Crediti inesistenti e non spettanti: termine di decadenza accertamento e trattamento sanzionatorio

Con Sentenza n. 34452 dell’11 dicembre 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, hanno affermato che:

  • all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza nell’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: 
    – il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
    – l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento.
  • è applicabile la sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
    – il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
    – l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

Le aziende sono pronte per la direttiva CSRD (Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità Aziendale)?

La direttiva sul reporting di sostenibilità aziendale (CSRD) avrà notevoli ripercussioni sul modo in cui le aziende integrano le tematiche ESG nella loro strategia aziendale.
Uno studio condotto da Baker Tilly in collaborazione con oltre 300 grandi aziende in Francia, Spagna, Italia e Paesi Bassi, ha rivelato gravi mancanze nella preparazione aziendale in vista dell’imminente entrata in vigore della CSRD; lo studio, disponibile on line, evidenzia che, sebbene le aziende siano consapevoli dell’esistenza della direttiva, vi è stato un lento progresso nell’affrontare la realtà del suo impatto e dei provvedimenti da prendere.

Solo il 13% delle aziende si sente “pronto o quasi pronto” per la CSRD.
“Le aziende storicamente coinvolte nella CSR e nella reportistica ESG avranno un notevole vantaggio nell’affrontare questi nuovi requisiti e saranno in grado di sfruttare tutti i processi e le azioni ESG esistenti. Le altre aziende devono agire il prima possibile per implementare processi rilevanti in tempo per la loro ammissibilità, anticipando l’obbligo quando possibile. Solo così potranno utilizzare questa direttiva nello spirito in cui è stata concepita: uno strumento per un cambiamento significativo e per azioni ESG immediate, in un mondo che non può più permettersi di attendere“.

Lavoro sportivo dilettantistico: chiarimenti sulla disciplina fiscale transitoria applicabile ai compensi 2023

Nella Risposta n. 474 dell’11 dicembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce come applicare la disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023, in considerazione del fatto che, dal 1° luglio 2023, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 36/2023, che ha riorganizzato le disposizioni in materia di lavoro sportivo e di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
L’art. 36 dello stesso decreto legislativo ha innalzato la soglia di esenzione Irpef relativa alle retribuzioni percepite per il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo da 10mila a 15mila euro

L’Agenzia Entrate, in estrema sintesi, chiarisce che dal 1° luglio 2023 i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sono esclusi dall’imponibile Irpef fino all’importo complessivo annuo di 15.000.
I compensi erogati dal 1° luglio 2023, dunque, entrano nell’imponibile per la parte eccedente l’importo di 15mila euro, da determinare nel 2023 in applicazione della disciplina transitoria (articolo 51, comma 1­bis, Dlgs n. 36/2023), tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10mila euro ai sensi della precedente normativa (art. 69 del Tuir).
Nel caso di specie, oggetto dell’interpello, poiché l’istante sul compenso erogato all’atleta nel primo semestre del 2023 ha applicato una ritenuta sulla parte eccedente l’importo di 10mila euro, dovrà assoggettare a imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023 per la parte che eccede i restanti 5mila euro della soglia di esenzione di 15mila euro.

Fiscalmente irrilevanti i guadagni derivanti dall’acquisto di bonus fiscali conseguiti al di fuori del reddito d’impresa

L’Agenzia Entrate, con la risposta 472 del 30 novembre 2023, il relazione al trattamento fiscale del differenziale tra le somme impiegate per acquisire crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi utilizzabile in compensazione conseguito al di fuori del reddito d’impresa, ha chiarito che “in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile“.

Scadenza sospesa per la Comunicazione dati Titolare Effettivo

Con Ordinanza n 8083 del 7 dicembre 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), rispondendo al ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari, ha:

  1. sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023;
  2. fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 marzo 2024.

Slitta quindi a data da destinarsi, per chi non avesse già provveduto, la scadenza originariamente prevista per lunedì’ 11 dicembre 2023.

Terreni: rallentano le compravendite nel III trimestre dell’anno

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le statistiche dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) con i dati sulle compravendite di abitazioni, uffici, negozi, depositi commerciali e terreni, aggiornate al periodo luglio-settembre 2023.

Relativamente al mercato dei terreni, prosegue nel terzo trimestre del 2023 il calo tendenziale già rilevato nei tre mesi precedenti. 
A livello nazionale la dinamica tendenziale delle superfici scambiate fa segnare un calo dell’11,4%, massimo nelle regioni centrali, dove si registra un -25%. Il Sud, con più di 7.000 ettari di terreni compravenduti, continua a essere il mercato di maggior peso tra le macroaree del Paese e a mostrare la maggiore capacità di resistenza, con una riduzione tendenziale degli scambi nel 3° trimestre 2023 di circa il 6%.

Clicca qui per leggere le statistiche pubblicate.

La Cassazione sulla concorrenza dei reati di commercio di sostanze dopanti e ricettazione

Con Sentenza n. 34355 del 7 luglio 2023 la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, ha richiamato il principio secondo cui “il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con quello di ricettazione, in ragione della loro diversità strutturale, essendo il primo integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto, nonché della disomogeneità del bene giuridico protetto, atteso che il secondo è posto a tutela di un interesse di natura patrimoniale, diversamente dall’altro, finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive”.

Obbligo di fatturazione elettronica esteso dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche quelli con ricavi e compensi fino a 25.000 euro, che fino al 31 dicembre 2023 ne erano esclusi.

Tra coloro che saranno interessati da questo passaggio anche molti Enti del Terzo Settore e Associazioni Sportive Dilettantistiche, comprese le associazioni senza fini di lucro in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

Nuovo regime forfetario: gli effetti del superamento della soglia di 100mila euro

Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 l’Agenzia Entrate ha affrontato gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Tra le novità l’introduzione di una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario in caso di superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

Se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972).
I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.
In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

La circolare precisa inoltre:

  • che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività;
  • che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

‘Ravvedimento speciale’ anche per indebito utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Ravvedimento speciale utilizzabile anche per regolarizzare le violazioni relative all’indebito utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti.

E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 67 del 6 dicembre 2023.

Relativamente all’ambito di applicazione del suddetto istituto l’Agenzia, nel ribadire che restano escluse le violazioni ivi espressamente contemplate (i.e. le violazioni rilevabili attraverso i controlli automatizzati, quelle formali e degli obblighi di monitoraggio), ha chiarito che sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. 

In altre parole, sono escluse le violazioni:

  • commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
  • relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione).

Alla luce delle suddette considerazioni, precisano ancora le Entrate, è evidente che l’istituto del ravvedimento speciale possa essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotte ad un diciottesimo.
Ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui sono state commesse le violazioni.

Clicca qui per leggere la Risoluzione delle Entrate.

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