3824-controllo-di-gestione--il-commercialista-e-l-abbattimento-delle-scorte

Controllo di gestione: il Commercialista e l’abbattimento delle scorte

In merito alla riduzione delle scorte, soprattutto quelle che vanno inevitabilmente a crearsi lungo la catena produttiva, tra le ideazioni più semplici e geniali c’è da ricordare sicuramente la gestione a kanban. Kanban significa in giapponese “cartellino” ed è una delle principali tecniche della lean production. L’approccio lean prevederebbe scorte pari a zero ed una produzione che passa da tipo “push” (spinta) a tipo “pull” (tiro). Tutto ciò in teoria, in pratica un minimo di scorta è assolutamente necessaria. Per la gestione del kanban, ad esempio di un determinato componente, è fondamentale ci siano queste tre condizioni contemporaneamente:

  • Un consumo facilmente prevedibile
  • Un consumo frequente
  • Un lead time (tempo di ripristino) molto breve

Risulta chiaro come la gestione a kanban possa riguardare, il più delle volte, solo una parte dello stabilimento; tuttavia riuscire ad implementare questo strumento anche solo tra due semplici fasi della produzione a mio avviso rappresenta una grande conquista.

Non mi dilungo sul funzionamento del kanban classico, ma voglio trattare di una sua variante che riguarda il reintegro delle scorte tramite il “vuoto contro pieno”. Al posto del cartellino si utilizza il contenitore vuoto e generalmente questa tecnica viene efficacemente implementata presso quelle postazioni di lavoro dove l’operatore necessita di componenti per il montaggio. La postazione vede frontalmente, utilizzando preferibilmente degli scaffali a cascata, due o più contenitori posti in fila indiana (figura seguente).

L’addetto preleva i componenti dalla cassetta a lui più vicina (numero 3). Una volta esauriti i componenti, prende la cassetta vuota e la ripone in una postazione dedicata (la cassetta n.2 nel frattempo scivola verso l’operatore). Un secondo operatore (addetto al magazzino) periodicamente passa e preleva le cassette vuote al fine di portarle in magazzino. Dal magazzino le cassette reintegrate saranno nuovamente portate presso la postazione ed inserite a monte (posizione n.1). Con questa semplicissima metodologia il kanban (cartellino) si fonde con la cassetta, facendo sì che la cassetta stessa diventi un vero e proprio kanban. Sulla cassetta saranno riportati:

  • Il codice prodotto
  • La descrizione
  • L’ubicazione nel reparto produttivo
  • Il livello di scorta da reintegrare
  • L’ubicazione nel magazzino

In merito al livello di scorta da reintegrare, trattandosi generalmente di gestione di componenti minuti (es. bulloneria, componentistica elettrica ecc.) può essere utile apporre, sulla cassetta, una semplice rappresentazione grafica che aiuti, a vista, ad indicare al magazziniere la quantità da ripristinare (figura successiva).

Il “vuoto contro pieno” è utilissimo per tenere sotto controllo il livello delle scorte dei componenti nelle varie postazioni di lavoro dislocate lungo la catena produttiva, delegando agli addetti al magazzino il reintegro e facendo sì che l’operatore possa dedicarsi al proprio lavoro, migliorandolo ed evitando continue interruzioni piuttosto che dannose attese.

Questa tecnica se diffusa (ove possibile) lungo le fasi produttive, permette un miglioramento dell’efficienza e recuperi certi di marginalità sulla produzione. L’equilibrio economico, preludio nel medio-lungo periodo di quello finanziario, passa anche e soprattutto per queste piccole accortezze da poter implementare con estrema facilità. Il commercialista può affiancare il proprio cliente e con semplicità aiutarlo a migliorare il conto economico, riducendo gli sprechi di tempo con semplici tecniche come quella descritta.

3823-decreto-sanzioni--l-invio-della-comunicazione-all-agenzia-delle-entrate-elimina-l-obbligo-di-emissione-dell-autofattura

Decreto sanzioni: l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate elimina l’obbligo di emissione dell’autofattura

L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.”.

Dal punto di vista operativo, quindi, il cessionario e/o committente:

  • nel caso in cui non avesse ricevuto fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione prevista ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo, presentando, previo pagamento dell’imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972;
  • nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, invece, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo alla contabilizzazione del documento irregolare, presentando, previo pagamento dell’imposta, lo stesso documento di cui sopra.

L’omessa regolarizzazione entro i termini sopraindicati era punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.

