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Italia, un Paese e tre economie: i conti territoriali dell’Istat fotografano la forbice tra Nord, Centro e Sud

Nel 2018 il nord-est ha trainato la crescita nazionale ma è nel nord-ovest il Pil procapite più elevato. Sono alcuni dei risultati emersi dal rapporto recentemente pubblicato dall’Istat sui conti economici territoriali degli anni 2016-2018, che fotografano un Paese quanto mai diviso al proprio interno in termini di statistiche economiche. Nel 2018, infatti, il Pil in volume è aumentato dell’1,4% nel nord-est, dello 0,7% nel nord-ovest e nel centro e dello 0,3% al sud. A livello regionale, il tasso di crescita più alto è stato registrato nelle Marche (+3%), seguite dall’Abruzzo (+2,2%) e dalla provincia autonoma di Bolzano (+2%). In rallentamento la Lombardia, con un Pil regionale cresciuto “solo” dello 0,5% contro il +2,2% del 2017. Meglio il Piemonte (+1,3%), l’Emilia-Romagna (+1,7%), la Toscana (+1,5%) e la Sardegna (+1,5%). Analizzando l’andamento dei principali settori si evince che al Nord-ovest la crescita più consistente è stata registrata nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (+1,4%), seguita dall’industria e dai servizi finanziari (+1%). Nel Nord-est sorride l’industria (+3,2%), sempre agricoltura, silvicoltura e pesca (+3,1%) e il settore delle costruzioni (+2,3%). Il Centro deve la sua crescita al settore primario (+4,1%), settore al quale il sud deve invece la propria contrazione più consistente (-2,6%), salvata da un aumento delle costruzioni del 4,9%.

Interessante anche l’analisi dell’andamento del Pil per abitante che, tuttavia, non lascia grandi sorprese. Il Nord-ovest è in testa con 36.200 euro nel 2018 (in aumento rispetto ai 35.700 euro del 2017), seguono il Nord-est con 35.100 euro (erano 34.300 nel 2017), il centro con 31.600 euro (31.100 nel 2017) e, infine, il mezzogiorno con 19.000 euro (18.700 nel 2017). Il Pil procapite del Nord-ovest è quasi il doppio della media delle regioni del sud. Per dare un’idea del distacco in Lombardia il Pil per abitante è pari a 38.800 euro, quello della Calabria è 17.000 euro. Il contributo maggiore in termini assoluti al valore aggiunto è fornito quasi ovunque dai Servizi alle imprese, finanziari e immobiliari mentre va sottolineato il ruolo dell’industria nel Nord-est. Lì il suo valore aggiunto procapite si attesta a 12.900 euro a Modena, 11.900 euro a Vicenza, 11.200 euro a Reggio nell’Emilia mentre nelle province di Caltanissetta e Reggio Calabria questo valore scende a 700 euro procapite.

La forbice viene replicata nella classifica in base al reddito disponibile delle famiglie consumatrici. In testa ancora una volta il Nord-ovest con 22.300 euro, seguono il Nord-est con 21.900 euro, il centro con 19.900 euro e il mezzogiorno con 14.000 euro. Nello specifico è la provincia autonoma di Bolzano a far segnare il primo posto con 26.000 euro correnti, seguita da Emilia-Romagna e Lombardia (22.900 euro). Il reddito è chiaramente correlato con i consumi stessi delle famiglie, che risultano il 31,3% più alti nel Centro-nord rispetto al sud.

L’Istat tuttavia fa notare che i dati relativi al mezzogiorno devono essere analizzati considerando anche l’incidenza dell’economia sommersa. Nel mezzogiorno questa è risultata pari al 19,4% del valore aggiunto del 2017, a fronte di una media nazionale del 13,5%. A livello nazionale questo dato sarebbe determinato per il 6,2% dalle sotto-dichiarazioni dei risultati economici delle imprese, per il 5,1% dall’impiego di lavoro irregolare e per il restante 2,2% da componenti minori come mance e fitti in nero.

