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Detrazioni per oneri dal 2020 se pagate con strumenti tracciabili

L’articolo 1 commi 679 e 680 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 prevedono espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 dal 1° gennaio 2020 è condizionata al fatto che le spese stesse siano pagate con sistemi tracciabili; tale condizione non si applica per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici le cui spese potranno essere pagate in contanti e per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (ad esempio l’ASL) o strutture accereditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Per il settore sanitario (medici-poliambulatori etc.) si rammenta che per l’intero anno 2020 è fatto divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di “privati” (articolo 15 della Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019).

Dal 1° gennaio 2020 è quindi obbligatorio, ai fini della detraibilità, che le spese (segue un elenco esemplificativo) che danno diritto alla detrazione del 19% vengano saldate:

  • con versamento bancario o postale (bonifico, conto corrente postale)
  • oppure con un sistema di pagamento previsto dall’articolo 23 del D.lgs. 241 del 9 luglio 1997 e cioè carte di debito (bancomat), carte di credito (es. Visa, American Express, Mastercard etc.), carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Si consiglia pertanto che in sede di rilascio della fattura da parte dell’operatore sanitario (ad esempio il medico, l’odontoiatra etc) venga indicato sulla fattura/parcella, con quale sistema sia avvenuto il pagamento, ad esempio “pagato con assegno bancario”, oppure “pagato carta di credito” etc. in modo da agevolare poi il cliente nella detrazione.

Elenco esemplificativo delle spese:

  • fatture/parcelle di medici, odontoiatri, fisioterapisti etc. etc.
  • pagamento di rate di mutuo per la detraibilità di interessi
  • pagamento di intermediazioni per l’acquisto di prima casa
  • fatture/parcelle per spese veterinarie
  • fatture per spese funebri
  • spese di frequenza universitaria
  • spese di frequenza scuole dell’infanzia
  • premi di assicurazione infortuni/vita
  • spese per attività sportive dei ragazzi tra i 5 e 18 anni
  • canoni di locazione di contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 per studenti fuori sede
  • spese per gli addetti all’assistenza in caso di non autosufficienza (max 2.100 euro se il reddito non supera i 40.000 euro)
  • erogazioni liberali a favore di istituti scolastici
  • spese per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale

Testo dei commi 679 e 680 della Legge 160/2019:

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

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Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari: le novità

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

  • entro il 2 marzo 2020 (tre mesi dopo il 2 dicembre 2019) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal Decreto Crescita all’articolo 12-octies, i registri contabili potranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell’Agenzia Entrate.

D’ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

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Art. 10 c.c. – Abuso dell’immagine altrui

Nozione di immagine
L’Immagine, costituisce una delle proiezioni esteriori della personalità del soggetto, e trova tutela nel nostro ordinamento all’art. 10 c.c. secondo cui in caso di abusiva esposizione o pubblicazione dell’immagine di una persona fuori dei casi previsti dalla legge, ovvero quando ricorre un pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stesa, l’interessato può adire l’autorità giudiziaria per chiedere la cessazione dell’abuso e il risarcimento dei danni.
L’articolo in commento deve leggersi in strettissima connessione con gli artt. 96, 97 e 98 L.A., cui peraltro fa rinvio, richiamando i casi consentiti dalla legge. Per immagine deve intendersi un concetto più esteso del “ritratto”, e dunque comprendente riproduzioni, anche tridimensionali, dell’intero corpo. E’ tuttavia necessario che il soggetto sia identificabile: nel caso lo sia, grazie alla riproduzione di tratti somatici o di abbigliamento caratterizzanti il soggetto, sarà accordata la tutela, nel caso non lo sia, ad esempio perché il volto è coperto da una maschera, sarà negata. 
Problemi particolari sono poi posti dal frequente utilizzo di sosia: in tal caso la tutela viene accordata alla persona la cui immagine è imitata.
Lo stretto collegamento con la persona fisica esclude che la tutela di cui all’art. 10 possa essere invocata da una persona giuridica