Il cessionario e/o committente doveva adempiere agli obblighi documentali mediante il Sistema di Interscambio, emettendo un’autofattura con tipologia “Tipo Documento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. 

Sulla base della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” n. 1.9 del 5 marzo 2024, nell’autofattura si doveva indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.

Inoltre, l’autofattura trasmessa dal cessionario doveva essere annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del modello F24 con cui è stata versata l’IVA (qualora dovuta).

Si precisa che, ai fini del perfezionamento della violazione, era necessario che siano spirati i termini per porre in essere la regolarizzazione (30 giorni decorrenti dallo spirare del quarto mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione nell’omessa fatturazione o 30 giorni dal giorno di registrazione della medesima nel caso di fatturazione irregolare). La violazione commessa dal cessionario poteva essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/1997.

Cosa cambia dal 1° settembre 2024?

Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, in attuazione della L. n. 111/2023.

Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

Un’importante novità riguarda la riformulazione dell’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, relativo, appunto, all’obbligo di regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario e/o committente, soggetto passivo IVA.

Sulla base della nuova versione del testo normativo, invece, il cessionario e/o committente:

  • nel caso in cui non avesse ricevuto fattura, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa fattura, dovrà comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, ma dalla data in cui doveva essere emessa fattura;  
  • nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, entro novanta giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, dovrà comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di registrazione della fattura, bensì alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa.

L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate è punita, a differenza della precedente, con la sanzione del 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.

Il cessionario e/o committente, quindi, non è più obbligato a regolarizzare l’operazione versando l’imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno dalla medesima individuate. È verosimile che l’abolizione dell’obbligo di pagare l’imposta faciliterà la collaborazione del cessionario e/o committente.

La nuova norma, in aggiunta, esclude espressamente che il cessionario e/o committente abbia l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente e/o prestatore riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. Il cessionario e/o committente dovrà solo verificare che la fattura sia stata emessa nei termini di legge, verificare la regolarità formale della stessa e, quindi, la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.

Questa, quindi, risulta essere una delle novità previste dal decreto legislativo che rivede il sistema sanzionatorio tributario per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in quanto a decorrere dalla predetta data il cessionario e/o committente non è più chiamato a emettere autofattura “denuncia” con codice tipo documento “TD20” e a versare la relativa imposta.

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

3820-il-concordato-preventivo-biennale

Il concordato preventivo biennale

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il decreto 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

La metodologia che l’Agenzia Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria.

Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfettario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc..

 

Il reddito proposto dall’Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali” ovvero:

  • eventi calamitosi per i quali e? stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
  • altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificattivo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un impor- to non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un im- porto non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita?, dei termini di decadenza per l’attivita? di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del de- creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito com- plessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo),  pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i contribuenti in regime forfettario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfettari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.

3822-uif--il-rapporto-annuale-2023

UIF: il rapporto annuale 2023

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il rapporto annuale relativo all’anno 2023. 

Nel corso dell’anno la UIF ha ricevuto 150.418 segnalazioni di operazioni sospette (diminuite di 5.008 rispetto all’anno precedente) e di queste: 

  • 126.125 segnalazioni sono pervenute da Intermediari e operatori bancari e finanziari
  • 23.879 da soggetti obbligati non finanziari, tra i quali si segnalano:
  • 7.721 segnalazioni pervenute da Notai;  
  • 207 segnalazioni pervenute da Dottori Commercialisti – Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro;
  • 73 segnalazioni pervenute da Società di Revisione
  • 24 segnalazioni pervenute da Avvocati  

Risultano invece in aumento le segnalazioni effettuate Online quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente.  

L’ammontare delle segnalazioni hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell’anno precedente. Considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite, in aumento dai 5,0 miliardi del 2022 ai 7,9 miliardi di euro del 2023, il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi di euro. Si rileva una maggiore concentrazione nella classe di importo da 50.001 a 500.000 euro rispetto alla classe fino a 50.000 euro. 

La distribuzione geografica delle segnalazioni vede al primo posto la Lombardia (27.462) alla quale seguono il Lazio (15.872), la Campania (15.903), il Veneto (10.673), l’Emilia Romagna (9.834), il Piemonte (8.731); Milano è la prima provincia di localizzazione delle segnalazioni in rapporto alla popolazione, seguita da Crotone, Siena e Prato con un flusso segnaletico compreso tra 385 e 475 unità per 100.000 abitanti. 