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Bolli virtuali FE del quarto trimestre 2019 deducibili solo nel 2020

In base al comma 1 dell’art. 99 TUIR:

  • non sono deducibili dal reddito le imposte sul reddito e le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA);
  • le altre imposte, salvo eccezioni, sono invece deducibili secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.

I bolli su fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019, seppur di competenza dell’esercizio 2019 (e quindi da contabilizzare in tale anno), saranno quindi deducibili nel 2020, con conseguente variazione in aumento del reddito 2019 da evidenziare in Unico2020 e corrispondente variazione in diminuzione del reddito 2020 da evidenziare in Unico2021.

Ricordiamo che in tema di bolli elettronici, fin dal 2003 la Cassazione tributaria, con la sentenza n.10221 del 27/06/2003, aveva ribadito che l’imposta di bollo è deducibile “per cassa” a nulla rilevando il fatto che l’imposta fosse stata corrisposta con metodo virtuale.

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Esecuzioni Immobiliari: pagamento contributo pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche. Criticità e novità

Ad ormai due anni dall’entrata in vigore, dopo l’utilizzo continuativo del sistema, abbiamo rivisto passo – passo le modalità operative per il pagamento telematico dei diritti per la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche e provvediamo, a beneficio dei lettori, a dare conto delle persistenti criticità del sistema e delle positive novità riscontrate (e probabilmente non da tutti colte) ad aggiornamento di quanto da noi scritto in un articolo pubblicato sui siti del circuito www.ateneoweb.com nel febbraio 2018.

Pubblicità obbligatoria sul PVP
Ricordiamo che, a partire dal 19 febbraio 2018, per effetto della modifica dell’art. 490 c.p.c., la pubblicità degli avvisi di vendita degli immobili deve essere obbligatoriamente effettuata mediante pubblicazione sul “Portale delle vendite pubbliche” all’interno di un’area del sito del Ministero della giustizia (attualmente all’indirizzo https://pvp.giustizia.it).

La pubblicazione dell’avviso sul sito https://pvp.giustizia.it avviene a seguito del pagamento del Contributo di € 100,00 richiesto per ogni singolo lotto e comprovato dall’allegazione della relativa ricevuta.
Le conseguenze della omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche sono molto pesanti e comportano l’impossibilità di procedere alla vendita. Il difetto di attuazione della pubblicità, o un suo vizio, determina la nullità (da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 del c.p.c.) dell’atto esecutivo, al quale la pubblicità si riferisce. La mancata effettuazione nei termini della pubblicità sul P.V.P. è causa di estinzione del processo esecutivo.

Naturalmente, prima di effettuare il pagamento dei diritti, occorre verificare che il Creditore procedente abbia versato il fondo spese e che non vi siano insoluti per aste precedenti o altri problemi che rendano impossibile la pubblicazione, in quanto il versamento dei diritti non è generico, ma riferito alla singola procedura esecutiva, e la richiesta di rimborso (unica procedura di rimedio in caso di errore) non verrà probabilmente esaudita in tempi brevi.

Per continuare a leggere l’articolo clicca qui.

Tra i diversi moduli che abbiamo realizzato relativi al software sulle Esecuzioni Immobiliari ti segnaliamo Relazione delle attività svolte dal Custode Giudiziario, un modulo che supporta l’attività del Custode Giudiziario e gli consente di adempiere agevolmente agli obblighi conseguenti la sua nomina.

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Uno sguardo al passato e un passo verso il futuro

Spunti e considerazioni sulla fatturazione elettronica B2B a un anno dall’entrata in vigore.

La Fatturazione Elettronica B2B è stata per gli studi professionali uno dei cambiamenti di maggior rilievo degli ultimi anni. Passato ormai un anno dalla sua entrata in vigore, la gestione di questa nuova modalità operativa è diventata qualcosa di familiare. Ma che cosa ha significato questo “salto tecnologico” e operativo per gli studi?

