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Fatture elettroniche: il servizio di consultazione per il consumatore finale

L’Agenzia Entrate memorizza le fatture elettroniche e le rende disponibili per la consultazione in un’area riservata del suo sito internet.

I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali giudizi, come stabilito dall’art. 14 del decreto legge n. 124/2019.

Per consultare le proprie fatture il consumatore finale deve aderire entro il 20 dicembre 2019 al sevizio gratuito “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
L’adesione va effettuata accedendo all’area riservata di “Fisconline”. Dalla pagina “La mia scrivania” cliccare sul riquadro “Fattura elettronica – Corrispettivi elettronici” e, nella pagina successiva, visualizzare il box “Le tue fatture”. In quest’ultima pagina cliccare su “Accedi” e subito dopo su “Aderisci”.
Effettuata l’adesione, le fatture saranno comunque consultabili a decorrere dal 21 dicembre 2019.

Dopo il 20 dicembre 2019 chi non avrà dato l’adesione, non potrà più consultare i documenti.

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Fondo di Garanzia PMI: più di 5.000 operazioni in favore di startup innovative

Le startup innovative che intendono richiedere un finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente, con una procedura semplificata. La garanzia copre l’80% del prestito e può ammontare fino a 2,5 milioni di euro per impresa.

Dall’avvio dello strumento nel 2013, si contano 2.997 startup beneficiarie, per un totale di 5.279 operazioni (1.004 aziende hanno ricevuto più di un prestito) e una media di oltre 200.000 euro per singola operazione.

È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto trimestrale a cura dalla DG per la Politica Industriale del MISE, in collaborazione con MedioCredito Centrale.
Nel 3° trimestre dell’anno in corso le startup hanno ricevuto nuovi prestiti bancari per oltre 52 milioni di euro. Il valore è in linea con i trend recenti: nel 2017 e nel 2018 sono stati concessi finanziamenti agevolati per oltre 260 milioni. L’ammontare complessivo rilevato al 30 settembre 2019 è pari a 1.063.221.124 euro.

Il Fondo di Garanzia viene utilizzato con maggiore frequenza al Nord. La Lombardia vanta di gran lunga il maggior numero di operazioni (1.447) e la più elevata quantità di risorse mobilitate (341 milioni di euro), seguita a grande distanza da Emilia-Romagna e Veneto.

Per maggiori informazioni: 20° report trimestrale (pdf)

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Credito di imposta per i registratori di cassa: quando spetta per gli acquisti nel III trimestre del 2019

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento protocollo 49842/2019 del 28 febbraio 2019 ha stabilito che il credito di imposta riconosciuto a favore di coloro che acquistano il registratore di cassa RT (quello per la trasmissione telematica dei corrispettivi) pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 €. , o di 50 euro nel caso di adattamento del già posseduto registratore di cassa “è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le liquidazioni periodiche per i contribuenti minori (trimestrali), sono però 3, quelle relative ai primi “tre trimestri solari dell’anno” (comma 1 lettera a del DPR di cui sopra), la liquidazione periodica del 4° trimestre non esiste (fatto salvo per settori particolari quali distributori di carburante, autotrasportatori etc.), in quanto forma oggetto di versamento a conguaglio annuale (comma 1 lettera b del DPR di cui sopra e scheda modello F24 IVA Periodica – Come e quando si versa – sito dell’Agenzia delle Entrate).

Di qui la conclusione: non esistendo la liquidazione periodica del 4° trimestre quando si utilizza il credito maturato nel 3° trimestre, nel quale ho ricevuto la fattura e saldato la stessa con sistema tracciabile? In sede di conguaglio annuale (che non è una liquidazione periodica ma allora il provvedimento va integrato) oppure in sede di liquidazione periodica del 1° trimestre 2020?

Il silenzio è d’oro, ma il silenzio dell’Agenzia delle Entrate sulla questione e sulla questione del credito di imposta per i contribuenti forfetari un po’ meno; poi tra uno o due anni arriveranno le contestazioni.

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In arrivo 50 milioni di euro per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico

Il MISE ha pubblicato 5 Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo con risorse finanziarie disponibili per complessivi 50 milioni di euro.

Micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino all’esaurimento delle risorse, a partire:

  • dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+, a cui sono destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da Invitalia;
  • dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+, a cui sono destinati 13 milioni di euro, gestiti da Unioncamere;
  • dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+, a cui sono destinati 3,5 milioni di euro, gestiti da Unioncamere.