In ambito fiscale si riporta un estratto di quanto riportato dall’Uif nel rapporto in questione 

  1. Circolazione di Crediti di Imposta 

Le segnalazioni di operazioni sospette afferenti all’ambito fiscale continuano a ricoprire un ruolo primario nell’ambito della collaborazione attiva, con un’incidenza del 19% sul flusso segnaletico complessivo. Una componente rilevante è costituita dalle frodi nelle fatturazioni che incidono per il 29% sul totale delle segnalazioni riguardanti fenomeni fiscali. All’interno della categoria si nota un forte ridimensionamento delle segnalazioni relative a cessioni di crediti di imposta ex DL 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”), passate a 743 dalle 2.816 del 2022, anche per effetto delle modifiche normative che, a partire dal 2021, hanno inciso sulla cedibilità dei crediti di imposta generati da interventi edilizi. In relazione ai sopravvenuti limiti legali alla circolazione dei crediti d’imposta, sono emersi casi di società che, attraverso l’utilizzo di tecnologie basate sulla blockchain, associano i crediti di imposta ex DL Rilancio a crypto-assets liberamenti trasferibili (c.d. “tokenizzazione”) che attribuiscono al titolare del token la facoltà in ogni momento di richiedere la cessione del credito di imposta sottostante secondo le modalità normativamente previste. Tale meccanismo – che rende estremamente difficoltosa l’identificazione dei crediti di imposta rappresentati dai tokens e la relativa origine – rappresenta una sostanziale elusione dei predetti limiti ed espone gli acquirenti dei tokens a possibili truffe qualora i crediti in essi incorporati risultino inesistenti o già trasferiti a terzi. Le analisi hanno mostrato che i rapporti delle suddette società sono spesso alimentati, anche per importi ingenti, da imprese operanti nel settore edile, alcune di recente costituzione o riconducibili a soggetti indagati o ad alta intensità di lavoro (agenzie per il lavoro, società di gestione di mense aziendali, ecc.); i fondi sono poi destinati principalmente a professionisti e imprese operanti in settori eterogenei.

  1. Imprese cartiere 

Nelle segnalazioni relative a illeciti fiscali molto spesso è presente, come figura centrale, l’impresa “cartiera”, priva di struttura produttiva e organizzativa, che emette fatture per operazioni inesistenti assicurando ad altre imprese il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Una caratteristica tipica, riscontrabile anche nelle segnalazioni di operazioni sospette, è la durata breve del ciclo di vita delle cartiere, per la quale, tuttavia, non sono stati individuati ancora specifici parametri temporali di riferimento. Un’analisi su 98 imprese di cui è stata accertata la natura di cartiere in sede giudiziale con sentenze della Terza Sezione Penale della Cassazione pronunciate nel periodo 2018-20, ha evidenziato che queste, in media (mediana): effettuano la prima cancellazione dal registro delle imprese per trasferirsi in un’altra provincia in 2,9 anni (2,3 anni); entrano in liquidazione/scioglimento per la prima volta dopo 5,3 anni (3,7 anni); subiscono il primo evento giudiziario in 6,4 anni (5 anni); si cancellano dal registro delle imprese dopo 9,4 anni (7,6 anni); infine, subiscono il primo dei predetti eventi, a prescindere da quale esso sia, in 4,9 anni (3 anni). (in corsivo – Autore A. Pellegrini – da un articolo pubblicato sulla Rivista Bancaria – Minerva Bancaria 2-2, 2024 – come da nota 7 a pagina 22 del rapporto. 

  1. Altri argomenti 

Un apposito paragrafo riguarda l’abuso di fondi pubblici e corruzione (2.3) che comprende un sottoparagrafo circa l’utilizzo indebito di contributi pubblici. 

Il paragrafo 3 tratta del contrasto al finanziamento del terrorismo, diminuite del 13,2% rispetto al 2022 precisando che quasi un terzo delle segnalazioni è stato inviato dopo il 7 ottobre, quindi dopo i fatti verificatisi in Israele; unici professionisti ad effettuare 17 segnalazioni i Notai. 

3821-autotrasportatori--riduzione-accise-ii-trimestre-2024

Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2024

Con nota 388521/RU del 24.06.2024 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2024. 

L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° luglio  al 31 luglio 2024. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”. 

Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise (vedi anche paragrafo II della Nota). 

La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° aprile al 30 giugno 2024.

L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VI della nota tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo: risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e,  per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1° aprile al 30 giugno  ed i litri consumati nel medesimo periodo.