Il primo effetto prodotto dalla Fatturazione Elettronica (FE), che è fondamentale tenere in considerazione per comprendere l’evoluzione dello studio professionale, è la significativa riduzione dei tempi di gestione del cliente, in particolare per quanto riguarda la contabilità. Gli automatismi software e la maggiore precisione imposti da questo adempimento hanno infatti sostanziato la possibilità di recuperare tempo, opportunità che molti studi hanno colto abbattendo i costi di gestione dei clienti.

Questo ulteriore passo nel processo di digitalizzazione ha quindi determinato, trasversalmente a tutte le realtà di studio, la possibilità di ridurre tempi e costi. Purtroppo però non è stata percepita e sfruttata da tutti nello stesso modo. Alcuni studi hanno infatti incontrato difficoltà nell’adeguamento alla FE senza riuscire a percepirne i miglioramenti e questo è avvenuto principalmente a causa di due ostacoli: l’eccessiva libertà lasciata ad alcuni clienti e la sempre pericolosa Legge di Parkinson.

Adeguarsi ad un adempimento di questa portata non è certo un compito facile ed è normale scontrarsi con alcune difficoltà durante il processo. La speranza tuttavia è che, ripercorrendo gli errori più comuni che sono stati commessi, i professionisti che ancora li stanno combattendo riescano a prendere coscienza delle cause del problema e a dirigersi verso soluzioni costruttive.

Approfondiamo quindi meglio i due ostacoli di cui parlavamo poco fa: il primo caso si incontra quando lo studio non ha prestato la necessaria attenzione alla scelta tecnologica, lasciando libero il cliente di decidere come comunicare i dati. I clienti non indirizzati dallo studio verso software compatibili, non adeguatamente formati al loro utilizzo o inclini ad approfittare dell’assistenza, tendono ad assorbire il potenziale di miglioramento connaturato alla fatturazione elettronica, annullando molti dei benefici portati dalla digitalizzazione. Il secondo problema riguarda invece la Legge di Parkinson, stando alla quale “il lavoro si dilata in funzione del tempo disponibile”. Pertanto, anche se i tempi della gestione del cliente si riducono lasciando spazio a nuove attività, alcuni studi finiscono per riempire gli spazi vuoti impiegando più tempo a svolgere le stesse mansioni o dedicandosi ad attività che non sono effettivamente in grado di portare reddito. La giornata lavorativa risulta quindi piena e, nonostante gli sforzi delle persone a migliorarsi e i recuperi sulla gestione della contabilità, i tempi complessivamente non risultano ridotti.

La legge di Parkinson dimostra che non è sufficiente ridurre il tempo, ma è fondamentale decidere come reimpiegarlo e reinvestirlo. Le attività per reintegrare il lavoro del personale di studio sono molteplici, e anche se trovaste difficile impostare un meccanismo per la ricerca di nuovi clienti, esistono serie opportunità all’interno dello studio. Una direzione credibile potrebbe essere quella di diversificare i servizi offerti ai clienti di studio approfondendo, ad esempio, il significato gestionale dei dati delle fatture. Controllo di gestione, rapporti banca – impresa e welfare sono solo alcune delle attività a valore aggiunto verso cui le imprese dimostrano sempre maggiore interesse.

La diversificazione dei servizi non è importante solo per recuperare efficienza e mantenere il dimensionamento dello studio. Lavorare con il cliente in ambiti che lo stesso percepisce come di valore permette infatti allo studio di ritagliarsi un posizionamento competitivo maggiormente credibile per il medio lungo periodo in un mercato che negli ultimi anni ha dimostrato sempre minor interesse per l’attività contabile, almeno nella sua declinazione fiscale. Si sta presentando per il professionista l’occasione di tornare ad essere consulente, ponendosi al fianco del cliente nella conduzione efficace della propria azienda.

È importante riuscire a cogliere le nuove opportunità e a leggere i nuovi segni, e spero che queste parole siano uno stimolo per farlo, perché i recuperi permessi dalla FE renderanno il mercato ancor più competitivo. C’è chi risulterà accattivante per il cliente poiché maggiormente evoluto e completo nei propri servizi e c’è chi riuscirà a proporre al mercato prezzi più contenuti. Non evolvere potrebbe portare gli imprenditori clienti a rivolgersi a qualcuno che per prezzo o per offerta risulta maggiormente accattivante.

