3853-nessuna-proroga-per-il-cpb-ma-proroga-di-10-giorni-per-gli-f24-scartati

Nessuna proroga per il CPB ma proroga di 10 giorni per gli F24 scartati

Il 31 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 e con esso anche il termine per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale.

Nella giornata di scadenza si sono susseguite diverse indiscrezioni circa la possibilità di un rinvio dei termini  per permettere un’analisi più approfondita della convenienza o meno ad aderire, date le continue modifiche alla normativa e i chiarimenti forniti dall’Agenzia a ridosso della scadenza, ma tale proroga non è arrivata.

L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2024 n. 402623, prendendo atto del malfunzionamento dei propri servizi negli ultimi giorni di ottobre, ha solo stabilito la proroga di 10 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti il 29 e 30 ottobre 2024.

E’ stato rilevato il malfunzionamento dei servizi telematici Entratel e sono state parecchie le segnalazioni relative agli scarti del Modello F24, con la motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, eseguiti nelle giornate del 29 e del 30 ottobre 2024.

Diversi i tributi oggetto di pagamenti telematici, ordinari e straordinari, con scadenza alla fine del mese di ottobre, quali i pagamenti da effettuarsi in scadenza degli avvisi automatizzati (36-bis o 54-bis) nonché di quelli formali, i ravvedimenti operosi di ritenute relative al Modello 770/2024, i ravvedimenti discendenti da avvisi CCIAA.

A prescindere dai motivi che hanno determinato una così grave situazione si è creato un vero e proprio “black-out” nell’accesso ai servizi telematici delle Entrate che ha impedito a tantissimi contribuenti di ottemperare ai propri adempimenti fiscali.

La Sogei Spa ha comunicato che l’anomalia in fase di acquisizione dei Modelli F24 telematici ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 e le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali alla regolare acquisizione delle deleghe di pagamento, si sono concluse alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024: il malfunzionamento scaturisce da un’anomalia nel software di accoglienza dei Modelli F24 telematici presentati da contribuenti e intermediari attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provv. direttoriale 31 ottobre 2024 n. 402623, acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente, viene, pertanto, accertato l’irregolare funzionamento, dalle ore 12.48 del 29 ottobre alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024, delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1 DL 21 giugno 1961 n. 498 dispone che nei casi in cui gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

Ne consegue che, tutti i termini delle scadenze fiscali del 29 e 30 ottobre 2024 riguardanti adempimenti nei confronti dell’Erario sono considerati tempestivi se effettuati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, quindi, entro il 10 novembre 2024.

3851-controllo-di-gestione--continua-la-costruzione-della-distinta-base--calcolo-dei-cicli-di-lavoro

Controllo di Gestione: continua la costruzione della distinta base. Calcolo dei cicli di lavoro

Come promesso eccomi qui a scrivere in merito alla terza ed ultima domanda dell’imprenditore oleario oggetto della nostra case history: “quanto costano le referenze realizzate dal mio oleificio?”. La settimana scorsa abbiamo avuto modo di parlare di come sia stato semplice realizzare la b.o.m (bill of material alias distinta base) lato materia prima. Oggi vedremo come sia stato altrettanto semplice acquisire i tempi uomo-macchina dell’impianto di imbottigliamento.

La semplicità risiede nel fatto che l’impianto è in linea, anzi, è una “S” che si snoda lungo il capannone adibito a contenerlo. La forma ad “esse” non è un caso, ma rispecchia la logica giapponese delle celle ad U, ove è possibile, da parte di un unico operatore, intervenire in più punti della linea spostandosi di pochi metri e facendo si che lo stesso possa svolgere ad esempio il lavoro di due persone (foto sotto).

La linea è stata divisa, per praticità, in 6 centri di lavoro o fasi lavorative (in realtà ne sono di più ma riprendendo l’esempio della settimana scorsa credo possa bastare nominarne solo 6, foto allegata sotto). In dettaglio

– Riempitrice

– Tappatrice

– Etichettatrice

– Capsulatrice

– Cartonatrice

– Chiusura cartone

Lungo la linea non si creano colli di bottiglia o fermi macchina dovuti a mancanza di materiale. Entrano 3900 bottiglie da 1 lt (codice OE0010) ed escono altrettante bottiglie, garantendo un flusso produttivo continuo e teso. Un operatore è presente all’ingresso del materiale (inserimento bottiglie), un secondo operatore è presente a valle della linea e chiude i cartoni. Tutto risulta automatizzato.