Università e gli enti pubblici di ricerca potranno, invece, presentare richiesta di accesso agli incentivi per finanziare progetti a partire:

  • dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), a cui sono destinati 7 milioni di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’UIBM del MiSE;
  • dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.
  • “L’obiettivo è quello di fornire un quadro di strumenti finanziari e normativi in grado di dare, nei prossimi mesi, stabilità e certezza sia alle imprese che investono sul loro know how che alle università e agli enti di ricerca impegnati in progetti di ricerca e sviluppo da trasferire in campo industriale” – ha dichiarato il Ministro Stefano Patuanelli -“Lo sviluppo del nostro sistema produttivo passa anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale dei marchi e dei brevetti industriali”

Per maggiori informazioni
Nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e il trasferimento tecnologico al sistema delle imprese della ricerca universitaria (sito uibm.mise.gov.it)

Ufficio competente
Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

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Detrazione IVA complicata per le fatture di fine anno

L’introduzione a regime della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte e avvicinandosi alla fine dell’anno diventa importante ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Si ricorda, innanzitutto, che:

  • la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA;
  • per la fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

    La “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa possono pertanto non coincidere ma per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data di emissione della fattura, ai fini della detrazione, passa quindi in secondo piano rispetto alla data di ricezione.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …“.

Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, ricevuta nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020.

Nota bene: la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma procede all’invio in data 2 gennaio 2020, sfruttando i 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’IVA potrà essere legittimamente detratta dall’acquirente soltanto a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Data di emissione Data di invio/ricezione Data di registrazione Detrazione
Dicembre 2019 Dicembre 2019 Dicembre 2019 Detrazione in dicembre 2019
entro aprile 2020 Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
dopo aprile 2020 Detrazione non ammessa
Gennaio 2020 Gennaio 2020 Detrazione ammessa a gennaio 2020

Consigliamo di verificare con attenzione e di valutare la problematica che potrebbe generare significativi problemi; lo slittamento della detrazione al 2020 potrebbe infatti:

aumentare il debito IVA al 31 dicembre 2019;
diminuire il credito IVA annuale 2019 (con effetti sul suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale).

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Cosa significa gestire uno studio professionale oggi?

La necessità di evolvere per far fronte alle nuove opportunità di mercato.

Come essere un ottimo chef non è garanzia di sostenibilità per un ristorante, essere un bravo professionista oggi non è più sufficiente a garantire il successo di uno studio professionale.

Negli ultimi anni di convegni sulle esigenze gestionali e organizzative degli studi ho avuto modo di testare l’impatto di questa frase su centinaia di volti. Nonostante oggi i professionisti ne condividano quasi all’unanimità il significato, questa asserzione non è sempre stata corrispondente alla realtà. Se potessimo percorrere a ritroso la storia della professione verremmo infatti presto smentiti dalle evidenze.

Prima della crisi economica del 2008, la percezione di valore nel rapporto impresa-professionista sostanziava, nella maggior parte dei casi, la generazione di margini economici che erano diretta conseguenza del buon lavoro svolto. Se questo contesto fosse rimasto immutato, con il passaparola dei clienti che alimentava lo sviluppo e le parcelle che non rappresentavano motivo di discussione, la partecipazione dei professionisti ai convegni su queste tematiche sarebbe stata decisamente scarsa.
Oggi, al contrario, assistiamo con grande piacere e senso di responsabilità a sale piene di partecipanti, con picchi di anche 200 professionisti che ascoltano con interesse. Questo ci conferma che il vento nel settore è cambiato e che la sensibilità alle esigenze gestionali dello studio e delle aziende clienti presenta un trend di continua crescita.

A fronte dei numerosi repentini cambiamenti degli ultimi anni, non sorprende quindi che il controllo di gestione sia emerso come una funzione di sopravvivenza per lo studio professionale. Senza di esso le nuove circostanze prodotte dalla crisi non potrebbero essere adeguatamente integrate nel modello gestionale, nuocendo così all’attività. Per esempio, la marginalità media sui clienti risulta compressa dall’interazione con fattori esogeni e non controllabili dallo studio, che deve quindi ingegnerizzare ed implementare una risposta efficace. Da un lato, l’emergere di sempre maggiori adempimenti, che portano con sé sempre più lavoro, accresce i costi. Dall’altro, il cliente risulta mediamente più attento al rapporto economico con lo studio, che non aiuta il professionista a ribaltare sulle parcelle il peso di questi nuovi aggravi normativi.