Con l’anno appena iniziato credo possa valere la pena dedicare a se stessi qualche ora del proprio tempo per auto valutarsi. La Fatturazione Elettronica come ogni cambiamento richiede una risposta concreta da parte di ogni interessato e penalizzerà la rigidità. Cambiare spaventa, ma concentrarsi sulle opportunità dall’altro lato della staccionata rimette in prospettiva il sacrificio necessario, facendo superare l’inerzia. Le opportunità di lavoro con le imprese sono infinite, per chi saprà coglierle.

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Videosorveglianza e telecamere: altra sentenza di condanna dalla Cassazione

Gli impianti di videosorveglianza: considerazioni e consigli.

Sulla questione dell’installazione di impianti di videosorveglianza sono intervenuto più volte, in quanto è pessima abitudine da parte deglla maggior parte degli installatori, probabilmente a scarsa conoscenza della materia, fornire un’adeguata informazione a chi loro si rivolge per installare un impianto di videosorveglianza con telecamere.

E’ necessario infatti ottenere il consenso delle rappresentazioni sindacali dei lavoratori e, qualora non esistano all’interno dell’azienda oppure non si raggiiunga un accordo, richiedere un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro; per quanto riguarda il mio studio ho richiesto ed ottenuto l’autorizzazione relativa al posizionamento di una telecamera esterna che “inquadra” unicamente il soggetto “davanti alla porta di ingresso” e che, quindi, non rileva ai fini del controllo a distanza dell’attività prestata dai lavoratori occupati nello studio, ma la prudenza non è mai troppa e le sanzioni sono salate.

Ad ingenerare ancora maggiore confusione si assiste a pubblicità televisiva dove la micro telecamera dà la possibilità di controllare cosa fa la tua colf mentre non ci sei, senza valutare minimamente le conseguenze di un controllo dell’attività della colf, lavoratrice, e senza valutare minimamente lo statuto dei lavoratori e neppure la nota 1004 dell’8.2.2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la quale è stato indicato che nel rapporto domestico è necessario comunque l’obbligo di informazione preventivo ed il consenso, chiaramente scritto, dello stesso collaboratore domestico.

A parte poi la violazione in esame, non è raro il caso di sanzioni per “mancata informativa” che deve essere resa tramite affissione di cartello indicante il funzionamento dell’impianto (link a provvedimento – sanzioni per 7.200 euro irrogate dal Garante).

Rammento che il Garante ha emanato il Provvedimento web 1712680 dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, pubblicato sulla G.U. 99 del 29 aprile 2010 invitando a consultare il decalogo redatto dal Garante.

Prima dell’installazione è quindi necessario procedere alle valutazioni indicate nel citato decalogo, redigere una planimetria con il progetto dell’impianto, con indicati i raggi di azione delle telecamere, un documento sull’organizzazione e funzionamento del sistema di videosorveglianza avendo riguardo anche – se con registrazione delle immagini – ai tempi di conservazione delle immagini stesse, raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali o chiedere l’autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, quindi solo dopo aver assolto queste fasi preliminari realizzare l’impianto, informarne i lavoratori, procedere all’affissione di cartelli – informativa ed attenersi, anche in relazione ai tempi di registrazione, a quanto indicato nel Garante nel citato provvedimento dell’8 aprile 2010.

La Sentenza della Corte di Cassazione
Con la sentenza della Cassazione Penale sez. 3 del 17 gennaio 2020 n. 1733 (decisa il 6 novembre 2019) è stato condannato con un ammenda da 3.000 euro un imprenditore che aveva installato nel 2014 un sistema di videosorveglianza idoneo a controllare l’attività dei dipendenti, senza il preventivo accordo con le rappresentazioni sindacali dei lavoratori ma con un accordo scritto con i dipendenti, in violazione quindi dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 Legge 300/1970).