Prendere i tempi è stato semplicissimo (in mezza giornata è stato possibile chiudere il cerchio), in quanto questo macchinario di ultima generazione fornisce il tack time (ritmo di produzione) legato all’output orario. Avremo 1 ora / 3900 bottiglie = 0,92 secondi a pezzo. E stato inoltre calcolato un tempo set up (e rari fermi macchina dovuti a guasti) pari al 10% del tempo totale, così da arrotondare al singolo secondo il tempo di uscita a valle del prodotto OE0010.

Solo il primo e l’ultimo cdl (acronimo di centro di lavoro) vedono sia il tempo uomo che quello macchina, in quanto presente a monte un operatore che inserisce le bottiglie e a valle un operatore che chiude e sposta i pacchi. I restanti cdl invece vedono solo il tempo macchina. Acquisiti i consumi energetici in kw/h di ogni cdl e acquisito l’ammortamento annuo di ogni cdl (su questo aspetto nei prossimi articoli faremo alcune precisazioni), in funzione dei tempi uomo macchina inseriti per cdl nel software, avremo il costo:

– Mod (manodopera diretta) sia per cdl che totale, pari a 0,004 €

– Energetico sia per cdl che totale, pari a 0,001 €

– Ammortamento macchinario sia per cdl che totale, pari a 0,029 €

Riferito al costo del codice prodotto OE0010 (e chiaramente di tutti gli altri codici prodotto realizzati dall’oleificio).

Riprendendo il costo delle materie prime (articolo precedente) pari a 4,878 € e sommando le voci di costo appena definite, avremo un costo totale di produzione pari a 4,91 €.

La risposta all’imprenditore è stata fornita. Va da sé che trattasi di una risposta “dinamica”, in quanto è l’imprenditore stesso che andrà ad aggiornare ad esempio il costo delle materie prime, piuttosto che i tempi di produzione (qualora migliorino ulteriormente) al fine di ottenere un costo sempre aggiornato ed affidabile che, a differenza dei calcoli alla “femminile”, sono nettamente più precisi ma soprattutto fruibili. Inoltre l’imprenditore può, con un costo così articolato, effettuare anche delle simulazioni, duplicando ad esempio il codice prodotto e modificandolo a piacimento. Il costo standard così definito è alla base di tutte quelle analisi proprie del controllo di gestione che solo il professionista può realizzare (e che vedremo successivamente).

Fondamentale ricordare come oggi nessuna piccola o piccolissima impresa (e per piccolissima parlo anche del pizzaiolo sotto casa, piuttosto che della parrucchiera o del meccanico) sia dispensata da questo genere di calcoli; l’importante è calibrare per bene l’intervento e coinvolgere l’imprenditore rendendolo partecipe del progetto. Un uso costante porta benefici di conto economico già nel medio-breve periodo.

Tornando alla nostra case history, la prossima volta vedremo l’approccio che l’imprenditore ha avuto al progetto legato al calcolo (e gestione) dei costi standard. Riporterò dubbi, eccezioni e spero valide proposte avanzate dall’imprenditore stesso.

3850-pro-e-contro-del--ravvedimento-speciale--dedicato-ai-soggetti-isa-che-aderiscono-al-concordato-preventivo-biennale

Pro e contro del ‘ravvedimento speciale’ dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale

L’articolo 2-quater, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus) prevede che i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. (leggi anche “Il nuovo ravvedimento speciale (o “tombale”) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB”).

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. Non si potranno quindi effettuare:

  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:

  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024;
  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
    • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
    • se in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
    • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.

L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.
Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’articolo 38, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’articolo 37, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.

3849-controllo-di-gestione--e-se-l-imprenditore-pretendesse-soluzioni-e-non-chiacchiere

Controllo di Gestione: e se l’imprenditore pretendesse soluzioni e non chiacchiere?

Torniamo ad occuparci dell’imprenditore oleario. Abbiamo realizzato il primo report completo riferito al mese di luglio.

In quest’articolo andremo ad isolare, scomporre e quindi analizzare lo scostamento di quelli che sono i consumi di materia prima (derivante dal profitti e perdite riclassificato) rispetto al consumo di materie prime derivante dal software bussolastar. Nel dettaglio il consumo di materia da conto economico (acquisti +/- variazione dei magazzini) è pari a circa il 90 % quindi:

Consumo di materia da c.e. 90 %.