Il logico punto di approdo di questa linea di ragionamento è che, in assenza di una risposta concreta da parte dello studio, il risultato economico dell’attività tradizionale sarà aggravato.
Infatti, ciò che riscontriamo sul mercato è che a seguito della crisi economica gli studi hanno spesso dovuto adattare le proprie aspettative di guadagno. Questo è conseguenza di un diffuso deterioramento del parco clienti, composto spesso da aziende che a seguito della crisi hanno riscontrato perdite di fatturato o addirittura sono rimaste vittime delle contingenze, lasciando anni di parcelle insolute e danneggiando gli studi che avevano deciso di fronteggiare le difficoltà con il cliente. Le richieste di sconto che sono state accolte hanno, a parità di fattori, danneggiato il fatturato e l’acquisizione di clienti ha smesso di essere garantita dal passaparola, indebolito dal calo nel tasso di natalità delle aziende. Con i recenti segnali di ripresa, alcuni coraggiosi imprenditori hanno scelto di rimettersi in gioco, ma la maggiore attenzione ai costi sta comportando un adattamento al ribasso delle parcelle per l’assistenza tradizionale e sta implementando una sostituzione dei clienti meno che proporzionale a livello economico.

Ovviamente lo scenario appena delineato presuppone un’assenza di contromossa da parte dello studio, che purtroppo si riscontra spesso nella realtà. Lo sforzo legato alla complessità della gestione ordinaria determina infatti frequentemente una serie di difficoltà nel reagire e nel configurare una strategia credibile. Non solo, questa situazione spesso condanna lo studio a prolungate situazioni di affanno e rincorsa, di impegni lavorativi spossanti e non compatibili con la vita privata, di soddisfazioni economiche sempre più aleatorie.
Tuttavia, l’esistenza di studi professionali che ancora ottengono gratificazioni significative deve essere fonte d’ispirazione, poiché ne conferma la possibilità. Infatti, esistono una serie di leve che il titolare di studio può, e azzardo dovrebbe, utilizzare per ritornare al timone della propria nave.
Logiche analitiche nella gestione dello studio sono un fattore critico di successo. È dunque fondamentale mettere a punto un sistema di pianificazione e controllo capace di stimolare la crescita e informare le decisioni della direzione, attraverso la comprensione accurata dei propri costi e l’evidenza dei carichi di lavoro e delle potenzialità delle risorse.



Tuttavia, il cambiamento non riguarda solo il titolare, ma anche la struttura, che deve essere coinvolta in questo processo di presa di coscienza ed essere incoraggiata ad assumersi la propria parte di responsabilità per il futuro dello studio. La tematica non deve essere trattata alla stregua di un tabù, perché l’unico modo per evitare l’insorgere dei suddetti problemi legati al mercato è adottare una strategia coerente e condivisa da tutto il personale. Vi stupireste di quanto possano essere positive le reazioni delle persone se adeguatamente coinvolte e chiamate a partecipare.

Questo coinvolgimento può anche supportare lo sviluppo professionale e commerciale dello studio, rendendolo ancora più duraturo ed efficace. Lo sviluppo di nuove competenze e la capacità di presentarle al mercato potenziale sono la chiave per uscire dalla pericolosa situazione di stagnazione o declino che ha caratterizzato i volumi degli ultimi anni per molti studi.

Un ostacolo alla realizzazione di questa ripresa potrebbe essere la resistenza al cambiamento, meccanismo cardine della mente umana. Per superarla è necessario coinvolgere le persone in un ragionamento concreto sulla necessità e opportunità di cambiare. Questa resistenza è tipicamente riscontrata anche di fronte alle evoluzioni tecnologiche con cui lo studio è costretto a fare i conti. Perché invece non vederle come un’opportunità, un’esigenza competitiva con cui dobbiamo fare i conti e da cui possiamo emergere vincitori? Se infatti tutti gli studi affrontano un’inerzia comportamentale nei confronti delle abitudini di lavoro, quelli che saranno così lungimiranti da cogliere le opportunità della tecnologia potranno essere più competitivi e maggiormente attrattivi sul mercato.

In BDM Associati ci occupiamo di consulenza in organizzazione e controllo di gestione per gli studi professionali. In una serie di prossimi articoli affronteremo le tematiche finora delineate in collaborazione con lo staff di AteneoWeb per approfondire e offrire soluzioni alle criticità che affrontiamo quotidianamente al fianco dei titolari di studio.

