3841-controllo-di-gestione--esiste-un-nesso-fra-le-logiche-lean-e-la-riforma-sulla-crisi-d-impresa--scopriamolo-insieme

Controllo di Gestione: esiste un nesso fra le logiche lean e la riforma sulla crisi d’impresa? Scopriamolo insieme…

Non molto tempo fa ho pubblicato un articolo che trattava di una modifica apportata su di una linea di imbottigliamento. Questa modifica permetteva l’imbottigliamento di 1.800 bottiglie ora al posto di 300 ottimizzando di gran lunga i costi.

Torno con quest’articolo su due altri esempi di approccio lean manufacturing, questa volta finalizzati alla compressione dei tempi di movimentazione da un reparto ad un altro. La movimentazione dei w.i.p. tra un reparto ed un altro è una delle principali cause di spreco di tempo (e spesso anche causa di errori) che si evidenziano lungo la catena del valore. Le movimentazioni, ci tengo a precisare, fanno parte di quelle attività che non creano valore (soprattutto dal punto di vista del cliente finale) e che possono essere, se non evitate, perlomeno ottimizzate.

Sottolineo ancora una volta che questo genere di analisi NON compete ad un commercialista o ad un contabile, tuttavia ci aiuta a capire innanzitutto come sia necessario conoscere la produzione che il cliente seguito pone in essere; ci aiuta a capire come il controllo di gestione PASSI per forza di cose per questo genere di consapevolezze ma soprattutto pone l’accento sul fatto che, se si vuole fare veramente Controllo di Gestione (questo perlomeno è il parere di chi scrive) quantomeno bisogna cimentarsi nella misurazione tempistica dei processi (alias prendere il cronometro e verificare, in maniera semplice, quali sono i tempi uomo e quali sono i tempi macchina. Tra l’altro il più delle volte perfettamente conosciuti dall’imprenditore). Conoscere infine le quantità e gli scarti delle materie che intervengono nel processo produttivo chiude il cerchio. Ciò è, a mio avviso, più che sufficiente per porre in essere un valido sistema di programmazione e controllo.

Di converso chi pensa di fare controllo di gestione solo analizzando un bilancio, o riclassificando il conto economico, come già detto in altre sedi, non credo darà un grande contributo all’imprenditore e alla risoluzione dei problemi aziendali.

Fatta questa debita premessa, passo ai due semplici esempi lean, di cui purtroppo per mia superficialità non posseggo foto che documentino il tutto.

Il primo esempio riguarda un’azienda metalmeccanica che produce grossa carpenteria. Lungo le fasi produttive, alcuni componenti dei modelli prodotti vengono realizzati con un pantografo (macchinario che, partendo da una lastra d’acciaio, ritaglia a laser in base a determinate forme geometriche i vari particolari). I particolari così ottenuti venivano etichettati e inseriti in un grosso cassone che poi a sua volta era spostato con un muletto nel reparto successivo, al fine di essere assemblati e saldati. Dal momento dell’etichettaggio, poi riempimento del cassone ed infine movimentazione di quest’ultimo e successiva “riorganizzazione” dei pezzi, passavano circa 4 ore in assenza di intoppi (foto sotto).

Questa fase è stata semplificata in questo modo: è stato costruito un doppio binario che dal reparto pantografo porta direttamente al reparto assemblaggio (praticando un varco nel muro). I componenti non vengono più catalogati ma direttamente posizionati su di un telaio a rotaie. Su questo telaio con un solo punto di saldatura si bloccano i particolari e, una volta finito, il telaio viene spostato su rotaia verso il reparto assemblaggio, ove avviene la vera e propria saldatura. Tempo impiegato 45 min. a fronte delle 4 ore iniziali (e rischio di imprevisti fortemente ridotto).

Il secondo esempio è addirittura più semplice del primo. Il caso riguarda una grande cooperativa che lavora frutta di stagione. Nel periodo estivo conta fino a 600 dipendenti. Tra un’isola di lavoro e l’altra c’è una discreta distanza. Le cassette di frutta venivano impilate a valle della prima fase e, una volta posizionate in numero adeguato, con un muletto venivano movimentate sino ad arrivare all’ingresso della seconda fase lavorativa. L’operazione di movimentazione necessitava di un uomo e di un muletto che quasi costantemente faceva la spola dalla prima alla seconda fase (foto sotto).

