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Immigrazione, i minori hanno diritto a iscriversi a scuola anche senza permesso di soggiorno

Minori irregolari: diritto all’iscrizione scolastica
I minori presenti in Italia sono soggetti all’obbligo scolastico ed anzi hanno diritto all’istruzione, nelle stesse forme e modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno (in base all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione, e all’articolo 45 comma 1 del DPR 394/1999 Regolamento attuativo TU Immigrazione).
E infatti l’articolo 6 comma 2 del DPR 394/1999 esclude esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le prestazioni scolastiche obbligatorie.
Tale principio è pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione.

In particolare il Ministero dell’istruzione ha ribadito che “l’obbligo scolastico integrato nel più ampio concetto di diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia e che in mancanza dei documenti prescritti la scola iscrive comunque il minore straniero” (circolare n. 375 del 25 gennaio 2013).
A conferma di quanto sopra, la giurisprudenza aveva già affermato in passato l’illegittimità della richiesta di esibizione del permesso di soggiorno ai fini dell’iscrizione scolastica, qualificando tale comportamento come discriminatorio rispetto ai cittadini italiani (Tribunale di Milano ordinanza del 11.2.2008).

Scuola di infanzia
Il permesso di soggiorno non è necessario neppure per la scuola dell’infanzia, perché fa parte del sistema educativo di istruzione e formazione che concorre allo sviluppo del minore (in base all’articolo 2 comma 1 della Legge n. 53/03).
Tant’è che il Ministero dell’Interno ha espressamente riconosciuto che non vi è necessità “di esibire i documenti attestanti la regolarità del soggiorno per iscrivere un minore straniero al servizio di asilo nido” (nota 2589 del 13 aprile 2010).

Genitori irregolari: autorizzazione al soggiorno
Resta da chiarire la posizione dei genitori, i quali, essendo irregolari, sono suscettibili di essere allontanati dal territorio italiano.
In base al Decreto Legislativo n. 286/1998, i genitori possono chiedere una temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia laddove il loro allontanamento possa essere fonte per il minore di un danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave.
La Cassazione, con l’importante sentenza del 12 giugno 2019, n. 15750, ha chiarito che tale autorizzazione non deve presuppone necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del fanciullo, ma è suscettibile di comprendere nel suo ambito qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Il danno, anche solo potenziale, deve essere valutato in relazione all’età del minore, al grado di radicamento della famiglia nel territorio nazionale, alla durata del soggiorno, alle prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell’ipotesi di rimpatrio dei medesimi o di uno solo di essi, nonché alla difficoltà di adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un Paese straniero in caso di diniego dell’autorizzazione il radicamento (Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2015, n. 25419; Cassazione, sentenza del 3 agosto 2017, n. 19433).
Si è infine evidenziato che la temporaneità imposta dalla norma al provvedimento di autorizzazione al soggiorno del familiare non implica che debba essere “temporanea” anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare (Cassazione, sentenza del 21 febbraio 2018, n. 4197).

di Antonella Pedone

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Registratore di cassa telematico: un po’ lo scontrino ed un po’ no

Avvicinandosi la scadenza del 1° gennaio 2020 per la certificazione dei corrispettivi in via telematica sorgono i primi interrogativi, si va a consultare il DM Finanze del 14 maggio 2019 e, di conseguenza, si va a rispolverare il D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 696.

Così viene fuori che sono esenti dall’obbligo le prestazioni rese da fumisti e quelle rese in forma itinerante da ciabattini, ombrellai e arrotini, mentre il ciabattino (che ripara e fa ciabatte e non è un calzolaio che produce e ripara anche scarpe, borse etc., tant’è che alla lettera u art. 2 del dpr 696 non si usa il termine ciabattino ma “riparazioni di calzature”) che ha una sede stabile, oppure l’impagliatore di sedie, è esente solo se non si avvale di dipendenti o collaboratori; i materassai sono esenti dall’obbligo per le prestazioni di rifacimento di materassi presso l’abitazione dei clienti e a condizione che non abbiano dipendenti o collaboratori, mentre se “portano via il materasso” nel loro laboratorio sono soggetti ad emettere il documento commerciale (la cosa che mi preoccupa maggiormente è che se portano via il materasso mi tocca dormire sul divano).