Infine per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, nel modello di dichiarazione (dopo frontespizio, quadri e legenda) è stata inserita una tabella riportante per gli stati di appartenenza alla UE l’ufficio delle Dogane competente a ricevere la dichiarazione. 

Si rammenta inoltre che:

  • nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura; 
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell’Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti; 
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.06.2024 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito (paragrafo I della nota);
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740; 
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio – in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000); 
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 (paragrafo VII della nota – entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è opportuno richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento. 

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. 

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all’esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)”.

3819-scadenza-imu-e-ravvedimento-operoso

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

3818-richieste-assegno-unico-universale-entro-il-30-giugno

Richieste Assegno unico universale entro il 30 giugno

Chi non lo avesse ancora fatto, potrà richiedere l’Assegno unico e universale presentando la domanda entro il prossimo 30 giugno. Il rispetto della scadenza assicura al richiedente anche la corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio scorsi. Il termine vale anche per aggiornare la posizione Isee e vedersi rimodulato l’aiuto.

Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e senza arretrati.

L’assegno unico e universale (Auu) è un aiuto economico alle famiglie, riconosciuto, a determinate condizioni, per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno d’età e senza limiti d’età per i figli disabili.

È “unico” perché sostituisce i precedenti assegni per il nucleo familiare e quelli familiari, un tempo erogati in busta paga. In pratica, ha mandato in pensione il premio alla nascita o all’adozione, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

È “universale” in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee.

Viene liquidato direttamente dall’INPS con importo mensile che varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi.

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito dell’Inps al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
  • attraverso l’app “Inps Mobile”.
3817-prestazioni-di-chirurgia-estetica-anche-per-odontoiatri

Prestazioni di chirurgia estetica anche per odontoiatri

A seguito di diffusione di notizie da parte di Associazioni di Categoria si è aumentata la confusione sull’argomento, in quanto vengono utilizzati termini sullo stile “a livello interpretativo si ritiene che ricadano nell’esenzione iva  anche le prestazioni di medicina estetica”. 

Se vado a ricercare il termine chirurgia estetica il rimando è agli interventi di rinoplastica, blefaroplastica, genioplastica, otoplastica, liftingh, lipofilling, zigomi, mastoplastica, mastopessi, addominoplastica, liposuzione e non anche alla medicina estetica; nelle faq del sistema tessera sanitaria è riportato che vanno comunicate anche le spese relative agli interventi e trattamenti estetici con il codice IC (link alla comunicazione della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica). 

Ad aggiungere che il D.L. 30.03.2023 n. 34 ha abrogato la limitazione per gli odontoiatri di agire solo al terzo medio inferiore del volto stabilendo che  possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del volto; il testo dell’articolo 2 della legge 409/1985 così come sopra modificato, risulta essere il seguente: “Formano un oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alle riabilitazioni odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare l’attività di medicina estetica non invasiva o meno invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.”

Qualche associazione di categoria indica peraltro che anche lo sbiancamento dei denti, non inserito in una più complessa prestazione odontoiatrica, si ritiene possa costituire una prestazione estetica, ma questo aspetto direi di lasciarlo alla valutazione dell’odontoiatra. 

Ad oggi, quindi, le prestazioni di chirurgia – medicina estetica possono essere riassuntivamente disciplinate fiscalmente come segue: 

1

Con prescrizione di altro medico (diverso da quello che esegue la prestazione) attestante le finalità terapeutiche e cioè che tali prestazioni sono volte  a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica

Esenzione iva articolo 10 c.1 n. 18 DPR 633/72 – 

2

Senza la prescrizione di cui sopra 

Iva al 22% 

Fatturazione: come prima indicato le prestazioni di medicina-chirurgia estetica vanno trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria con il codice IC; l’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello 103 del 9.4.2019 ha chiaramente indicato che le prestazioni di medicina e chirurgia estetica effettuate nei confronti di persone fisiche non andranno documentate con fattura elettronica tramite SDI – Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili. 

Fattura emessa nei confronti di privati 

Fattura emessa nei confronti, ipotesi, di un ente non commerciale o di una società 

Fattura “cartacea” con iva 22% (senza marca da bollo che  viene applicata nel caso di operazioni esenti iva) 

Fattura elettronica con aliquota 22% con invio allo SDI – eventualmente con ritenuta di acconto se dovuta 

In ultimo un aspetto che si sottolinea è quello di verificare per l’odontoiatra che la polizza di responsabilità civile professionale preveda il risarcimento nel caso di trattamenti di medicina – chirurgia estetica.