È bastato posizionare un nastro trasportatore (non elettrico) che, più alto al suo inizio e più basso alla fine, permette ora per gravità la movimentazione delle cassette, evitando lo stoccaggio intermedio spesso foriero di danni (caduta di cassette) ed evitando l’uso del muletto più l’operatore annesso ora destinato ad altre mansioni.

Questi semplici esempi mostrano come l’eliminazione di punti di accumulo intermedi dei semilavorati, rendano il flusso produttivo certamente più “teso” e questo è uno dei principi cardini della logica lean.

Ora, la domanda che sorge spontanea è: “cosa c’entra tutto questo con la riforma sulla crisi d’impresa?”. La risposta sta nel fatto che la riforma pone l’accento sulla gestione pre crisi delle aziende fallibili; se si vogliono evitare condizioni critiche certamente non sarà sufficiente agire solo sotto l’aspetto finanziario! Bisognerà perlomeno conoscere quali sono le marginalità sui prodotti/servizi realizzati/erogati dall’imprenditore (definizione della distinta base), al fine di capire innanzitutto qual è il margine di contribuzione, se questo riesce a coprire i costi fissi e, in caso negativo, tentare di ottimizzare il costo di trasformazione rendendo contestualmente l’azienda più performante. A costo di diventare ripetitivo ribadisco ancora una volta che al consulente/commercialista non è richiesto di applicare ottimizzazioni di tipo lean, ma perlomeno è richiesto di capire se i singoli prodotti presentano margine oppure no al fine di poter avvertire l’imprenditore di condizioni sfavorevoli alle quali porre rimedio al più presto.

3838-nuove-soglie-per-bilancio-abbreviato-e-micro

Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In particolare:

è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

è stato modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma “micro” quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

infine, con riferimento al bilancio consolidato, è stato modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

Ai sensi del successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata. In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono pari a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

3837-passaggio-generazionale--una-sfida-cruciale-per-il-futuro-delle-pmi-italiane

Passaggio Generazionale: una sfida cruciale per il futuro delle PMI italiane

In Italia, un Paese in cui le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano l’ossatura dell’economia nazionale, il tema del passaggio generazionale è più attuale che mai.

Tuttavia, nonostante il tema sia ormai diffuso, un numero ancora molto elevato di imprenditori non si tutela con un adeguato piano di successione. Per questo motivo la maggior parte delle aziende, nel passaggio dalla prima alla seconda generazione si trova costretta a chiudere (più o meno il 70%) e solo poche arrivano alla terza generazione (circa un 13%).

I dati sono critici, ed è previsto un peggioramento se si tiene in considerazione il fatto che la popolazione del nostro Paese sta costantemente invecchiando da ormai molti anni. 

Un Paese di anziani
Secondo recenti dati, l’Italia è infatti il secondo Paese al mondo, dopo il Giappone, con la più alta percentuale di persone con più di 65 anni, ad oggi circa una persona su quattro ha più di 65 anni.

La situazione non migliorerà nei prossimi anni. Si stima infatti che, complici il calo delle nascite e l’aumento della speranza di vita, la percentuale di over 65 sul totale della popolazione arriverà ad essere pari al 37,1% entro il 2050 (Immagine a fianco).

Questa statistica riguardante la popolazione in generale, riflette anche la demografia degli imprenditori italiani. 

Molti di loro sono già prossimi all’età pensionabile: si stima che in Italia ci siano 500.000 imprenditori ultrasettantenni che spesso non hanno un successore pronto a prendere le redini dell’azienda.

È facile immaginare come in questo contesto, senza trovare nel breve periodo una soluzione concreta ed efficace che supporti i nostri imprenditori nel passaggio generazionale, il rischio che molte PMI chiudano è elevato. Questo ha ricadute importanti su occupazione e PIL.

Il Passaggio Generazionale: l’importanza della pianificazione

Il passaggio generazionale è un processo complesso che richiede pianificazione e una strategia ben definita. Molti imprenditori, purtroppo, si trovano impreparati ad affrontare questa fase cruciale della vita aziendale. 