Il consenso
Il diritto all’immagine viene solitamente fatto rientrare nel diritto alla riservatezza.
Tuttavia in maniera crescente se ne evidenziano i profili patrimoniali connessi al suo sfruttamento economico. Il perno del diritto all’immagine è rappresentato dal consenso dell’interessato. Esso deve essere sempre manifestato, in maniera esplicita o implicita della persona ritratta per l’esposizione, la riproduzione, o la messa in commercio del ritratto, salvo che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto o da altre circostanze. Il consenso alla pubblicazione dell’immagine, costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto indisponibile all’immagine, ma soltanto il suo esercizio. Così la spontanea sottoposizione all’esecuzione di un servizio fotografico presso un’agenzia fotografica fa presumere il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto.
Date per presupposte queste disposizioni di legge, l’art. 10 del c.c. stabilisce: “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Abbiamo detto che tale normativa va integrata con l’art. 96 L.A., che prevede la necessità del consenso della persona ritratta per la esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto stesso. Il consenso è valido solo a favore del soggetto per cui è stato prestato e nei limiti dei fini e delle modalità di divulgazione prefissati ed è sempre revocabile, salvo rinunzia, se non ne deriva un grave pregiudizio.
Il consenso è quindi limitato al tempo, allo spazio e alle finalità per le quali è stato prestato, ne consegue, ad esempio, che il consenso ad un film non implica il consenso alla riproduzione e pubblicazione di singoli fotogrammi su riviste. Ad ogni modo, l’autorizzazione, data dall’interessato, alla pubblicazione della propria immagine non può avere una diversa estensione a seconda della sua manifestazione espressa o tacita. Peraltro, eventuali limiti alla pubblicazione, riguardanti la durata, il luogo, lo scopo e le forme nell’ipotesi di consenso espresso o l’interpretazione del comportamento della persona in caso di consenso tacito, circoscrivono l’efficacia e non la validità del consenso stesso. In tema di esposizione o pubblicazione dell’immagine dei minori,la Cassazione ha affermato che il diritto alla riservatezza di tali soggetti “deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy) considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l’utilità sociale della notizia e, quindi, con l’unico limite del pubblico interesse”, richiamando sul punto la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo [C 5.9.2006 n. 19069 , GCM 2006, 94; sul tema, cfr. C 29.9.2006 n. 21172 , FD 2007, 134].

Bisogna ricercare sempre il punto di equilibrio fra le due opposte esigenze: da un lato la protezione del diritto del singolo alla riservatezza, a sottrarre la propria immagine e gli atteggiamenti della propria vita privata agli occhi di estranei; dall’altro lato la protezione del diritto all’informazione del pubblico, del diritto di cronaca della stampa. L’equilibrio è raggiunto nel senso che è vietato esporre o pubblicare con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta , salvo che non si tratti di persona notoria, in questo caso la divulgazione deve, avere una funzione informativa, non una finalità esclusivamente lucrativa.
Perciò, neppure il diritto di informazione giustifica la divulgazione di immagini che riproducono fatti o atteggiamenti della vita intima di persona notoria ( e senza il consenso, non si può pubblicare neppure l’immagine di una attrice cinematografica, se questa vi appare ritratta in atteggiamento intimo); né consente di divulgare pubblici avvenimenti in modo da esporre la persona che in essi figura al biasimo e alla riprovazione del pubblico.

 Fra i diritti della personalità il diritto all’immagine è certo il più debole, perché la MERCIFICAZIONE DA PARTE DI SCIACALLI, portata dell’odierna società dei mass media , ha indotto a contemperare le esigenze di protezione di questo diritto con le ragioni imprenditoriali dei gestori di comunicazione di massa. La pubblicazione dell’immagine di persona notoria è stata considerata come possibile oggetto di vero e proprio contratto a titolo oneroso, con conseguente irrevocabilità del consenso, in antitesi con la revocabilità che caratterizza il consenso prestato nell’esercizio dei diritti della personalità.

Avv. Vincenzo Mennea

GIURISPRUDENZA

1. Cass. civile, sez. I, 29-09-2006, n. 21172 (sent.)
PERSONALITA’ (DIRITTI DELLA) – RISERVATEZZA – IMMAGINE – ABUSO – Esposizione o pubblicazione dell’immagine altrui – Legittimità – Condizioni – Fattispecie in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio minorenne della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, indossante un “topless”.
 