Essere un bravo professionista oggi non è più garanzia della sostenibilità dello studio, ma questo non significa che il bravo professionista non possa incorporare le competenze del bravo imprenditore e condurre con coraggio la struttura, superando sfide e sapendo cogliere le opportunità del prossimo futuro.

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Il 18 dicembre scade il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il 18 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 18 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.

Le possibili variazioni delle aliquote comunali determinano la necessità di verificare entro il 16 dicembre se è necessario corrispondere eventuali somme a conguaglio di quanto versato in unica soluzione a giugno oppure, nel caso di versamento in due rate, se il saldo di dicembre sia effettivamente dello stesso importo dell’acconto calcolato sei mesi prima.

Operativamente, si dovrà:

  1. effettuare il calcolo annuale dell’imposta con le nuove aliquote pubblicate per l’anno 2019;
  2. determinare il saldo dovuto a dicembre come differenza con quanto già eventualmente versato in acconto.

Occorre altresì considerare se in corso d’anno sono avvenuti acquisti o vendite di fabbricati.

Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l’Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.



La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.

Si ricorda infine che il 18 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un’eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI.

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Artigiani anche senza trasmissione dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale sarà abolita e sostituita dal documento commerciale (ex scontrino) con una serie di problematiche che abbiamo evidenziato in precedenti scritti, come da link a fondo pagina.

Affrontiamo quindi il caso di artigiani che, secondo il nostro parere, possono non dotarsi di registratore telematico (RT) e non emettere il documento commerciale ma assolvere agli obblighi secondo quanto di seguito indicato, si sottolinea a nostro parere. Abbiamo ritenuto di utilizzare termini più semplici possibili, al fine di consentire anche ai non addetti ai lavori di comprendere il significato e le procedure di seguito illustrate.

L’articolo 22 del DPR 633/72 (Legge Iva) prevede che l’emissione delle fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto (es. negozi), per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar etc.), per le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico (agenzie pratiche auto, laboratorio di cornici, laboratorio riparazioni piccoli elettrodomestici), in forma ambulante o nell’abitazione del cliente (manutenzione caldaia, idraulico, elettricista, riparazione elettrodomestici etc.).

Perché non è obbligatoria: il legislatore ha voluto evitare che per un semplice caffè dovesse essere emessa fattura, è una norma di semplificazione (!), al posto della fattura rilasciavo lo scontrino ed ora rilascio il documento commerciale, in sostanza il legislatore ha inteso agevolare questi settori di attività prevedendo un sistema più “sbrigativo” di documentare l’operazione.

Mentre è evidente che il bar, l’estetista, l’acconciatore, la parrucchiera e coloro che in genere hanno una certa quantità di operazioni da documentare non potranno far altro che installare il RT e rilasciare il documento commerciale, a nostro avviso altri settori di attività, con numero non rilevante di operazioni, potranno invece non procedere all’installazione del RT considerato quanto si dirà in seguito.

Da premettere e tenere presente che:

  • la ricevuta fiscale e ora il documento commerciale è da emettersi all’ultimazione della prestazione, intesa come “fine lavoro” indipendentemente dal pagamento (la cliente cui è stata fatta la permanente esce dall’esercizio dell’acconciatore con la ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 uscirà con il documento commerciale, così come si esce dal bar dopo il caffè con il documento commerciale)
  • l’idraulico che viene a casa mia a cambiare la caldaia, quando ha finito il lavoro compila la ricevuta fiscale ed è quindi lui che esce da casa mia con la ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 dovrebbe entrare in casa mia con un registratore di cassa portatile, emettere a casa mia il documento commerciale, uscire da casa mia con il registratore di cassa portatile che ha registrato l’emissione del documento commerciale.

Perché dal 1° gennaio l’idraulico dovrebbe?
Abbiamo indicato che dovrebbe poiché l’idraulico (ma lo stesso vale per l’elettricista) che non effettua prevalentemente servizi di “pronto intervento” potrebbe assumere il seguente comportamento che ci risulta peraltro adottato da “strutture complesse” che si occupano di manutenzione:

  • decido di cambiare la caldaia e chiedo il preventivo all’idraulico
  • l’idraulico mi fornisce il preventivo
  • il preventivo viene da me accettato
  • l’idraulico si procura il materiale, emette il documento di trasporto per portare a casa mia caldaia, raccordi etc.etc.; supponiamo che tutto il materiale venga portato a casa mia nel pomeriggio del 20 novembre con documento di trasporto datato 20 novembre
  • il lavoro di sostituzione della caldaia si svolgerà il 21 novembre e si concluderà in giornata.