La mancanza di un piano di successione può portare a conseguenze gravi, come la vendita forzata dell’azienda a condizioni sfavorevoli o, nel peggiore dei casi, alla chiusura dell’attività.

È essenziale che gli imprenditori inizino a pianificare il passaggio generazionale con largo anticipo, coinvolgendo esperti in materia e valutando tutte le opzioni disponibili. 

La pianificazione deve includere non solo la selezione, la formazione e l’integrazione del successore, dove presente, nel processo decisionale dell’azienda, ma anche eventuali altre opzioni nel caso in cui il successore non sia presente o sia presente ma non è interessato o non è adatto.

Opportunità e Soluzioni
Nel caso in cui non sia presente un successore naturale che possa raccogliere il testimone, esistono altre soluzioni potenzialmente efficaci in grado di garantire la continuità dell’azienda in caso di passaggio generazionale.

Tra queste, le principali sono:

  1. Coinvolgimento di investitori esterni che possano apportare nuove energie e capitali;
  2. Ricerca di un successore all’esterno dell’azienda;
  3. Acquisto della società da parte del Management interno (Management Buy Out, o MBO)

In questi 3 casi, ci si può rivolgere ad una società esperta di passaggio generazionale per esplorare le alternative a disposizione e per venire supportati nella pianificazione del passaggio generazionale. 

Conclusioni
Il passaggio generazionale rappresenta una delle sfide più grandi per le PMI italiane. È un tema che richiede attenzione e azioni concrete per garantire la continuità e il successo a lungo termine delle nostre imprese. 

In un contesto di invecchiamento della popolazione, è fondamentale che gli imprenditori inizino a pianificare per tempo, esplorando tutte le opzioni disponibili e facendo le scelte giuste per il futuro delle loro aziende.

In Italia, dove le PMI sono il cuore pulsante dell’economia, affrontare il passaggio generazionale in modo strategico è essenziale per preservare, rinnovare e far crescere il tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

3835-novita--sull-ordinamento-contabile-degli-enti-del-terzo-settore

Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104 , recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La Circolare esamina:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali;
  • l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità giuridica.

Per tutti gli ETS (anche quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020 ), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis, art. 13 CTS). A tal fine, ai sensi del comma 3 dell’ articolo 13 del CTS, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n. 39/2020.

Gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Per tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (e non più entro il termine fisso del 30 giugno di ogni anno).

3831-decreto-correttivo-al-concordato-preventivo-biennale-e-le-altre-novita--fiscali

Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali

Il 5 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. 108/2024, noto come Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale”

Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale.

È infatti prevista la proroga della scadenza della Rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024.

Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente Accertamento sintetico 2.0 . Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici ISTAT.

Un’altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all’Amministrazione Finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.

Il decreto introduce anche la flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari: un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up.
I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025.

Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.

3829-superbollo--in-alcuni-casi-si-complica

Superbollo: in alcuni casi si complica

Il superbollo sembra facile: prendi la carta di circolazione, rilevi i kw. di potenza, moltiplichi per 20 euro i kw. che eccedono i 185, calcoli eventuali riduzioni, compili l’F24 Elementi identificativi ed il gioco è fatto. Veramente non si capisce perché trattandosi di un “giochetto” l’Agenzia delle Entrate non possa mandare un avviso con l’importo da pagare in modo da evitare complicazioni al contribuente: d’altronde si tratta di “incrociare” i dati del PRA. 

Ma non è vero, in taluni casi il “giochetto” si complica e perde i connotati della semplicità, così sulla scrivania ti capita ciò che espongo di seguito. 

Un mio cliente residente in Piemonte aveva acquistato un’autovettura soggetta a superbollo da un’altra persona residente in Veneto il 22.9.2017, quindi si recava agli uffici dell’ACI e provvedeva a pagare la “normale” tassa di circolazione in Piemonte, poi veniva in studio ed entro il 30 settembre e versava anche il superbollo. 

Negli archivi della Regione Piemonte – tassa di circolazione – il mio cliente risulta avere per tale veicolo la “scadenza ricorrente” di agosto, cioè ha termine per pagare la normale tassa di circolazione sino a tutto il mese di settembre. 