I venditori ambulanti che cedono palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, cartoline e souvenirs NON muniti di attrezzature motorizzate sono esenti: se hai il “triciclo” a pedali puoi vendere i gelati senza scontrino, se hai l’ APE Piaggio sei soggetto allo scontrino.

Una curiosità riguarda i commercianti di biciclette che, di solito, effettuano anche la riparazione delle stesse, senza dipendenti o collaboratori: per la vendita di biciclette emetteranno il documento commerciale, per la vendita del campanello della bicicletta emetteranno il documento commerciale, per la sostituzione del campanello della bicicletta, trattandosi di riparazione, non emetteranno nulla, ammesso che si tratti di riparazione e non di vendita con installazione: finirà che dovrà essere emanata una guida per i riparatori di biciclette, magari con l’indicazione di “beni significativi”.



Il caso del calzolaio che ripara calzature, con sede fissa, senza dipendenti o collaboratori è ancora più complesso:

  • per la riparazione di calzature non emette il documento commerciale
  • per la riparazione di borse, zaini, cinture, portafogli, valigie e tutto ciò che non è “calzature” etc. emette il documento commerciale
  • per la vendita di calzature, borse, cinture, portafogli, prodotte dal calzolaio emette il documento commerciale
  • di solito poi il nostro calzolaio ha un’autorizzazione amministrativa per commercializzare anche i prodotti, per cui per le vendite di calzature, borse, cinture, portafogli, portachiavi, zaini, valigie, lucido per scarpe etc.etc. emetterà il documento commerciale

    In termini del passato UCAS: Ufficio Complicazioni Affari Semplici.

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Aggiornamento antiriciclaggio: le modifiche dal 10 novembre 2019 – D.lgs. 125/2019

Il decreto legislativo 125-2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 entra in vigore il 10 novembre 2019, andando a modificare il testo del decreto legislativo 231-2007 e dando attuazione alla direttiva europea 2018-843.

Rammentiamo che dal 1 gennaio 2020 dovranno essere applicate da parte dei commercialisti le regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale che, tra l’altro, ha realizzato una serie di sette lezioni disponibili gratuitamente on line, regole emanate ai sensi del comma dell’articolo 11 del Dlgs. 231-2007. (per gli avvocati il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le regole tecniche lo scorso 20 settembre).

A livello di normativa generale viene introdotto nell’articolo due il comma sei bis stabilendo che il trattamento di dati personali per le finalità di prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento europeo 679-2016 e della relativa normativa nazionale di attuazione.

In tema di adeguata verifica della clientela si segnala la modifica introdotta al comma quattro dell’articolo 17, con la previsione che nel caso di clienti già acquisiti rispetto ai quali l’adeguata verifica si renda nuovamente opportuna in considerazione del mutato livello di rischio associato al cliente, tale verifica si effettua entro il 30 giugno (termine cui alla direttiva 2011-16-UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale-scambio di informazioni).

Altra modifica recata dal Dlgs. 125 riguarda la precisazione all’articolo tre comma 5 lettera b sui soggetti che esercitano commercio di cose antiche o che agiscono in qualità di intermediari in tale commercio quando il valore dell’operazione è superiore ai € 10.000; sempre in tale articolo e sempre al comma cinque lettera e viene precisato che gli agenti in mediazione immobiliare iscritti al registro imprese sono soggetti agli obblighi anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di bene immobile limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore ai € 10.000.

