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Corrispettivi telematici: mancato funzionamento o assenza di rete

Dal 1° gennaio 2020 tutti i contribuenti che emettono scontrini e ricevute fiscali dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi in modalità telematica; per adempiere a tale obbligo l’operatore può installare un registratore di cassa telematico (RT), un server RT oppure può utilizzare il web service dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui venga installato un registratore di cassa telematico, occorre prima di tutto provvedere, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, ad effettuare l’accreditamento come “ESERCENTE” ed il download del QrCode da applicare al registratore (RT); da questo momento lo stato di detto RT sarà “ATTIVATO”.

Dal momento in cui il registratore (RT) effettuerà la sua prima trasmissione dei dati, lo stato sarà quello di “IN SERVIZIO”.

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019 ha definito le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

In particolare sono state previste le cosiddette “procedure di emergenza” per gestire principalmente tre situazioni che possono verificarsi, ossia:

1. Assenza di rete: nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) mediante l’upload nell’apposita sezione “Corrispettivi” del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

2. Dispositivo fuori servizio: in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l’esercente, oltre a contattare tempestivamente un tecnico abilitato, dovrà provvedere ad annotare i dati dei corrispettivi giornalieri su apposito registro cartaceo o digitale (c.d. registro dei corrispettivi di emergenza), in cui appunto occorre seguire la stessa procedura che veniva seguita in precedenza con i registratori di cassa “non telematici”, ossia con l’annotazione della data, dell’ora e del corrispettivo relativo ad ogni operazione/vendita effettuata con la relativa distinzione per aliquote iva; questo fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento del RT.

In questo caso occorrerà inoltre:

  • effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come “FUORI SERVIZIO” dalla finestra “Ricerca dispositivo” all’interno della sezione “Corrispettivi”.

Dopo aver cliccato su ID Dispositivo, verrà aperta una pagina di dettaglio:

Cliccando su “CAMBIA STATO”, sarà possibile indicare appunto lo stato di “FUORI SERVIZIO”, la data a partire dalla quale il RT si trova nel predetto stato e la relativa motivazione.

Detta procedura di cambio stato deve essere effettuata tempestivamente.

  • Dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento “manuale” di detti dati sempre all’interno della sezione “Corrispettivi”, nelle c.d. “Procedure di Emergenza”; occorre inserire l’identificativo del dispositivo, la data e ora della rilevazione, l’ammontare delle vendite, l’aliquota iva e la natura (in presenza di più aliquote iva occorre inserire nuove righe) ed inviare cliccando su apposito comando.

Il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere “IN SERVIZIO”.

3. Recupero trasmissioni scartate: nel caso in cui il file dei corrispettivi memorizzati e trasmessi mediante RT venga scartato per una delle seguenti motivazioni

  • “data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione”;
  • “elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio”;

è possibile il recupero dello scarto mediante accesso alle c.d. “Procedure di Emergenza”; con l’inserimento dell’identificativo della trasmissione si verrà condotti ad una procedura guidata.

Si rammenta che nessuna di queste procedure è da effettuare nel caso in cui il registratore telematico non trasmetta per motivazioni diverse da quelle di malfunzionamenti tecnici del RT (ad esempio per chiusura domenicale, ferie, etc.); in dette situazioni non occorre infatti effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto sarà direttamente il RT ad elaborare un unico file contenente la totalità dei dati di importo a zero relativi al periodo di interruzione unitamente ai dati dei corrispettivi della prima trasmissione utile.

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“Tu mi completi”: i lavoratori stranieri non sostituiscono ma sono complementari a quelli italiani, dice la Fondazione Leone Moressa

Gli stranieri “rubano” il lavoro agli italiani? Si tratterebbe solo un luogo comune, secondo un’analisi realizzata dalla Fondazione Leone Moressa. L’istituto di studi nato nel 2002 da un’iniziativa della CGIA di Mestre sostiene, dati alla mano, come la manodopera “immigrata” si ponga in un rapporto di complementarietà – e non di sostituzione – con quella “autoctona”. In altre parole sul mercato del lavoro stranieri e italiani convivono ed entrambe queste componenti sarebbero fondamentali al sistema economico del Paese.

L’analisi della Fondazione si basa su un dato di fatto: la popolazione straniera in età lavorativa (15-64 anni) è in costante aumento dall’inizio del millennio: si passa dagli 1,5 milioni del 2004 ai 4 milioni registrati nel 2018. “Tra gli italiani questa componente è scesa da 36,8 milioni del 2004 a 34,7 milioni nel 2018. Gli stranieri hanno di fatto arginato questo fenomeno, mantenendo costante il volume complessivo oltre i 38 milioni”, dice il rapporto.