È giusto fare un po’ di chiarezza. Il valore pari al 90%, derivante da conto economico riclassificato, indica senza ombra di dubbio di quanto tutti gli acquisti di materie prime destinati alla produzione (e/o anche di semilavorati e/o prodotti finiti da destinare alla vendita) rettificati delle variazioni di magazzino (delle materie prime, dei semilavorati se presenti e dei prodotti finiti) abbiano inciso sul fatturato. Quindi su di un fatturato di 65.889 €, il 90% (corrispondente alla realtà) è appunto pari a 59.300 €.

Questo dato (59.300 €) preso così com’è non ci dice un bel nulla. Difatti molte reportistiche generate da tanti software che analizzano il bilancio, calcolano questa grandezza che però presa da sola non ci dà alcuna informazione, difatti si legge un numero, una percentuale (di incidenza) ma poi?…E’ giusta? È sbagliata? Se sbagliata, perché è sbagliata?…queste domande sono legittime e soprattutto le risposte sono determinanti se si vuole davvero fare controllo di gestione e “raddrizzare” l’andamento di un’impresa, per piccola che sia. Direi quindi di andare per gradi e di porci due domande, una alla volta:

1) Il 90% di cdv nel nostro caso specifico è una percentuale giusta?

La risposta è: NO. Vediamo il perché.

Nel software bussolastar, carichiamo i prodotti venduti nell’arco del mese oggetto d’analisi. I prodotti venduti chiaramente presentano la distinta base già caricata (vedasi articoli precedenti). In tabella vediamo i vari codici prodotto venduti nel mese, le quantità ed i ricavi totali per voce (immagine sotto). Lateralmente osserviamo l’incidenza del costo delle materie prime per ogni codice prodotto in base ai costi standard precaricati (calcolato in funzione delle quantità standard). Cosicché il codice OE0010 presenta un consumo di materia prima pari al 90,91% e così via per gli altri codici.

La riga sottostante la tabella ci indica come, in base a tutti i codici prodotto venduti nel periodo e loro quantità, il consumo di materia prima dovrebbe essere dell’86,84%.

Ora, se il mio simulatore (software bussolastar, contabilità industriale) mi dice che avrei dovuto in gergo “consumare” materia prima per l’86,84% e cioè per 57.219 €, mentre nella realtà ne consumo per un importo pari al 90%, cioè 59.300 €, escludendo errori di caricamento nel software piuttosto che in contabilità, posso senza ombra di dubbio dare all’imprenditore una prima ed importantissima risposta: “il 90% di consumo materia da c.e. evidenzia un problema!”. Questo perché risulta palese uno scostamento sfavorevole di circa 2.000 €. 

Passiamo alla seconda domanda:

2) Visto che c’è uno scostamento sfavorevole di 2.000€, questo scostamento da cosa è dipeso?

Le cause possono essere tante e spesso si tratta di concause. Ne portiamo alcune d’esempio:

  • Nel software le materie prime hanno un costo non aggiornato, inferiore a quelli che sono gli acquisti effettuati realmente nel mese. Bisogna quindi fugare questo dubbio e, nella fattispecie da un controllo effettuato, i costi d’acquisto del mese corrispondono ai costi delle materie prime caricate sul software.
  • Le quantità di materia prima caricate nelle distinte base del software potrebbero presentare un valore inferiore alla realtà, ma questo aspetto viene escluso.
  • Allo stesso modo escludiamo l’ipotesi di scarti troppo bassi rispetto la realtà. Anche questo come sopra rientrerebbe nel range degli errori che abbiamo escluso a priori.

Ma allora cosa è successo? perché ci sono 2.000 € di consumo (utilizzo) materie in più rispetto quanto la contabilità industriale ci indica?