Il mio cliente riceve ora in notifica un atto di accertamento con la contestazione di non aver pagato il superbollo del 2021 che secondo l’Agenzia delle Entrate scadeva il 01.02.2021 (avendo riguardo alla data di immatricolazione) ed ad abundatiam il mio cliente vendeva il veicolo in questione il 2 febbraio 2021. 

Ora sembra che l’Agenzia delle Entrate non tenga conto del fatto che il D.M. Finanze del 7.10.2011 indichi nell’ articolo 3 che “Per gli anni 2012 e seguenti l’addizionale…. è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”, così il mio cliente aveva tempo sino al 30 settembre 2021 per saldare l’addizionale erariale, ma non era obbligato al pagamento in quanto il soggetto obbligato al pagamento è il nuovo proprietario a seguito della vendita avvenuta il 2 febbraio 2021, così come si ha modo di leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).” Poi spero che il nuovo proprietario non abbia la residenza in un’altra Regione….

3828-controllo-di-gestione--uno-strumento-che-non-puo--mancare-nella-borsa-di-un-controller

CONTROLLO DI GESTIONE: uno strumento che non può mancare nella borsa di un controller

Sapete a cosa serve quell’”accrocco” che vedete in foto in basso? …si vede un cronometro ed una tavolozza per appunti. lo strumento originale vede il cronometro spostato all’angolo destro e ben posizionato in un innesto ad esso dedicato. Lo strumento originale è forse un aggeggio di altri tempi e trovarlo in commercio, seppur oltre 20 anni fa, non mi è stato possibile. Così ho dovuto “tamponare” con l’unione di un cronometro sportivo e di una tavola porta appunti presa in cartolibreria.

La domanda iniziale però rimane sempre: a cosa serve? … Beh, immagino la risposta oramai vi sia chiara. Quella tavolozza cosi congegnata serve per prendere i tempi ciclo uomo e macchina lungo il processo produttivo. Partiamo dicendo che le attività lungo la catena del valore si dividono in due tipi:

1) le attività che creano valore, e per valore intendo il valore percepito dal cliente, per il quale quest’ultimo è disposto a pagare al fine di acquisire un bene prodotto; 

2) le attività che non creano valore e che chiaramente non vengono percepite dal cliente.
Le attività che non creano valore si dividono a loro volta in due ulteriori tipi:
a) quelle necessarie e ineliminabili (setup, fermi macchina per manutenzione ecc.);
b) quelle inutili (tutti i vari sprechi di tempo).

Su quali attività bisogna concentrare la propria attenzione? Sul punto 1 o 2? Direi che l’attenzione va posta principalmente (ma non esclusivamente) sul punto 2, in quanto le attività che non creano valore (sia “a” che “b”) debbono essere, nel caso di quelle alla lettera “a” migliorate, quelle alla lettera “b” eliminate.

Senza scendere nel dettaglio, senza fare voli pindarici, ma tenendo come nostra bussola sempre e comunque la semplicità, il cronometro serve intanto per capire quali sono i tempi uomo e tempi macchina di ogni fase lavorativa. Ogni controller (a mio avviso) deve perlomeno conoscere come “gira il fumo” all’interno dei reparti produttivi dell’azienda (grande o piccola) che sta seguendo. L’approccio cronometrico rappresenta una prima fase (il più delle volte anche sufficiente) di mappatura dei processi all’interno dei reparti in oggetto di analisi.
Chiaramente poi le mappature possono prendere pieghe ben più complesse ma questa è un’altra storia che a noi per il momento non interessa.

Ora l’ulteriore domanda che può sorgere è: 
“Ma allora un commercialista per fare controllo di gestione deve dotarsi di un aggeggio del genere e scendere in produzione?”