L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui, a norma dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l’esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.(Fattispecie in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio minorenne della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava un “topless”; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla madre, sia avendo accertato che il servizio fotografico non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore o della madre stessa e che nelle immagini non era ravvisabile alcun intento lascivo, giacché tra l’attrice televisiva, il cui costume non presentava particolarità suscettibili di riprovazione o di giudizio d’immoralità, e il marito dell’attrice, ritratti nelle istantanee pubblicate, era in corso una lotta scherzosa, compiuta alla luce del sole e in mezzo alla gente, e quindi priva di ogni connotazione diversa da quella meramente ludica; sia avendo ravvisato nella esposizione del figlio, da parte del padre esercente la potestà, in luogo pubblico in compagnia dell’attrice, come tale notoriamente soggetta all’interesse dei fotografi, un implicito consenso alla ripresa fotografica). (Rigetta, App. Milano, 4 Dicembre 2001)
 
2. Cass. civile, sez. III, 13-04-2007, n. 8838 (sent.)  
PERSONALITA’ (DIRITTI DELLA) – RISERVATEZZA – IMMAGINE – IN GENERE – Immagine – Divulgazione – Liceità – Condizioni – Utilizzo pubblicitario senza consenso – Illiceità – Diritto al risarcimento del danno – Configurabilità – Soggetti responsabili – Fattispecie relativa a filmato televisivo.
 
In tema di autorizzazione dell’interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Pertanto l’utilizzazione televisiva di un filmato, adattandovi maldestramente una canzoncina pubblicitaria, va qualificato, in assenza del consenso degli aventi diritto (nella specie, tre attori professionisti), come illecito, fonte di obbligazione risarcitoria a carico del responsabile della stazione radiotelevisiva e del committente, tenuti a esercitare il controllo rispettivamente su ciò che trasmettono e su quello che chiedono di trasmettere. (Rigetta, Trib. Perugia, 21 Agosto 2001)

3. Cass. civile, sez. III, 16-05-2008, n. 12433 (sent.)
RISARCIMENTO DEL DANNO – PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) – Violazione del diritto all’immagine – Danni patrimoniali conseguenti – Liquidazione – Criteri – Individuazione – Parametri di valutazione equitativa – Riferibilità agli indici previsti dall’art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 – Ammissibilità.
 
L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore. (Cassa con rinvio, App. Roma, 3 Marzo 2003)
 
4. Riproduzione dell’immagine senza il consenso della persona
In tema di autorizzazione dell’interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall’art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l’immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione; di conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità del consenso dell’interessato, ritenendo che non avesse fini di lucro, ma scopi “didattici o culturali”, previsti dal suddetto art. 97, la pubblicazione dell’immagine di un ex allievo di una scuola di danza nella locandina promozionale di uno spettacolo a pagamento della stessa scuola).

Risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance – Prova
L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. (Nella specie, relativa all’illegittima mancata ammissione di un allievo alla scuola di danza di un teatro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva equitativamente riconosciuto, oltre al pregiudizio patrimoniale in senso stretto liquidato sulla base dei compensi annui che l’attore avrebbe percepito come allievo della scuola, il danno da perdita di “chance”, consistito nella perdita di concrete possibilità di lavoro conseguenti al forzato ed illegittimo fermo artistico nel periodo in cui il giovane allievo avrebbe avuto maggiori possibilità di guadagni professionali).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 maggio 2010, n. 11353   (CED Cassazione 2010).

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Conversione del D.L. 124: stretta sulle compensazioni ma con maggior tempestività da parte dell’Agenzia delle Entrate?

La conversione in Legge del D.L. 124/2019 conferma che i crediti IRPEF-IRES-IRAP di importo superiore ai 5.000 euro (da vedere poi se sottoposti a visto di conformità, se non sottoposti a visto secondo il punteggio ISA di quale anno) seguono la stessa sorte del credito IVA, e cioè che potranno essere utilizzati in compensazione unicamente trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione “telematica” della dichiarazione, come testualmente indicato nella Nota di Lettura 102 del Senato (1).

Il caso concreto – sino al 2019
Il 2 gennaio 2019 il professionista XY redigeva “a spanne” la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 da cui risultava un reddito di 100.000 euro e stimava un massimo di Irpef dovuta di 36.000 euro, risultvano però 53.000 euro di ritenute di acconto, quindi la dichiarazione “a spanne” evidenziava 17.000 euro di credito Irpef; XY prudenzialmente già dai versamenti di IVA, contibuti per il personale etc. con scadenza 16 febbraio 2019 iniziava ad utilizzare un credito di 15.000 euro di Irpef, sino ad esaurimento di tale credito. A luglio 2019 XY redigeva la dichiarazione in versione definitiva, determinava l’esatto credito che era superiore a quello utilizzato ed utilizzava l’eventuale residuo credito. Nel novembre 2019, grazie agli ISA, il professionista XY trasmetteva la dichiarazione.