Procediamo a capire innanzitutto quali sarebbero dovute essere le quantità delle materie prime impiegate a standard nella produzione venduta nel mese di luglio. Esplodiamo dal software bussolastar il dettaglio delle materie impiegate ed otteniamo la seguente maschera:

Di 57.218 € di materia prima, chiaramente isoliamo la materia più importante fra tutte in termini di costo, cioè l’olio. Il suo costo è pari da solo a 45.627 € (prima riga della tabella in alto). Concentriamo l’attenzione innanzitutto su questa materia. La quantità che a standard sarebbe dovuta essere utilizzata è di 9.125 kg (sempre prima riga in alto); è stato davvero così? Con l’imprenditore abbiamo riaperto i 4 rapportini settimanali legati allo scarico di olio dalle cisterne ed abbiamo scoperto che sono stati prelevati circa 500 kg di olio in più rispetto i 9.125 kg indicati dal software. Tutto è cominciato ad essere più chiaro perché intanto abbiamo capito che il problema è appunto legato alla materia prima “olio”. Rimane un’ultima domanda, dove sono finiti questi 500 kg di olio? Abbiamo scoperto che un determinato giorno l’impianto è stato fatto partire senza che lo stesso fosse stato prima “sanificato”. Tutto ciò ha comportato che, per circa due ore, la produzione effettuata fosse contaminata e quindi, nel momento in cui l’addetto si è accorto dell’errore, è stato bloccato l’impianto e la produzione fino a quel momento realizzata è stata completamente smaltita in quanto invendibile.

Come spesso accade nelle piccole attività l’operaio addetto sperava di cavarsela e non ha avvertito il titolare, portandoci a questa “divertente caccia al tesoro” che ha avuto però il giusto epilogo.

Con questo semplice articolo torno ancora una volta a sottolineare come il controllo di gestione, se ben fatto, non si avvale solo di software buoni per tirar fuori una DIAGNOSI, ma che oltre la diagnosi possano dare indicazioni su quella che dev’essere la CURA. Altrimenti con le diagnosi e senza una cura, credo sia difficile se non impossibile dare indicazioni all’imprenditore su come e dove agire per ottimizzare la gestione della propria impresa.

3848-il-nuovo-ravvedimento-speciale--o--tombale--per-i-soggetti-isa-che-aderiscono-al-cpb

Il nuovo ravvedimento speciale (o ‘tombale’) per i soggetti ISA che aderiscono al CPB

Il 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.

I contribuenti soggetti agli ISA e che sceglieranno di aderire al concordato preventivo biennale potranno quindi mettersi al riparo anche dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili (2018-2022), tramite il versamento una imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP verrebbe inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato; per quanto riguarda l’IVA, per evitare una procedura di infrazione UE, verrebbe inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitico induttivi.

Il regime del cosiddetto “ravvedimento tombale” consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA” per intenderci).

In particolare, il voto ISA indicherà:

  • la percentuale da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione IRAP dichiarato in relazione all’anno per cui si sceglie di aderire per ottenere così la base imponibile dell’imposta sostitutiva;
  • l’aliquota da applicare per l’imposta sostitutiva di quelle sui redditi.

La base imponibile sarà determinata secondo le seguenti percentuali di incremento variabili in base al voto ISA di ciascun anno e sarà:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo calcolato come sopra, sarà anch’essa variabile in base al voto ISA e sarà:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Ai fini IRAP, sull’ammontare di base imponibile calcolato applicando le medesime regole al valore della produzione, si applicherà invece un’imposta sostitutiva del 3,9%.

L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta sarà poi ridotta del 30% con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (per tener conto della pandemia Covid) ma l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno di adesione.

Possiamo quindi riepilogare in sintesi che questa opzione:

  • spetta esclusivamente ai soggetti ISA e ne sono quindi esclusi i contribuenti forfetari e i contribuenti che superano i limiti di ricavi previsti per l’applicazione degli ISA;
  • richiede l’adesione alla proposta di CPB 2024-2025;
  • può essere effettuata anche solo per alcune annualità, a scelta del contribuente;
  • non prevede il versamento di interessi/sanzioni;
  • perde ogni effetto in caso di decadenza dal CPB;
  • copre da:
    • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
    • accertamenti analitico induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
    • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP;
    • accertamenti sintetici sui redditi/IRAP.

L’imposta sostitutiva dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025.

Il versamento di una rata in ritardo, ma entro il termine di versamento della rata successiva, non fa decadere dalla sanatoria.

Il pagamento del debito integrale mediante un’unica soluzione o della prima rata non deve essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

Segnaliamo che sono stati anche modificati i termini per gli accertamenti:

  • per i soggetti ISA che aderiranno al CPB, ma non anche al ravvedimento “tombale”, i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
  • per coloro che aderiranno al CPB e anche al ravvedimento “tombale”, i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2027, seppur con i limiti impliciti nell’adesione.