Che si doti o meno di un aggeggio del genere è un dettaglio, basta anche un semplice orologio o il cronometro di uno smartphone. Che poi voglia dare un reale contributo al proprio cliente, definendo insieme ad esso una distinta base beh, in questo caso la differenza, come ho sempre sostenuto nei miei articoli, la fa la contabilità industriale. Chiaramente mi riferisco a lavori di bassa complessità, ove non è strettamente necessaria la presenza di un analista tempi e metodi. Provando a generalizzare, possiamo affermare come può essere sufficiente per le nostre piccole e micro imprese (clienti target del commercialista) prendere i tempi da sé e al più aumentarli di specifiche percentuali di maggiorazione rinvenibili in tabelle dedicate (a seconda degli sforzi fisici, mentali e condizioni ambientali previsti).

Tuttavia posso garantire una cosa, se ci si rivolge a micro imprese o addirittura a ditte individuali, 9 volte su 10 il cronometro è superfluo, vuoi perché i tempi di lavorazione sono perfettamente conosciuti dall’imprenditore, vuoi perché spesso si tratta di una produzione su commessa e quindi la distinta base cambia sempre a seconda del lavoro realizzato, quindi da cronometrare c’è ben poco. Nel caso in cui ci fosse bisogno di cronometrare, vi assicuro che è più facile farlo che stare qui a scriverlo.

Un po’ di praticità ed è proprio il caso di dirlo, i vostri clienti percepiranno un valore dal vostro lavoro per il quale saranno disposti a sborsare il giusto compenso.

La ricerca dell’efficienza è sinonimo di aumento della liquidità in quanto aumenta la produttività. La liquidità oggi è un fattore cruciale ma se ci si ostina a volerne curare la mancanza semplicemente rimodulando le posizioni debitorie, si arriverà prima o poi al dissesto. È quindi necessario cominciare seriamente ad interessarsi agli aspetti produttivi, iniziando a considerare la presa dei tempi sia uomo che macchina.

3827-il--work-for-equity--nelle-startup-innovative

Il ‘work for equity’ nelle startup innovative

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) regolamenta il cosiddetto “work for equity” previsto per le società che rivestono la qualifica di startup innovativa.

L’interesse per il “work for equity” nelle startup innovative nasce dall’esigenza di acquisire prestazioni professionali qualificate senza ricorrere alla liquidità, nonché di fidelizzare detti esperti coinvolgendoli nella compagine sociale.

Il work for equity può riguardare soggetti con funzione di amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi, professionisti prestatori di opere e servizi, ecc.. Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 16/E del 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici.

Il processo coinvolge diversi organi societari:

  • in primis l’organo amministrativo che predispone il piano di attuazione;
  • e poi l’assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano stesso e il relativo aumento di capitale funzionale a rendere disponibile le partecipazioni o strumenti da attribuire.

Alla predisposizione e deliberazione del piano farà seguito la proposta contrattuale, che dovrà essere accettata dai beneficiari per concludere il contratto di work for equity che andrà ad integrare, e non sostituire, la disciplina tipica del contratto di lavoro o del rapporto di natura autonoma o commerciale in corso con il collaboratore. Per i dipendenti, secondo le regole del diritto del lavoro, la retribuzione deve necessariamente avere una componente fissa, non potendo essere costituita solo da una remunerazione variabile. Anche per gli amministratori non è opportuno che il loro compenso sia interamente così costituito, per evitare che il loro operato possa essere eccessivamente influenzato da tale operazione.

E’ previsto un trattamento fiscale di favore.

L’articolo 27, comma 1, del D.l. 179/2012 esclude infatti da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di azioni,  quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi.

Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all’articolo 9 del Tuir.

Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.

È prevista la tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni.

Le agevolazioni previste per le start up sono estese anche alle Pmi innovative ed agli incubatori certificati.

Per Amministratori e lavoratori dipendenti il beneficio consistente nella tassazione con l’ordinaria aliquota del capital gain in luogo di quella generalmente applicata ai redditi da lavoro dipendente dell’eventuale plusvalenza realizzata tramite vendita degli strumenti finanziari, viene meno in caso di cessione alla società emittente, alla propria controllante o a società dalla stessa controllate.