Questo aumento nel dato nominale della forza lavoro straniera non ha potuto che riflettersi anche sulle statistiche degli occupati: “Negli ultimi quindici anni è costantemente cresciuto il numero degli occupati stranieri, passati da 965mila nel 2004 a 2,5 milioni nel 2018 […] l’incidenza sul totale degli occupati è passata da 4,3% a 10,6%”. Qui sorge spontanea la domanda: questa incidenza è dovuta unicamente all’aumento della popolazione straniera o vi è stata una effettiva sostituzione degli italiani nel mercato del lavoro? Per la Fondazione Leone Moressa la risposta è inequivocabile: “Gli occupati italiani e quelli stranieri hanno caratteristiche molto diverse tra loro”. Diverse sia per professione che per qualifica. Anzitutto il 47% degli italiani ha un diploma mentre circa la metà della popolazione straniera raggiunge al massimo la licenza media (tendenza divergente che peraltro si sarebbe accentuata negli ultimi anni, sintomo di una immigrazione meno qualificata). Il 33,3% degli occupati stranieri svolge professioni non qualificate (gli italiani solo l’8,3%) mentre il 39% degli italiani trova lavoro nelle professioni qualificate e tecniche (negli stranieri solo il 7,6%). I macrosettori maggiormente dipendenti dalla manodopera “importata” sono l’agricoltura (17,9% del totale degli occupati) e le costruzioni (17,2%).

La tesi della complementarietà esce ulteriormente avvalorata osservando le prime dieci professioni per numero di occupati, che divergono notevolmente tra italiani e stranieri. Ad esempio il 5,9% degli italiani è impiegato addetto alla segreteria e agli affari generali, il 5,1% è addetto alle vendite, il 4,6% è esercente e addetto nelle attività di ristorazione e il 3,4% è tecnico della salute. In testa alla classifica degli stranieri invece abbiamo il “personale non qualificato addetto ai servizi domestici”, per il 12,4% della forza lavoro, seguito dal personale qualificato nei servizi di cura, compagnia, aiuto domestico alle famiglie (11,1%), esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (8,1%, unica professione in comune) e il personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli (6,3%). Le stime si fanno ancor più indicative prendendo in considerazione l’incidenza dei lavoratori stranieri nelle singole professioni. Ben il 67,6% dei domestici e il 55,8% dei badanti sono di nazionalità straniera, seguiti dai pastori, boscaioli e pescatori (42%), i venditori ambulanti (40,4%) e i braccianti agricoli (31,7%).

In linea con le caratteristiche relative all’istruzione gli immigrati sembrano trovare occupazione nelle mansioni a bassa specializzazione e a requisiti curricolari limitati. Tale proposizione non può non essere connessa al salario percepito dai due campioni presi in analisi. Secondo lo studio della Fondazione Leone Moressa “il gap retributivo tra stranieri e italiani deriva da un insieme di fattori che portano ad uno svantaggio salariale per gli immigrati: la professione poco qualificata, l’occupazione nei settori poco produttivi e la frammentazione delle carriere lavorative” così come la presenza di “meccanismi normativi che, legando la permanenza sul territorio alla condizione occupazionale, inducono i lavoratori stranieri ad accettare lavori poco tutelati o sottopagati”. Le precedenti constatazioni si riflettono sui dati quantitativi: la retribuzione mensile mediana degli stranieri ammonta a 1.020 euro, mentre quella degli italiani tocca i 1.350 euro. La differenza nella retribuzione oraria mediana è del 18,9% (9,3 euro contro 7,5).

I lavori meno qualificati comportano, così come una più contenuta retribuzione, anche una maggiore fragilità nelle fasi di inversione del ciclo economico. Lo studio rivela come siano stati gli stranieri a risentire maggiormente della crisi economica, vista la drastica riduzione nel tasso di occupazione sceso dal 66,9% del 204 al 58,3% del 2013 (tornando poi al 61,2% nel 2018). Per gli italiani il calo non è stato così drastico: 57,2% di occupazione nel 2004 e 55,2% nel 2013. “Gli stranieri continuano ad avere tassi di occupazione più elevati solo al Sud, mentre sia nelle regioni del Nord che del Centro l’occupazione è maggiore per i nativi rispetto agli stranieri, in linea con i dati europei”, citando lo studio.