Il caso concreto – dal 2020
Il 2 gennaio 2020 XY può evitare di correre per determinare se la propria dichiarazione si chiuderà a credito e di quanto: tanto sino a che non trasmetterà la dichiarazione dei redditi (luglio? settembre? novembre? dipenderà nuovamente dagli ISA?) e lascerà passare 10 giorni dall’avvenuta trasmissione, non potrà utilizzare il credito. L’effetto della norma causerà quindi un aggravio in termini di liquidità, specie per contribuenti che si trovano, a causa di ritenute d’acconto, con dichiarazioni ormai a credito di migliaia di euro (basti pensare a professionisti, commercialisti inclusi, imprese edili che effettuano notevoli lavori di ristrutturazione etc.etc.).

Allora?
Allora a giudizio di chi scrive è essenziale ed indispensabile che anche l’Agenzia delle Entrate svolga il proprio ruolo e che lo giochi, come dovrebbe, negli interessi dei contribuenti onesti, come il professionista di cui all’esempio sopra riportato: non sarà quindi accettabile che le istruzioni delle dichiarazioni dei redditi vengano più volte variate, che si rinvii la trasmissione delle dichiarazioni al mese di novembre, che il software degli ISA subisca 7 o 8 modifiche e che ad agosto si abbia la versione definitiva e sarà necessario che il software di controllo delle dichiarazioni sia disponibile con congruo anticipo.

Note:
(1) Nota di Lettura 102 del Senato (A.S. 1638)
Le disposizioni in commento, intervenendo sull’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 241 del 1997, stabiliscono che la compensazione del credito annuale o infra annuale sull’IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Con il comma 2, intervenendo sull’art. 37, comma 49-bis, del DL n.223 del 2006, si estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione l’obbligo di utilizzo di modalità di pagamento telematiche, tramite F24 (lettera a). Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (lettera b).
Per effetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, la disciplina della compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette è allineata a quella dei crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni IVA.

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Gasolio autotrasportatori: riduzione accise IV trimestre 2019. Dichiarazione entro il 31 gennaio 2020

Con nota 224124 del 19.12.2019 l’Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al IV trimestre 2019.

L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto ai fini dell’ottenimento del beneficio relativo al IV trimestre 2019 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.
Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nel frontespizio della dichiarazione è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”.

La riduzione delle accise relativa al IV trimestre 2019 ammonta ad euro 214,18 per mille litri di prodotto per consumi dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019.

Si rammenta che:

  • nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 2;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;
  • la dichiarazione da presentarsi entro il 31 gennaio 2020 può essere presentata in via telematica per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa;
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio – in caso di trasmissione per posta si suggerisce di effettuare l’invio con raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da conoscere la data di ricevimento da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2021 (entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non sia stato utilizzato entro il predetto termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2022;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è utile richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.
In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

quando-e-come-applicare-la-marca-da-bollo-in-fattura-agg-2020

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura (agg. 2020)

L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Altre assimilate Art. 72 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfettario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

Dal 1° gennaio 2019, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Ogni soggetto passivo Iva, all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, trova indicato l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche correttamente elaborate e non scartate dal Sistema di interscambio.

Il Decreto-legge n. 124/2019 ha modificato la scadenza per il pagamento dei bolli virtuali sulle fatture elettroniche prevedendo un pagamento semestrale se l’importo dovuto risulta inferiore a mille euro.

le-novita-fiscali-di-interesse-per-l-edilizia-e-l-immobiliare-legge-di-bilancio-2020

Le novità fiscali di interesse per l’edilizia e l’immobiliare – Legge di Bilancio 2020

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020.

Come di consueto il settore immobiliare sarà interessato da diverse novità. Ne anticipiamo una sintesi.

art.1. co. 3 – Clausola di salvaguardia IVA

Viene sterilizzata, almeno per il 2020, della cd “clausola di salvaguardia” che avrebbe comportato, dal 2020, l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25,2%, e di quella ridotta dal 10% all’13%.

