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Scadono il 20 gennaio i termini per il versamento dei bolli sulle fatture elettroniche IV trimestre 2019

Scade il prossimo 20 gennaio il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre dell’anno 2019.

Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.

L’importo dei bolli dovrà essere versato tramite F24 o addebito diretto da parte dell’Agenzia Entrate.

È l’Agenzia Entrate a conteggiare l’ammontare dell’imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l’importo all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.

Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell’importo.

Il codice tributo per il pagamento dell’imposta di bollo del quarto trimestre è “2524”.

I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.

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POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni

Già l’art. 15 del DL 179/2012 (L. 221/2012) aveva stabilito stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (L. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.

Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio del 2020 (DL 124/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Nel corso dell’iter di conversione del decreto l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.

Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:

  • commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati a dotarsi di Pos e, pertanto, non possono negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat
  • non è però prevista alcuna sanzione per chi non accetta pagamenti tramite Pos.
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Codice di procedura penale, art. 192 – Valutazione della prova

La valutazione della prova.
L’art. 192 co. 1 sancisce il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova e del suo obbligo della motivazione da parte del giudice nel momento della valutazione della prova. Il disposto dell’art. 192 co. 1 sottolinea l’attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell’obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo la motivazione posta a base della decisione adottata, deve ritenersi che si sia inteso ribadire in pieno il principio del libero convincimento, ancorandolo alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che lo stesso trasmodi in un uso arbitrario di tale principio.

Il libero convincimento non può significare prova a valutazione libera, il principio si àncora al dato probatorio risultante dalla dialettica dibattimentale, investe l’area riservata alla valutazione del dato, trova il suo limite nella motivazione.

Nella valutazione della prova, siano esse dirette o indirette, il giudice non può sottrarsi al dovere di accertare alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneità a dare dimostrazione della responsabilità dell’imputato, dando poi conto dell’iter argomentativo seguito ai fini della formazione del convincimento raggiunto, attraverso una motivazione che, se corretta logicamente e giuridicamente, si sottrae a censure di legittimità.

Il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse, il peso e il significato ritenuti più opportuni. La relativa motivazione in cui si estrinseca tale operazione intellettuale è insindacabile in sede di legittimità se rispetta le regole della logica ed è frutto di valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali ed ai principi generali che regolano la valutazione della prova. Secondo l’art. 192 non può dirsi adempiuto l’onere della motivazione se il giudice si limita ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova che è il principio cardine del processo penale.

Pertanto nel ricostruire un fatto dell’esperienza, il giudice deve essere libero di credere o non credere ad una fonte di prova e non può essere condizionato, nel valutare la rilevanza, da giudizi normativamente prefissati. Così come il procedimento probatorio, si sviluppa secondo distinti direttive: regole di assunzione dei mezzi di prova, principio del contraddittorio, criteri di valutazione degli elementi di prova, obbligo di motivazione per spiegare le ragioni della decisione.
L’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali, sancito in via generale dalla Costituzione (art. 111, 6° co. Cost.) deve considerarsi, un limite connaturato al libero convincimento, si tratta di un vincolo di natura essenzialmente giuridica, sicchè la violazione dell’obbligo, cioè l’omessa indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione è sanzionata con la nullità del provvedimento.

L’epilogo del procedimento quindi è costituito dalla valutazione della prova, quindi attività valutativa e rappresentativa del libero convincimento in virtù del quale il giudice è affrancato da criteri legalmente predefiniti, ma deve poggiarsi su metodi razionali, in modo da ricostruire il fatto che deve essere aderente alle risultanze istruttorie e appaia conforme a canoni logici, quindi valutazione probatoria secondo legge, ispirata a canoni di razionalità e di ragionevolezza ed effettuata su prove legittimamente acquisite nel dibattimento e quindi utilizzabili.

I risultati acquisiti e i criteri adottati

Il giudice deve spiegare chiaramente i risultati acquisiti ed i criteri adottati (leggi scientifiche, leggi della logica, massime d’esperienza e quant’altro sia servito all’inferenza dall’universo probatorio al fatto principale), concisamente esponendo i motivi di fatto e di diritto su cui ha fondato la decisione, e indicando sia le prove poste a base della stessa, sia le ragioni per cui ha ritenuto non attendibili le prove contrarie (art. 546 lett. e). Con l’espressione “risultati acquisiti” si fa riferimento all’esito del procedimento intellettivo che ha costituito il ponte tra l’assunto iniziale e le emergenze probatorie. L’obbligo imposto al giudice di indicare espressamente i risultati serve “ad ancorare più saldamente la decisione al materiale probatorio”, impedendo commistioni tra la conoscenza giudiziale ed il sapere privato del giudice, il che significa non far dipendere la decisione dal bagaglio di conoscenze personali, poiché la prova viene valutata in base a regole oggettive.