La norma sembra non aver considerato che potrebbero esserci contribuenti che, avendo ottenuto un voto ISA elevato (generalmente non inferiore all’8), hanno già beneficiato del regime premiale, che comporta la riduzione di un anno dei termini decadenziali, con la conseguenza che il potere di rettifica del periodo d’imposta 2018 sarebbe già spirato il 31 dicembre 2023.

Tutte le nuove proroghe degli accertamenti (a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento) riguardano anche l’IVA e non solo le imposte sui redditi e l’IRAP.

3847-antiriciclaggio-e-titolare-effettivo--documento-di-ricerca-del-cndcec

Antiriciclaggio e titolare effettivo: documento di ricerca del CNDCEC

I criteri per l’individuazione del titolare effettivo dovevano già essere chiari da anni, poi l’obbligo della comunicazione al Registro dei Titolari effettivi ha fatto sollevare numerosi dubbi ai quali è stata data non univoca risposta.  

Il CNDCEC ha pubblicato il 1 ottobre 2024 un documento di ricerca sull’ìndividuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato, di 35 pagine (Link)  che tiene conto delle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e la UIF il 20 novembre 2023 e dei più recenti orientamenti in materia. 

Aggiunge il documento che le disposizioni sul titolare effettivo di cui all’articolo 20 del D.lgs. 231/2007 saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile.

Rammenta il documento che le informazioni sul titolare effettivo debbono essere rese dal cliente, dopodiché il professionista procederà al riscontro tramite la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi poiché l’art. 6, comma 5 del D.M.55/2022 stabilisce che i soggetti obbligati accreditati al Registro segnaleranno alla camera di commercio competente eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione del registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela e che è obbligo del professionista conservare la prova dell’avvenuta consultazione del registro.

In particolare le tabelle riportate a pagina 9 e 10 indicano i criteri per determinare la titolarità effettiva (ad esempio la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% da parte di una persona fisica per le società di capitali). 

Il paragrafo 3.2 tratta dell’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, nelle quali il titolare effettivo è colui che ha conferito nel capitale quote superiori al 25% e nel caso di ripartizione degli utili non proporzionale anche i soci che hanno diritto ad utili e perdite in misura superiore al 25% (nel caso di società in accomandita semplice indipendentemente dal fatto che il socio sia accomandatario od accomandante). 

Sulla proprietà diretta si esemplifica che in una società composta da tre soci con quote del 33% ciascuno detenute da due soci ed una quota del 34% detenuta dal terzo socio, tutti e tre i soci sono da considerarsi titolari effettivi. 

Il paragrafo 3.3.2 tratta invece del titolare effettivo da individuarsi attraverso il controllo, indicando che la soglia di partecipazione rilevante, cioè il supero del 25%, è detenuto direttamene e/o indirettamente e cioè per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona o in virtù di partecipazioni dirette e indirette. 

In merito alla catena di controllo vengono formulati i seguenti esempi:

esempio 1 

ALFA s.r.l.

  • soci due persone fisiche A e B con quote del 20% ciascuna
  • socia la BETA spa con quote del 60% – la spa BETA è partecipata da tre soci, una SRL unipersonale (D) per il 45%, per il 45% da una persona fisica (E) e per il 10% da altra persona fisica F). 

Titolare effettivo risulta essere il socio unico della SRL unipersonale D e la persona fisica E, in quanto hanno voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante su BETA spa e quindi indirettamente su ALFA s.r.l. 

esempio 2

ALFA s.r.l.

tre soci – A persona fisica 5% -B persona giuridica 25% – C persona giuridica 70% 

La persona giuridica C ha una quota superiore al 25% – in C vi sono tre persone fisiche, una (A) che detiene il 10%, una (B) il 39% ed una (C)il 51% 

Il titolare effettivo di ALFA è la persona fisica C che detiene la maggioranza dei voti della controllante e quindi di esercitare il controllo sulla controllata Alfa. 

Nel documento ulteriori esemplificazioni e chiarimenti (ad esempio nei condomini il titolare effettivo viene individuato nell’amministratore), l’individuazione del titolare effettivo nei TRUST, le interposizioni fittizie.

In materia di procedure concorsuali ribadisce il documento che il curatore va identificato quale esecutore e non quale titolare effettivo che, semmai, andrebbe individuato al soggetto sottoposto alla procedura.

In materia di associazioni/fondazioni dotate di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 il documento reputa – esattamente secondo noi – che quelle iscritte nel RUNTS con riconoscimento di personalità giuridica debbano adempiere agli obblighi di comunicazione del titolare effettivo.