Gli organismi di autoregolamentazione (il Consiglio Nazionale e le sue articolazioni territoriali), ai sensi dell’articolo 11 pubblicano entro il 30 marzo di ogni anno una relazione annuale con indicato il numero dei decreti sanzionatori adottati nei confronti dei propri iscritti (il che fa presumere che gli Ordini procederanno ad effettuare dei controlli nei confronti degli iscritti), il numero di segnalazioni di operazioni sospette, cui va ad ora aggiungersi il numero e la tipologia delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, a fronte di violazioni gravi, ripetute e sistematiche o plurime in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Altre modifiche riguardano l’istituzione del registro dei titolari effettivi per il quale occorre attendere l’emanazione di decreti attuativi, sottolineando che il comma uno dell’articolo 21 prevede l’obbligo di comunicazione da parte delle imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private delle informazioni relative al titolare effettivo, sanzionando l’omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile (da 103 a € 1032).

Nell’articolo 49 sulla limitazione all’uso del contante si segnala che dal 1 luglio 2020 e e fino al 31 dicembre 2021 il limite per il pagamento in contanti viene ridotto a € 1.999,99 e dal 1 gennaio 2022 a € 999,99; si rammenta comunque che gli assegni bancari emessi di importo superiore ad € 999,99 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile “.

norme-fiscali-nel-settore-sanitario-in-vigore-nel-2020

Norme fiscali nel settore sanitario in vigore nel 2020

D.L. 26/10/2019 n. 124.

Nel settore Sanitario sino a tutto il 2020 è fatto divieto di emettere fattura elettronica nei confronti di “privati”anche da parte di soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. fisioterapisti, massofisioterapisti, logopedisti etc.).

Di seguito indichiamo unicamente il termine “medico” intendendosi per tale il medico generico, il medico specialista, l’odontoiatra, lo psicologo, il poliambulatorio, l’ottico, l’infermiere iscritto all’albo, ostetriche e ostetrici, tecnici di radiologia medica, tecnici sanitari, medici veterinari, farmacie etc. e qualsiasi altro operatore tenuto alla trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”.

Dal 1° luglio 2020 il “medico” dovrà dotarsi di un “registratore di cassa telematico” (per gli studi che già dispongono di attrezzature informatiche per l’emissione di fatture/parcelle non è escluso che possa essere collegata al sistema una stampante fiscale con la quale emettere gli scontrini e procedere alla trasmissione, si consiglia in questi casi di interpellare l’azienda che fornisce i programmi applicativi).

Il medico, dal 1° luglio 2020

  • emetterà quindi un “documento commerciale” (cioè lo “scontrino fiscale”) sul quale andrà indicato anche il codice fiscale del paziente (non si sa quale destino abbia l’attuale c.d. “opposizione del paziente” alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria- STS-)
  • il registratore di cassa sarà connesso alla rete (con cavo, oppure attraverso un collegamento wi-fi) e giornalmente verranno trasmessi al STS i dati relativi ai singoli scontrini
  • sui documenti emessi con il registratore di cassa telematico, dal 1° luglio 2020 dovrà essere inserito, a richiesta del cliente il “codice lotteria” – vedasi paragrafo che segue dal titolo “Lotteria degli scontrini”(punto 1.2 provv. AE 31.10.2019)

Ci sia permesso di osservare che la legge istitutiva dell’IVA (D.P.R. 633/72) prevede in capo ai professionisti il rilascio di fattura/parcella e non il rilascio dello “scontrino” e che il D.L. 26/10/2019 non va in alcun modo a modificare la legge IVA.

In seconda battuta occorrerà attendere che il D.L. 26/10/2019 n. 124 venga convertito in Legge entro 60 giorni, cioè entro il 25 dicembre 2019 (in pratica lo scontrino-panettone) in modo che, speriamo, il legislatore possa avere dei ripensamenti in merito.