3826-controllo-di-gestione--quando-ricorrere-alle-banche-puo--diventare-abuso

Controllo di Gestione: quando ricorrere alle banche può diventare abuso

Oggi tratto di un articolo che prende a riferimento una soluzione in ottica lean; una soluzione strettamente funzionale ad un valido sistema di programmazione e controllo in quanto, per poter parlare realmente di controllo di gestione, bisogna essere in grado di migliorare (e non solo analizzare) i conti dei nostri clienti. Parto però un po’ da lontano; spesso sentiamo parlare di ristrutturazione del debito, soprattutto quando un’azienda è appunto in “debito di ossigeno”. Allora la prima cosa da fare (e non solo) è cercare di spostare il breve termine sul lungo termine; se ciò non dovesse bastare, si passa alla ricerca di nuove fonti di finanziamento per garantire quella liquidità che in quel preciso istante manca all’imprenditore. Fin qui siamo tutti d’accordo. Quando però, come da titolo, il ricorso alle banche da “manuale di corretta gestione” può diventare invece vero e proprio abuso?

Prendo l’esempio di due aziende che sto seguendo in ambito di controllo di gestione. La prima è un caseificio (impianto foto 1) che imbottiglia latte. L’impianto viaggia a 250 bottiglie ad ora. Le bottiglie vengono disposte manualmente sul nastro trasportatore. L’operatore apre i pacchi incelophanati, prende le bottiglie e le sistema una da una sul nastro. Ogniqualvolta termina un pianale, passa al successivo movimentandolo con un transpallet. Ad oggi l’impianto, piuttosto piccolo, gestisce bene (corretta saturazione) l’esigenza produttiva dell’azienda (circa 15 quintali di latte lavorato al giorno). Velocizzarlo sarebbe possibile (ma non oltre un certo limite) in quanto le bocchette di riempimento hanno una taratura in merito alla propria velocità.

Nella foto 2 c’è un altro esempio di imbottigliamento, questa volta di un’impresa olearia. L’impianto (più grande) viaggiava a circa 350 bottiglie all’ora. In questo caso il limite era umano in quanto, a meno che non si avesse fra gli operai superman, disporre sul nastro più di 350 bottiglie ad ora era qualcosa di impensabile (un po’ come succede nell’esempio di cui sopra). In accordo con l’operaio abbiamo deciso di predisporre quella sorta di scivolo trapezoidale visibile in foto e, da sotto, posizionare il bancale con le bottiglie. Finita la fila più in alto, si sfila il cartone di supporto e, con il transpallet posizionato sotto si solleva il bancale stesso e si passa alla fila successiva e così via. Le bottiglie invece vengono spinte manualmente in gran numero sul frontespizio del nastro trasportatore (inizialmente venivano prese una ad una). Qual è il risultato? 1800 bottiglie ora ed un risparmio di circa 6 centesimi di costo di trasformazione a bottiglia. Considerate le 500.000 bottiglie annue riempite, tradotto in soldoni si tratta di risparmiare circa 30.000€.

Torno un attimo al titolo dell’articolo: non credete che a volte possa succedere si abusi del credito bancario? Il ricorso al credito va bene certamente (stagionalità, nuovi investimenti ecc.) ma quante volte serve a tappare i buchi originati da inefficienze produttive? Che senso ha RISTRUTTURARE IL DEBITO se poi i prodotti realizzati non presentano adeguati margini di contribuzione?

A mio parere la liquidità dev’essere generata (autofinanziamento) ma oggi questo concetto si è un po’ smarrito e si cerca, nel ricorso al credito (cronico), la soluzione ai mali aziendali. Il commercialista può affiancare il proprio cliente e con semplicità aiutarlo a migliorare il conto economico, riducendo gli sprechi di tempo con semplici tecniche come quella appena descritta.

3825-ravvedimento-meno-caro-per-le-violazioni-compiute-dal-prossimo-1--settembre

Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre

Il DLgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni amministrative rendendole generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l’art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.

Il DLgs. 87/2024 ha modificato anche il ravvedimento operoso, ma sempre e solo per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

Schema di sintesi:

VIOLAZIONI COMMESSE

SANZIONI CON RAVVEDIMENTO

FATTISPECIE

FINO AL 31/08/2024 DAL 01/09/2024
Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardivi versamenti
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione Assorbito dal punto precedente 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/6 del minimo Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise
Ravv.to dopo il PVC Assorbito dal punto successivo 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia  Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e
accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi)
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

 

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