Fogli di mappa catastali disponibili online e gratuitamente

Dal 1 gennaio 2025 cittadini, professionisti e Pubbliche amministrazioni possono accedere gratuitamente e direttamente online ai fogli di mappa catastali del territorio nazionale, esclusi quelli di Trento e Bolzano, dove il catasto è gestito dalle rispettive Province autonome.

Con Provvedimento del 25 marzo l’Agenzia delle Entrate dispone che i fogli di mappa catastali siano resi disponibili, gratuitamente ed in modalità telematica, tramite l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle entrate o, nei casi previsti, attraverso SMIDT e Portale per i Comuni.
Detta inoltre disposizioni transitorie per consentire, in attesa del completamento della trasposizione digitale dell’archivio cartografico catastale, la fruibilità dei fogli di mappa non disponibili telematicamente, tramite consultazione puntuale con o senza rilascio di stampa o in formato digitale. Tale consultazione è soggetta alla tassa per i servizi ipotecari e catastali, di cui alla Tabella allegata al TUIC

Il Provvedimento, che dà attuazione all’articolo 7 del Dl n. 139/2024, si inserisce nell’ambito dei recenti interventi normativi previsti dalla delega fiscale per il rilascio di nuove modalità di erogazione dei servizi cartografici.

I servizi dell’Agenzia delle Entrate: online la guida aggiornata

Online l’ultimo aggiornamento della guida dell’Agenzia delle Entrate che illustra tutti i servizi telematici a disposizione dei cittadini per gestire i diversi adempimenti fiscali e burocratici e consentire di essere in regola senza doversi recare in un ufficio dell’Agenzia.
Un vero e proprio vademecum che illustra, passo passo, tutti i passaggi da seguire per accedere ai diversi servizi.
Tra le novità, la possibilità di richiedere il codice fiscale per neonati e il duplicato della tessera sanitaria e le istruzioni sul domicilio fisico e digitale per le notifiche degli atti.

Clicca qui per accedere alla guida.

Acconto Irpef 2025 con aliquote 2023: i chiarimenti del MEF

Con Comunicato Stampa n. 32 del 25 marzo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni CAF relative all’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, chiarisce in merito al maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell’onere di versare l’acconto IRPEF per l’anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.
Secondo l’interpretazione dei CAF, il maggior onere fiscale deriverebbe dall’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 216/2023, che, prevedendo la riduzione dal 25 al 23% dell’aliquota IRPEF per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l’innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, ha stabilito che tali interventi non si applicano per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025 per i quali si deve considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.

Il MEF chiarisce che la suddetta disposizione va interpretata nel senso che l’acconto per l’anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui la differenza tra l’imposta relativa all’anno 2024 e le detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d’imposta 2024, risulti di ammontare superiore a 51,65 euro.

In ogni caso, spiega ancora il Ministero, in considerazione dei dubbi interpretativi posti e con lo scopo di salvaguardare tutti i contribuenti interessati, il Governo interverrà anche in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.

Bonus pubblicità 2025: in scadenza il termine per ‘prenotare’ il credito

Ricordiamo che, fino al 31 marzo, sarà possibile prenotare il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2025 su quotidiani e periodici anche online (c.d. Bonus pubblicità), presentando la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” tramite il servizio telematico disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi” – “Comunicare”).

L’incentivo, destinato ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati
Per beneficiare dell’incentivo, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Sul sito internet delle Entrate è pubblicato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta e le relative istruzioni di compilazione.
Il modello ha una doppia funzione:

  • presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, al fine di beneficiare dell’agevolazione;
  • presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, utile per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti richiesti.

Maggiori informazioni.

Truffa via sms ai danni di contribuenti: furto credito telefonico tramite numeri da ‘richiamare’ che iniziano con 893

L’Agenzia delle Entrate, tramite un avviso pubblicato sul proprio portale, informa di una nuova truffa, in atto nelle ultime settimane, veicolata tramite sms o messaggi WhatsApp, che prevede di richiamare dei numeri che iniziano per 893, con il fine di svuotare il credito telefonico della vittima. 
In occasione di queste telefonate si potrebbe far riferimento a servizi dell’Agenzia delle entrate, possibili rimborsi o alla tessera sanitaria.

Clicca qui per vedere un esempio di sms.

Cosa accade se si ricontatta il numero indicato?
Nell’ipotesi in cui si provasse a contattare il numero, spiegano le Entrate, si rischierebbe di vedere sul proprio conto telefonico un addebito consistente in quanto si tratta di un numero che corrisponde alle “chiamate a sovrapprezzo”. L’operatore del numero 893 risponde da un centralino e intrattiene la vittima il più a lungo possibile per poterle spillare quanto più denaro possibile. Inoltre, in occasione di queste telefonate si potrebbe far riferimento a servizi dell’Agenzia delle entrate, fantomatici rimborsi o alla tessera sanitaria.

Come di consueto l’Agenzia Entrate raccomanda, qualora si ricevessero questo tipo di sms, di non non ricontattare assolutamente il mittente, di non cliccare sui link in esse presenti, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie durante eventuali telefonate legate a questi messaggi.

Obbligo polizze per rischi catastrofali entro il 31 marzo: guida e FAQ di ANIA

Come noto la legge di Bilancio 2024 (L.123/2023) ha introdotto l’obbligo, entro il 31 marzo 2025, per tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, di dotarsi di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.
Entro questa data le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025. 

Sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa.

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) ha pubblicato una guida sintetica e delle FAQ relativamente al nuovo obbligo per le imprese, fornendo chiarimenti sugli aspetti tecnici della normativa.

Pagamenti con POS: dal 2026 le comunicazioni tramite il Sistema di interscambio

Con Provvedimento del 21 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate definisce termini, modalità e contenuto delle comunicazioni da trasmettere relative:

  • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (Pos) messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione;
  • all’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti, come previsto dall’art. 22 comma 5 del Dl n. 124/2019.

Le informazioni da trasmettere sono:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
  • il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
  • l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
  • l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data contabile delle transazioni elettroniche;
  • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
  • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

I soggetti obbligati dovranno inviare la comunicazione mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al Sid (Sistema di Interscambio flussi dati dell’Agenzia delle Entrate), secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Regime speciale Iva per le agenzie di viaggio: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con Risposta n. 80 del 21 marzo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 74-ter, comma 5-bis del DPR n. 633/72, il regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio e turismo può essere applicato anche per i servizi turistici singoli, a condizione che tali servizi siano forniti da altri soggetti e acquisiti dall’agenzia prima della richiesta del cliente. 
Tuttavia, recenti pronunce della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione hanno portato ad escludere che sia necessario l’acquisto definitivo da parte dell’agenzia di viaggio del servizio turistico, e che sia sufficiente che l’agenzia disponga del servizio

Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, in quanto in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’Autorità ha infatti ritenuto che il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti. 

L’Agenzia delle entrate, dunque, potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).
L’attuale quadro normativo, in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevede invece il divieto di fatturazione elettronica per l’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti degli assistiti.

Cripto-attività: irrilevanza fiscale delle valutazioni di fine esercizio

Non sono rilevanti fiscalmente e non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto­attività alla data di chiusura dell’esercizio.
Conseguentemente, a fronte delle variazioni delle rimanenze rilevate contabilmente la Società dovrà operare delle variazioni (in aumento o in diminuzione) nella propria dichiarazione dei redditi ai fini di neutralizzarne gli effetti sul reddito di esercizio. 

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 78 del 20 marzo.

La disposizione, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, vuole evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto­attività influenzino il reddito delle imprese.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.