Sostituti d’imposta: pronti i codici tributo per compensare le somme integrative ai dipendenti

L’articolo 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2025) prevede che i sostituti d’imposta riconoscano in via automatica ai lavoratori che hanno un reddito fino a 20mila euro, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, una somma di importo variabile (tra il 4,8% e il 7,1% del reddito), che non concorre alla formazione del reddito, da corrispondere mensilmente direttamente in busta paga.
La somma erogata è da questi successivamente recuperata sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Con Risoluzione 9/E del 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai dtori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, di utilizzare in compensazione il suddetto credito, ha istituito i codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24 il codice tributo è “1704”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Per il modello F24 EP il codice tributo è “175E”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Bonus Zes Unica 2025: approvati i modelli di comunicazione e comunicazione integrativa

Con due distinti provvedimenti datati 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha approvato:

  • i modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa per l’utilizzo del del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 1, comma 487, Legge bilancio 2025)
  • il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura (art. 1, comma 544, Legge bilancio 2025)

per gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Approvate anche le relative istruzioni e le modalità di trasmissione telematica.
Le suddette agevolazioni, ricordiamo sono state estese anche all’anno in corso.

In entrambi i casi:

  • la prima comunicazione deve essere inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando i rispettivi software disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia Entrate (“ZESUNICA2025” e “ZES UNICA AGRICOLA 2025”).
  • la comunicazione integrativa, invece, deve essere inviata con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando i rispettivi software disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia Entrate (“ZESUNICAINTEGRATIVA2025” e “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”). Le finestre temporali per l’invio di questa comunicazione sono:
    • dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 per il bonus Zes Mezzogiorno;
    • dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 per il bonus Zes agricoltura.

Straordinari turismo e ristorazione: ridenominato il codice tributo per la compensazione

La legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 395 a 398 Legge n. 207/2024) riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuati nei giorni festivi.
Per effetto dell’erogazione del suddetto trattamento integrativo speciale, i sostituti d’imposta possono utilizzare in compensazione il credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “1702”, appositamente ridenominato con la recente Risoluzione del 31 gennaio n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate.

Questa la nuova denominazione:

  • “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.

Invariate, invece, le istruzioni sulle modalità di compilazione indicate nella Risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

Visura Centrale Rischi elemento cruciale per la revisione e il controllo di continuità

Presidiare il tema della Centrale Rischi è di fondamentale importanza per tutte le imprese e professionisti.
In ottica di Revisione poi, la Visura della Centrale Rischi, pur non avendo natura certificativa, consente al sindaco e/o revisore di verificare se i rapporti bancari sono interamente e correttamente censiti in contabilità e se si evidenziano criticità tali da costituire un segnale di crisi. Dalla lettura della visura è infatti possibile evidenziare (con un riscontro esterno e qualificato) le modalità di utilizzo delle linee di credito, la loro struttura e duration ed eventuali sconfinamenti o deterioramento del rapporto.
 
AteneoWeb vi propone un rinnovato servizio d’analisi della Visura Centrale Rischi Banca d’Italia, realizzato in collaborazione con CR EXPERT, che può rappresentare un validissimo supporto, anche documentale, all’attività di revisione.
 
Il servizio ANALISI CR AVANZATA fornisce un’analisi approfondita con riclassificazione 36 mesi visura Centrale Rischi Banca d’Italia. Si compone di cinque sezioni tematiche in 50 pagine di reportistica espandibili a scelta con estrazioni di dettaglio (qui un report DEMO).

 
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Obblighi antiriciclaggio: le nuove regole tecniche per i Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha approvato l’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti.

Oltre all’aggiornamento normativo le nuove regole tecniche contengono importanti novità relative ai principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale.
Altre novità riguardano:

  • la riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio;
  • l’ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio;
  • la semplificazione della conservazione cartacea.

Nei prossimi mesi il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione e procederà alla revisione delle Linee Guida operative per il supporto all’attività degli Iscritti.

CLICCA QUI per accedere al documento.