I criteri adottati sono, invece, le leggi scientifiche, le leggi della logica, le massime d’esperienza e quant’altro è servito per inferire l’esistenza o l’inesistenza del fatto dall’analisi del materiale probatorio: la loro indicazione permette il controllo sulla coerenza logica del ragionamento, sull’inferenza che ha condotto ai “risultati acquisiti”, al dato cognitivo acquisito in sede istruttoria e il fatto da provare.

Motivare significa rendere esplicito anche il canone di argomentazione utilizzato per arrivare alla affermazione della sussistenza del fatto imputato: il giudice fa leva non solo sui fatti indizianti, ma sulle massime di esperienza che ne accreditano l’efficacia.

La disciplina codicistica conferisce rilievo normativo all’argomentazione probatoria, cioè al procedimento intellettivo attraverso cui il giudice dall’elemento di prova perviene, mediante una regola di inferenza, a un risultato. L’elemento di prova si identifica con ciò che, introdotto nel processo, può essere impiegato come oggetto della successiva attività inferenziale. Esso indica il contenuto informativo della fonte (es. dichiarazione di un teste ecc.), dal quale si ricava un esito che rappresenta il risultato finale dell’argomentazione probatoria, ne discende che sulla base dell’elemento di prova, si avrà il procedimento intellettivo che ci dirà se un’affermazione è vera o falsa.

La valutazione della prova è “un’attività legale e razionale. Legale, perché si esercita su prove legittimamente acquisite […]. Razionale, perché implica l’obbligo di motivare, di giustificare la decisione secondo criteri di ragionevolezza, nel rispetto di tre ordini di regole: le regole della logica, della scienza, dell’esperienza corrente”.

I “criteri adottati” nella valutazione della prova sono i criteri logico-argomentativi che hanno determinato il passaggio inferenziale dal factum probans al factum probandum, dal fatto noto all’esistenza o inesistenza del fatto da provare. Essi, per espressa previsione di legge ( art. 192 c. 1: canone metodologico che contribuisce alla strutturazione della motivazione), devono essere indicati in sentenza, per garantire la “pubblicità” del ragionamento del giudice e quindi la controllabilità della coerenza argomentativa e della congruità sostanziale, “in altri termini, la sua ragionevolezza” Tra i criteri adottati rientrano le leggi scientifiche e le c.d. massime d’esperienza.

Le leggi scientifiche mirano, a consentire che talune conoscenze, verificate e certe, vengono impiegate quali parametri che hanno un elevato margine di attendibilità, sono sempre più massicciamente utilizzate nell’accertamento dei fatti, formulati su base generale, requisito che gli conferisce il carattere dell’indipendenza dal caso concreto.

Le leggi scientifiche, come le massime di esperienza, rappresentano la premessa del sillogismo giudiziario che si caratterizza, per la loro massima univocità.

Il giudice utilizza spesso leggi scientifiche che appartengono al patrimonio conoscitivo dell’uomo medio, ma negli ultimi anni si è assistito alla vertiginosa crescita d’importanza del ruolo processuale di periti e consulenti tecnici, che testimonia, da una parte, il sempre maggior ricorso alle conoscenze specialistiche per l’accertamento dei fatti, dall’altra, e conseguentemente, la “processualizzazione del metodo scientifico”. Le Sezioni Unite, dopo aver affermato che si può condannare solo ove l’esistenza del fatto e la responsabilità dell’imputato siano state provate “al di là di ogni ragionevole dubbio”, hanno statuito che è rilevante non tanto la astratta validità statistica della legge, quanto la validità, l’operatività della stessa nel caso concreto, alla luce delle risultanze processuali.