Nel caso in cui il D.L. venisse convertito in Legge con testo invariato, il comportamento che il “medico” (o il poliambulatorio etc.) dovrà adottare sarà il seguente:

  1. l’obbligo riguarda le operazioni rese nei confronti di “privati” da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

    Ad esempio l’odontoiatra che emette fatture esclusivamente nei confronti di altro odontoiatra non avrà alcun obbligo di dotarsi del registratore di cassa ed emetterà fatture (elettronica se in contabilità “normale” o cartacea se in contabilità “forfetaria”) nei confronti dell’altro odontoiatra; lo stesso dicasi per il medico che emette fatture nei confronti di un poliambulatorio, oppure ancora il caso del medico che emette fatture unicamente nei confronti di un Istituto o Casa di Cura, il medico competente che emette fattura nei confronti dell’azienda, il veterinario che emette fatture non nei confronti di privati ed esclusivamente nei confronti di mangimifici o aziende anche agricole (soggette a fatturazione elettronica)

  2. l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale (sempre per prestazioni nei confronti di “privati”) fa carico anche ai contribuenti forfetari non essendo previsto alcun esonero in merito, ed essendo questi tenuti all’invio dei dati al STS.

In sintesi, dal 1° luglio 2020

  • per le prestazioni a privati: “scontrino fiscale” ed invio dei dati al STS (salvo opposizione del paziente, in questo caso si presume dovrà essere emessa fattura non elettronica sino al 31.12.2020 sia da parte dei medici “ordinari” sia da parte di medici “forfetari”con annotazione dell’opposizione del paziente)
  • per le prestazioni non a privati: fattura elettronica

Lotteria degli scontrini

La “lotteria degli scontrini” verrà realizzata in sintesi come segue:

  1. il cliente “privato” richiederà l’attribuzione di un “codice lotteria” all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (allo stato non si conoscono le modalità per la richiesta)
  2. il cliente “privato” verrà da Voi ad esempio per una visita medica e a sua richiesta dovrà essere indicato sullo scontrino il “codice lotteria” del cliente – il medico che si rifiuti di inserire nello scontrino il codice lotteria del cliente è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro
  3. il registratore di cassa, a termine giornata, trasmetterà anche un file all’agenzia delle entrate, contenente i “codici lotteria” indicati sugli scontrini emessi nel giorno
  4. i dati trasmessi da ditte e professionisti confluiranno in una banca dati sistema lotteria delle Dogane e Monopoli
  5. le Dogane e Monopoli stabiliranno le modalità delle estrazioni dei premi della lotteria.

Obbligo di installazione del POS

Rammentiamo inoltre che dal 1° luglio 2020 è praticamente obbligatorio accettare i pagamenti con carte di credito/debito (il testo della Legge non indica solo per incassi da parte di clienti privati) e che in caso di rifiuto di accettazione del pagamento con carte di credito/debito, viene applicata una sanzione pari a 30 euro, oltre al 4% dell’ammontare dello scontrino emesso (ad esempio se rifiuto un pagamento con POS di euro 1.000 la sanzione sarà pari a 70 euro (30 €. fissi + 4% di 1.000 euro). Chiaramente se il medico esegue prestazioni esclusivamente nei confronti di altri medici o di un poliambulatorio che provvedono al pagamento con bonifico e/o assegno potrà tranquillamente non installare il POS.
Per incentivare i pagamenti con carte di credito/debito è stata istituita anche la lotteria delle carte di credito, con stanziamento di 45 milioni di euro di premi.

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Scontrini telematici: il codice lotteria e non il codice fiscale

Con provvedimento del 31/10/2019 prot. 739122/2019 dell’Agenzia delle Entrate viene disposto che entro il 31 dicembre 2019 tutti i registratori di cassa telematici debbano essere configurati in modo da consentire, dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati necessari per consentire al cliente di partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini”. Solo in campo sanitario non si potranno trasmettere i dati necessari per la lotteria sino a tutto il 30 giugno 2020.

Per partecipare alla lotteria il registratore di cassa telematico elaborarà nella chiusura giornaliera una sorta di resoconto degli scontrini emessi, contenente il “codice lotteria” del consumatore e non il codice fiscale del consumatore.

L’Agenzia delle Entrate trasmette poi all’Agenzia delle Dogane i dati relativi all’alimentazione della “banca dati sistema lotteria”.

Relativamente al “codice lotteria” questo dovrebbe essere rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su richiesta dell’interessato, così come indicato nel parere 197 del Garante Privacy.