A questo punto l’idraulico, il 20 novembre, cioè il giorno prima di terminare il lavoro, emette in capo a me cliente fattura elettronica per saldo lavori non ancora eseguiti ed il 21 novembre l’idraulico si presenta a casa mia con la cassetta degli attrezzi, fa il suo lavoro e mi consegna copia di cortesia della fattura elettronica, emessa il giorno prima.

L’articolo 21 c. 4 della Legge Iva prevede che la fattura vada emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione determinata ai sensi dell’articolo 6, in sostanza ai fini iva (non del rilascio del documento commerciale) l’operazione si considera effettuata, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo, ma lo stesso articolo 6 al comma 4 prevede che se anteriormente al pagamento sia emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato alla data della fattura o a quella del pagamento. L’idraulico esce da casa mia senza alcun documento, potendo nel caso di eventuali controlli suonare il mio campanello e chiedere di esibire la copia di cortesia della fattura elettronica.

Lo stesso dicasi per i contribuenti forfetari, che sono esonerati da fatturazione elettronica e che rilasceranno eventualmente fattura “cartacea” (questo anche “sul momento”) utilizzando magari il vecchio bollettario di fatture-ricevute fiscali (ma emettendo unicamente fatture fiscali e NON ricevute fiscali, queste ultime, come si è detto, sono soppresse dal 1° gennaio 2020).

Si rammenta peraltro che il comma 541 della Legge 232/2016 prevede che il codice “lotteria degli scontrini” venga indicato anche sulle fatture elettroniche emesse nei confronti di privati maggiorenni, anche se non ci risulta sino a questo momento, modificato il tracciato record della fattura elettronica né risulta indicato dall’Agenzia delle Entrate in quale altro campo vada indicato il “codice lotteria”.

ARTICOLI CORRELATI PUBBLICATI DALLO STUDIO:
Registratori telematici: documento commerciale – contenuto – emissione – fatturazione differita
Scontrini telematici: il codice lotteria e non il codice fiscale
Corrispettivi telematici artigiani: forse qualche problema risolto
Registratore di cassa telematico: un po’ lo scontrino ed un po’ no

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Tutti i problemi di Libra, la criptovaluta di Facebook

Non ci sono solo promesse di inclusione finanziaria e rosee aspettative dietro il lancio del progetto Libra, la criptovaluta di Facebook che dovrebbe entrare in funzione il prossimo anno. Il piano voluto da Zuckerberg si basa su un notevolissimo potenziale di business (e di guadagni) per la sua azienda, ma comporta anche una serie di problematiche gigantesche. Vediamole.

Il business delle rimesse
Secondo l’ultimo rapporto dedicato al fenomeno globale delle rimesse finanziarie dei migranti dalla Banca Mondiale, sono oltre 300 i milioni di persone che vivono al di fuori dei loro Paesi di nascita e oltre 750 milioni di persone migrano all’interno dei loro Paesi. Nel 2019, i flussi di rimesse transfrontaliere annuali dei migranti verso i Paesi a basso e medio reddito dovrebbero raggiungere a livello globale i 550 miliardi di dollari, un valore superiore a quello degli investimenti esteri diretti e dei finanziamenti ufficiale allo sviluppo.

Nel 2018, i flussi di rimesse hanno raggiunto 529 miliardi, con un aumento del 9,6% rispetto a 2017, crescendo in particolare nell’Asiameridionale (12,3%) e in Europa e Asia centrale (11,2%). Ma nel primo trimestre del 2019 il costo medio globale pagato per inviare le rimesse è rimasto stabile al 7%, all’incirca allo stesso livello degli ultimi trimestri: un incasso per chi gestisce questo business, come banche e società di money transfer, di oltre 37 miliardi di dollari.

Le banche sono il canale più costoso per il trasferimento delle rimesse, con un costo medio del 10,9%. Il premio pagato dai migranti ai monopolisti del settore delle rimesse rappresenta in media l’1,5% del costo del trasferimento delle rimesse in tutto il mondo e raggiunge il 4,4% nel caso dell’India, il più grande destinatario di rimesse. L’obiettivo della Banca Mondiale è quello di “aprire gli uffici postali nazionali, le banche nazionali e le società di telecomunicazioni a partnership con altri operatori di money transfer che potrebbero rimuovere le barriere all’ingresso e aumentare la concorrenza nei mercati delle rimesse”.