Le massime d’esperienza, formulabili da “ogni persona sana di mente e di media cultura” sono regole di comportamento ricavabili dalla realtà ed esprimono ciò che avviene nella maggior parte dei casi, è l’esperienza a consentire di formulare un giudizio di relazione, fenomeno che si verifica quando viene accertato che una determinata classe di accadimenti si accompagna a un’altra determinata classe di eventi. Per essere utilizzate dal giudice devono aver raccolto conferme tali da renderle riconosciute ed accettate in modo tale da considerarle affidabili. La possibilità di ricorrere fruttuosamente ad una massima d’esperienza risiede nel grado di vincolatività dell’inferenza che essa permette: il grado di universalità e di concludenza della massima impiegata, valutato accrescendo il processo di falsificazione delle ipotesi contrarie, esprime il livello di probabilità posseduto dal giudizio finale. In giurisprudenza, “nella valutazione probatoria giudiziaria è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime d’esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verisimile. Ove così non sia , il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi che risultano dagli atti. (Cass. 2005/230873; Cass. 2009/243528).

Inevitabilmente, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si articola, oltre che sulla funzione e sull’effettivo contenuto delle “regole” di cui all’ art. 192, sul significato proprio dell’aggettivazione usata dal legislatore per qualificare gli indizi idonei a dimostrare l’esistenza di un fatto. La giurisprudenza è stata abbastanza unanime nell’affermare che gli indizi debbono essere necessariamente plurimi, acquistano attitudine probatoria se ed in quanto l’univocità, la gravità e la concordanza li elevino a rango di elemento di prova; “gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni, e, quindi attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi”. Talvolta, ci si è spinti anche oltre il dettato normativo sostenendo che “la precisione dell’indizio ne presuppone la certezza. Tale requisito, benché non espressamente indicato dall’ art. 192, è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto. 

L’ art. 192 c. 3 e 4 stabilisce come regola di valutazione della chiamata in correità, introducono, più in generale, “una regola di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o di un reato connesso”. Siamo davanti, cioè, ad una “linea-guida” nella valutazione delle propalazioni di “chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all’imputato o ha comunque legami con lui” per “la necessità di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova” dotata di particolare “attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale” questa acquista valore probatorio solo con riscontri obiettivi che ne attestino l’attendibilità. Non basta che una delle suddette persone formuli un’accusa perchè possa ritenersi raggiunta la prova di colpevolezza dell’imputato.

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Modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione: novità 2020

L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione:

  • il comma 1 ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
  • il comma 2 ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate. In particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per:
    • l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta;
    • e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Con la Risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti.

Con riferimento al precedente punto 1, sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie :

  1. imposte sostitutive;
  2. imposte sui redditi e addizionali;
  3. IRAP;
  4. IVA;

e dettagliati nella tabella in calce (allegata alla risoluzione).

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui. Ai fini della verifica del superamento del limite sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. Non si considerano pertanto le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito.

Nella tabella allegata alla risoluzione sono indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

Inoltre, tenuto conto che l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

Con riferimento a quanto descritto al precedente punto 2, il decreto-legge n. 124 del 2019 ha esteso alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.

Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. L’Agenzia rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Anche l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Ad esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e, aggiungendo 1.000 euro di fondi propri, viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Infine, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Per le TABELLE ALLEGATE alla Risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019 clicca qui.

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Credito d’imposta su investimenti in beni strumentali da specificare già in fattura

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020 che tra le tante novità prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento.

In sintesi:

Tipologia di investimenti agevolabili Limite Misura del credito d’imposta Tempo di recupero
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex ‘super ammortamento’ fino ad euro 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex ‘iper ammortamento’ beni materiali fino ad euro 2,5 milioni 40% 5 quote annuali di pari importo
oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni 20%
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex ‘iper ammortamento’ beni immateriali fino ad euro 700.000 15% 3 quote annuali di pari importo

Segnaliamo che la disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194″.

Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della L. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

2020-il-versamento-del-superbollo-sulle-autovetture-tassa-imbarcazioni

2020: il versamento del superbollo sulle autovetture – tassa imbarcazioni

La tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, mentre per l’anno 2020 non risulta abrogato né modificato dal D.L. 124/2019 né dalla Legge 160/2019 l’obbligo di corrispondere“l’addizionale erariale alla tassa automobiilistica” (comunemente definito “superbollo”) da parte dei proprietari (o possessori nel caso di contratti di locazione finanziaria) di autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt. Di seguito vengono sinteticamente e schematicamente illustrate le norme e le modalità di versamento di tale tassa.

Soggetti qualsiasi proprietario o detentore in locazione finanziaria di veicolo per trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 chilowatt (persone fisiche, società etc.). Si ribadisce che il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall’utilizzatore.

