CNDCEC: chiarimenti sull’esercizio dell’attività professionale da parte degli iscritti dipendenti

Con il Pronto Ordini n. 91/2023 dello scorso 20 novembre il CNDCEC, in risposta all’Ordine di Cagliari, fornisce chiarimenti in merito all’esercizio dell’attività professionale da parte degli iscritti dipendenti ed, in particolare:

  • alla possibilità di svolgere il tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente;
  • alla possibilità per l’iscritto dipendente presso una società di revisione di avere un tirocinante previo consenso del datore di lavoro.

Come affermato nel PO 248/2017, spiega il CNDCEC, l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente. Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente, dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società. Inoltre, in questi casi, è opportuno acquisire da parte dell’iscritto anche una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente.
Il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali, spiega infine il CNDCEC, avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente.

Relativamente alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di
avere un tirocinante, il Consiglio Nazionale rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011 e precisa che l’attività di revisione è sicuramente un’attività rientrante tra le attività professionali e quindi idonea ad essere oggetto del tirocinio necessario per l’accesso alla professione
Il CNDCEC chiarisce infine che il non esercizio della professione da parte degli iscritti non deve essere annotato nell’albo in quanto non rappresenta un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso. Per l’iscrizione, infatti, non è richiesto l’effettivo esercizio della professione e neanche il possesso di partita IVA.

Acquisto credito d’imposta da bonus fiscali: l’Ag. Entrate sulla rilevanza reddituale del ‘differenziale positivo’

Con Risposta n. 472 del 30 novembre l’Agenzia delle Entrate, rivolgendosi ad uno studio di commercialisti che intende acquistare crediti d’imposta da bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti, chiarisce che lo studio associato non dovrà imputare tale “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, in quanto l’operazione non genera reddito imponibile.

Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento n. 293390/2021.
Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che i soggetti passivi IVA che effettuano abitualmente cessioni all’esportazione e operazioni intracomunitarie hanno la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, purché nel rispetto di alcuni presupposti ed entro un determinato limite (art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72).

Nelle predette comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.

Viene quindi invitato il fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.
Nella comunicazione l’Agenzia ricorda altresì che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta”.

Qualora il fornitore ritenesse di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse” è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 26 del DPR 633/72. E’ quindi rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate; la regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Si segnala infine che in queste comunicazioni vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non ipotizzando che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti. L’anomalia, ad esempio potrebbe essere frutto di un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA.

Versamento della seconda rata IMU 2023: le indicazioni del MEF

Il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha pubblicato delle indicazioni per il versamento della seconda rata IMU 2023.

Il versamento, viene chiarito, deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2023 (il termine del 16 dicembre cade di sabato, dunque lo slittamento a lunedì 18) sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2023 a condizione che:

  • la delibera sia stata approvata entro il 15 settembre 2023;
  • la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023.

Clicca qui per leggere il documento.

FNC: i Commercialisti che si aggregano guadagnano il doppio

Da una ricerca realizzata dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti emerge che un Commercialista che esercita la professione in forma aggregata, in media, dichiara un reddito professionale netto 2,4 volte maggiore di un Commercialista che esercita in forma individuale.
L’analisi è stata realizzata disaggregando i dati reddituali, oltre che per classi di età, genere e territorio, anche sulla base dell’esercizio della professione in forma aggregata (associata e/o societaria) o esclusivamente in forma individuale.
In questo modo è stato possibile definire “il moltiplicatore del reddito medio aggregato” come rapporto tra la media dei redditi dei professionisti aggregati e quella dei professionisti individuali.
Il documento si interroga anche sui motivi per cui, a fronte di un moltiplicatore così elevato, i professionisti che esercitano in forma aggregata risultino essere solo uno su cinque, quindi il 20% del totale.

Registrazione telematica atti privati: dal 6 dicembre con modello RAP aggiornato

Con Provvedimento del 29 novembre l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’aggiornamento del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP), delle relative istruzioni e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L’aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguare il modello al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web.
In particolare:

  • il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122), per cui in presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa;
  • nella nuova versione del modello viene data una precisa e autonoma profilazione alla figura del “mediatore”, ossia uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto;
    nell’applicativo web, al fine di agevolare la compilazione e l’invio della richiesta di registrazione, vengono introdotte nuove funzionalità che ne semplificano la navigazione e l’usabilità;
  • vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello.

Note di variazione Iva solo al termine dei giudizi pendenti

Con la Risposta n. 471 del 29 novembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nell’ipotesi di chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi” le note di variazione Iva in diminuzione dovranno essere emesse ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, e quindi solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori.

False comunicazioni ‘Avviso di notifica fiscale’

L’Agenzia Entrate ha segnalato una recente campagna malevola veicolata tramite false comunicazioni e-mail, con il fine di ottenere dalla vittima il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse.

Nello schema fa parte un documento che si caratterizza per:

  • Loghi di MEF e Agenzia Entrate
  • Errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni
  • Senso di urgenza generale
  • Minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive (variabili da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500.000 €)
  • Firma del documento a nome di un precedente direttore dell’Agenzia, fra l’altro differente dall’attuale citato nel testo

Il Regolamento per valutare le attività Green

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa i criteri per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale sulla “tassonomia UE”, fornendo così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal punto di vista dell’ecosostenibilità.

I criteri sono relativi a:

  1. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato;
  1. transizione verso un’economia circolare, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’Ue dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
  1. prevenzione e riduzione dell’inquinamento, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;
  1. protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Delegati alla vendita e mediatori familiari: iscrizione agli elenchi con versamento imposta bollo

Con Risposta n. 468 del 28 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo di 16 euro i professionisti che intendono presentare l’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, oltre, in caso di accoglimento dell’istanza, al versamento di 168 euro a titolo di tassa sulle concessioni governative.

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