dell’impresa si riforniscono di carburante dal distributore privato dell’impresa.

Una delle prime cose da fare, nel caso in cui si decida di utilizzare un distributore privato è quella di verificare se sia obbligatoria la presentazione di una SUAP (segnalazione allo sportello unico attività produttive) presso il comune – a titolo esemplificativo Link alle disposizioni in materia del Comune di Bologna.

Ma le novità recate al TUA dal D.L. non riguardano i nuovi distributori ma anche quelli esistenti.

Prima dell’entrata in vigore di tali novità introdotte dal D.L. al TUA l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era esentata da obblighi di registrazione (che consistono nell’annotare le operazioni di carico e scarico) e da qualsiasi altro obbligo qualora la capacità della cisterna utilizzata fosse inferiore ai 10 mc. (ossia 10.000 litri); a seguito delle modifiche introdotte al TUA dal D.L. risultano ridotti tali limiti a 5 mc. (ossia a 5.000 litri).

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha emanato lo scorso 27 dicembre 2019 la nota prot. 240433/U, in conseguenza delle modifiche sopra indicate, con la quale ha prescritto che:

  • si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e non superiore ai 10 mc.;
  • per i distributori minori il il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo, in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane;
  • le prime annotazioni sul registro dovranno avvenire entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione, cioè dal 1° maggio 2020;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quindi quella alle ore 00:00 del 1° maggio 2020;
  • le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
  • le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
    ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via pec all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.

Nel caso quindi di distributore di carburanti “minore”, poniamo di 8 mc., in precedenza esente da qualsiasi formalità (precedente limite di 10 mc.) e superiore al limite ora fissato dal TUA ( 5 mc.) per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. sarà da presentare denuncia all’Agenzia delle Dogane competente per territorio e da istituirsi il registro di carico e scarico ed assolvere gli altri adempimenti indicati nella nota del Direttore dell’Agenzia delle Dogane sopra citata.

Le sanzioni previste dall’articolo 48 del TUA, sono le seguenti:

  • sanzione amministrativa da 1.032 a 5.164 €. per l’omessa denuncia del distributore
  • sanzione ammnistrativa da 258 a 1.549 €. per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.

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