3846-in-gazzetta-ufficiale-le-modifiche-della-riforma-fiscale-su-successioni--donazioni-e-registro

In Gazzetta Ufficiale le modifiche della Riforma fiscale su successioni, donazioni e registro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 231 il D. Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 di attuazione della delega fiscale (L. n. 111/2023) relativamente alle imposte indirette diverse dall’IVA.

Il D.Lgs., che entra in vigore dal 1° gennaio 2025, non solo semplifica le procedure di calcolo e liquidazione delle suddette imposte, ma introduce anche modifiche sostanziali nella gestione dei trasferimenti d’azienda in ambito familiare e nella tassazione dei trust.

Tassazione dei trust

E’ stata introdotta una disciplina specifica per il trust che prevede che, in assenza di una chiara definizione della categoria dei beneficiari al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, sarà applicata l’aliquota più elevata, senza considerare le franchigie al fine di garantire un’equa tassazione in situazioni d’incertezza sui destinatari finali mentre viene confermata la tassazione “in uscita”, ossia al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari, con una particolare attenzione ai trust non residenti per i beni situati in Italia. Vengono previsti, inoltre, specifici obblighi dei beneficiari i quali sono chiaramente identificati come i soggetti obbligati a denunciare il trasferimento dei beni a proprio favore. Questo determina un’importante novità e cioè la possibilità per il disponente di scegliere se l’imposta debba essere determinata all’atto dell’apporto dei beni nel trust o all’atto della loro devoluzione ai beneficiari. Questa flessibilità offre notevoli vantaggi in termini di pianificazione patrimoniale e può consolidare la certezza del prelievo fiscale.

Trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge

Il Decreto interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter TUS, per favorire il mantenimento dell’integrità dell’impresa familiare. Resta ferma l’esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c.) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni

La base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse. La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario deve essere determinata come segue:

  • in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l’annualità;
  • in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale d’interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l’annualità);
  • in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto in commento.

Liquidazione dell’imposta e dichiarazione

Nella liquidazione dell’imposta sulle successioni viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta che non è più liquidata dall’ufficio bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). Il nuovo c. 2-bis affida agli uffici il controllo dell’autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 TUS). Viene definita imposta principale quella autoliquidata dal soggetto obbligato al pagamento, nonché quella liquidata dall’ufficio a seguito dei controlli sulla regolarità dell’autoliquidazione. Resta ferma la natura complementare dell’imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica.

In ordine alla dichiarazione dell’imposta sulle successioni si conferma che la stessa deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e si specifica che tale termine decorre anche per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari. Viene modificata la disciplina sui controlli sulle dichiarazioni [c. 1, lett. ee)e ff)]. Gli uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. Ove risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato (di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97) e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Il Decreto stabilisce, inoltre, un tasso d’interesse del 4,5% per le somme dovute dal contribuente a seguito di rettifiche e liquidazioni di maggior imposta. Viene ampliata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore del dichiarante per correggere errori o omissioni, estendendo questa pratica anche all‘imposta di bollo e all’imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Importanti modificheriguardano anche gli eredi giovani: le istituzioni finanziarie possono ora svincolare somme per eredi unici di età non superiore ai 26 anni, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, se presenti beni immobili nell’asse ereditario.

Imposta di bollo e di registro

Per quanto riguarda l’imposta di registro, è stata approvata una rilevante modifica nei coefficienti applicabili alle rendite vitalizie. In caso di un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1%, si applicheranno i coefficienti stabiliti dal Decreto 30 dicembre 2015 n. 302 del MEF. Questa modifica mira a riflettere meglio le realtà economiche attuali, garantendo un calcolo dell’imposta più equo in un contesto di tassi d’interesse particolarmente bassi.

Per l’imposta di bollo, il Decreto porta un cambiamento significativo nella modalità di pagamento per gli atti soggetti a registrazione a termine fisso. A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento potrà essere effettuato tramite Modello F24, offrendo così anche la possibilità di compensazione, una mossa che semplificherà e renderà più flessibili le procedure amministrative. L’introduzione della dichiarazione integrativa per l’imposta di bollo permetterà ai contribuenti di correggere eventuali errori od omissioni in modo più agevole, migliorando l’accuratezza delle dichiarazioni e riducendo le penalità per errori involontari. Queste novità riflettono l’intento del Legislatore di adattare il sistema tributario alle esigenze contemporanee, semplificando processi e adeguando le normative alle condizioni di mercato attuali, garantendo al contempo maggior flessibilità e precisione nell’adempimento delle obbligazioni fiscali.