Il datore di lavoro avrebbe dovuto in prima battuta stipulare l’accordo preventivo con le rappresentanze sindacali, qualora l’accordo non fosse raggiunto chiedere il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, in quanto il legislatore ha ritenuto di “affidare l’assetto della regolamentazione di tali interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori singoli, possano autonomamente provvedere al riguardo – trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato.” ed in quanto l’imprenditore potrebbe, ad esempio, far firmare all’atto dell’assunzione del lavoratore una dichiarazione con la quale accettano l’adozione o l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo dando luogo ad un consenso viziato, cioè condizionato all’assunzione.

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Novità 2020 per il bollo sulle fatture elettroniche

Con la conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019) sono stati modificati i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno.

Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.

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Registratori telematici e corrispettivo non riscosso: un problema

Si premette che il documento commerciale (che di seguito chiameremo anche solo “scontrino”) va rilasciato all’atto dell’ultimazione della prestazione di servizi o all’atto della consegna dei beni venduti (nulla è cambiato rispetto ai comportamenti adottati sino al 2019 con compilazione della ricevuta fiscale o l’emissione dello scontrino fiscale) e che il contenuto del documento commerciale aggiornato alle specifiche tecniche emanate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31.10.2019 prevede, tra l’altro, l’indicazione espressa del

  • corrispettivo pagato in contanti
  • corrispettivo pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, carte prepagate)
  • corrispettivo non pagato

Sul contenuto del documento commerciale etc. si rinvia ad un un nostro precedente documento pubblicato sul sito di Ateneoweb e consultabile attraverso il seguente LINK.

Circa l’indicazione del corrispettivo non pagato, tale indicazione assume rilevanza specie nel campo della prestazione di servizi, in quanto, com’è noto (in base all’articolo del D.P.R. 633/72 circa il momento di effettuazione dell’operazione), il corrispettivo non pagato confluisce nella liquidazione periodica iva del periodo in cui il corrispettivo viene pagato e non nella liquidazione periodica dell’iva relativa al periodo in cui viene emesso il documento commerciale.

In pratica ed in parole semplici

  • cessione/vendita di beni-momento impositivo iva: la consegna dei beni – esempio: se una cartoleria vende un quaderno a gennaio ed il corrispettivo non viene riscosso l’importo dello scontrino viene considerato nella liquidazione periodica dell’iva relativa al periodo in cui è stato emesso lo scontrino, cioè in quella di gennaio o del primo trimestre;
  • prestazioni di servizi – momento impositivo iva: il pagamento – esempio: se un’officina di autoriparazioni effettua le riparazioni in gennaio ed emette lo scontrino (non riscosso) ed incassa lo scontrino ad aprile, l’importo dello scontrino viene considerato nella liquidazione iva di aprile o del secondo trimestre e non in quella del mese di gennaio.

In aggiunta: nel caso dell’officina di autoriparazioni può essere emesso lo scontrino fiscale non riscosso e successivamente la fattura elettronica, nella quale viene indicato il riferimento allo scontrino emesso (fatturazione differita con riferimento allo scontrino-documento commerciale emesso all’atto di ultimazione della riparazione del veicolo).

Va mossa infine un’ulteriore considerazione e cioè che la nostra cartoleria potrebbe realizzare anche prestazioni di servizi, ad esempio relative all’esecuzione di copie fotostatiche (che non sono cessione di beni) e che la nostra officina potrebbe realizzare operazioni di “pura” vendita o classificabili come “vendita” e non come “prestazione di servizi”, ad esempio nel caso di sostituzione di pneumatici con fornitura dei medesimi pneumatici.

IL PROBLEMA
Un nostro assistito, esercente appunto l’attività di officina di autoriparazioni, ha emesso il 9 gennaio 2020 dei documenti commerciali per totali 1.045,00 euro e dal documento gestionale di chiusura giornaliera del registratore di cassa telematico risulta quanto segue:

  • totale corrispettivi del giorno euro 1.045,00
  • totale riscossi euro 467,00
  • totale riscossi con strumenti elettronici euro 448,00
  • totale non riscossi euro 130,00

Relativamente al corrispettivo di importo pari a 130,00 euro, non riscosso, l’officina emetterà fattura elettronica a fine mese in capo al cliente (fatturazione “differita” facendo riferimento al documento commerciale emesso il 9 gennaio 2020), avendo oltretutto inserito nel documento commerciale il codice fiscale del cliente.