La clausola resta però attivata per queste prossime scadenze:

Aliquote IVA dal 1° gennaio 2021 Aliquote IVA dal 1° gennaio 2022
12%
12%
25%
26,5%

art.1, co. 4-5 e 738-783 – Unificazione IMU-TASI

Dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l’Imu. L’aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta

In generale, in ordine agli immobili d’impresa viene confermato:

  • che i fabbricati costruiti per la vendita e non locati, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille)
  • che sarà deducibile l’ IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del:
    • 50 % per il periodo d’imposta 2019
    • 60% per i periodi 2020 e 2021
    • 100% a decorrere dal periodo 2022.

art.1, co. 6 – Cedolare secca per i contratti a canone concordato

In tema di “cedolare secca”, l’aliquota applicabile per i contratti “a canone concordato”, a decorrere dal 2020, è fissata in misura ridotta al 10% (anziché al 15%).

art.1, co. 70 e 176 – Eliminazione dello sconto in fattura (Sismabonus e Ecobonus)

Abrogate le disposizioni del “decreto crescita” che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo del cosiddetto “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante.

Dal 1° gennaio 2020 lo “sconto in fattura” sarà applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro

Con l’eliminazione di tale misura, si rendono inefficaci le disposizioni attuative che indicavano le modalità e i termini con i quali il fornitore poteva recuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d’imposta da compensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori.

art.1, co. 118 – Credito d’imposta per il monitoraggio strutturale dei fabbricati

È previsto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, verranno definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio.

art.1, co. 175 – Proroga Bonus edilizia e Ecobonus

Sono prorogati al 31 dicembre 2020 i bonus fiscali:

  • detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari(cd. Ecobonus singole unità);
  • detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro;
  • detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro);
  • detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni;
  • detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.

Resta ferma l’applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus, anch’esso in scadenza il 31 dicembre 2021;

art.1, co. 176 – Abrogata la cessione del credito per i “lavori energetici” del Bonus Edilizia

Viene abrogata la facoltà, per i contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per i soli interventi di risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi, di optare per la cessione del credito.

art.1, co. 219-224 – “Bonus facciate”

La legge di Bilancio introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna).

art.1, co. 690 – Estromissione dei beni d’impresa

Viene riproposta anche per il 2020 la disposizione che agevola l’estromissione dei beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2019, per esclusioni dal patrimonio dell’impresa effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, con pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, in misura pari all’8%.

art. 1 co. 693-694 – Rivalutazione terreni dei privati

Viene riproposta l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe.

In particolare, viene ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2020, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari, dal 2020, all’11% dell’intero valore rivalutato delle aree.

L’imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2020.

art. 1, co. 695 – Imposta sostitutiva su plusvalenze patrimoniali

Sale dal 20% al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili (escluse le aree edificabili) acquistati o costruiti da meno di 5 anni, realizzate da soggetti IRPEF.

art. 1, co. 696-704 – Rivalutazione beni d’impresa

Nuova riapertura dei termini anche per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Sono espressamente esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia gli “immobili merce” delle imprese di costruzione.

Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all’esercizio 2019, verranno fiscalmente riconosciuti a decorrere dal 2022 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione).

Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.

gli-ultimi-dati-istat-del-2019-l-economia-ristagna-ma-si-rafforza-la-fiducia-di-imprese-e-consumatori-verso-il-2020

Gli ultimi dati Istat del 2019: l’economia ristagna ma si rafforza la fiducia di imprese e consumatori verso il 2020

L’economia italiana continua a ristagnare, la manifattura e i consumatori restano fiduciosi. In estrema sintesi è questo il quadro dipinto dalle ultime rilevazioni rese note dall’Istat al crepuscolo del 2019.
Un’annata che le statistiche hanno vissuto sul filo del rasoio, con i timori per una recessione che l’Italia è riuscita con un colpo di reni a scongiurare. Il Pil non si è contratto ma non è nemmeno cresciuto in maniera convincente, nel segno della stagnazione che ha attanagliato l’economia reale. Le ultime statistiche del 2019 pubblicate dall’Istat (le prossime le avremo nel 2020) fotografano e confermano questo trend, manifestando però una interessante dicotomia tra i dati della produzione e quelli della fiducia degli operatori economici: i primi tra il deludente e il neutro, i secondi che guardano con un sorriso (neanche troppo forzato) il prossimo futuro.