La Fondazione Leone Moressa giunge quindi alla seguente conclusione: “la manodopera straniera appare complementare a quella autoctona, quindi funzionale all’economia italiana”. Diverse mansioni e diverse prospettive lavorative: “Sebbene l’immigrazione non sia l’unica soluzione, è innegabile il contributo di questa componente, specialmente negli anni a venire”. In filigrana, il messaggio lanciato dallo studio è favorire l’immigrazione regolare piuttosto che quella irregolare: “Dal 2010 al 2018 i Permessi di Soggiorno per lavoro sono calati del 96% […] Negli ultimi dieci anni, quindi, abbiamo chiuso le porte agli ingressi per lavoro, con il duplice effetto di incentivare gli arrivi irregolari e il lavoro nero”.

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Una Guida per chi riceve comunicazioni di irregolarità

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet la guida COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI.
La guida mette in rilievo le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d’accordo con quanto riportato nell’avviso.

Ricordiamo che nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; in questi casi il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi.

La guida descrive anche come dilazionare il debito tributario riportato nella comunicazione. Sono possibili al massimo otto rate trimestrali per importi fino a 5mila euro; la rateazione sale fino a venti rate trimestrali per importi superiori ai 5mila euro.

Si decade dalla rateazione quando non si paga la prima rata entro il termine indicato nell’avviso oppure, per quanto riguarda la rata diversa dalla prima, se non paga entro la scadenza di quella successiva. Dal 2015 non è più prevista decadenza dalla rateizzazione in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non maggiore di 10mila euro. Allo stesso modo non viene meno la possibilità di rateizzare per un lieve ritardo, ossia un versamento non superiore a sette giorni, nel caso della prima rata, o entro il termine di pagamento della rata successiva, per le rate dalla seconda in poi.

Le comunicazioni di irregolarità non sono dei veri e propri atti impositivi e quindi non possono essere impugnate dinanzi alle Commissioni tributarie.

Per fornire elementi diversi e in contrasto con quanto riportato nella comunicazione, il contribuente può però rivolgersi:

  • a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia in caso di controllo automatizzato
  • all’ufficio di competenza che l’ha inviata in caso di controllo formale.
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L’Art bonus

L’Art bonus è un’agevolazione fiscale della quale possono usufruire cittadini, enti e imprese che sostengono, attraverso erogazioni liberali in denaro, il patrimonio culturale italiano.
L’Art bonus non è applicabile alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, prevede però una deroga per gli immobili di interesse culturale dedicati al culto situati nei comuni colpiti dal terremoto per le donazioni in favore della ricostruzione/restauro dei suddetti edifici sarà riconosciuto il credito d’imposta.

L’Art bonus consiste in un credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate entro i seguenti limiti:

  • 15% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale
  • 5xmille dei ricavi, per i titolari di reddito d’impresa.

Il credito d’imposta spettante deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e deve essere utilizzato in compensazione delle imposte dovute.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:

  • mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
  • a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
  • l’utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
  • la quota corrispondente ad un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
  • in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Più precisamente:

  • tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
  • la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Per usufruire del bonus il pagamento delle erogazioni va fatto attraverso banca, posta, carte di credito, carte di debito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo).

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Nomina a revisore da comunicare al MEF: sanzioni per omissioni e/o ritardi

Entro 30 giorni dalla data di nomina/accettazione, devono essere comunicati al Registro dei revisori legali gestito dal MEF gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all’attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA).

A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all’obbligo di comunicazione:

  • gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2409-bis c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso Enti di Interesse Pubblico o presso Enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19bis del d.lgs. 39/2010.

Non è invece considerata revisione legale l’attività di mero controllo contabile svolto senza la rilevazione di tutti gli elementi probativi richiesti per un incarico di “revisione legale” e senza l’obbligo di far ricorso alle procedure di revisione previste dal decreto legislativo 39 del 2010. A titolo esemplificativo, non svolgono revisione legale (e quindi non sono tenuti a comunicare l’incarico al Registro dei Revisori):

  • i componenti di un collegio sindacale di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti;
  • componenti supplenti del collegio sindacale;
  • gli organi di controllo di entità non soggette alla revisione legale (società di persone, imprese individuali, associazioni, comitati, enti morali, ecc.); ciò, anche qualora l’incaricato sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori
  • i sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i comuni o gli enti locali.