Andando ad interrogare i dati relativi ai “Corrispettivi relativi a Registratori Telematici” sul sito dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che il totale dell’invio dei corrispettivi telematici del 9 gennaio 2020 da parte della nostra assistita è pari ad euro 1.045,00 (cioè il totale dei corrispettivi) che includono anche i corrispettivi non riscossi, creando così un disallineamento tra dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate ed i dati del contribuente, tanto più che il contribuente trasmetterà ancora per l’importo di 130 ,00 euro una fattura elettronica, venendosi così a “duplicare” l’importo del “corrispettivo non riscosso” (importo di 130 euro risultante dalle fatture elettroniche ed importo di 130 euro nei corrispettivi telematici).

E’ quindi evidente che occorrerà trovare una soluzione al problema di cui sopra, che rischia di causare, in futuro, richieste di chiarimenti sui disallineamenti di cui sopra.

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Economia italiana, in assenza di tinte forti si gioca sulle sfumature: cosa dice l’ultimo bollettino di Banca d’Italia

“Nelle proiezioni per l’Italia una graduale ripresa globale e condizioni monetarie accomodanti favorirebbero il ritorno a una crescita moderata ma restano rilevanti rischi”. Questa la sintesi di Banca d’Italia che apre il suo primo bollettino economico del 2020. L’economia italiana continua ad essere in balia di correnti contrastanti, alcune impegnate a sospingerla, altre a frenare l’entusiasmo: è imprescindibile mettere ordine alla grande mole di dati che di settimana in settimana vengono rilasciati.

Anzitutto Banca d’Italia sostiene sulla base delle proprie stime che nel quarto trimestre 2019 il Pil sia rimasto pressoché invariato. Nello specifico l’indicatore Ita-Coin (che fornisce un’istantanea dell’andamento dell’economia italiana attraverso l’analisi di una molteplicità di informazioni) è tornato positivo per la prima volta da novembre 2018, seppur con un debole +0,05. Ciò suggerirebbe che il peggio, per il momento, sia stato superato: a luglio 2019 l’indicatore era sceso a -0,2. Nel terzo trimestre 2019 il Pil sarebbe cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Una minima espansione figlia di espansioni di più grande entità apprezzabili scompattando le singole componenti. Ad aver trascinato l’economia italiana sono state le importazioni totali (+1,3%), gonfiatesi grazie alla domanda nazionale (+0,5%) e ai consumi (+0,3%). In aumento anche le scorte (+0,3%) dopo due trimestri in negativo. Ad aver contenuto la crescita del Pil sono stati gli investimenti fissi lordi, tornati in negativo (-0,2%), e le esportazioni nette (-0,4%) che pare stiano accusando le tensioni geopolitiche e la tensione sul fronte dazi. Tuttavia, è bene sottolinearlo, il bollettino recita: “Le imprese intervistate alla fine dello scorso anno dalla Banca d’Italia segnalano che le aspettative sulla domanda estera sono migliorate”, suggerendo un clima di contenuta positività. È bene tuttavia interpretare questa leggera contrazione in un’ottica storica: tra il 2011 e il 2019 le esportazioni italiane sono cresciute di oltre il 20%, mentre il Pil è rimasto stagnante e consumi e investimenti devono ancora tornare in pareggio.