Cartella esattoriale: notifica via PEC valida anche in formato PDF

È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato “.pdf”, senza necessità che sia adottato il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
Ciò che rileva, infatti, è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni, dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).

Il contribuente destinatario dell’atto, dunque, non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, nell’Ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024.

IVA sui distacchi di personale: novità dal 1° gennaio 2025

La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) ha abrogato la disposizione che escludeva dall’applicazione dell’IVA i trasferimenti temporanei di personale tra aziende.

La novità vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019).

Dal 1° gennaio 2025 i prestiti ed i distacchi di personale sono quindi generalmente imponibili ai fini IVA con aliquota del 22%.

Il soggetto passivo distaccatario con un pro-rata di detraibilità totale potrà detrarre l’IVA. Al contrario per i distaccatari con diritto alla detrazione limitato (per esempio banche, assicurazioni, servizi postali e medici) la novità comporterà un aggravio del costo derivante dall’indetraibilità dell’IVA.

In caso di controparti estere, trattandosi di una prestazione di servizio generico transnazionale, l’IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente e quindi:

  • l’impresa distaccante italiana, emetterà fattura ai sensi dell’ 7-ter del DPR 633/72, per prestazioni “generiche”;
  • l’impresa distaccataria italiana, dovrà integrare e registrare la fattura estera ricevuta con il meccanismo del reverse charge.

Senza autenticazione la dichiarazione sostitutiva per il rimborso spese domestiche dipendenti

Con Risposta ad interpello n. 17 del 30 gennaio l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle formalità di rilascio, da parte del lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche (art. 51, comma 3, del TUIR), da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati.
 
In relazione ai fringe benefit, spiegano le Entrate, la citata dichiarazione può essere acquisita dalla Società con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione
Dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.

ISEE 2025: limiti per le agevolazioni

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Dall’importo dell’ISEE dipendono una serie di agevolazioni condizionate proprio al dato evidenziato dall’indicatore della situazione economica equivalente.

L’importo di riferimento non è unico ma varia in relazione al tipo di agevolazione.

Ecco una tabella di sintesi con i limiti ISEE 2025 delle principali agevolazioni collegate.

Limiti importo ISEE 2025 Agevolazione
6.000 euro Bonus anziani non autosufficienti
10.140 euro Supporto formazione e lavoro / INPS
8.052,75 euro Carta Acquisti MEF
9.530 euro Bonus sociale bollette per nuclei familiari fino a 3 figli a carico (20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico)
10.140 euro Assegno di inclusione
15.000 euro Carta Dedicata a Te per il sostegno della spesa alimentare
35.000 euro Carta Cultura
40.000 euro Bonus bebè
   

Altri bonus, quali per esempio il Bonus Asili Nido, prevedono agevolazioni diverse in base allo scaglione ISEE di riferimento.

Mini contratti di sviluppo: domande dal 5 febbraio

A partire dalle ore 12 del 5 febbraio, e fino alle ore 12 dell’8 aprile, sarà operativa la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet di Invitalia per la presentazione della domanda per accedere i Mini contratti di sviluppo, lo strumento agevolativo introdotto dal Decreto ministeriale del 12 agosto 2024 volto a sostenere la realizzazione di piani di investimento nell’ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).
A segnalarlo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul proprio sito istituzionale.

L’intervento, per il quale sono state destinate risorse complessive pari a 300 milioni di euro, è volto a promuovere programmi di investimento:

  • di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni;
  • che riguardano un’unica unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate, sulle aree territoriali previste dal PN RIC 2021–2027 (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna);
  • che rispondono alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui alla piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

Inoltre, i piani di investimento dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni (termine prorogabile per un periodo massimo di dodici mesi), e il piano occupazionale connesso alla realizzazione dell’investimento dovrà prevedere un incremento del numero degli occupati, che comprenda anche l’assunzione di occupati qualificati.

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, saranno in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema.
Tali piani, in particolare, dovranno contribuire a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione e/o garantire l’apporto di elementi innovativi, emergenti e all’avanguardia con un notevole potenziale economico.

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