Non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la certificazione di crediti d’imposta a fini fiscali, l’asseverazione di piani economico finanziari per l’accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile.
L’assunzione di nuovi incarichi, cosi come la variazione dei dati anagrafici, possono essere rese unicamente con modalità telematiche.
La loro mancata trasmissione non pregiudica l’iscrizione al Registro dei Revisori, ma il comportamento omissivo può determinare l’applicazione di sanzioni amministrative (art. 24 del DLgs. 39/2010).

L’art. 24 del DLgs. 39/2010 prevede in particolare, per le irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, la sospensione dal Registro, la revoca di uno o più incarichi di revisione legale, il divieto di accettare nuovi incarichi, la cancellazione dal Registro.
Le FAQ pubblicate dal MEF non precisano i termini ma sembra ragionevole ritenere che nel caso specifico possa trovare applicazione soltanto la sanzione pecuniaria e non, invece, gli altri più pervasivi provvedimenti.

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La valutazione d’azienda nelle crisi e nelle situazioni di insolvenza

La valutazione delle imprese in crisi si caratterizza per la particolare complessità, riconducibile essenzialmente a tre ragioni:

  • i metodi di valutazione tradizionali soffrono di gravi limiti che li rendono difficilmente applicabili;
  • ciascuna situazione di crisi presenta specificità tali da rendere difficile (se non impossibile) identificare regole generali;
  • mancano riferimenti o best practice.

Ne deriva una eccessiva discrezionalità ed una conseguente ridotta affidabilità delle stime. Se ne trova riscontro nell’elevata dispersione fra stime compiute da soggetti diversi con riguardo alla medesima attività e nelle differenze rilevanti fra i valori di mercato o di liquidazione stimati ed i prezzi effettivamente realizzati.

Nell’interessante articolo LE VALUTAZIONI NELLE CRISI E NELLE SITUAZIONI DI INSOLVENZA DELLE IMPRESE pubblicato sul Volume 1 luglio 2019 della rivista telematica La Valutazione delle Aziende il Prof. Mauro Bini evidenzia la necessità di definire percorsi di analisi condivisi nell’affrontare le difficoltà proprie di una valutazione di aziende (o di attività relative ad aziende) in stato di difficoltà (c.d. inherent risk) e nel minimizzare il rischio valutativo (c.d. valuation risk), anticipando i principali step del percorso di analisi suggeriti dal Documento OIV in corso di elaborazione.

La Valutazione delle Aziende è un e-journal edito dalla Fondazione OIV con il contributo del CNDCEC. Obiettivo della Rivista è ospitare articoli su aspetti problematici relativi alla valutazione delle aziende, di partecipazioni, di bene immateriali per qualunque finalità o scopo.

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I requisiti da rispettare per i rimborsi Iva cessioni extra Ue

In relazione allo sgravio Iva delle cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) da trasportare nei bagagli dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, l’articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972 (modificato dall’articolo 4-bis del Dl n. 193/2016 che ha introdotto l’emissione in modalità elettronica delle fatture per il tax free shopping), prevede che: “Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine”. Al comma 2 lo stesso Dl prevede che “Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro”.



Con il principio di diritto n. 25/2019, l’Agenzia Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:

  1. i cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla Ue e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese
  2. i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed essere privi di qualsiasi interesse commerciale. Un acquisto di beni in una quantità sproporzionata rispetto all’uso personale o familiare fa presupporre un utilizzo commerciale degli stessi e, di conseguenza, esclude il beneficio in questione (vedi anche risoluzione ministeriale n. 126/E del 7 settembre 1998)
  3. per determinare se la soglia di 154,94 euro sia stata superata occorre basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente” (vedi articolo 48 del regolamento Ue n. 282/2011)
  4. la cessione a viaggiatori extracomunitari deve essere documentata con fattura in formato elettronico, tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization):
    • senza pagamento dell’Iva, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1 Dpr n. 633/1972, laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dalla Ue;
    • con pagamento dell’Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera, se sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla Ue nei termini indicati, previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (articolo 25 del Dpr n. 633/1972). In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell’imposta ad appositi intermediari.

L’Agenzia chiarisce che non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati nei punti 1), 2) e 3), volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’Iva anche se il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, ipotesi in cui la soglia si ritiene superata solo se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. In tale ambito, inoltre, non è ammesso il beneficio per le prestazioni di servizi.