La produzione industriale resta fiacca, sebbene al netto della componente energetica a novembre sia cresciuta dello 0,4%. Secondo le stime di Banca d’Italia la riduzione dell’attività manifatturiera negli ultimi tre mesi del 2019 sarebbe stata analoga a quella del trimestre estivo. Le imprese restano sul chi va là, gli investimenti nel 2020 potrebbero essere più contenuti rispetto a quelli dell’anno appena chiuso. A preoccupare, secondo le interviste condotte da Palazzo Koch, sono nell’ordine “incertezza imputabile a fattori economici e politici”, “tensioni sulle politiche di liberalizzazione degli scambi internazionali” e “l’andamento del prezzo del petrolio”. D’altro canto il vacillare degli investimenti non dipende unicamente da fattori endemici alla manifattura ma anche da un mutato clima nel settore creditizio. A novembre 2019 i prestiti alle società non finanziarie si sono contratti dell’1,9%, che diventa -2,5% sui tre mesi. È il paradosso della congiuntura creditizia degli ultimi anni: i tassi applicati dalle banche non sono mai stati così bassi eppure, come si dice in gergo, “il cavallo non beve”. Il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese oltre un milione di euro è inferiore all’1% e quello fino al milione è sotto al 2%. Per comprendere le dinamiche presenti e future bisogna osservare con attenzione “the only game in town”, quello della Banca Centrale Europea. La presidente Christine Lagarde si sta ponendo in continuità con il suo predecessore Mario Draghi: la politica monetaria resta (e resterà) accomodante. Non solo il costo del denaro non dovrebbe aumentare nel breve termine ma non è nemmeno da escludere che per l’estate Lagarde tagli ulteriormente i tassi sui depositi. In altre parole i tassi sui prestiti rimarranno bassi. Banca d’Italia stima che l’Euribor a 3 mesi (base per il tasso variabile) resterà negativo almeno fino alla fine del 2022 (non a caso la crescita dei prestiti nel mercato retail è strettamente collegata ad un aumento delle surroghe).

Cosa aspettarsi per il 2020? Sarà fondamentale un clima di rinnovata serenità nell’ambito del commercio internazionale e sul fronte caldo delle tensioni geopolitiche (le quotazioni del petrolio in questo senso hanno mostrato una notevole resilienza alla situazione libica e al confronto tra Stati uniti e Iran). Difficile aspettarsi manovre shock a livello governativo, visti gli stretti vincoli di bilancio e un output gap in trend positivo che non lascia margini sul fronte dell’indebitamento strutturale. Nel mare magnum delle variazioni statistiche di piccola entità e dal segno contrastante sarà fondamentale fare luce costantemente su tutte le sfumature della congiuntura.

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Esecuzioni immobiliari: richiesta residenza anagrafica e procedure telematiche tramite SPID

Richiesta certificato di residenza
Nel corso della procedura di esecuzione immobiliare, il legale del creditore procedente, il CTU incaricato di redigere la perizia sull’immobile, il Custode Giudiziario e il Delegato alla vendita hanno la necessità di verificare la residenza anagrafica di diverse persone, in primo luogo del debitore esecutato ed eventualmente degli occupanti l’immobile, ai fini di effettuare correttamente le comunicazioni e le notifiche obbligatorie.

La richiesta da parte del Custode giudiziario o del Delegato alla vendita avviene più volte nel corso dell’incarico e generalmente:

  • da parte del Custode giudiziario, subito dopo la nomina, al fine di inviare al debitore lettera di comunicazione della propria nomina, con indicazione della data nella quale il Custode effettuerà il primo accesso presso il bene pignorato;
  • da parte del Custode giudiziario, circa 15 giorni prima dell’udienza 569 cpc, che fissa la vendita. Lo scopo è di rispondere al Giudice dell’Esecuzione, nel corso dell’udienza 569 cpc, nel caso in cui vi siano problemi di notifica da parte del creditore procedente (compito non strettamente di competenza del Custode, ma del perito).
    Teniamo conto che i funzionari dei Comuni hanno tempo 30 giorni per inviare la residenza richiesta e pertanto è opportuno procurarsi il documento per tempo.
  • da parte del Delegato alla Vendita (dopo la 569 cpc) per l’invio della raccomandata al debitore esecutato, portante l’avviso di vendita. Se il Delegato alla Vendita è lo stesso Custode, spesso si utilizza l’ultimo certificato già in possesso (quello chiesto prima della vendita 569 cpc);
  • da parte del Custode giudiziario, ogni volta che deve effettuare notifiche o inviare avvisi relativi alla procedura di sloggio.