Liberalità indirette

Viene modificata la disciplina relativa all’accertamento delle liberalità indirette: oltre a escludere da imposta le donazioni o liberalità di cui agli artt. 742 e 783, c.c. (le spese non soggette a collazione quali spese di mantenimento e di educazione, spese sostenute per malattia, spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze e le donazioni di modico valore), vengono esentate le donazioni d’uso ovvero le liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Viene inoltre modificata la disciplina dell’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti che può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Viene elevata dal 7 all’8% l’aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge. Nel caso di registrazione volontaria delle liberalità indirette, inoltre, si applica – oltre all’aliquota ordinaria – anche la franchigia prevista ex lege.

3844-autotrasportatori--riduzione-accise-iii-trimestre-2024

AUTOTRASPORTATORI: riduzione accise III trimestre 2024

 

Con nota 594995/RU del 25 settembre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2024. 

L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024.  La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) – vedi anche il paragrafo IV della Nota. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. 

Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). 

La riduzione delle accise relativa al III trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° luglio  al 30 settembre 2024.

L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota: tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1°luglio  al 30 settembre  ed i litri consumati nel medesimo periodo.

Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. 

Si rammenta inoltre che:

  • nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 (vedi l’ultimo periodo del paragrafo 3 della Nota) della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 31.10.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate (paragrafo I della nota);
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio – in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota – entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. 

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. 

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

3843-in-una-circolare-dell-agenzia-entrate-i-chiarimenti-sul-cpb

In una Circolare dell’Agenzia Entrate i chiarimenti sul CPB

Con la circolare n. 18 del 17 settembre 2024, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal Dlgs n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti.

Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.
Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.

L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
L’articolo 7 del Decreto sul Concordato preventivo biennale prevede, infatti, che l’Agenzia delle entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni”.

E’ stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

Viene indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 20-bis del Decreto CPB, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

3842-contribuenti-forfettari--dal-2025-possibilita--di-emettere-fattura-semplificata-senza-limiti-di-importo

Contribuenti forfettari, dal 2025 possibilità di emettere fattura semplificata senza limiti di importo

L’articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di adempiere l’obbligo di fatturazione in modalità semplificata nell’ipotesi di:

  • fatture di ammontare complessivo non superiore a 400,00 euro (cfr. DM 10.5.2019);
  • fatture rettificative ex articolo 26 del D.P.R. 633/72, indipendentemente dal relativo importo (sia in caso di variazione in aumento che in caso di variazioni in diminuzione; cfr. circ. 18/E/2014, § 4).

La facoltà di avvalersi della fattura rettificativa semplificata non è subordinata al formato della fattura originaria, potendosi rettificare con fattura semplificata una fattura ordinaria e viceversa.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, i contribuenti in regime forfettario potranno emettere fatture semplificate, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione.

A prevederlo è il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE.

Lo schema di DLgs ha già incassato il parere favorevole della commissione Bilancio, Finanze e Politiche dell’Unione europea alla Camera e dopo la conclusione dell’iter parlamentare tornerà in consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Si tratta, quindi, di una semplificazione importante per i contribuenti che adottano il regime forfettario, in quanto comporta una riduzione degli oneri amministrativi.

Si precisa, che i contribuenti forfettari dal 1° gennaio 2024 hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma con la fattura semplificata, che ha lo stesso valore della fattura ordinaria, dovranno indicare meno informazioni nella compilazione.

La fattura semplificata, pertanto, prevede solo l’indicazione dei dati essenziali; oltre alla data di emissione, al numero e ai propri dati, il cedente/prestatore deve:

  1. indicare i dati del cessionario/committente limitandosi anche alla sola indicazione della partita IVA o codice fiscale per i soggetti residenti e per quelli stabiliti nella UE;
  2. descrivere i beni ceduti e servizi resi senza indicazione della natura, qualità e quantità come previsto per quella ordinaria;
  3. indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo.

In aggiunta, per le note di variazione si deve indicare il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Il suddetto Decreto, infine, è all’esame delle Commissioni Parlamentari e dovrebbe essere operativo a decorrere dal 2025.

 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

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