C’è poi l’enorme numero di migranti illegali che non possono rivolgersi alle reti finanziarie ufficiali e finiscono per alimentare i canali illegali di trasferimento di denaro che sono un pozzo al quale attingono la criminalità organizzata, i riciclatori professionisti e le organizzazioni che finanziano il terrorismo. Libra, la criptovaluta di Facebook, annuncia che intende servire ad abbassare le commissioni di questo mercato a livelli “contenuti”: quanto e cosa significhi “contenuto”, però, non lo chiarisce.

Quanto può guadagnarci Facebook
L’eventuale successo del progetto Libra potrebbe rendere Facebook un player molto più grande nel settore dei servizi finanziari e rispondere ai suoi maggiori concorrenti. Un processo che sinora è stato tentato da molti operatori ma senza successo: anche la stessa Facebook non è riuscita nell’intento di far decollare la propria piattaforma di messaggistica istantanea Messenger come strumento di pagamento. Il successo però è arrivato in due casi clamorosi, entrambi cinesi ed entrambi concorrenti di Facebook: Tencen e Alibaba. Alibaba può vantare oltre 500 milioni di consumatori attivi mensilmente sulla sua piattaforma e la sua controllata Ant Financial possiede l’app per pagamenti Alipay.

Tencent, che controlla il servizio di messaggeria WeChat (alternativa a WhatsApp di Facebook) ha un miliardo di utenti. I cinesi usano WeChat su smartphone per i pagamenti retail anche di piccolo importo tramite il sistema WeChat Pay. In Occidente invece le cose non sono andate così bene: secondo Bloomberg è molto difficile capire se e come Libra avrà successo nelle transazioni commerciali perché nell’ultimo decennio molte criptovalute hanno fallito il tentativo di divenire strumenti di pagamento al dettaglio.

Nei primi quattro mesi del 2019, secondo un report di Chainalysis Inc, solo il 1,3% delle transazioni di Bitcoin provenivano da compravendite. Ma gli analisti finanziari non demordono: “Consideriamo l’introduzione della criptovaluta Libra come un potenziale spartiacque per Facebook. In termini di dimensioni e importanza, riteniamo che questa nuova infrastruttura finanziaria possa essere vista in modo simile all’introduzione di iOS oltre un decennio fa”, ha scritto Mark Mahaney, analista di RBC Capital Markets che sull’azione della società di Menlo Park ha un rating sovraperformance e un prezzo obiettivo di 250 dollari (ai corsi attuali di Borsa, l’azione al Nasdaq ne vale 187 circa, con un potenziale di rivalutazione (upside) del 34%.

Secondo gli analisti di Barclays, la criptovaluta Libra potrebbe fruttare a Facebook maggiori ricavi annui compresi tra i 3 miliardi e i 19 miliardi di dollari entro il 2021. Inoltre, la stessa Associazione Libra non ha ancora fornito alcuna informazione sulle ricadute fiscali del progetto, ma si è limitata ad affermare che intende “lavorare con i legislatori per chiarire l’applicazione delle leggi fiscali esistenti alle criptovalute, o in alcuni casi per aggiornare quelle leggi”.

I problemi aperti con gli utilizzatori
Numerosi analisti e osservatori hanno evidenziato i problemi del progetto Libra nei confronti dei possibili utilizzatori. La natura autorizzata della blockchain Libra, con ciascuno dei suoi 100 nodi di validazione gestiti da membri dell’Associazione omonima, significa che questi soggetti avranno il completo controllo delle transazioni e che potrebbero coordinarsi per bloccare quelle sgradite.

L’associazione dovrà inoltre chiarire i dettagli della gestione finanziaria e informatica delle proprie riserve finanziarie, ovvero i depositi bancari e i titoli di Stato a bassa volatilità denominati in dollari Usa, euro sterline britanniche e yen.

La dimensione possibile di queste risorse finanziarie potrebbe potenzialmente arrivare all’ordine delle centinaia di miliardi di euro: questo implica un enorme potere contrattuale nei confronti delle Banche centrali, la possibilità di scegliere quali valute preferire negli acquisti e quali no, scegliendo anche come remunerare con gli interessi di queste somme i membri dell’Associazione. Ma questo comporta anche per Facebook la possibilità di collocare una parte del proprio cash flow da 30 miliardi di dollari l’anno e una quota rivelante della liquidità a bilancio, pari a oltre 50 miliardi di dollari, detenuta offshore.