La richiesta di Certificato verrà inoltre intensificata tutte le volte che vi sono incertezze in merito alla residenza del debitore esecutato. Spesso gli uffici anagrafe dei Comuni semplificano la vita ai professionisti che si rivolgono a loro, fornendo telefonicamente conferma dei dati relativi alla residenza degli esecutati, ma nel solo caso in cui lo stesso professionista sia in grado di indicare in modo preciso e completo tutti i dati dell’ultimo certificato rilasciato.

Per avere una visione più completa della situazione e accertare l’eventuale presenza di soggetti degni di tutela (minori o altro) nell’ambito del nucleo familiare, normalmente il Professionista richiede non il semplice certificato di residenza, ma il CERTIFICATO CONTESTUALE DI STATO DI FAMIGLIA, RESIDENZA E CITTADINANZA.

Le procedure telematiche
Sino a pochi anni fa, la richiesta dei certificati poteva essere effettuata unicamente recandosi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune oppure – seguendo una procedura più complicata – mediante richiesta cartacea o elettronica, a seguito di pagamenti dei diritti di segreteria ed imposte.
Negli ultimi periodi, in alternativa al metodo tradizionale, si sta sempre più affermando la possibilità, per i Custodi Giudiziari ed i Delegati alla Vendita, di utilizzare le procedure on-line messe a disposizione dai singoli Comuni: si tratta di un servizio molto utile, che permette di estrarre velocemente e senza oneri i certificati necessari allo svolgimento dei compiti a loro assegnati dal Tribunale.
Si raccomanda pertanto ai colleghi Custodi Giudiziari e Delegati alla Vendita di utilizzare nel modo corretto la funzionalità del sistema e di richiedere le esenzioni degli oneri nel solo caso in cui il compito svolto lo preveda.
Ad oggi il numero dei Comuni che fornisce questo tipo di servizio è rilevante e si registrano adesioni ogni giorno, ma non tutti i Comuni forniscono ancora il servizio di consultazione anagrafe on-line e dunque bisogna verificare sul sito internet del Comune interessato se tale servizio è attivo.

Lo SPID
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema che permette il riconoscimento dell’utente e consente di accedere comodamente da qualsiasi dispositivo (computer, tablet, smartphone) ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati accreditati.
Avviato a dicembre 2015, con l’accreditamento dei primi tre gestori di Identità digitale (SPID identity provider), il sistema ha iniziato a fornire i primi servizi a metà 2016 ed ha progressivamente aumentato i servizi a disposizione dei cittadini, mostrando un’importanza sempre più rilevante nel sistema digitale della Pubblica Amministrazione, con notevoli risparmi anche per i cittadini.

Attualmente i gestori di identità digitale accreditati e quindi autorizzati dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) sono 9 e ciascun utente può scegliere liberamente il proprio (li indichiamo in ordine alfabetico):
Aruba, Infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Register.it, Sielte e Tim.

Per ottenere il rilascio dello SPID è richiesto un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), la tessera sanitaria, un indirizzo e-mail e il numero di telefono del cellulare usato normalmente. Il gestore, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette l’identità digitale rilasciando le credenziali all’utente.

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Tra i diversi moduli che abbiamo realizzato relativi al software sulle Esecuzioni Immobiliari ti segnaliamo Relazione delle attività svolte dal Custode Giudiziario, un modulo che supporta l’attività del Custode Giudiziario e gli consente di adempiere agevolmente agli obblighi conseguenti la sua nomina.

730-precompilato-invio-spese-sanitarie-2019-in-scadenza-al-31-gennaio

730 precompilato: invio spese sanitarie 2019 in scadenza al 31 gennaio

Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2020, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2019 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).

Così come disposto dal decreto MEF del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019, la trasmissione dei dati al sistema TS riguarda anche gli iscritti ai seguenti albi:

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.

L’invio è stato inoltre esteso a:

  • le strutture della Sanità militare;
  • la farmacia assistenziale ANMIG;
  • gli iscritti all’Albo dei biologi.

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente dall’interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).

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