Termine di versamento: entro il termine di versamento della tassa automobilistica “ordinaria”.

Importo del versamento: 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni riportate nel successivo paragafo “Normativa”) – per individuare la potenza in chilowatt consultare il campo P2 della carta di circolazione del veicolo.

Modello di versamento: il versamento si effettua con modello F24 e con la compilazione della sezione “Elementi identificativi”.

Codici tributo

  • “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011”;
  • “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011 – Sanzione”;
  • “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011 – Interessi”;
  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
    • il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “A”;
    • il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la targa dell’autovettura/autoveicolo;
    • il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
    • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l’annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2020 è il 2020, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2020).

Normativa

Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98.

21. A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e’ dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt(vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt) da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt

L’addizionale deve essere corrisposta con le modalita’ e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato.

D.L. 6.12.2011 n. 201 – articolo 16 – comma 1
“A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.

15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 e’ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e’ piu’ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione……………… I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Informazioni reperibili sul sito internet dell’ Agenzia delle Entrate – sul sito è possibile calcolare anche l’importo del superbollo dovuto – utilizza il seguente link.

vendite-on-line-dal-2021-importanti-novita-iva

Vendite on line: dal 2021 importanti novità IVA

Sono recentemente state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due importanti novità nel campo del regime Iva delle vendite a distanza:

  • la direttiva 2019/1995, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 dicembre,  modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni;
  • il regolamento di esecuzione del Consiglio del 21 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2019,  modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che si svolgono su piattaforme elettroniche e i regimi speciali per gli operatori che prestano servizi a clienti finali, effettuano vendite a distanza di beni e alcune tipologie di cessioni nazionali di beni.

A decorrere dal 1° gennaio2021 nelle vendite a distanza di beni fino a 150 euro importati con spedizioni da territori o Paesi terzi e realizzate tramite un’interfaccia elettronica – un marketplace o un portale sul web – i beni dovranno essere considerati ricevuti e poi ceduti dalla piattaforma. Stesso principio si applicherà per le cessioni tramite piattaforma web di prodotti all’interno dell’Ue da parte di un operatore economico non stabilito in Ue ad un privato consumatore.

La nuova direttiva chiarisce che in questi casi:

  • la partenza della spedizione o il trasporto dei beni vanno imputati alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma
  • sia la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia quella effettuata da quest’ultima verso il privato si devono considerare realizzate, ai fini dell’esigibilità dell’Iva, nel momento in cui il pagamento è stato accettato, facendo riferimento al primo evento tra il ricevimento del pagamento, da parte o per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando sarà effettivamente versato l’importo.

Il regolamento di esecuzione n. 2019/2026 del 21 novembre 2019 chiarisce inoltre che nel caso di un soggetto passivo che faciliti una vendita a distanza tramite un’interfaccia elettronica, di beni importati da Paesi terzi con spedizioni fino a 150 euro, i beni devono essere considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.
In particolare i beni saranno considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore alternativamente quando:

  • la spedizione o il trasporto dei beni sarà subappaltata dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;
  • la spedizione o il trasporto dei beni sarà effettuata da un terzo, ma il fornitore assumerà la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all’acquirente;
  • il fornitore fatturerà e riscuoterà le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizzerà la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il fornitore promuoverà con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, metterà in contatto l’acquirente e un terzo o comunicherà in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

I beni non si considereranno invece spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l’acquirente effettuerà da sé il trasporto dei beni o ne organizzerà la consegna con un terzo e il fornitore non interverrà direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l’organizzazione.

privacy-deroghe-al-codice-dalla-legge-160-2019-dal-1-gennaio-2020

Privacy: deroghe al codice dalla Legge 160/2019 dal 1 gennaio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), articolo 1 comma 681, introduce nuove fattispecie, classificando tra i trattamenti di dati personali di rilevante interesse pubblico quelli derivanti dall’attività di soggetti pubblici di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, andando a modificare la lettera i del comma 2 dell’articolo 2 sexies del D.lgs. 196/2003 (vedi il testo vigente dal 1° gennaio 2020 di seguito riportato).