Il progetto di Libra prevede poi che la maggior parte degli utilizzatori scelga di utilizzare i portafogli “di custodia”, come Calibra di Facebook: in questo caso la società Calibra, controllata da Facebook, che offrirà l’app del portafoglio gestirà le chiavi private dei propri clienti avendo pieno controllo dei loro dati e potrà eventualmente anche fornire servizi aggiuntivi (a pagamento) quali assicurazione, protezione dalle frodi e servizio clienti.

Il problema della privacy
Alzi la mano, tra gli utenti del social network, chi dopo lo scandalo di Cambridge Analytica nel 2018 si fida di Facebook. E ha faticato a gestire correttamente le informazioni degli utenti. Alla presentazione dell’ultimo bilancio trimestrale, a fine aprile, Facebook ha reso noto di aver accantonato 3 miliardi di dollari per pagare la multa, potenzialmente da record, che si aspetta di ricevere dalla Federal Trade Commission (FTc) degli USA, l’organismo di vigilanza sul settore, che per le violazioni della privacy potrebbe comminare una sanzione che la stessa Facebook prevede tra i 3 e i 5 miliardi di dollari.

Il Wall Street Journal di recente ha scoperto poi e-mail interne che collegherebbero direttamente l’amministratore delegato Mark Zuckerberg alle politiche “problematiche” in materia di privacy. Nei materiali presentati ai giornalisti, Facebook ha risposto alle preoccupazioni sulla privacy dei potenziali utenti affermando che l’Associazione Libra non conserverà i dati personali sulle persone che usano la blockchain… Inoltre, tutti i nodi della rete bloockchain saranno gestiti dai membri fondatori dell’associazione, che saranno responsabili per il rispetto delle leggi applicabili alla protezione dei dati personali”.

«Il progetto Libra comporta rischi e vulnerabilità. I grandi datacenter consentono agli operatori storici di mantenere il controllo dei prezzi ma sono anche soggetti a rischi di violazione dei dati, privacy e problemi di sicurezza – problemi che molti hanno già iniziato a associare a Facebook», ha detto Joseph Lubin, co-creatore della criptovaluta Ethereum.

Le questioni regolamentari, politiche e bancarie
Il documento originale del progetto Libra afferma esplicitamente che la blockchain della criptovaluta non sarà regolamentata, ma che saranno gli sviluppatori a costruire sulla blockchain di Libra e a dover rispettare le leggi e i regolamenti delle giurisdizioni in cui operano. È chiaro però che i governi e le autorità di controllo si sentiranno coinvolti: gli Esecutivi e le Banche centrali hanno avuto e hanno un ruolo di primo piano nella gestione del sistema finanziario, bancario e nell’emissione di moneta, come anche nella regolamentazione e nei controlli. Ruolo che ora potrebbe essere aggirato. Facebook e l’Associazione Libra stanno già lavorando sodo dietro le quinte per placare gli enti normativi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e altrove e hanno recentemente assunto un lobbista senior nel Regno Unito proprio a questo scopo.

Le banche, che sono attive in un settore fortemente regolamentato, vivono questa evoluzione come una potenziale minaccia, specie sul fronte della sovranità monetaria. Ma la questione riguarda anche le Banche centrali, e in particolare quelle più deboli. Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha già invitato i Governatori delle banche centrali del G7 a preparare un rapporto sulla Libra già per il prossimo summit di luglio.
Per Le Maire Libra non sarà mai un sostituto delle valute ufficiali: «È fuori discussione che diventi una moneta sovrana», ha detto il ministro delle Finanze francese in un’intervista alla radio Europa 1. «Non può e non deve accadere. Questa valuta consentirà a Facebook di raccogliere ancora più dati, il che non fa che aumentare la nostra determinazione a regolare i giganti di Internet», ha detto Le Maire in parlamento. Il timore non dichiarato ma comprensibile è che Facebook possa diventare una potenza al di sopra e al di fuori dei controlli statali e bancari, un vero gigante nel settore dello shadow banking, il sistema bancario ombra che è stato al centro della crisi finanziaria del 2007-08 specie per la sua capacità di emettere moneta.