CHIRURGIA ESTETICA 

Nell’informativa di studio n. 2/2024 del  15.01.2024 avevamo modo di indicare quanto segue: 

In passato erano state sollevate contestazioni circa l’esenzione iva relativa agli interventi di chirurgia estetica.
L’articolo 4 quater della Legge 15.12.2023 n. 244 di conversione al D.L.18.10.2023 n. 145 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  (17.12.2023) l’esenzione iva prevista dall’art. 10, comma 1 n. 18, si applica alle  prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (a nostro giudizio l’attestazione medica dovrebbe essere rilasciata da medico diverso da quello che esegue l’intervento) e che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè ante 17.12.2023). Circa il regime iva  delle spese di chirurgia estetica – ante Legge 244 – si consulti la circolare 4/e del 28.01.20005.

3816-cessione-di-immobili-post-superbonus--i-chiarimenti-dell-agenzia

Cessione di immobili post Superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e introduce nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni.

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno, l’Agenzia Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici.

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge di bilancio 2024, apportando modifiche agli articoli 67 e 68 del Tuir (concernenti rispettivamente «Redditi diversi» e «Plusvalenze»), prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.

In particolare, tra i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del Tuir è stata inserita  una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (“Superbonus”) che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024».

Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati ammessi al Superbonus, indipendentemente dal fatto che detti interventi siano stati effettuati sull’immobile dal cedente (ad esempio il proprietario) oppure dagli altri aventi diritto (il conduttore, il comodatario, il familiare convivente, ecc.).

Con riguardo agli «interventi agevolati», la circolare precisa che non rileva la tipologia di interventi – trainanti o trainati – effettuati sull’immobile oggetto di cessione, risultando sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonussulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.

Ai fini della concretizzazione della fattispecie imponibile non rilevano né la misura della percentuale di detrazione potenzialmente spettante al contribuente con il Superbonus (misura normativamente ridotta nel corso del tempo), né le diverse possibili modalità di fruizione della detrazione stessa (in dichiarazione, tramite opzione per la cessione del credito o per il cosiddetto “sconto in fattura”).

La nuova ipotesi di plusvalenza, secondo le indicazioni contenute nella circolare, riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso – effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori – e non anche le eventuali successive cessioni dell’immobile, a esclusione delle ipotesi di interposizione disciplinate dall’articolo 37 del Dpr n. 600/1973.

Sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione le plusvalenze relative agli immobili acquisiti per successione, agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all’atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni.

Per ciò che concerne il requisito temporale, la circolare individua, come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus; tale data, in linea di principio, è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

La legge di bilancio 2024 modifica anche l’articolo 68 del Tuir e definisce i criteri di calcolo della nuova plusvalenza.

Al riguardo, si ricorda che, in generale, la plusvalenza ha origine dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Il novellato articolo 68 del Tuir prevede, per quanto riguarda la nuova ipotesi di plusvalenza, dei criteri particolari per la determinazione del «costo inerente al bene», che variano a seconda che tra la data di conclusione degli interventi agevolati ammessi al Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi non più di cinque anni oppure più di cinque anni.

Nel primo caso, la norma stabilisce che le spese relative agli interventi ammessi al Superbonus non possono essere riconosciute a incremento del costo di acquisto (o di costruzione) dell’immobile se, congiuntamente:

– l’esecuzione dell’intervento agevolato abbia comportato la fruizione del Superbonus nella misura del 110% (al riguardo, la circolare precisa che, nel caso di fruizione dell’agevolazione in parte nella misura del 110% e in parte in misura inferiore, l’irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarda solo le spese che hanno dato luogo all’incentivo nella misura del 110%);

– siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta (a tal proposito, la circolare evidenzia che, nel caso di fruizione del Superbonusattraverso la detrazione in quote annuali in dichiarazione, non si verifica, nel calcolo della plusvalenza, l’irrilevanza delle relative spese).

Nel caso in cui, invece, tra la data di conclusione degli interventi agevolati con il Superbonus e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi più di cinque anni, laddove si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta, nella determinazione dei costi inerenti all’immobile si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Alla plusvalenza calcolata secondo i criteri sopra esposti può essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito prevista dall’articolo 1, comma 496, della legge n. 266/2005, nella misura del 26%, con le medesime modalità definite da tale disposizione.

3815-l-importo-del-diritto-camerale-2024

L’importo del Diritto camerale 2024

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pdf) che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

– consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

– calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

– effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2024, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

  Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00  
Imprese con sede principale all’estero  
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00  

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

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