In conseguenza della modifica di cui sopra viene introdotta la lettera f bis all’articolo 2 undecies cosicchè i diritti dell’interessato previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo 2016/679 non possono essere esercitati per gli interessi tutelati in materia tributaria ed allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale; i diritti dell’interessato di cui agli articoli 15 e 22 del R.E. sono rappresentati dal diritto di accesso dell’interessato, diritti di limitazione al trattamento, diritto alla cancellazione od oblio, diritto di rettifica, diritto di opposizione etc.

Testo con evidenziato in grassetto le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore della Legge 160 del 27.12.2019 – articolo 1 comma 681

Art. 2-sexies
(Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche’ le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’ rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita’;
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell’archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche’ documentazione delle attivita’ istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche’ l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo;
i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale comprese quelle di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale
l) attivita’ di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni
…….omesse le restanti lettere dell’articolo 2 sexies

Art. 2-undecies
(Limitazioni ai diritti dell’interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro stabilita’;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
f- bis) agli interessi tutelati in materia tributaria ed allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale.

(nota: Nel testo del D.lgs. 196/2003 ovunque si faccia riferimento alle lettere e ed f si intende tale riferimento effettuato alle fattispecie di cui alle lettere e – f e fbis)

sparita-la-cedolare-secca-dal-2020-sulle-locazioni-dei-c-1

Sparita la cedolare secca dal 2020 sulle locazioni dei C/1

Non risulta che né la Legge 157 del 19/11/2019 di conversione del D.L. 124 del 26/10/2019 né la Legge 160 del 27/12/2019 abbiano riproposto quanto previsto dal comma 59 dell’articolo 1 della Legge 145/2018; tale disposizione ammetteva l’opzione per la tassazione con il regime della cedolare secca del 21% dei canoni di locazione relativi ad unità immobiliari di proprietà di persone fisiche “private” (che non agivano quindi in qualità di imprenditori o lavoratori autonomi) classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) sino a 600 metri quadrati di superificie (oltre eventuali pertinenze classificate in C/3 laboratori per arti e mestieri – C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – C/7 tettoie chiuse o aperte), limitatamente ai contratti stipulati nell’anno 2019, prevedendo inoltre che l’opzione per la scelta della la cedolare secca non era possibile qualora alla data del 15 ottobre 2018 fosse in essere un contratto non scaduto ed interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (in pratica non era possibile “risolvere” un precedente contratto in corso al 15 ottobre 2018 e stipularne uno nuovo tra i medesimi soggetti e per le stesse unità immobiliari), né era possibile optare per il regime della cedolare secca nel caso di subentro in un contratto di locazione in corso dal 15 ottobre 2018 (risposta n. 364 del 30 agosto 2019 dell’Agenzia delle Entrate).

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 340 del del 23 agosto 2019 aveva inoltre ammesso la validità per l’opzione per il regime della cedolare secca nel caso di un contratto ad uso commerciale che prevedeva un canone “fisso” mensile ed una aggiuntiva quota variabile del canone rappresentata da una percentuale sui ricavi dell’esercizio commerciale.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, fornisce le seguenti indicazioni:

in caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. (nota di studio: opzione nel modello RLI)

ed inoltre

l’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%.

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (novità introdotta dalle legge di bilancio 2019) – (nota di studio: risoluzione n. 50/2019).

L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Per i contratti stipulati nel corso del 2019 appare pacifico che l’opzione esercitata abbia validità per l’intera durata del contratto, normalmente di sei anni.

Dato l’utilizzo improprio dei termini da parte del legislatore, possono nascere alcuni dubbi interpretativi sulla validità o meno dell’opzione per il regime della cedolare secca, ad esempio:

  • contratto stipulato e registrato a fine 2019 con decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2020: il contratto è stato stipulato nel 2019 (come richiesto dal comma 59 della Legge 145/2018) ma ha a riferimento canoni di locazione ed effetti del contratto dal 1° gennaio 2020
  • contratto con scadenza il 31 dicembre 2019 e che viene quindi prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2025.

Sul punto appare opportuno un sollecito chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Testo del comma 59 art. 1 Legge 145/2018
59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unita’ immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, puo’, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non e’ applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

prima-sintesi-delle-novita-fiscali-previste-dalla-legge-di-bilancio-2020

Prima sintesi delle novità fiscali previste dalla Legge di bilancio 2020

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli anni successivi;
  • la deducibilità del 50%dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto crescita” che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000;
  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;
  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;
  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;
  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: per i veicoli con CO2entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);
  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;
  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;
  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)
  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfettario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

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