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Attività degli osservatori provinciali permanenti sulla cooperazione e contrasto alle cooperative “spurie”

Gli Osservatori provinciali permanenti sulla Cooperazione nascono nel 2007, a seguito della sottoscrizione del Protocollo sulla Cooperazione tra Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico con le Centrali Cooperative (Confcooperative, A.G.C.I. e Legacoop) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori più rappresentative a livello nazionale (C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.).

Successivamente con circolare n. 25/SEGR/0013075 del 12.10.2007, diretta alle proprie Direzioni Regionali e Provinciali, il Ministero del Lavoro ha previsto, presso ogni Direzione Provinciale, la costituzione di Osservatori composti da membri designati dalle Organizzazioni firmatarie del Protocollo, nonché da rappresentanti dell’INPS e dell’INAIL.

Obiettivo prioritario del Ministero del lavoro è stato quello di garantire l’uniformità operativa degli Osservatori su tutto il territorio nazionale e potenziare l’efficacia dell’attività svolta dagli stessi.

Efficacia dell’attività svolta dagli Osservatori
I Consessi sono volti ad assicurare una specifica attività di monitoraggio sia sotto il profilo di una corretta applicazione della Legge 142/2001 sia nell’ottica di interventi mirati al riscontro delle reali condizioni di lavoro di soci lavoratori e lavoratori dipendenti. Gli Osservatori rappresentano altresì un’occasione di confronto con le parti sociali, volta ad individuare le necessarie iniziative ispettive, finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi degli obblighi retributivi e contributivi e delle corrette modalità di instaurazione e di gestione dei rapporti di lavoro anche in relazione alle specifiche politiche e problematiche strutturali proprie del singolo ambito economico regionale.
Gli Osservatori forniscono il loro supporto orientando l’attività di vigilanza e, pertanto, devono essere convocati almeno una volta ogni tre mesi; al fine della validità della riunione devono essere presenti un membro dei rappresentanti delle centrali cooperative e un membro che rappresenti le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L’efficace orientamento dell’attività di vigilanza si avvale altresì della possibilità di consultazione dell’Albo Nazionale delle Cooperative messo a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico dal quale è possibile ricavare l’elenco delle Cooperative iscritte.

La finalità primaria degli Osservatori è l’orientamento dell’attività ispettiva(1): i Presidenti, infatti, devono raccogliere le segnalazioni dei rappresentanti delle Parti sociali presenti alle riunioni, i quali potrebbero essere a conoscenza di situazioni di illegalità nell’ambito di cooperative operanti nelle province di competenza. I Presidenti degli Osservatori sono tenuti a convocare riunioni, oltre che a cadenza trimestrale, ogni qualvolta pervenga specifica richiesta sottoscritta da almeno un componente delle Parti sociali.

Criticità e obiettivi
Una delle criticità emerse durante l’esame dei Regolamenti ex art. 6 L. 142/01, depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro, è la corretta indicazione dei C.C.N.L. applicabili nei confronti dei soci lavoratori; gli obiettivi fissati dalla Direzione generale per l’attività ispettiva, infatti, sono:

  • contrastare l’impiego irregolare di manodopera con l’evidente finalità di perseguire qualsiasi forma di sfruttamento dell’attività lavorativa;
  • scongiurare i fenomeni di dumping sociale e contrattuale derivanti dalla scorretta applicazione delle norme in materia di cooperazione e delle clausole previste dai C.C.N.L.;
  • verificare, in presenza di più contratti collettivi nazionali nello stesso settore merceologico, l’applicazione dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, come previsto dall’art. 7, comma 4 della legge 31/2008, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati secondo il Regolamento ex art. 6, comma 1, lett. a) della legge 142/01.

Nell’ipotesi in cui non sia stato erogato il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, gli Ispettori dovranno procedere al recupero delle differenze retributive mediante l’adozione di diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all’art. 12 D.Lgs 124/04.



L’istituzione degli Osservatori sulla Cooperazione risponde, quindi, alla necessità di realizzare un intervento efficace a contrastare il fenomeno delle cooperative spurie e le eventuali elusioni delle normative, con particolare riferimento alla corretta instaurazione dei rapporti di lavoro e ai trattamenti contributivi e retributivi che spettano ai soci lavoratori e ai dipendenti della cooperativa.

Il Decreto legislativo n. 149/2015 ha attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro la competenza di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL. L’Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale e, pertanto, anche l’attività degli Osservatori Permanenti sulla cooperazione viene svolta presso le sedi degli Ispettorati Territoriali, dove le Cooperative hanno l’obbligo di depositare i Regolamenti.