Se il 13 dicembre l’Istituto nazionale di statistica ci comunicava che gli ordinativi dell’industria ad ottobre avevano registrato un aumento congiunturale dello 0,5% (ma una flessione dello 0,5% guardando agli ultimi tre mesi rispetto ai tre mesi precedenti), dalla nota del 20 dicembre relativa ai prezzi alla produzione dell’industria non arrivano grosse turbolenze. A novembre 2019 infatti si stima una diminuzione congiunturale dello 0,2% dei prezzi e una diminuzione tendenziale del 2,5% che all’apparenza potrebbe rappresentare un segnale negativo. Tuttavia, depurando da questo dato l’andamento annuale negativo dei prezzi dell’energia la variazione congiunturale al ribasso scende a -0,1%, mentre quella tendenziale torna positiva a +0,3%. Altro dato di settore comunicato dall’Istat è quello relativo alle costruzioni, nel quale ad ottobre 2019 si stima la produzione sia cresciuta dello 0,4% rispetto a settembre.

I delta evidenziati in precedenza sono tutti prossimi allo zero, rispecchiando quella stagnazione cristallizzata anche nella variazione del Pil. Una dinamica che riguarda l’Italia ma non solo: è l’intera eurozona a registrare da mesi segnali di difficoltà. A confermarlo, oltre ai dati della produzione industriale delle principali economie, anche gli indicatori curati da Banca d’Italia, Ita-coin ed €-coin. Entrambi stimano l’andamento del Pil in tempo reale e a cadenza mensile, cercando di fotografare e prevedere ciò che i dati reali ex-post ci comunicheranno (una stima della crescita attuale trimestre su trimestre). L’Ita-coin di novembre pur confermando un trend di risalita si attesta al di sotto dello zero (-0,02), certificando un leggero rallentamento dell’economia lontano però dal peggior dato annuale, il -0,20 registrato a luglio. Se questo dato permette di sperare in una ripresa nel 2020 a non dare false illusioni ci pensa €-coin, l’indicatore relativo all’eurozona. Il suo valore è 0,16, confermando le stime più basse dalla fine del 2014. Con un’eurozona fiacca e un tessuto produttivo sempre più legato all’export, a tenere a galla le statistiche ci ha pensato negli ultimi mesi la domanda extra-Ue. Quest’ultima, tra settembre e novembre, ha fatto registrare un convinto +2,6%. Tuttavia, isolando i dati di novembre resi noti dall’Istat il 20 dicembre, va segnalata una netta diminuzione dell’8,1% delle esportazioni e una leggera diminuzione delle importazioni (-0,9%). Anche questi dati, apparentemente discordanti, vanno depurati da eventi una-tantum e/o straordinari, come “movimentazioni occasionali di elevato impatto, cantieristica navale, verso gli Stati Uniti” (dice l’Istat). Al netto di ciò la contrazione delle esportazioni si riduce ad un -1,4% su base annua.
Di fronte a rilevazioni così difficilmente interpretabili (se non dal grigio termine “stagnazione”), la fiducia di consumatori e imprese si presenta in ogni caso incoraggiante. A dicembre 2019 si stima che l’indice del clima di fiducia dei consumatori sia passato da 108,6 a 110,8 e che l’indice composito della fiducia delle imprese sia passato da 99,2 a 100,7. La categoria nella quale il miglioramento del clima di fiducia si è mostrato meno netto è il settore manifatturiero (con un passaggio da 99 a 99,1 a dicembre). Più convinte invece le costruzioni (da 137,1 a 140,1), i servizi (da 99,7 a 102,2) e il commercio al dettaglio (da 108,3 a 110,9).

“A dicembre 2019 si registra un clima di opinione complessivamente più favorevole rispetto al mese scorso sia per le imprese sia per i consumatori. Per quanto riguarda le imprese, in tutti i settori i giudizi sul livello degli ordini e della domanda sono in miglioramento, mentre gli imprenditori sono più cauti per quanto riguarda le relative attese che sono in aumento solo nelle costruzioni e nei servizi”, il commento della nota Istat.

Alla luce delle ultime rilevazioni quantitative e rinfrancati dagli indicatori di fiducia resta alquanto complicato prevedere notevoli scossoni per il 2020, viste anche le previsioni di crescita del Pil che la Commissione europea ha recentemente tagliato a +0,4%.