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Corrispettivi telematici artigiani: forse qualche problema risolto

Ci riferiamo al caso degli artigiani che operano nel settore delle riparazioni auto, ma il caso è analogo ad altre tipologie di prestazioni di artigiani (idraulici, elettricisti etc.etc.).

Sino al 31 dicembre 2019 gli operatori nel settore delle riparazioni auto (meccanici, elettrauto etc.) emetteranno ricevuta fiscale.

Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale sarà abolita e gli operatori del settore saranno soggetti all’obbligo di rilascio del c.d. “documento commerciale” (praticamente lo scontrino, tanto per capirci) ed alla trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi (cioè degli scontrini), dotandosi di apposito registratore di cassa con cui emettere, appunto, gli scontrini ed effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli incassi giornalieri. Data l’istituzione della c.d. “lotteria degli scontrini” con ogni probabilità non saranno trasmessi gli incassi giornalieri ma i singoli scontrini, sui quali è riportato il codice fiscale del cliente, cosa che permetterà a quest’ultimo di partecipare, appunto, a tale lotteria. Sarà utile, forse, dotarsi di una “pistola” che legga il codice fiscale del cliente dalla tessera sanitaria.

Sembra tutto facile: basta che il meccanico acquisti il registratore “telematico”, emetta lo scontrino fiscale al posto della ricevuta fiscale e trasmetta gli incassi o gli scontrini ed è tutto a posto, ma non è proprio così.

E’ necessario che sullo scontrino vi sia l’indicazione della mano d’opera che assume particolare importanza in sede di accertamento, in quanto di solito l’Ufficio procede a quantificare i ricavi attraverso le ore di mano d’opera impiegate cui vengono sommati gli importi dei ricambi ai quali viene applicata una percentuale di ricarico.
Esistono dei software da utilizzare con computer ed una stampantina fiscale in grado di sostituire il registratore di cassa telematico, ma ciò presuppone che il nostro cliente abbia una certa dimestichezza con tali strumenti e che voglia spendere ben più di 500/700 euro che rappresentano il costo medio di un registratore di cassa telematico (nonostante sull’acquisto spetti un credito di imposta).

I problemi che sono sorti nei giorni scorsi sono stati affrontati e speriamo risolti come segue:

Problematica Soluzioni
il registratore di cassa non è computer, per cui non posso scrivere sullo scontrino ciò che voglio come dalla tastiera del computer
sullo scontrino, fino a ieri, non ci risultava possibile inserire né la targa del veicolo né i kilometri percorsi
Esistono dei modelli di registratore di cassa in grado di memorizzare un articolo ma che consentono, tramite tastiera touch o tastiera esterna l’inserimento di un’ulteriore riga a “descrizione libera”:
inserisco quindi un articolo che chiamo, ad esempio “cliente” e nella descrizione libera scrivo A.ROSSI-FIATPUNTO-TARGA AY853KK- Km. 89744
Ricambi e garanzia
il D.M. Finanze del 7 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. 303 del 29.12.2016 prevede che sul documento commerciale (lo scontrino) venga indicata la descrizione dei servizi resi, ma viene anche indicato che costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta (ad esempio la garanzia sulla batteria, sui penumatici etc.)
In base ai numeri di reparti disponibili sul registratore di cassa inserisco, ad esempio un limitato numero di articoli, utilizzando poi sempre la “descrizione libera” , ad esempio:
unica voce “ricambi” e nella descrizione libera
“Batteria marca…………”
Oppure
“Pneumatici marca……dimensioni…..
Articoli di sicuro inserimento Articolo Mano d’opera
Altri articoli di uso ricorrente (es. Olio Motore)

Rammentiamo che il documento commerciale va rilasciato all’atto dell’ultimazione della prestazione, quindi al momento in cui il veicolo lascia l’officina, così come l’idraulico dovrà rilasciare, ad esempio, a casa del cliente, il documento commerciale per la manutenzione della caldaia.

Rammentiamo inoltre che a richiesta del cliente dovrà essere consentito il pagamento tramite carta di credito o di debito, per cui oltre al registratore di cassa telematico il nostro artigiano dovrà anche dotarsi del POS.

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