Le sue preoccupazioni comprendono le questioni dei controlli antiriciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo. Ma Libra è stata già esaminata simposio annuale della Banca centrale europea a Sintra, in Portogallo, dove il governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney ha fatto riferimento al progetto di Facebook: “Tutto ciò che funziona diventerà istantaneamente sistemico e dovrà essere soggetto ai più alti standard di regolamentazione”, ha detto Carney, pur affermando però che “dobbiamo avere una mente apertasulla tecnologia che può facilitare i trasferimenti di denaro transfrontalieri che sarà “esaminata molto da vicino e in modo coordinato” nelle organizzazioni internazionali tra cui il G-7, il Fondo monetario internazionale, la Banca dei Regolamenti internazionali e il Financial Stability Board.

(articolo da Valori.it del 21/06/2019)

di Nicola Borzi

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Registratori telematici: documento commerciale – contenuto – emissione – fatturazione differita

La vicenda dei registratori telematici lascia ancora perplessi i contribuenti, tanto più che come indicato negli interrogativi che seguono manca ancora ad oggi, se non si erra, qualsiasi indicazione nel tracciato della fattura elettronica dell’eventuale codice lotteria, manca ancora ad oggi qualsiasi indicazione su come si ottenga tale codice e con quali modalità. Manca anche qualsiasi indicazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo sul documento commerciale.
Di seguito una piccola sintesi sul documento commerciale, cui segue in coda un fac simile del contenuto del medesimo.

Il documento commerciale va rilasciato all’acquirente al momento dell’effettuazione dell’operazione:

  • quindi nel caso di vendita all’atto della consegna dei beni
  • nel caso di prestazioni di servizi all’ultimazione della prestazione

Nel caso di prestazioni di servizi quindi, ad esempio:

  • quando il veicolo esce riparato dall’officina (come per le ricevute fiscali in passato) indipendemente dal pagamento
  • quando l’artigiano che effettua la manutenzione della caldaia (ma nella stessa tipologia ricadono le prestazioni eseguite dall’idraulico, dall’elettricista etc.) ha terminato le operazioni di manutenzione, presso l’abitazione del cliente anche qui indipendentemente dal pagamento e di qui la necessità di essere dotati di un registratore di cassa portatile, cui andrà a sommarsi, dal 1° luglio 2020, l’obbligo di accettare pagamenti tramite POS (quindi anche il Pos portatile) in caso di pagamento contestuale all’ultimazione della prestazione.

La fattura differita “di fine mese”
Ai sensi dell’articolo 4 e 5 del Decreto Mise 7/12/2016 il documento commerciale valido ai fini fiscali (cioè che contiene il codice fiscale o la partita iva del cliente) costituisce titolo per l’emissione della fattura differita (articolo 5 comma 1 lettera b del decreto Mise – anche se il decreto ha due lettere b, vedasi la seconda).

Quindi, ad esempio, l’officina di autoriparazioni (ma non solo questa, oppure la cartoleria dove vado più volte al mese e fatto salvo, solo per la cartoleria, che emetta il DDT e non lo scontrino) emetterà di volta in volta il documento commerciale nei confronti della ditta PINCO PALLINO, per le riparazioni eseguite nel corso di un mese solare (si consiglia nei documenti commerciali, anche ai fini della detraibilità dell’imposta, di indicare la targa del veicolo), nei documenti commerciali emessi nel corso del mese indicherà tutti i corrispettivi di ogni singolo documento come “non riscosso”; a fine mese emetterà nei confronti della ditta PINCO PALLINO fattura elettronica, indicando, tra l’altro “rif. doc. comm. n. 345 del 4.11.2019, n. 466 del 6.11.2019, n. 837 dell’8/11/2019 etc.); i riferimenti relativi ai documenti commerciali (tipo dato: numero doc. commerciale/ riferimento testo: identificativo alfanumerico del documento commerciale/ riferimento numero: numero progressivo del documento commerciale / riferimento data: data del documento commerciale andranno indicati nel campo “altri dati gestionali”.

Documento commerciale e imposta di bollo

Nel caso in cui il documento commerciale contenga addebiti per spese anticipate (ipotesi agenzia di pratiche automobilistiche) superiori ai 77,47 e quindi vada applicata la marca da bollo da 2 euro, si applica sul documento commerciale? oppure l’Agenzia Entrate metterà nuovamente a disposizione il “resoconto” dei bolli dovuti come per la fatturazione elettronica?

Fattura elettronica e lotteria degli scontrini (comma 541 Legge 232/2016)
La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 540 e’ consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Quindi nella fattura elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovrà essere inserito un campo “codice lotteria”?

Clicca qui per scaricare un fac simile di documento commerciale.

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