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“Movement does not mean achievement”. La pericolosa trappola del tempo

Perché dovrebbe essere importante rendicontare il tempo? In fondo lo sto impiegando per le cose che devo fare…
Certo, ma poiché le 24 ore quotidiane sono un grande equalizzatore per la specie umana, dobbiamo concludere che la chiave per una maggiore produttività risiede nel modo in cui questa risorsa finita viene utilizzata.

Nelle parole di Jim Rhon, grande motivatore americano che ha focalizzato la propria carriera sul miglioramento personale, “Movement does not mean achievement”.

Questa frase, che si può tradurre in “Il movimento non significa progresso”, è molto significativa dal mio punto di vista perché è un invito a prendere consapevolezza del proprio operato. Senza dubbio sono molto impegnato, ma a fare cosa? Come sto utilizzando le mie preziose giornate? La strada che sto seguendo è realmente capace di condurmi al raggiungimento dei miei obiettivi?

Purtroppo, seppure questo concetto sia facilmente condivisibile, non sempre ci si concede il tempo per fare il punto della situazione e l’inerzia e l’abitudine rischiano di essere i veri motori della nostra attività quotidiana. Non solo, in anni di affiancamento agli studi, abbiamo notato che la continua rincorsa delle scadenze e la gestione delle richieste dei clienti toglie, oltre che tempo, la lucidità necessaria per questo difficile esercizio.

Per ovviare a questi problemi, lo studio deve dotarsi di un sistema di rendicontazione del tempo – il timesheet – che raccolga dati chiari sull’impegno richiesto da ciascuna attività. Dati oggettivi e condivisibili con la struttura, oltre che con eventuali soci, servono da bussola per la gestione dello studio e da propellente per superare l’abitudine e la resistenza al cambiamento.

Pensiamo ad esempio alla stessa situazione descritta con e senza il supporto dei numeri.

L’azienda Brontolo Srl è molto impegnativa, spesso disordinata, e richiede un grande impegno per la consulenza ordinaria, che si sostanzia in e-mails e chiamate quasi quotidiane. Lo studio ha la percezione che questo cliente abbia una bassa resa economica, ma non ha ben chiaro come intervenire, anche perché la Brontolo Srl paga 8.000€ all’anno allo studio… che non sono proprio risibili…

Immaginiamo ora che lo studio stia utilizzando un sistema di pianificazione e controllo capace di intercettare l’impegno richiesto dal cliente nel corso dell’anno. Emerge che lo studio ha imputato 400 ore complessive per il supporto alla Brontolo Srl. 8.000€/400ore fanno 20€/h che, considerato l’impegno dei professionisti per bilanci, incontri, consulenze e quant’altro, sono probabilmente insufficienti a coprire il mero costo diretto.

Le due spiegazioni sortiscono la stessa reazione? Nella mia esperienza, no. Di regola, la seconda è forte a sufficienza da motivare il titolare all’azione, specialmente se supportato da una strategia concreta per negoziare con il cliente. Con quest’ultimo sarà necessario capire, forti del supporto dei dati, se c’è disponibilità a corrispondere il servizio fornito o se sia preferibile razionalizzare l’impegno richiesto.

Generalmente, snellire l’impegno passa attraverso ordine, precisione, puntualità, evoluzione tecnologica, nonché formazione del personale amministrativo dell’azienda. La logica infatti è evitare che lo sforzo venga dissipato in attività poco produttive, con clienti poco remunerativi, o con processi interni inefficienti.

L’evidenza del numero ci darà la forza di guardare con occhio critico anche le abitudini stratificate in decenni di lavoro e, passo dopo passo, lo studio ritroverà le marginalità economiche e il tempo per dedicarsi al proprio sviluppo. Ricordiamoci che l’ora dedicata al cliente da 20€/h viene sottratta ad altre attività o ad altri clienti che potenzialmente la meritano di più. Inoltre, non dimentichiamo che quando l’impegno è richiesto anche al titolare, questo rischia di essere a scapito del tempo libero o di quello in famiglia. È dunque solo attraverso l’eliminazione delle attività non produttive che si potrà ritrovare il tempo necessario per riprendere il controllo del proprio lavoro e per raggiungere i propri obiettivi.

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