Note:
(1) Nota Direzione Generale per l’attività ispettiva del 6.3.2012

* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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Sistema tessera sanitaria: nuovi soggetti obbligati alla trasmissione dei dati

Con Decreto del MEF datato 22.11.2019 e pubblicato sulla G.U. 4.12.2019 viene resa obbligatoria la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ed ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, per le prestazioni rese nel 2019 da parte dei seguenti soggetti:

a) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
f) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
k) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
l) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
n) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
s) gli iscritti all’albo dei biologi.

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L’imminente nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.. Alcune proposte dal CNDCEC

Posticipare la nomina del collegio sindacale in un’ottica di semplificazione dei processi societari: auspicabile venga accordata alle società la possibilità di nominare l’organo di controllo anche successivamente alla scadenza nell’art.379, terzo comma, del Codice della crisi.

È la proposta riportata in una nota della Fondazione nazionale dei commercialisti, che riferisce sulle interlocuzioni tenutesi tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituzioni e Ministero.

Così la nota, in un passaggio dedicato al nuovo articolo 2477: “Stando a quanto recita l’art. 2477, quinto comma, c.c. l’assemblea, chiamata ad approvare il bilancio in cui viene superato almeno uno dei nuovi limiti individuati nel secondo comma, dovrebbe provvedere entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio alla nomina dell’organo di controllo o del revisore”. Termine in apparenza perentorio che però, secondo la nota, “non trova applicazione per le prime nomine che si rendano necessarie a seguito dei mutati parametri di riferimento che impongono obbligatoriamente la nomina dell’organo di controllo o del revisore, dal momento che l’art. 379 del Codice della crisi individua un regime transitorio per la nomina dell’organo di controllo o del revisore al superamento dei nuovi limiti di cui all’art. 2477, secondo comma, c.c.”.

L’articolo 379 anticipa la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale al 16 dicembre 2019, dato che, stando alla relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 “un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e soprattutto dei sistemi di allerta”.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ritiene che rinviare il termine del 16 dicembre 2019 eviterebbe “convocazioni ad hoc dei soci da parte degli amministratori”, preferendo “una soluzione che consenta alle società di rinviare la nomina dell’organo di controllo o del revisore al momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019”.

Ai sensi dell’art. 2478-bis c.c. il bilancio viene presentato ai soci, a cui spetta approvarlo, entro il termine stabilito nell’atto costitutivo e comunque entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, fatta salva la possibilità di fruire di un maggior termine, nei limiti dell’art. 2364 c.c. per le s.p.a.

“Solitamente – recita la nota – le società fruiscono della dilazione temporale dei centoventi giorni, approvando il bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno”. Il Consiglio suggerisce quindi un’altra opzione interpretativa che “consenta ai soci di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019”.



Da preservare è la simmetria tra il momento in cui l’organo di controllo viene nominato e il momento i cui l’organo di controllo cessa le proprie funzioni, privilegiando l’intervallo temporale in cui i soci sono tradizionalmente convocati per l’approvazione del bilancio di esercizio: “Un organo di controllo nominato a fine 2019, in ordine di esercizio 2019, non potrà rendere un’esaustiva informativa destinata ai soci, non avendo svolto alcuna attività in adempimento dei propri doveri”.

Le osservazioni del Consiglio Nazionale non si fermano qui: “I sindaci hanno diritto a percepire un compenso che viene determinato dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio” ma “anticipando la nomina dell’organo di controllo alla data in cui la società delibera la modifica dello statuto, vale a dire entro il 16 dicembre 2019, […] e in relazione ai termini di approvazione del bilancio che raramente coincide con la chiusura annuale dell’esercizio, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui il collegio sindacale una volta nominato si veda retribuito un compenso calcolato sul triennio di riferimento che non ricomprenda l’ulteriore attività che sarà comunque tenuto ad effettuare, in base all’art. 2400 c.c., ai fini dell’approvazione del bilancio di esercizio, attività che l’art. 2429 c.c. stigmatizza tra i poteri doverosi dell’organo di controllo”.

Ad oggi non si è ancora registrata alcuna modifica normativa in tale direzione, ma il Consiglio d’intesa con Confindustria ha ritenuto “utile pubblicare questo orientamento interpretativo, fermo restando l’opportunità di una soluzione giuridica alla questione”.
“Soluzione” che sinceramente appare difficile, visti i tempi ristrettissimi.

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